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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/11/2025, n. 3573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3573 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 10545/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22.9.2025 da 1) Parte_1
Nato a Cassano D'Adda (MI) il 25.7.1955 Cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Marilena Custode presso il quale ha eletto domicilio telematico: Email_1
e
2) Controparte_1
Nata a Milano il 12.3.1960 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Marilena Custode presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in MILANO il 16.12.2021 (anno 2021 atto n. 1257 reg. parte 1 serie) In separazione dei beni.
1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22.09.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) i coniugi provvederanno autonomamente al loro mantenimento, rimossa ogni reciproca pretesa al riguardo;
3) i coniugi si danno reciprocamente atto che non ci sono questioni economiche e patrimoniali tra loro pendenti e al riguardo ogni rapporto è stato definito e che ciascun coniuge non avrà nulla a pretendere nei confronti dell'altro.
4) Le spese legali ancora dovute per il presente giudizio sono a carico del Signor Parte_2
[...]
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate, rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c., inoltre hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. dà atto che i coniugi hanno adottato il regime patrimoniale della separazione dei beni.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio a Milano il 16.12.2021 CP_1
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Dà atto che le parti hanno concordato che il saldo delle spese di procedura sono a carico di
. Parte_2
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
2 Così deciso in Milano, il 5.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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