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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/06/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
II Sezione civile
Verbale della causa n. 4386/2021 R.G. - TRATTAZIONE SCRITTA (127 ter c.p.c.)
Oggi 17 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, si dà atto che sono state depositate note scritte nell'interesse di , rappresentato e difeso, Parte_1 anche disgiuntamente, dall'avv. Matteo Di Pumpo e dall'avv. Andrea Ioana Rus, e nell'interesse di rappresentata e difesa, anche Controparte_1 disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe Lombardi, Lazare-David Vittone Tassinari e Martina
Ferrero
Il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
II Sezione Civile Il Giudice dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4386/2021 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, Via Maurizio Bufalini n. 8, presso lo studio degli avv.ti
Andrea Ioana Rus e Matteo di Pumpo, che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente, giusta procura in atti,
- parte attrice -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede legale in Piazza Salimbeni n. 3, P.Iva elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliata in Milano, Via Barozzi n. 1, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Lombardi,
Lazare-David Vittone Tassinari e Martina Ferrero, che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente, giusta procura in atti
-parte convenuta - avente ad oggetto: contratti di investimento finanziario.
1 In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 30 settembre 2021 , premesso Parte_1 di avere eseguito tra il 7 aprile 2014 e il 2 dicembre 2016 operazioni di investimento di titoli azionari sul conto n. 09650/00000006847/00000 e di avere richiesto alla Banca convenuta, in data 8 giugno 2021 la documentazione contrattuale ai sensi dell'art. 119 TUB, ha convenuto in giudizio la eccependo: a) la mancanza di un valido Controparte_1 contratto per la prestazione di servizi di investimento;
b) la nullità delle operazioni finanziarie di investimento per assenza degli ordini di acquisto/vendita con la annessa conferma di avvenuta esecuzione;
c) la nullità delle operazioni finanziarie di investimento per la mancata indicazione della clausola di recesso di cui all'art. 30 TUF;
d) la mancata indicazione della clausola di recesso di cui all'art.67 del codice del consumo;
e) la violazione degli obblighi informativi di diligenza, correttezza e trasparenza;
f) la violazione degli obblighi in tema di adeguatezza/appropriatezza degli investimenti;
g) la responsabilità aquiliana della banca convenuta per le violazioni in materia di manipolazione di mercato e abuso di informazioni privilegiate;
h) la violazione delle norme dettate in tema di conflitto di interessi.
Parte attrice ha chiesto pertanto di: 1) accertare e dichiarare la nullità del contratto per la prestazione di servizi di investimento per violazione del requisito della forma scritta di cui all'art. 23 TUF e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità delle singole operazioni di compravendita;
2) accertare e dichiarare la mancanza degli ordini di compravendita e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità delle singole operazioni di acquisto;
3) accertare e dichiarare la nullità del presunto contratto per la prestazione dei servizi di investimento, nonché delle singole operazioni di compravendita, per omessa indicazione della clausola di recesso ex art. 30, comma 7, T.UF. e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità delle singole operazioni di acquisto e di vendita di azioni ordinarie, oltre che di vendita e di esercizio dei diritti di opzione legati agli aumenti di capitale BMPS del 2014 e del 2015; 4) accertare e dichiarare la nullità del presunto contratto per la prestazione dei servizi di investimento, per omessa indicazione della clausola di recesso ex art. 67 Codice del consumo e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità delle singole operazioni di acquisto e di vendita di azioni ordinarie BMPS meglio descritte in atti, oltre che di vendita e di esercizio dei diritti di opzione legati agli aumenti di capitale BMPS del 2014 e del 2015; 5) accertare e dichiarare la nullità del presunto contratto per la prestazione dei servizi di investimento, per omessa indicazione della clausola di recesso ex art. 67 Codice del consumo e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità delle singole operazioni di acquisto e di vendita di azioni ordinarie
BMPS meglio descritte in atti, oltre che di vendita e di esercizio dei diritti di opzione legati agli aumenti di capitale BMPS del 2014 e del 2015; 6) per l'effetto di condannare la CP_1 convenuta alla restituzione della somma di euro 168.747,13 a titolo di restituzione dell'indebito ovvero della maggiore o minore somma accertata;
7) in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per violazione degli obblighi CP_1 informativi, dei doveri di correttezza e buona fede, nonché per violazione del TUF e del Reg.
16190/2007; 8) in via ulteriormente subordinata, di accertare e dichiarare la CP_2 responsabilità aquiliana della convenuta e, per l'effetto, di condannare la predetta CP_1
2 al risarcimento del danno pari ad euro 168.474,13 a titolo di perdite subite ovvero alla CP_1 maggiore o minore somma accertata nel corso del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione;
9) di accertare e dichiarare l'annullabilità degli ordini di acquisto e di vendita delle azioni ordinarie, oltre che di vendita e di esercizio dei diritti di opzione legati agli aumenti di capitale BMPS del 2014 e del 2015 e, per l'effetto, condannare la Banca convenuta al pagamento della somma di euro 168.474,13, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 3 febbraio 2022 si è costituita in giudizio la la quale, contestando quanto dedotto ex adverso, ha Controparte_1 evidenziato: a) l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
b) l'inammissibilità delle domande per carenza di legittimazione ad agire;
c) l'intervenuta prescrizione della domanda di nullità, di annullamento e risarcitoria spiegate da parte attrice;
d) nel merito, l'infondatezza di tutte le deduzioni avanzate da parte attrice tanto in relazione alla validità del contratto di investimento sottoscritto quanto in relazione all'insussistenza di una violazione delle regole di buona fede e correttezza cui il rapporto con cliente era stato improntato.
La convenuta ha chiesto pertanto di: 1) dichiarare improcedibili le domande spiegate CP_1 ex adverso per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
2) dichiarare l'inammissibilità delle domande spiegate ex adverso; 3) nel merito rigettare le domande proposte da parte attrice;
4) in subordine, in caso di accoglimento delle domande di nullità
e/o annullamento, condannare parte attrice alla restituzione in favore della dei titoli CP_1
BMPS oggetto di causa o gli importi percepiti per la relativa vendita, nonché i dividendi percepiti e le plusvalenze realizzate;
5) in subordine, in caso di accoglimento delle domande avversarie di risoluzione e risarcimento del danno, dedurre i danni che parte attrice avrebbe potuto evitare ex art. 1227 c.c., il corrispettivo percepito da parte attrice per la vendita dei titoli, nonché i dividendi dallo stesso percepiti, con vittoria di spese e compensi.
Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 17 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., disponendosi contestualmente la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione sollevata dalla Banca convenuta in ordine all'inammissibilità delle domande spiegate da parte attrice e argomentata sulla base del rilievo secondo cui il avrebbe venduto, medio tempore, larga parte delle azioni oggetto Parte_1 del giudizio, non dimostrando di essere titolare della parte residua di dette azioni.
Siffatta eccezione, oltre ad essere generica e non supportata da documentazione probatoria, è priva di rilievo alcuno in quanto i danni lamentati da parte attrice si riferiscono comunque al periodo in cui il ha posto in essere le operazioni di investimento Parte_1 dei titolo azionari oggetto del presente giudizio, a nulla rilevando la circostanza, peraltro genericamente asserita, che i suddetti titoli siano stati successivamente venduti a terzi.
Parimenti priva di rilievo deve ritenersi l'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata dalla convenuta relativamente all'azione restitutoria fatta valere da parte attrice e
3 motivata sulla base del rilievo secondo cui il dies a quo del termine di prescrizione andrebbe computato dalla data degli ordini effettuati dal . Parte_1
Deve rilevarsi, in proposito, quanto condivisibilmente affermato dalla Corte di Cassazione la quale muovendo dal dettato normativo di cui all'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione decorrere da quanto può essere fatta valere ha affermato che “In ambito di intermediazione finanziaria, ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria per inadempimento degli obblighi formativi, la prescrizione non decorre dal momento in cui viene impartito
l'ordine d'acquisto dei titoli, bensì da quello in cui si manifesta in concreto il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta (v. Cass. civ. 2066 del 2023).
A ciò occorre aggiungere il carattere interruttivo della richiesta ex art. 119 TUB formulata da parte attrice.
A riguardo appare utile richiamare quella giurisprudenza di legittimità secondo la quale “in tema di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'articolo 2943 cod. civ., perché un atto abbia efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. E' pertanto priva di efficacia interruttiva la riserva, contenuta in un atto di citazione, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento" (così Cass. 30/11/2006 n.
25500).
Nel caso di specie, con la richiesta ex 119 T.U.B. del 4 giugno 2021 parte attrice ha esplicitato in modo inequivoco la volontà di interrompere i termini di prescrizione, come si evince dalla stessa richiesta nella parte in cui si specifica che “La presente vale come formale costituzione in mora ex art. 1219 c.c. ed è interruttiva dei termini di prescrizione ex art. 2943
c.c.”
Ne consegue, avuto riguardo al fatto che il dies a quo per la decorrenza della prescrizione decorre dal momento in cui la parte ha acquisito consapevolezza della perdita subita (essendo questo il momento in cui il diritto può essere fatto valere), momento che nel caso in esame coincide con la consapevolezza assunta dall'attore in ordine alla perdita complessivamente subita e cristallizzatasi nel dicembre 2016, che il termine di prescrizione non può ritenersi inutilmente decorso.
Accertata l'infondatezza delle eccezioni sollevate dalla convenuta, occorre adesso esaminare le censure sollevate da parte attrice. In ordine all'asserita nullità dell'accordo quadro sulla base del quale sono stati poi eseguiti gli ordini di investimento occorre premettere che la nullità di cui all'art. 23 TUF rientra nel genus delle nullità di protezione le quali, a loro volta, appartengono alla macro- categoria delle c.d. nullità relative.
4 La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (Sez. Un. 28314 del 4 novembre 2019) ha posto in evidenza come la configurazione normativa e l'elaborazione giurisprudenziale relativa alle nullità di protezione ne evidenziano la vocazione funzionale, ancorché non esclusiva, alla correzione parziale del contratto, limitatamente alle parti che pregiudicano la parte contraente che in via esclusiva può farle valere, carattere quest'ultimo che è stato largamente sottolineato dalla dottrina che più autorevolmente si è occupata della loro collocazione nel sistema dei rimedi e delle disfunzioni del contratto.
In questa sede - pur condividendosi la posizione di chi, in assenza di una espressa previsione di legge, ha concluso nel senso di ritenere che, al di fuori del profilo relativo alla legittimazione riservata al cliente (posto che il comma 3 dell'art. 23 TUF dispone che “la nullità può essere fatta valere solo dal cliente”), le c.d. nullità relative conservano, in ordine al regime applicabile, tutti gli altri connotati tipici della nullità (v. Corte appello Torino sez.
I, 19/04/2017, n.858) - l'eccezione di nullità sollevata da parte attrice deve ritenersi infondata.
La Banca convenuta ha, infatti, prodotto in giudizio il contratto per la prestazione dei servizi di investimento e di custodia titoli n. 09650/00000006847/00000 sottoscritto in data 16 aprile 2008 (il “Contratto Quadro”) in cui sono riportate tutte le condizioni generali di contratto e in cui è stata apposta la sottoscrizione da parte del , che fa Parte_1 seguito al precedente contratto quadro di intermediazione immobiliare del 6 marzo del 1992.
In particolare, il ha sottoscritto il Contratto Quadro per “accettazione” e Parte_1
“apponendo la propria sottoscrizione” ha dichiarato di ricevere lo schema contrattuale, che andava a sostituire il contratto precedentemente concluso, relativo alle: a) condizioni generali relative al rapporto banca-cliente - sezione prestazione servizi di investimento base - sezione servizio di collocamento di strumenti finanziari;
b) condizioni economiche del contratto relativo al servizio di collocamento di strumenti finanziari;
c) condizioni economiche - sezione del contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento base;
d) condizioni giuridiche - sezione del contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento base […], nonché di aver ricevuto il documento “Nota informativa” costituito dalle seguenti parti: - Nota informativa in dettaglio;
- Allegato A- Informativa sulla Politica di Gestione dei Conflitti di Interesse;
- Allegato B- Informativa sulla Strategia di trasmissione ed esecuzione ordini;
- Allegato C- Informativa sugli incentivi percepiti dalla Banca”.
La Banca convenuta ha, altresì, dettagliatamente documentato anche la tipologia dei titoli del cliente che, già anteriormente al 2014, erano caratterizzata da una classe di rischio
“elevato”. Sono stati riportati dalla convenuta tutti i titoli acquistati e venduti nell'arco temporale tra il 2014 e il 2016, operazioni da cui si evince con chiarezza il dinamismo nel quale l'odierno attore poneva in essere le attività di investimento caratterizzata da titoli con rischio elevato.
Trattasi di operazioni di consistente valore: in data 2 aprile 2014 sono state acquistate
700.000 azioni per un controvalore di euro 201.959,34; in data 18 giugno 2014 ha venduto a mezzo internet un numero complessivo di 7.000 azioni ordinarie BMPS, per un controvalore di Euro 17.139,06; in data 19 giugno 2014 ha venduto a mezzo internet un numero complessivo di 4.800 diritti d'opzione, per un controvalore di Euro 95.031,10; in
5 occasione dell'aumento di capitale di BMPS realizzato nel 2014, in data 19 giugno 2014 il ha esercitato i propri diritti di opzione sottoscrivendo n. 94.160 azioni BMPS, Parte_1 per un controvalore di euro 94.160,00; in data 25 febbraio 2015 ha acquistato a mezzo internet un numero complessivo di 200.000 azioni ordinarie BMPS per un controvalore di euro 123.610,80; in data 25 marzo 2015 ha venduto a mezzo internet un numero complessivo di 200.000 azioni ordinarie BMPS, per un controvalore di Euro 124.536,88; in occasione dell'aumento di capitale di BMPS realizzato nel 2015, in data 5 giugno 2015 il ha esercitato i propri diritti di opzione sottoscrivendo n. 15.500 azioni BMPS Parte_1 per un controvalore di Euro 18.135,00; in data 20 ottobre 2015 ha acquistato a mezzo internet un numero complessivo di 80.000 azioni ordinarie BMPS per un controvalore di Euro 130.448.56; in data 27 ottobre 2015 ha venduto a mezzo internet un numero complessivo di 80.000 azioni ordinarie BMPS, per un controvalore di Euro 137.054,50; in data 19 ottobre 2016 ha acquistato a mezzo internet un numero complessivo di
500.000 azioni ordinarie BMPS, per un controvalore di Euro 102.797,38; in data 20 ottobre 2016 ha venduto a mezzo internet un numero complessivo di 500.000 azioni ordinarie BMPS, per un controvalore di Euro 111.789,90; in data 21 ottobre 2016 ha acquistato a mezzo internet un numero complessivo di 750.000 azioni ordinarie BMPS;
per un controvalore di Euro 196.477,55 ; in data 24 ottobre 2016 ha venduto a mezzo internet un numero complessivo di 750.000 azioni ordinarie BMPS;
per un controvalore di Euro 226.045,23; in data 27 ottobre 2016 ha acquistato a mezzo internet un numero complessivo di 750.000 azioni ordinarie BMPS, per un controvalore di Euro 224.588,88; in data 8 novembre 2016 ha venduto a mezzo internet un numero complessivo di
750.000 azioni ordinarie BMPS, per un controvalore di Euro 200.682,03; in data 30 novembre 2016 ha acquistato a mezzo internet un numero complessivo di 5.000 azioni ordinarie BMPS per un controvalore di Euro 104.671,64; in data 30 novembre 2016 ha venduto a mezzo internet un numero complessivo di 5.000 azioni ordinarie BMPS per un controvalore di Euro 104.481,55.
Del resto, anche alla luce degli estratti conto relativi ai titoli dal 2012 al 2021 prodotti dalla convenuta si evince chiaramente che il effettuasse numerose operazioni in Parte_1 strumenti finanziari, caratterizzate da un'alta propensione al rischio e delle quali soltanto quelle relative al periodo 2014-2016 sono oggetto di contestazione in quanto produttive di una sostanziale perdita per il cliente.
Priva di rilievo è, peraltro, l'eccezione relativa all'asserita nullità degli ordini di investimento.
La Corte di Cassazione, in proposito, ha avuto modo di evidenziare che l'art. 23 del d.lgs. n.
58 del 1998, laddove impone la forma scritta a pena di nullità, per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, si riferisce ai contratti-quadro e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengono poi impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti formali, salvo diversa previsione dello stesso contratto quadro. Tali ordini, infatti, rappresentano un elemento di attuazione delle obbligazioni previste dal contratto di investimento del quale condividono la natura negoziale
6 come negozi esecutivi, concretandosi attraverso di essi i negozi di acquisizione - per il tramite dell'intermediario - dei titoli da destinare ed essere custoditi, secondo le clausole contenute nel contratto quadro (Cass. civ. 18122 del 31/08/2020, Cass., ord. 29 agosto 2018, n. 21360
e nello stesso senso le sentenze ivi richiamate Cass. 22 dicembre 2011, n. 28432; Cass. 2 agosto 2016, n. 16053; Cass. 29 febbraio 2016, n. 3950).
A ciò deve, peraltro, aggiungersi che, come emerge dalla documentazione prodotta in atti, gli ordini di acquisto e vendita dei titoli BMPS sono stati disposti dal “a Parte_1 mezzo home banking, come si evince chiaramente dalle “conferme di ordine”, dagli estratto conto e dai rendiconti finanziari prodotti dalla banca convenuta.
Parimenti può dirsi per quanto attiene agli aumenti di capitale del 2014 e del 2015 impartiti dal in filiale, di cui la convenuta ha fornito i relativi ordini di adesione Parte_1 CP_1 debitamente sottoscritti da controparte previa ricezione di completa informativa ad opera della
Banca. Esaminando, ancora, l'eccezione di nullità per mancata indicazione della clausola di recesso ex art. 30 TUF deve rilevarsi che gli ordini di investimento sono stati impartiti direttamente dall'odierna parte attrice, secondo una propria e cosciente valutazione in ordine all'investimento da porre in essere, sicchè appare inconferente il richiamo all'art. 30 comma
7 del TUF, la cui ratio si giustifica per le c.d. offerte fuori sede in un'ottica di tutela del cliente, che non ricorre ove, invece, sia il cliente stesso, autonomamente, e con le proprie credenziali di accesso al portale della a porre in essere le operazioni suddette. CP_1
In questo senso può altresì evidenziarsi che l'art. 30 TUF al comma 8 esclude l'operatività del comma 6 – ai sensi del quale “l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo”- con riguardo alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni.
A corroborare l'opzione interpretativa sopra esposta viene in rilievo quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione (v. Cass. civ., sentenza n. 13905 del 2013), quando afferma che il servizio di collocamento in senso proprio, svolto dal collocatore in favore di un emittente o di un offerente, sembra concepibile solo se avente ad oggetto dei prodotti finanziari da altri emessi o offerti in vendita, non se invece ad esser "collocati" siano a loro volta altri servizi d'investimento di vario genere. Con riferimento a questi ultimi il collocamento fuori sede di cui parla il citato art. 30, comma 1, lett. b), sta quindi presumibilmente ad indicare ogni forma di sollecitazione che l'intermediario rivolga a propri clienti affinché questi si avvalgano del servizio d'investimento loro proposto, senza che tra
l'offerente ed il collocatore del servizio vi sia un pregresso rapporto riconducibile alla figura giuridica del "servizio di collocamento" definito dalla precedenti già citate disposizioni dell'art. 1, comma 5.
7 La Corte di Cassazione prosegue evidenziando che occorre muovere dalla ratio legis per intendere meglio il senso della norma e poterne definire, di conseguenza, la portata applicativa.
Sulla ragion d'essere dello jus poenitendi di cui si discute le opinioni degli interpreti e degli studiosi sono sufficientemente univoche: trattasi della tutela del cliente, ove l'iniziativa non provenga da lui. È logico cioè presumere che, in simili casi, l'investimento non sia conseguenza di una premeditata decisione dello stesso investitore, il quale a tale scopo si sia recato presso la sede dell'intermediario, ma costituisca invece il frutto di una sollecitazione, proveniente da promotori della cui opera l'intermediario si avvale;
sollecitazione che, perciò stesso, potrebbe aver colto l'investitore impreparato ed averlo indotto ad una scelta negoziale non sufficientemente meditata. Il differimento dell'efficacia del contratto, con la possibilità di recedere nel frattempo senza oneri per il cliente, vale appunto a ripristinare, a posteriori, quella mancanza di adeguata riflessione preventiva che la descritta situazione potrebbe aver causato.
Nel caso di specie, le operazioni sono state poste in essere dallo stesso investitore/cliente attraverso l'accesso al proprio portale senza alcuna sollecitazione proveniente ab externo, sicchè quella stessa esigenza di tutela cui è preordinato il richiamato art. 30 TUF non ricorre nel caso in esame, avuto riguardo peraltro alla moltitudine di operazioni autonomamente eseguite dal , a riprova della particolare propensione Parte_1 al rischio dello stesso.
Ulteriori considerazioni devono poi essere poste in evidenza con riguardo alla dedotta responsabilità della Banca quale intermediario in relazione alla presunta violazione degli obblighi informativi, alla mancata verifica di adeguatezza e appropriatezza e al conflitto di interessi. Orbene, in base al regolamento del 2007, attuativo dell'art. 21 TUF – ai sensi CP_2 del quale nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.
Gli intermediari finanziari: a) forniscono al cliente informazioni corrette, chiare e non fuorvianti (artt. 27 – 31), nonché una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati (cd. obblighi di informazione attiva); b) assumono dai clienti informazioni volte a valutare l'appropriatezza dell'investimento (artt. 41-42), nonché, soltanto nell'ipotesi in cui prestino anche attività di consulenza o gestione del portafoglio, l'adeguatezza dei medesimi (art. 39 ss.) (cd. obblighi di informazione passiva). L'art. 43 del citato regolamento dispone, tuttavia, che Gli intermediari possono prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini, senza che sia necessario ottenere le informazioni o procedere alla valutazione di cui
8 al Capo II, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) i suddetti servizi sono connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, a strumenti del mercato monetario, obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato),
OICR armonizzati ed altri strumenti finanziari non complessi;
b) il servizio è prestato a iniziativa del cliente o potenziale cliente;
c) il cliente o potenziale cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, l'intermediario non è tenuto a valutare l'appropriatezza e che pertanto l'investitore non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato;
d) l'intermediario rispetta gli obblighi in materia di conflitti di interesse. In altri termini, se l'intermediario si limita a ricevere ordini impartiti dal cliente, senza una propria attività di consulenza, gestione, o raccomandazione o collocamento di una determinata operazione è esonerato anche dalla valutazione di “appropriatezza”, previsione che si giustifica proprio in ragione del fatto che le operazioni di investimento, in questo caso, vengono svolte autonomamente dal cliente, senza alcuna gestione concreta dell'intermediario.
Orbene, esaminando la documentazione prodotta, emerge con adamantina chiarezza che la Banca convenuta – nonostante l'esclusione di tale onere in base al citato art. 43 – abbia comunque adempiuto gli obblighi di informazione, come si evince dal fatto che il livello di rischio e le informazioni sulla liquidità del titolo erano riportate nelle note informative relative a tutti gli ordini effettuati;
a ciò deve peraltro aggiungersi che gli estratti del deposito titoli trasmessi al ponevano bene in evidenza il fatto che lo strumento in questione Parte_1 fosse connotato da un livello di rischio “5-ELEVATO” e che si trattava di strumento
“LIQUIDO”.
Anche con riguardo agli aumenti di capitale del 2014 e del 2015 il era Parte_1 stato invitato, prima dell'adesione, a leggere attentamente il Prospetto e i Supplementi messi gratuitamente a disposizione dell'emittente, anche con particolare riguardo alla sezione
“fattori di rischio”, tanto che il ha dichiarato, con riferimento all'aumento di Parte_1 capitale del 2014 “di essere stato/i avvertito/i che copia del Prospetto e dei Supplementi sono disponibili gratuitamente presso la sede di Piazza Salimbeni 3, , presso le CP_3 CP_1 filiali, nonché sul sito internet www.mps.it e di aver letto attentamente il Prospetto ed i Supplementi ed, in particolare, i “Fattori di rischio” contenuti nel Capitolo 4 della Sezione Prima del Prospetto” ; e con riferimento all'aumento di capitale del 2015 “di essere stato/i informato/i che copia del Prospetto e di ogni eventuale Supplemento sono disponibili gratuitamente presso la sede legale/sul sito internet dell'Emittente ovvero nelle modalità previste dalla legge, di aver letto attentamente il Prospetto, ogni eventuale Supplemento e, in particolare, la sezione relativa ai “Fattori di rischio” del Prospetto, ovvero in assenza di Prospetto, di aver preso conoscenza dell'Offerta in Opzione e di aver letto attentamente la documentazione resa disponibile dall'Emittente e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità, avendo pienamente compreso natura e rischi connessi all'Emittente ed all'operazione in oggetto.
9 Ne consegue, alla luce delle risultanze probatorie emerse, che il era stato Parte_1 reso edotto in ordine ai rischi connessi agli investimenti che ha posto in essere, rischi che sono connaturati alle operazioni di investimento che scontano, per definizione, una propria aleatorietà in termini di rendimento e/o di perdita e che - ove siano stati rispettati come nel caso di specie gli obblighi di diligenza e di informazione gravanti sull'intermediario e a fortiori siano frutto di una autonoma scelta del cliente rispetto alla quale l'intermediario sia stato mero esecutorie dell'ordine impartito – rientrano nella fisiologica attività propria dell'investimento finanziario.
Quanto sopra esposto è, peraltro, corroborato anche dai questionari MIFID raccolti dalla prima degli investimenti, questionari che destituiscono di fondamento i rilievi CP_1 avanzati da parte attrice in ordine alla presunta mancata verifica dell'adeguatezza e appropriatezza degli investimenti.
I questionari in esame sono stati compilati e messi a disposizione della CP_1 tramite il portale home banking, come emerge dall'esame degli stessi questionari versati in atti (“data compilazione questionario 11/07/2013 – 17:50:47 Filiale - Operatore 05863- INTERNET Stato Questionario RACCOLTO”.
La propensione al rischio emerge ictu oculi esaminando proprio i questionari nella loro estrinsecazione letterale.
Sul punto, il ha dichiarato di avere “un'ampia esperienza di strumenti Parte_1 finanziari/assicurativi conosco i principali elementi di rischio per es azionario, valutario, emittente legati a tipologie di strumenti finanziari/assicurativi anche complessi”, nonché di avere quale finalità quella di “far crescere il capitale nel medio/lungo periodo anche a fronte di rischi di perdita in conto capitale” e di avere un orizzonte temporale di circa sei anni;
ed infine di essere “disposto a rischiare perdite potenziali in conto capitale per puntare a conseguire l'obiettivo di una marcata crescita del capitale”.
Le operazioni di investimento poste in essere dal - che peraltro sono il Parte_1 prodotto di proprie coscienti e deliberate scelte, oggetto di mera esecuzione da parte della
Banca convenuta - sono risultate, anche alla luce dei questionari sottoscritti, tanto appropriate quando adeguate agli obiettivi di investimento che il si era proposto di realizzare. Parte_1
Quanto, poi, alla dedotta violazione delle norme sul conflitto di interessi, deve evidenziarsi che tra gli allegati al Contratto Quadro sottoscritto da parte attrice vi è proprio l'“Informativa sulla Politica di Gestione dei Conflitti di Interesse” e che, dai documenti prodotti in atti, risulta con evidenza che nella descrizione degli ordini impartiti dallo stesso si faceva presente a quest'ultimo che “l'operazione in oggetto si presenta in Parte_1 conflitto di interesse in quanto la Banca è emittente/offerente dei titoli” e, ancora, che
“l'operazione sopra evidenziata da disposta risulta […] in conflitto di interesse per CP_4 essere stato “lo strumento finanziario […] emesso da una società del Gruppo Montepaschi” dichiarando, “nonostante l'avvertimento sulla sussistenza del conflitto d'interesse”, “di intendere comunque dare corso all'operazione richiesta”.
10 Si rileva, peraltro, un assoluto difetto di allegazione, avendo parte attrice genericamente asserito la sussistenza di detto conflitto richiamando l'art. 1395 c.c., senza specificare in concreto quale fosse la situazione di conflitto di interesse a carico della banca.
In ogni caso, è onere dell'attore, secondo il riparto dell'onere della prova, provare come si sia estrinsecato l'asserito conflitto di interessi e il danno eventualmente subito, incombendo a quest'ultimo di dimostrare che se avesse saputo di quell'interesse dell'intermediario non avrebbe dato il proprio consenso all'operazione. Quanto all'applicazione di commissioni occulte rilevate nella prima memoria da parte attrice, trattasi di censura non sollevata nell'ambito dell'atto di citazione introduttivo in violazione del divieto di mutatio e, in ogni caso, trattasi di censura estremamente generica, avendo peraltro la Banca convenuta consegnato al la documentazione, annessa Parte_1 al contratto quadro, relativa tanto all'esecuzione degli ordini quanto alle condizioni economiche del servizio di collocamento degli strumenti finanziari.
In merito, poi, alle contestazioni sollevate sui bilanci della banca convenuta negli anni
2008, 2009, 2011, la banca convenuta ha prodotto in giudizio documentazione da cui si evince come i rischi legati all'operazione erano stati rappresentati al mercato nel bilancio di BMPS, nonchè nel prospetto informativo relativo all'aumento di capitale del 28 aprile
2008.
Più precisamente in tale prospetto, nell'apposita sezione “fattori di rischio”, si rendevano edotti gli investitori del fatto che “i parametri e le informazioni utilizzati per la verifica della recuperabilità dell'avviamento, inclusi i tassi di interesse, sono influenzati in maniera significativa dal quadro macroeconomico e di mercato, il quale potrebbe avere in futuro, come si è verificato in periodi recenti, rapidi mutamenti”. E, ancora, che i test condotti avevano evidenziato una maggiore sensibilità e quindi rischiosità alle variazioni dei fattori di mercato e macroeconomici impliciti nelle CGU relative a VE e Banca
NE alle quali sono allocati complessivamente avviamenti per Euro 1.624 milioni dei complessivi Euro 6.474 milioni del Gruppo”.
Anche le ulteriori deduzioni avanzate da parte attrice appaiono prive di rilievo: a) quanto al caso la convenuta ha prodotto documentazione da cui si evince che le CP_5 CP_1 informazioni contenute nel prospetto relativo all'aumento di capitale realizzato da BMPS nel 2008 non avrebbero potuto influenzare le scelte di investimento adottate dal in quanto, nel gennaio 2013, la Banca d'Italia aveva pubblicato una Parte_1 comunicazione contenente il resoconto dell'attività di vigilanza realizzata su BMPS, sicchè al momento degli investimenti, posti in essere dal a decorrere dal 2014, Parte_1 le informazioni erano già note al mercato;
b) con riguardo alle operazioni Santorini,
nella stessa sentenza della Corte di Appello 3340/2022 si legge che “la CP_6 contabilizzazione a saldi aperti attuata da BMPS con riguardo alle operazioni e CP_6
Santorini non ha violato alcun “criterio di valutazione normativamente fissato”, ma, all'opposto, si è uniformata ai “criteri temuti generalmente accettati” ed applicati dagli operatori del mercato dell'epoca, nonché validati dalle autorità in materia di vigilanza e
11 contabili nazionali e sovrannazionali”, giungendo così all'assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste.
Deve peraltro aggiungersi che gli investimenti di parte attrice e oggetto di contestazione sono posteriori al 2014, quando l'informativa al mercato in relazione a tali operazioni era già stata resa nota al mercato.
Quanto al substrato informativo sussistente anteriormente al 2014 sono stati prodotti in giudizio: a) il comunicato stampa del 6 febbraio 2013, con cui la aveva dato atto CP_1 degli esiti degli approfondimenti svolti sulle operazioni e Santorini;
b) la CP_6 relazione del CdA corredata da nota tecnica in cui era stato rilevato che le operazioni avevano esposto la a rilevanti rischi di credito;
c) l'analisi congiunta posta in essere da Banca CP_1
d'Italia, e Ivass dell'8 marzo 2013 sulla modalità di contabilizzazione delle CP_2 operazioni;
d) la struttura delle operazioni è stata poi inserita nel progetto di bilancio del 29 marzo 2013; e) il prospetto 2014, in cui era stato indicato lo specifico fattore di rischio rubricato “rischi connessi alle operazioni di term structured repo”, prospetto in cui si chiariva che nel bilancio della sono riportate operazioni di term structured repo, contabilizzate CP_1 secondo la cosiddetta metodologia “a saldi aperti”. La modalità di rappresentazione contabile di questo tipo di operazioni è all'attenzione degli organismi competenti in sede nazionale ed internazionale. Non si può escludere che in futuro tali organismi forniscano indicazioni diverse sul trattamento contabile, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Banca e/o del Gruppo. In ultima analisi, ciò che rileva, in relazione alla prospettiva dell'investitore, è la completezza del quadro informativo messo a disposizione del pubblico da parte dell'emittente, quadro che, alla stregua di quanto è stato oggetto di disamina, risulta completo.
Sotto questo profilo anche la pubblicazione, a partire dal progetto del bilancio riferito all'esercizio 2012, dei prospetti pro-forma volti a rappresentare gli effetti della contabilizzazione dell'operazione (e dell'operazione Santorini) a “saldi chiusi” CP_6 ha chiaramente posto gli investitori in condizione di effettuare scelte di investimento consapevoli e informate.
Ne consegue, alla luce di tutte le considerazioni svolte, che le domande spiegate da parte attrice vanno rigettate e, per l'effetto, il va condannato al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore della convenuta. CP_1
Le spese processuali si liquidano in base D.M. n. 55/2014 nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del valore della causa (euro 168.474,13), dell'entità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta (con esclusione dell'attività istruttoria): ai fini della determinazione delle spese, attesa la non complessità delle questioni trattate, sono stati utilizzati i valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4386/2021 R.G., promossa da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1
12 1. Rigetta, per le causali esposte in motivazione, tutte le domande e le eccezioni spiegate da parte attrice;
2. Condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Parte_1
, che liquida in euro 9.000,00 per compensi professionali, Controparte_1 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
5. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 17 giugno 2025.
Il Giudice Dott.ssa Maria Carmela D'Angelo
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il magistrato ordinario in tirocinio dott. Umberto Santoro.
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