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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/12/2025, n. 2963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2963 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5743/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. SERRANO TOMMASO e l'avv. RIZZO ERNESTO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre ipotesi
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'udienza di discussione del 04/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; la ricorrente ha depositato le note nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
La parte ricorrente – dopo aver premesso che “La Sig.ra ha svolto attività di operaio agricolo Pt_1
a tempo determinato per gli anni 2021 e 2022 in favore della , ed Controparte_2 in particolare per i seguenti periodi: - Gennaio / Maggio 2021 per un totale di 114 gg. - Gennaio/Luglio
2022 (ad eccezione del mese di Aprile) per un totale di 103 gg. … Senonché con nota comunicata a mezzo racc. a/r del 20/12/2022 prot. n. 4101.20/12/2022.0135873 notificata all'odierna deducente il
13.01.2023, avente ad oggetto Provvedimento di disconoscimento delle prestazioni di lavoro in CP_ Agricoltura ai fini della tutela previdenziale del 20.12.2022, l Agenzia di Casarano comunicava che “A seguito di Verbale ispettivo n. 2022000906/DDL del 15.09.2022” il rapporto di lavoro instaurato con l' “era da considerarsi modificato per i seguenti periodo Controparte_2 lavorativi: - per l'anno 2021 è insussistente per giornate 37 - per l'anno 2022 è insussistente per giornate 50 per carenza dei requisiti essenziali che caratterizzano un siffatto tipo di rapporto, così come previsto dall'art 2094 c.c.” - ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_ 1. dichiarare l'annullamento del provvedimento di disconoscimento emesso dall' prot. n.
4101.20/12/2022.0135873 del 20.12.2022, notificato il 13.01.2023 e per l'effetto:
2. riconoscere in capo alla ricorrente lo svolgimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura per gli anni 2021 per nn. 114 giornate e 2022 per nn. 103 giornate, nonché ogni connessa tutela previdenziale. L' ha chiesto: “dichiarare la decadenza dall'azione giudiziaria e la prescrizione del diritto anche CP_1 alle prestazioni conseguenti e rigettare il ricorso nel merito perché infondato in fatto e in diritto, rigettando ogni avversa richiesta, non sussistendo ragionevoli motivi né prova di quanto dedotto genericamente da parte ricorrente nonché perché il ricorso avversario è infondato per tutti i motivi CP_ accertati dagli Ispettori di Vigilanza e conseguentemente confermare i provvedimenti .
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare di decadenza – sollevata peraltro in modo assolutamente generico – è infondata e deve essere superata, in quanto la parte ricorrente ha ricevuto il provvedimento di cancellazione (parziale) in data 13.01.2023, ha proposto ricorso amministrativo in data 31.01.2023
e la Commissione CISOA lo ha rigettato in data 27.02.2023; da tale data iniziava a decorrere il termine di 30 giorni per proporre ricorso alla Commissione centrale (che non risulta proposto) e dal 29.03.2023 (esaurito il procedimento amministrativo per scadenza dei termini virtuali) iniziava a decorrere il termine di 120 giorni per proporre l'azione giudiziaria.
Il ricorso, depositato in data 21.05.2023, appare quindi ampiamente tempestivo.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto la parte ricorrente non ha adempiuto all'onere ex art. 2697 co. 1 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola CP_2
negli anni e per il numero di giornate indicati in ricorso (Gennaio/Maggio 2021 per un
[...] totale di 114 gg. - Gennaio/Luglio 2022 (ad eccezione del mese di Aprile) per un totale di 103 gg.).
Al riguardo, si deve premettere che, con il provvedimento impugnato, è stata effettuata una cancellazione solo parziale delle giornate denunciate dal datore di lavoro per gli anni in questione
(“per l'anno 2021 è insussistente per giornate 37 - per l'anno 2022 è insussistente per giornate 50”).
Orbene, i testi escussi hanno reso dichiarazioni assolutamente generiche, come tali insufficienti a dimostrare lo svolgimento da parte della ricorrente delle ulteriori giornate disconosciute.
In primo luogo, si deve rilevare che appaiono del tutto inattendibili e comunque irrilevanti ai fini della decisione le dichiarazioni della teste , la quale ha riferito: “A.D.R. io e la Testimone_1 ricorrente abbiamo lavorato insieme nel 2022 per 22 giorni nel mese di marzo per un signore di nome
, di cui non ricordo il cognome;
non conoscevo questo signore, ho lavorato per lui su CP_2 indicazione di mi servivano 22 giorni di contributi entro marzo perché dovevo Parte_2 andare in pensione;
quando sono andata lì la ricorrente già lavorava e mi ha detto che era lì da anni, io imballavo finocchi, cavolfiori, bietole, la ricorrente faceva la raccolta delle stesse verdure, eravamo nello stesso campo, sulla strada che collega TU ad dopo la benzina;
mi veniva a CP_3 prendere la moglie del titolare, ; a volte vedevo il signor e mi diceva lui cosa fare Per_1 CP_2 ma ho lavorato più spesso con la moglie, la;
essendo marzo iniziavamo a lavorare verso Per_1 le 06:30 e facevamo cinque ore, salvo complicazione se c'era ancora da finire di imballare.
A.D.R. anche a me sono state cancellate le giornate, avevo fatto ricorso ma poi ho rinunciato”. Tali dichiarazioni sono irrilevanti, in quanto, al più, coprono solo il mese di marzo 2022.
Esse sono comunque del tutto inattendibili, per i seguenti motivi: la teste ha dichiarato di avere lavorato insieme alla ricorrente per 22 giornate a marzo 2022, ma nella busta paga in atti relativa a tale mese risulterebbero lavorate e retribuite solo 11 giornate in favore della ricorrente.
Soprattutto, la teste ha dichiarato che la ricorrente le avrebbe detto che “era lì da anni”; ciò è in contrasto insanabile con quanto riferito dalla stessa ricorrente agli ispettori (pag. 160 del verbale ispettivo), ovvero che ella negli anni precedenti (a partire dal 2015, dopo avere svolto attività di badante fino al 2014) aveva fatto la casalinga e aiutato il marito nella coltivazione dei terreni di cui erano proprietari in comunione;
il rapporto di lavoro con , secondo quanto Controparte_2 riferito dalla stessa ricorrente, sarebbe iniziato solo a dicembre 2020.
Ulteriori discrasie si ricavano dal contenuto del verbale ispettivo in atti, nella parte relativa alla posizione specifica della teste (pagg. 156-159), nei cui confronti sono state Testimone_1 disconosciute le 24 giornate denunciate dall'azienda nel 2022, ritenute fittizie sia per una CP_2 serie di incongruenze nelle dichiarazioni rese dalla stessa agli ispettori e riportate nel verbale, sia per il fatto che la diretta interessata ha ammesso di essersi rivolta a perché Controparte_2 aveva la necessità di mettere giornate per arrivare alle 52 gg. nell'anno prima del compimento del 67° anno di età (31.03.2022); tale rapporto era stato chiaramente ritenuto di comodo.
In ogni caso, dalle dichiarazioni rese dalla stessa agli ispettori (pag. 157 del Testimone_1 verbale) risulta che ella non era stata in grado di indicare il nome di nessun (presunto) collega di lavoro e che non era in grado nemmeno di identificarli, perché non erano del suo paese.
La teste ha dichiarato: “A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per Testimone_2
l'azienda agricola negli anni 2021 e 2022 da gennaio fino all'estate in entrambi gli Controparte_2 anni su terreni siti a TU, c'erano le patate, poi abbiamo iniziato a piantare pomodori, melanzane, bietole, carote;
l'orario di lavoro era dalle 06:00 alle 11:00 e dalle 07:00 alle 12:00-13:00 in periodo invernale. A.D.R. Era il titolare sig. a darci le direttive e a pagarci sui terreni in contanti. CP_2
A.D.R. anche a me sono state cancellate le giornate del 2021-2022 ma non ho fatto ricorso”.
Tali dichiarazioni sono assolutamente generiche dal punto di vista temporale e con riferimento al numero di giornate;
come tali, sono insufficienti ai fini dell'accoglimento del ricorso.
A ciò si aggiunga che dal verbale ispettivo risulta che era la moglie di Testimone_2 CP_2
e, secondo quanto riferito dalla stessa sarebbe stata lei a dare le direttive e a
[...] Tes_1 corrispondere le retribuzioni, per cui appare comunque difficile qualificarla come dipendente.
Ulteriori discrasie emergono con riferimento alle dichiarazioni rese dalla ricorrente agli ispettori, le quali sono evidenziate a pag. 162 del verbale e consistono nel fatto che la ricorrente non era stata indicata da come sua dipendente;
che aveva dichiarato di avere lavorato per CP_2 anche a dicembre 2020, ma tale mese non risulta denunciato dal datore di lavoro;
che la CP_2 stessa ha dichiarato di avere lavorato tutti i giorni del mese, per tutti i mesi denunciati, mentre vi erano state diverse giornate in cui era impossibile lavorare a causa del cattivo tempo. Tale affermazione risulta smentita anche dalle buste paga in atti, dalle quali risultano 13 giornate a gennaio 2021, 15 gg. a febbraio 2022, 11 gg. a marzo 2022 e 5 gg. a luglio 2022.
Anche con riferimento alla retribuzione vi sono contraddizioni ed incongruenze, in quanto essa non viene quantificata in ricorso;
quando è stata sentita dagli ispettori (all'inizio di pag. 161 del verbale), la ricorrente ha dichiarato di avere percepito € 360,00 netti a settimana, quindi circa €
1500,00 al mese;
tali importi sono piuttosto differenti da quelli riportati nelle buste paga.
Si riporta per il resto al contenuto del verbale per le ulteriori discrasie evidenziate dagli ispettori.
Per quanto esposto, vi è totale incertezza sul numero di giornate effettivamente svolte da parte ricorrente e non vi è prova che ella abbia lavorato per un numero di giornate superiore a quelle già riconosciute dagli ispettori;
al riguardo, nessun apporto potrebbe essere fornito da Parte_2
, il quale è stato indicato dalla teste esclusivamente come la persona che le
[...] Tes_1 avrebbe indicato Dell'Atti; egli potrebbe quindi, al più, confermare che la ricorrente ha lavorato per ma non si comprende come potrebbe confermare il numero di giornate da lei svolte. CP_2
A ciò si aggiunga che dal verbale ispettivo (pagg. 154-156) risulta che egli aveva dichiarato agli ispettori che c'erano delle donne a lavorare per aggiungendo che erano un paio ma non CP_2 saprebbe riconoscerle, in quanto non erano di TU o (pag. 155). Per_2
Ciò appare in evidente contrasto con le dichiarazioni rese dallo stesso nel verbale di Parte_2 udienza del 05.11.2025 allegato alle note scritte di parte ricorrente (proc. n. 6992/2023), nella parte in cui ha dichiarato che anche avrebbe lavorato con lui alle dipendenze di Parte_1
posto che la ricorrente è di TU (e, quindi, avrebbe dovuto riconoscerla ed CP_2 Parte_2 indicarla agli ispettori); a ciò si aggiunga che, in ogni caso, le sue dichiarazioni coprirebbero solo il periodo “da marzo a giugno 2021” (mentre agli ispettori aveva detto che le due donne iniziavano al massimo a maggio) e, pertanto, sarebbero comunque insufficienti ai fini dell'accoglimento del ricorso;
ne consegue che la richiesta di ascolto di non può essere accolta. Parte_2
Per quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato, ma il rigetto dell'eccezione di decadenza e il tenore della pronuncia giustificano la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 21/05/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate.
Lecce, lì 05/12/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5743/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. SERRANO TOMMASO e l'avv. RIZZO ERNESTO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre ipotesi
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'udienza di discussione del 04/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; la ricorrente ha depositato le note nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
La parte ricorrente – dopo aver premesso che “La Sig.ra ha svolto attività di operaio agricolo Pt_1
a tempo determinato per gli anni 2021 e 2022 in favore della , ed Controparte_2 in particolare per i seguenti periodi: - Gennaio / Maggio 2021 per un totale di 114 gg. - Gennaio/Luglio
2022 (ad eccezione del mese di Aprile) per un totale di 103 gg. … Senonché con nota comunicata a mezzo racc. a/r del 20/12/2022 prot. n. 4101.20/12/2022.0135873 notificata all'odierna deducente il
13.01.2023, avente ad oggetto Provvedimento di disconoscimento delle prestazioni di lavoro in CP_ Agricoltura ai fini della tutela previdenziale del 20.12.2022, l Agenzia di Casarano comunicava che “A seguito di Verbale ispettivo n. 2022000906/DDL del 15.09.2022” il rapporto di lavoro instaurato con l' “era da considerarsi modificato per i seguenti periodo Controparte_2 lavorativi: - per l'anno 2021 è insussistente per giornate 37 - per l'anno 2022 è insussistente per giornate 50 per carenza dei requisiti essenziali che caratterizzano un siffatto tipo di rapporto, così come previsto dall'art 2094 c.c.” - ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_ 1. dichiarare l'annullamento del provvedimento di disconoscimento emesso dall' prot. n.
4101.20/12/2022.0135873 del 20.12.2022, notificato il 13.01.2023 e per l'effetto:
2. riconoscere in capo alla ricorrente lo svolgimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura per gli anni 2021 per nn. 114 giornate e 2022 per nn. 103 giornate, nonché ogni connessa tutela previdenziale. L' ha chiesto: “dichiarare la decadenza dall'azione giudiziaria e la prescrizione del diritto anche CP_1 alle prestazioni conseguenti e rigettare il ricorso nel merito perché infondato in fatto e in diritto, rigettando ogni avversa richiesta, non sussistendo ragionevoli motivi né prova di quanto dedotto genericamente da parte ricorrente nonché perché il ricorso avversario è infondato per tutti i motivi CP_ accertati dagli Ispettori di Vigilanza e conseguentemente confermare i provvedimenti .
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare di decadenza – sollevata peraltro in modo assolutamente generico – è infondata e deve essere superata, in quanto la parte ricorrente ha ricevuto il provvedimento di cancellazione (parziale) in data 13.01.2023, ha proposto ricorso amministrativo in data 31.01.2023
e la Commissione CISOA lo ha rigettato in data 27.02.2023; da tale data iniziava a decorrere il termine di 30 giorni per proporre ricorso alla Commissione centrale (che non risulta proposto) e dal 29.03.2023 (esaurito il procedimento amministrativo per scadenza dei termini virtuali) iniziava a decorrere il termine di 120 giorni per proporre l'azione giudiziaria.
Il ricorso, depositato in data 21.05.2023, appare quindi ampiamente tempestivo.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto la parte ricorrente non ha adempiuto all'onere ex art. 2697 co. 1 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola CP_2
negli anni e per il numero di giornate indicati in ricorso (Gennaio/Maggio 2021 per un
[...] totale di 114 gg. - Gennaio/Luglio 2022 (ad eccezione del mese di Aprile) per un totale di 103 gg.).
Al riguardo, si deve premettere che, con il provvedimento impugnato, è stata effettuata una cancellazione solo parziale delle giornate denunciate dal datore di lavoro per gli anni in questione
(“per l'anno 2021 è insussistente per giornate 37 - per l'anno 2022 è insussistente per giornate 50”).
Orbene, i testi escussi hanno reso dichiarazioni assolutamente generiche, come tali insufficienti a dimostrare lo svolgimento da parte della ricorrente delle ulteriori giornate disconosciute.
In primo luogo, si deve rilevare che appaiono del tutto inattendibili e comunque irrilevanti ai fini della decisione le dichiarazioni della teste , la quale ha riferito: “A.D.R. io e la Testimone_1 ricorrente abbiamo lavorato insieme nel 2022 per 22 giorni nel mese di marzo per un signore di nome
, di cui non ricordo il cognome;
non conoscevo questo signore, ho lavorato per lui su CP_2 indicazione di mi servivano 22 giorni di contributi entro marzo perché dovevo Parte_2 andare in pensione;
quando sono andata lì la ricorrente già lavorava e mi ha detto che era lì da anni, io imballavo finocchi, cavolfiori, bietole, la ricorrente faceva la raccolta delle stesse verdure, eravamo nello stesso campo, sulla strada che collega TU ad dopo la benzina;
mi veniva a CP_3 prendere la moglie del titolare, ; a volte vedevo il signor e mi diceva lui cosa fare Per_1 CP_2 ma ho lavorato più spesso con la moglie, la;
essendo marzo iniziavamo a lavorare verso Per_1 le 06:30 e facevamo cinque ore, salvo complicazione se c'era ancora da finire di imballare.
A.D.R. anche a me sono state cancellate le giornate, avevo fatto ricorso ma poi ho rinunciato”. Tali dichiarazioni sono irrilevanti, in quanto, al più, coprono solo il mese di marzo 2022.
Esse sono comunque del tutto inattendibili, per i seguenti motivi: la teste ha dichiarato di avere lavorato insieme alla ricorrente per 22 giornate a marzo 2022, ma nella busta paga in atti relativa a tale mese risulterebbero lavorate e retribuite solo 11 giornate in favore della ricorrente.
Soprattutto, la teste ha dichiarato che la ricorrente le avrebbe detto che “era lì da anni”; ciò è in contrasto insanabile con quanto riferito dalla stessa ricorrente agli ispettori (pag. 160 del verbale ispettivo), ovvero che ella negli anni precedenti (a partire dal 2015, dopo avere svolto attività di badante fino al 2014) aveva fatto la casalinga e aiutato il marito nella coltivazione dei terreni di cui erano proprietari in comunione;
il rapporto di lavoro con , secondo quanto Controparte_2 riferito dalla stessa ricorrente, sarebbe iniziato solo a dicembre 2020.
Ulteriori discrasie si ricavano dal contenuto del verbale ispettivo in atti, nella parte relativa alla posizione specifica della teste (pagg. 156-159), nei cui confronti sono state Testimone_1 disconosciute le 24 giornate denunciate dall'azienda nel 2022, ritenute fittizie sia per una CP_2 serie di incongruenze nelle dichiarazioni rese dalla stessa agli ispettori e riportate nel verbale, sia per il fatto che la diretta interessata ha ammesso di essersi rivolta a perché Controparte_2 aveva la necessità di mettere giornate per arrivare alle 52 gg. nell'anno prima del compimento del 67° anno di età (31.03.2022); tale rapporto era stato chiaramente ritenuto di comodo.
In ogni caso, dalle dichiarazioni rese dalla stessa agli ispettori (pag. 157 del Testimone_1 verbale) risulta che ella non era stata in grado di indicare il nome di nessun (presunto) collega di lavoro e che non era in grado nemmeno di identificarli, perché non erano del suo paese.
La teste ha dichiarato: “A.D.R. io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme per Testimone_2
l'azienda agricola negli anni 2021 e 2022 da gennaio fino all'estate in entrambi gli Controparte_2 anni su terreni siti a TU, c'erano le patate, poi abbiamo iniziato a piantare pomodori, melanzane, bietole, carote;
l'orario di lavoro era dalle 06:00 alle 11:00 e dalle 07:00 alle 12:00-13:00 in periodo invernale. A.D.R. Era il titolare sig. a darci le direttive e a pagarci sui terreni in contanti. CP_2
A.D.R. anche a me sono state cancellate le giornate del 2021-2022 ma non ho fatto ricorso”.
Tali dichiarazioni sono assolutamente generiche dal punto di vista temporale e con riferimento al numero di giornate;
come tali, sono insufficienti ai fini dell'accoglimento del ricorso.
A ciò si aggiunga che dal verbale ispettivo risulta che era la moglie di Testimone_2 CP_2
e, secondo quanto riferito dalla stessa sarebbe stata lei a dare le direttive e a
[...] Tes_1 corrispondere le retribuzioni, per cui appare comunque difficile qualificarla come dipendente.
Ulteriori discrasie emergono con riferimento alle dichiarazioni rese dalla ricorrente agli ispettori, le quali sono evidenziate a pag. 162 del verbale e consistono nel fatto che la ricorrente non era stata indicata da come sua dipendente;
che aveva dichiarato di avere lavorato per CP_2 anche a dicembre 2020, ma tale mese non risulta denunciato dal datore di lavoro;
che la CP_2 stessa ha dichiarato di avere lavorato tutti i giorni del mese, per tutti i mesi denunciati, mentre vi erano state diverse giornate in cui era impossibile lavorare a causa del cattivo tempo. Tale affermazione risulta smentita anche dalle buste paga in atti, dalle quali risultano 13 giornate a gennaio 2021, 15 gg. a febbraio 2022, 11 gg. a marzo 2022 e 5 gg. a luglio 2022.
Anche con riferimento alla retribuzione vi sono contraddizioni ed incongruenze, in quanto essa non viene quantificata in ricorso;
quando è stata sentita dagli ispettori (all'inizio di pag. 161 del verbale), la ricorrente ha dichiarato di avere percepito € 360,00 netti a settimana, quindi circa €
1500,00 al mese;
tali importi sono piuttosto differenti da quelli riportati nelle buste paga.
Si riporta per il resto al contenuto del verbale per le ulteriori discrasie evidenziate dagli ispettori.
Per quanto esposto, vi è totale incertezza sul numero di giornate effettivamente svolte da parte ricorrente e non vi è prova che ella abbia lavorato per un numero di giornate superiore a quelle già riconosciute dagli ispettori;
al riguardo, nessun apporto potrebbe essere fornito da Parte_2
, il quale è stato indicato dalla teste esclusivamente come la persona che le
[...] Tes_1 avrebbe indicato Dell'Atti; egli potrebbe quindi, al più, confermare che la ricorrente ha lavorato per ma non si comprende come potrebbe confermare il numero di giornate da lei svolte. CP_2
A ciò si aggiunga che dal verbale ispettivo (pagg. 154-156) risulta che egli aveva dichiarato agli ispettori che c'erano delle donne a lavorare per aggiungendo che erano un paio ma non CP_2 saprebbe riconoscerle, in quanto non erano di TU o (pag. 155). Per_2
Ciò appare in evidente contrasto con le dichiarazioni rese dallo stesso nel verbale di Parte_2 udienza del 05.11.2025 allegato alle note scritte di parte ricorrente (proc. n. 6992/2023), nella parte in cui ha dichiarato che anche avrebbe lavorato con lui alle dipendenze di Parte_1
posto che la ricorrente è di TU (e, quindi, avrebbe dovuto riconoscerla ed CP_2 Parte_2 indicarla agli ispettori); a ciò si aggiunga che, in ogni caso, le sue dichiarazioni coprirebbero solo il periodo “da marzo a giugno 2021” (mentre agli ispettori aveva detto che le due donne iniziavano al massimo a maggio) e, pertanto, sarebbero comunque insufficienti ai fini dell'accoglimento del ricorso;
ne consegue che la richiesta di ascolto di non può essere accolta. Parte_2
Per quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato, ma il rigetto dell'eccezione di decadenza e il tenore della pronuncia giustificano la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 21/05/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate.
Lecce, lì 05/12/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo