Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 14/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 6009/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 6009/2024 vertente tra: TRA
, , con l'avv. REGGIANI Parte_1 C.F._1
ROBERTO;
- RICORRENTE E
, con l'avv. COSTETTI Controparte_1 C.F._2
CHIARA;
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
PREMESSA
con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p..c, le parti hanno chiesto la modifica della sentenza di divorzio alle condizioni tra loro concordate per l'affidamento della prole nonché per gli ulteriori profili economici attinenti al loro mantenimento;
il decreto di fissazione udienza è stato comunicato a mezzo PEC al Pubblico Ministero, il quale è stato così messo in condizione di intervenire nel presente giudizio (Cass. 10894/2005); le parti non hanno richiesto la comparizione personale nel termine di legge e hanno concordato le condizioni che di seguito si trascrivono: «1) Quale elemento funzionale ed indispensabile per la definizione di tutti i rapporti patrimoniali e personali, le parti, di comune accordo convengono, a parziale modifica dei patti contenuti nella sentenza di cui alle premesse, che la IG.ra si obbliga Parte_1 ad estinguere il mutuo cointestato con il IG. coobbligato in solido, in Controparte_1 corso di regolare ammortamento presso l'istituto di Credito Monte dei Paschi di Siena spa e contraddistinto dal n. 74144987,10 e ciò mediante accensione di un nuovo mutuo presso
ad avvenuta liberazione del rapporto di coobbligazione nei confronti degli
[...]
Istituti di Credito coinvolti che nei confronti della IG.ra citato in Parte_1 precedenza, cederà la propria quota di proprietà dell'immobile sito in Fabbrico (RE), Via Don Sturzo n. 71, censito al N.C.E.U. del Comune di Fabbrico (RE) (D450) – Foglio 11 – Particella 857 – Subalterno 15 e 16, alla IG.ra . Parte_1
2) Le parti convengono quale importo di € 15.000,00= (euro quindicimila/00), quale somma da liquidare al IG. il giorno dell'atto del trasferimento della Controparte_1 comproprietà. A tal fine le parti espressamente attestano e confermano che il relativo trasferimento costituisce condizione economica patrimoniale essenziale del procedimento di divorzio e che il relativo atto, in quanto atto volto a definire in modo stabile la crisi coniugale mediante la previsione di trasferimenti immobiliari, deve intendersi a tutti gli effetti quale “atto relativo al procedimento di separazione o divorzio” meritevole della esenzione di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, nel testo conseguente alla pronuncia della corte costituzionale n. 154/1999.
3) I IGg. e riconoscono, in forza del presente Controparte_1 Parte_1 accordo transattivo, il termine sino al 15 marzo 2025 per l'accensione del nuovo mutuo e la cessione della quota di proprietà con la precisazione che il IG. sarà Controparte_1 tenuto indenne da costi, oneri, imposte relativi alla stipula dei due necessari atti notarili compatibilmente con i tempi tecnici necessari alla stipula del nuovo mutuo nonché all'ottenimento delle attestazioni necessarie al rogito notarile di compravendita.
4) La IG.ra riconosce che per l'estinzione del mutuo già esistente, per Parte_1
l'accensione del nuovo mutuo e per la cessione della quota di proprietà del IG. CP
lo stesso viene fin d'ora manlevato da spese e imposte di sorta.
[...]
5) Per il trasferimento suddetto, ora per allora le parti invocano i benefici fiscali di cui all'articolo 19 della legge 06/03/1987 n. 74 (esenzione dalle Imposte di Bollo e Registro nonché da qualunque altra Tassa) s.m.i., essendo il trasferimento in parola a tutti gli effetti atto di sistemazione patrimoniale effettuato in esatto adempimento di corrispondenti impegni inerenti al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio delle qui costituite parti o comunque in conseguenza di un ben definito assetto di interessi conseguente ai medesimi.
6) Il IG. e la IG.ra , entrambe persone fisiche, dichiarano e CP Parte_1 riconoscono, comunque, di non agire in questa operazione nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, ed a tal riguardo, in via comunque del tutto eventuale e subordinata, le parti, ciascuna per quanto di sua competenza, avendo la presente cessione ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, in deroga al disposto dell'art. 43 D.P.R. n. 131/86, come previsto e consentito dal comma 497 articolo unico Legge 23.12.2005 n. 266, richiedono che la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sulla presente compravendita, sia costituita dal valore degli immobili determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5 del predetto D.P.R. n. 131/86, indipendentemente da quanto pattuito ed indicato in atti. Le parti sempre in via del tutto eventuale e subordinata, chiedono benefici fiscali di “prima casa” di cui alla Legge 28.12.1995 n. 549 art. 3 n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni.
7) Tutti i costi, gli oneri ed eventuali imposte relative allo stipulando atto pubblico di divisione, che dovrà avvenire entro il 15 marzo 2025 a ministero di Notaio indicato dalla IG.ra , saranno a carico di quest'ultima, così come tutte le spese tecniche, Parte_1 urbanistiche, bancarie funzionali all'atto.
8) I IGnori e si dichiarano economicamente Controparte_1 Parte_1 autosufficienti, godendo di entrambi di propri redditi e, con i trasferimenti di cui sopra, dichiarano che ogni questione economica è stata tra loro precedentemente regolata con reciproco soddisfacimento e di nulla avere più pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo e/o ragione.
9) A far tempo da aprile 2024 il IG. non sarà più obbligato a versare CP alcunché a titolo di mantenimento del figlio in quanto maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente.»;
Ritenuto che: tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e sono relativi ad un'area di diritti disponibili dalle parti;
che l'accordo va, pertanto, interamente recepito;
non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti nel ricorso congiunto così come sopra trascritte. Nulla per le spese.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di conIGlio della Prima Sezione Civile, in data 14/01/2025.
IL GIUDICE REL. Lorenzo Meoli
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli