Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/06/2025, n. 3874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3874 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 6602/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta dell'8.4.2025 tra:
(iscritta nel Registro di Controparte_1 commercio del Cantone Ticino CHE-174.771.881), con sede legale in 6830 Chiasso
(Svizzera), via Livio n. 14, in persona del Presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore, Dr. (C.F. ), rappresentata e Controparte_2 C.F._1 difesa – giusta procura in calce all'atto di appello, trasmessa in copia informatica autenticata con firma digitale ex art. 83, terzo comma, cpc – dall'avv. Stefano Fermi
(C.F. ) del Foro di Como, con studio legale in Como, via C.F._2
Garibaldi n. 30, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec del medesimo.
- APPELLANTE - APPELLATA INCIDENTALE
CONTRO
(C.Fisc: ) in virtù di allegata procura rilasciata su supporto C.F._3 cartaceo, la cui copia informatica , debitamente attestata con apposizione di firma digitale è congiunta alla comparsa di costituzione presente atto
- APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: impugnazione della ordinanza del Tribunale di Roma n. 8522/21.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
Part (da ora semplicemente ), ha impugnato l'ordinanza emessa ex artt. 702 bis
[...]
e segg. c.p.c. con cui il Tribunale di Roma, pronunciando sulla domanda proposta nei suoi confronti dalla nonché sulla domanda Controparte_3
Part riconvenzionale da quest'ultima proposta nei confronti della , ha così statuito:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- Dichiara la nullità ex art. 1418 c.c. dell'atto di fideiussione n. 0073646 stipulato in data 16.09.2019 tra la e la Controparte_3 [...]
Parte_1
- Condanna la lla restituzione Parte_1 della somma di euro 22.050,00 versata a titolo di premio oltre gli interessi legali dal dovuto al saldo;
- Compensa le spese”.
pag. 2/10 A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
A) Riforma della ordinanza in relazione alla mancata autorizzazione alla chiamata del terzo.
B) Erroneità della ordinanza nella parte in cui è stata dichiarata la nullità della fideiussione con la conseguente condanna della appellante alla restituzione del premio in favore della controparte.
C) Erroneità della ordinanza per non avere il Primo Giudice consentito l'espletamento di attività istruttoria.
D) Erroneità della ordinanza in ordine alla liquidazione delle spese che sono state compensate.
Alla stregua dei detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza e contrariis reiectis, accogliere per i motivi dedotti in narrativa l'appello proposto da Part
avverso l'ordinanza n. cronol. 8522/2021 del 14.10.2021 – rep. 19590/2021 del Tribunale di Roma, Giudice Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, comunicata dalla
Cancelleria il 15.10.2021 e, per l'effetto, riformare e/o annullare l'ordinanza appellata limitatamente ai punti della motivazione ed ai capi del dispositivo oggetto della presente impugnazione e, dunque, previo ogni ulteriore opportuno accertamento:
In via preliminare: accertato e dichiarato il diritto della CSC all'integrazione del contraddittorio per chiamata del terzo signor (c.f. – P.IVA CP_5 C.F._4
), pec: 25124 Brescia (BS), via della Palazzina n. P.IVA_2 Email_1
32, nonché l'ammissibilità e legittimità di tale istanza avanzata in primo grado, si chiede di: riformare e/o annullare l'ordinanza appellata ove non ammetteva la chiamata del terzo richiesta dalla CSC e, dunque, rimettere la causa al primo giudice ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del signor ovvero, CP_5 in subordine, assumere ogni conseguente opportuno provvedimento per la prosecuzione del giudizio anche nei confronti del terzo.
pag. 3/10 Nel merito - in via principale:
I) Accertata e dichiarata, per i motivi di cui in narrativa, la validità, efficacia ed Part operatività dell'atto di fidejussione n. 0073646 stipulato tra la e
[...] nonché l'infondatezza delle censure e delle domande avanzate in primo CP_3 grado da quest'ultima società nei confronti dell'odierna appellante e, in ogni caso, previo ogni ulteriore opportuno accertamento, anche in punto di condotta colposa di controparte ex art. 1227 c.c., si chiede di: riformare e/o annullare l'ordinanza appellata ove dichiara la nullità ex art. 1418 c.c. Part dell'atto di fidejussione n. 0073646 e condanna la alla restituzione dell'importo di € 22.050,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo e, per l'effetto, rigettare tutte le domande, eccezioni ed istanze formulate da poiché Controparte_3 pretestuose ed infondate, in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa, Part dichiarare che nulla è dovuto dalla e mandarla assolta da qualunque addebito e/o richiesta di pagamento a qualsivoglia titolo.
II) In caso di auspicata riforma e/o annullamento dell'ordinanza appellata in punto di chiamata del terzo ed integrazione del contraddittorio, si ripropongono, altresì, tutte le ulteriori domande già avanzate in primo grado e non accolte dal Tribunale di Roma:
“1. accertare e dichiarare, come meglio esposto in narrativa, la responsabilità esclusiva del signor in relazione alle censure e pretese formulate da CP_5
e, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il terzo signor Controparte_3
(c.f. ), a manlevare e tenere indenne la CP_5 C.F._4 resistente da qualsiasi conseguenza e/o Controparte_1 declaratoria giudiziale di natura economica, risarcitoria e/o di restituzione somme, in relazione ai fatti per cui è causa ed alle pretese avanzate dalla ricorrente, ovvero, in via gradata, accertata e dichiarata la concorrente responsabilità del signor
[...] nella vicenda per cui è causa, condannare il predetto signor CP_5 CP_5 in solido con la al pagamento, in favore Controparte_1 della ricorrente, della somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia.
pag. 4/10 2. accertato e dichiarato che ha corrisposto Controparte_1 in favore del signor la somma di € 5.512,50 per commissioni relative CP_5 all'atto di fidejussione n. 0073646, condannare il signor (c.f. CP_5
Part
) alla restituzione, in favore della resistente , del C.F._4 suddetto importo di € 5.512,50=, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo ovvero, in subordine, il diverso importo che risulti accertato in corso di causa.”
III) in ragione delle declaratorie che precedono e, dunque, nell'ipotesi di auspicato Part accoglimento dell'appello proposto da si chiede di riformare e/o annullare l'ordinanza appellata e condannare la Controparte_3
Part alla rifusione, in favore della , delle spese e delle competenze professionali del primo grado di giudizio, di cui si chiede la liquidazione secondo D.M. 55/2014.
- Si insiste, infine, per la conferma dell'ordinanza appellata in punto di rigetto della domanda risarcitoria avanzata in primo grado da Controparte_3
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge relativamente ad entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituita la la quale, nel contestare l'avverso gravame in Controparte_3 quanto, a suo dire, infondato in fatto e diritto, ha a sua volta impugnato l'ordinanza in via incidentale con specifico riferimento alla pronuncia di rigetto della proposta domanda risarcitoria e alla pronuncia sulle spese di lite.
Ha, quindi, così concluso:
“Voglia I'ill.ma Corte di Appello, accogliere
Appello Incidentale:
Affinchè la Corte di Appello adita, n parziale riforma della Ordinanza civile n.
8522/2021 Cron. del Tribunale di Roma resa nel procedimento civile n.
19590/2021 R.G. emessa dal Giudice Unico Dott.ssa Maria Pia Di Lorenzo in data
14 Ottobre 2021 per i motivi esposti al punto V) del presente atto, decidendo sulla presente impugnazione, Voglia condannare la Parte_1 al risarcimento del danno per aver stipulato essa un
[...] Controparte_3
pag. 5/10 contratto in violazione di norme imperative facendo legittimo affidamento sul buon esito dell'operazione quantificato in €. 10 mila o nella diversa somma che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa, con condanna della Parte_1 alle spese di lite.
[...]
Voglia pertanto l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti
Conclusioni
A) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui non accoglie la domanda di risarcimento danno anche in via equitativa e compensa le spese di lite e conseguentemente accogliere l'appello incidentale proposto;
B) Respingersi l'impugnazione proposta in quanto infondata in fatto e in diritto con conferma della sentenza impugnata.
Spese di causa rifuse di entrambi i gradi di giudizio”.
Alla udienza a trattazione scritta dell'8.4.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione senza la concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c. in quanto già anticipatamente concessi come da Decreto presidenziale e non ulteriormente richiesti.
Part Sull'appello principale proposto da .
Con il primo motivo l'appellante si duole della mancata autorizzazione alla chiamata in causa del terzo nella persona di il quale avrebbe dovuto, a suo dire, CP_5 manlevarlo in caso di condanna alla restituzione del premio in favore della controparte, atteso che proprio per il suo tramite era stata rilasciata dalla compagnia la fideiussione oggetto di pronuncia di nullità da parte del Tribunale.
Il infatti, era perfettamente a conoscenza della natura della detta CP_5 fideiussione, avendo agito in modo attivo nella stipula del contratto tanto da aver incassato la sua provvigione.
Da ultimo, la pronuncia di rigetto del Tribunale sarebbe da ritenersi errata anche con specifico riferimento alla ritenuta incompatibilità della detta istanza di autorizzazione alla chiamata in garanzia del terzo con il rito sommario, essendo pag. 6/10 pacifico che “la chiamata del terzo ad istanza del convenuto deve essere ammessa in tutti i casi di comunanza della causa previsto dall'art. 106 c.p.c. e non nelle sole ipotesi di chiamata del terzo in garanzia”.
La censura non coglie nel segno.
Ferma restando, infatti, il principio per cui la chiamata in giudizio di un terzo è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, sicchè finanche quando la chiamata del terzo in garanzia sia stata richiesta dal convenuto il giudice possa rifiutare di fissare una nuova data di udienza per la costituzione del terzo, purchè motivi la propria scelta su esigenze di economia di natura processuale e ragionevole durata del processo (Cass. SS.UU. 23.2.2010 n. 4309), nel caso di specie effettivamente il Giudice di prime cure ha fornito una duplice motivazione a giustificazione del rigetto della detta istanza formulata dalla appellante. Da una parte, infatti, ha motivato sulla base della suddetta esigenza di celerità del processo anche in ragione del rito sommario e, dall'altra, sulla base di ragioni di mero diritto che dovevano portare all'accoglimento della domanda attore e con la conseguenza che una eventuale domanda di restituzione delle provvigioni nei confronti del terzo poteva essere tranquillamente essere proposta dalla convenuta in separato giudizio senza alcun suo pregiudizio.
Dunque, il motivo va respinto.
Con il secondo motivo la appellante lamenta la erroneità della decisione impugnata nella parte in cui è stata dichiarata la nullità della fideiussione rilasciata, essendo
“fuorviante l'affermazione del Giudice secondo cui non appare contestato che la Part
non fosse effettivamente dotata delle caratteristiche idonee alla stipulazione di un contratto di fideiussione”.
In sostanza, una cosa era la non idoneità o, meglio, la non corrispondenza della Part fideiussione rilasciata da rispetto al tipo di garanzia che era stata richiesta dal
Giudice civile nel contenzioso in essere tra la e la altra cosa CP_3 CP_6
Part era la non abilitazione della alla emissione di polizza fideiussoria semplice.
Il Tribunale avrebbe, quindi, fatto errata applicazione della disciplina applicabile, avendo fatto richiamo a quella del TUB da cui sarebbe conseguita la dichiarazione pag. 7/10 di nullità della fideiussione in ragione della assenza di autorizzazione della Banca
d'Italia per l'espletamento della attività di intermediazione.
In definitiva, non sarebbe assolutamente rispondente al vero che la appellante avesse esercitato una vera e propria attività abusiva in Italia, avendo di contro essa limitato la propria attività alla emissione in Chiasso di un mera fideiussione semplice che rientrava nei propri compiti statutari e che si distingueva nettamente dalle fideiussioni bancarie e assicurative.
La censura non coglie nel segno. Part
era perfettamente a conoscenza del tipo di fideiussione che il Giudice aveva richiesto e della assoluta inidoneità della stessa rispetto al giudizio civile in essere tra la e la e, dunque, avrebbe dovuto esimersi dalla sua CP_3 CP_6 emissione.
Ma, in ogni caso, è pacifico, come decretato dalla Banca d'Italia e, in questo senso non contestato dalla stessa appellante, che alla emissione di garanzie bancarie ed assicurative in Italia sono legittimate solo le società dotate di specifiche caratteristiche e iscritte negli appositi elenchi degli intermediari ex artt. 106 e 107
TUB. Part Resta il fatto incontestabile che la non poteva emettere un atto di fideiussione a garanzia e valevole in Italia non essendo essa iscritta a nessuno dei detti elenchi e la detta polizza non poteva che essere ritenuta nulla.
Dunque, anche tale motivo deve essere respinto.
Né alcun rilievo può assumere ogni altra circostanza pure evidenziata dalla difesa appellante e relativa alla presunta (e non provata) consapevolezza della appellata e dell'agente della inidoneità della emittenda polizza fideiussoria. Questa è nulla in ogni caso.
Il terzo motivo è strettamente connesso al precedente.
Alla nullità della polizza non poteva che conseguire certamente un obbligo Part restitutorio da parte della in favore della , del premio che essa CP_3 che aveva puntualmente pagato alla appellante.
Ne consegue ovviamente il rigetto.
pag. 8/10 Quanto al quarto motivo relativo alla mancata ammissione da parte del Tribunale Part delle istanze istruttorie formulate dalla , esso non può che seguire la medesima sorte dei motivi precedenti, non essendovi dubbi che la invocata attività istruttoria ad alcuna diversa statuizione avrebbe potuto portare, non incidendo in alcun modo sulla declaratoria di nullità della fideiussione.
Il quinto ed ultimo motivo sulla liquidazione delle spese del primo grado, per le ragioni sopra esposte, non può che essere altrettanto respinto attesa la infondatezza Part delle ragioni poste a sostegno della propria difesa da parte della .
Per i suesposti motivi, pertanto, il gravame della Parte_1 deve essere rigettato essendo assorbita ogni altra pretesa nei confronti del terzo non partecipante al giudizio di primo grado.
Venendo all'appello incidentale proposto dalla con il primo Controparte_3 motivo essa lamenta la erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui è stata respinta dal Tribunale la domanda risarcitoria proposta per avere essa fatto Part affidamento nel buon esito della pattuizione intercorsa con la e sulla bontà della fideiussione da quest'ultima rilasciata, in quanto ritenuta generica.
L'appello, sul punto, è altrettanto generico, non essendo stata fornita neanche alcuna prova sul danno eventualmente patito che non può certamente individuarsi nella necessità di aver dovuto fare ricorso ad altra compagnia, tanto più che l'unico danno effettivamente subito è quello relativo all'avvenuto pagamento del premio Part della polizza alla cui restituzione la è stata condannata.
Quanto al motivo sulle spese come liquidate da Primo Giudice, esse sono state correttamente compensate in ragione della reciproca soccombenza da individuarsi, nello specifico, nel rigetto della domanda risarcitoria.
Stante il rigetto di entrambi gli appelli, anche quelle del presente grado possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
pag. 9/10 La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla e, in via incidentale, dalla Parte_1 CP_7 avverso la ordinanza n. 8522/21 del Tribunale di Roma, ogni ulteriore istanza
[...] ed eccezione disattese, così provvede:
rigetta entrambi gli appelli e, per l'effetto, conferma la ordinanza appellata.
Compensa per intero tra le parti le spese del presente grado.
Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio dell'8.4.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 10/10