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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/06/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia
Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto dei termini assegnati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1013/2023 R.G. controversie di lavoro promossa da in proprio e n.q. di titolare della Parte_1
omonima ditta , rappresentato e difeso Parte_1
dall'Avv.to Giuseppe Li Sacchi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo in Via Marchese di Villabianca n. 229, giusta procura in atti;
-ricorrente-
c o n t r o
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in
Palermo in Via Laurana 59 presso l'Avvocatura Distrettuale e rappresentato e difeso dall'Avv.to Rosaria Ciancimino, giusta procura alle liti del Notar di Roma;
Per_1
- resistente-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.03.2023, il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
5500.31/01/2023.0072468 (n. ord. 01-001824660), notificatagli in data 22.02.2023 dall'ente previdenziale, con la quale veniva sanzionato l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali per l'annualità 2018 ai sensi dell'articolo 2 comma 1 bis del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, conv. l. 638/1983 e succ. mod., deducendone l'illegittimità per omissione della contestazione o della notificazione entro i termini dell'art. 14 della L. n. 689/1981, la decadenza del potere di emettere l'ordinanza ingiunzione e di irrogare la sanzione con conseguente estinzione della somma dovuta per la violazione, nonché
l'intervenuta prescrizione.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Regolarmente instaurato il contradittorio, si costituiva in giudizio l'ente convenuto, contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 26.02.2025 per il deposito di note.
***
Il ricorso è infondato.
Va infatti rigettata l'eccezione di mancata notificazione del verbale d'accertamento sollevata dalla parte ricorrente.
L'art. 14 della L. n. 689 del 24.11.1981 dispone che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Sancendo quindi l'estinzione dell'obbligazione per il ritardo della notifica del verbale di accertamento e, a fortiori, l'obbligazione deve ritenersi estinta in caso di omessa notifica.
Vanno richiamati, quindi, i principi dettati da Cass. SS.UU n. 5791 del
4.3.2008, dettati in materia di riscossione delle imposte, ma perfettamente permutabili ad ogni imposizione che deve essere necessariamente preceduta da un atto presupposto: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma
3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (conformi: 16444/2009; ord. 14861/2012; ord. 1144/2018).
L' , costituendosi in giudizio, ha fornito sufficiente prova della CP_1
notificazione dell'atto di accertamento, avendo depositato l'atto d'accertamento e la copia dell' avviso di ricevimento notificato in data
25.09.2019 alla madre-familiare convivente.
Con riferimento alla notifica a familiare convivente, è appena il caso di ribadire che, come ritenuto dalla Suprema Corte (ex multis cfr.
Cassazione civile Sez. V, Sentenza n. 16499 del 05/08/2016) che “in caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 cpc, comma 2, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume “iuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario (Corte di Cassazione, sentenze n. 23368/2006, n.
21362/2010, n. 26501/2014, Corte di Cassazione, n. 7211/2016)”.
Ciò in quanto:
a) in base all'art. 139 c.p.c. l'ufficiale giudiziario non è tenuto a svolgere indagini o ricerche particolari in ordine all'effettività dello stato di convivenza e nemmeno, nel caso di consegna a persona di famiglia, ad espressamente indicare tale stato nella relata di notificazione;
b) il rapporto di convivenza non è prescritto dal comma 2 dell'art. 139,
c.p.c. e, per costante interpretazione, l'art. 139 c.p.c., comma 2, ha ampliato il concetto di "persona di famiglia" fino a ricomprendervi non solo i parenti, ma anche gli affini ed ha escluso che la "persona di famiglia" cui fa riferimento la norma citata debba convivere col notificatario;
c) la presenza della consegnataria presso l'abitazione del destinatario ed il rapporto di affinità tra i due fanno presumere la sussistenza tra i soggetti di una relazione tale da far ritenere la regolare trasmissione dal primo al secondo del plico notificato;
d) la suddetta presunzione non ha natura assoluta e può, pertanto, essere superata dalla prova contraria ad onere del destinatario, che deducendo l'insussistenza del dichiarato rapporto di familiarità, assuma di non aver ricevuto l'atto notificato con le suddette modalità.
Alla luce della normativa richiamata, tenuto altresì conto che parte ricorrente nulla ha dedotto in merito alla ritualità della notifica, limitandosi a contestare l'omessa notifica dell'atto di accertamento quale atto presupposto, senza fornire, quindi, prova adeguata al riguardo circa l'insussistenza del dichiarato rapporto di familiarità, la notifica dell'atto di accertamento presupposto all'ordinanza ingiunzione impugnata va ritenuta regolare.
Né può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente, attesa la prova documentale fornita dall'ente previdenziale circa la tempestività della notifica dell'atto impositivo.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 689/1981 “il diritto a riscuotere le somme dovute … si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Orbene, dall'ordinanza-ingiunzione n. 5500.31/01/2023.0072468 (n. ord. 01-001824660), notificata il 22.02.2023, si ricava unicamente l'anno di commissione della violazione contestata, cioè il 2018.
Pertanto, ammettendo come anno di commissione dell'illecito il 2018 come riportato nell'ordinanza, il termine di prescrizione di 5 anni andava a scadere al più tardi il 31.12.2023.
L' , costituendosi in giudizio, ha fornito piena prova documentale CP_1
della notifica dei verbali di accertamento richiamati in atti idonei ad interrompere la prescrizione successivamente all'anno 2018, con espressa indicazione del dies a quo della prescrizione.
Pertanto, essendo stato regolarmente notificato l'atto di accertamento in data 25.09.2019, per le motivazioni di cui sopra, nessun termine prescrizionale può dirsi decorso alla notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta avvenuta in data 22.02.2023.
Alla luce di tutto quanto precede, assorbita ogni altra questione, il ricorso deve quindi essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna in proprio e n.q. di titolare Parte_1
della omonima ditta alla rifusione Parte_1
delle spese di lite in favore dell' che liquida in €. 1.700,00, CP_1
oltre accessori di legge.
Così deciso, il 10.06.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia
Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto dei termini assegnati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1013/2023 R.G. controversie di lavoro promossa da in proprio e n.q. di titolare della Parte_1
omonima ditta , rappresentato e difeso Parte_1
dall'Avv.to Giuseppe Li Sacchi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo in Via Marchese di Villabianca n. 229, giusta procura in atti;
-ricorrente-
c o n t r o
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in
Palermo in Via Laurana 59 presso l'Avvocatura Distrettuale e rappresentato e difeso dall'Avv.to Rosaria Ciancimino, giusta procura alle liti del Notar di Roma;
Per_1
- resistente-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.03.2023, il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
5500.31/01/2023.0072468 (n. ord. 01-001824660), notificatagli in data 22.02.2023 dall'ente previdenziale, con la quale veniva sanzionato l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali per l'annualità 2018 ai sensi dell'articolo 2 comma 1 bis del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, conv. l. 638/1983 e succ. mod., deducendone l'illegittimità per omissione della contestazione o della notificazione entro i termini dell'art. 14 della L. n. 689/1981, la decadenza del potere di emettere l'ordinanza ingiunzione e di irrogare la sanzione con conseguente estinzione della somma dovuta per la violazione, nonché
l'intervenuta prescrizione.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Regolarmente instaurato il contradittorio, si costituiva in giudizio l'ente convenuto, contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 26.02.2025 per il deposito di note.
***
Il ricorso è infondato.
Va infatti rigettata l'eccezione di mancata notificazione del verbale d'accertamento sollevata dalla parte ricorrente.
L'art. 14 della L. n. 689 del 24.11.1981 dispone che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Sancendo quindi l'estinzione dell'obbligazione per il ritardo della notifica del verbale di accertamento e, a fortiori, l'obbligazione deve ritenersi estinta in caso di omessa notifica.
Vanno richiamati, quindi, i principi dettati da Cass. SS.UU n. 5791 del
4.3.2008, dettati in materia di riscossione delle imposte, ma perfettamente permutabili ad ogni imposizione che deve essere necessariamente preceduta da un atto presupposto: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma
3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (conformi: 16444/2009; ord. 14861/2012; ord. 1144/2018).
L' , costituendosi in giudizio, ha fornito sufficiente prova della CP_1
notificazione dell'atto di accertamento, avendo depositato l'atto d'accertamento e la copia dell' avviso di ricevimento notificato in data
25.09.2019 alla madre-familiare convivente.
Con riferimento alla notifica a familiare convivente, è appena il caso di ribadire che, come ritenuto dalla Suprema Corte (ex multis cfr.
Cassazione civile Sez. V, Sentenza n. 16499 del 05/08/2016) che “in caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 cpc, comma 2, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume “iuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario (Corte di Cassazione, sentenze n. 23368/2006, n.
21362/2010, n. 26501/2014, Corte di Cassazione, n. 7211/2016)”.
Ciò in quanto:
a) in base all'art. 139 c.p.c. l'ufficiale giudiziario non è tenuto a svolgere indagini o ricerche particolari in ordine all'effettività dello stato di convivenza e nemmeno, nel caso di consegna a persona di famiglia, ad espressamente indicare tale stato nella relata di notificazione;
b) il rapporto di convivenza non è prescritto dal comma 2 dell'art. 139,
c.p.c. e, per costante interpretazione, l'art. 139 c.p.c., comma 2, ha ampliato il concetto di "persona di famiglia" fino a ricomprendervi non solo i parenti, ma anche gli affini ed ha escluso che la "persona di famiglia" cui fa riferimento la norma citata debba convivere col notificatario;
c) la presenza della consegnataria presso l'abitazione del destinatario ed il rapporto di affinità tra i due fanno presumere la sussistenza tra i soggetti di una relazione tale da far ritenere la regolare trasmissione dal primo al secondo del plico notificato;
d) la suddetta presunzione non ha natura assoluta e può, pertanto, essere superata dalla prova contraria ad onere del destinatario, che deducendo l'insussistenza del dichiarato rapporto di familiarità, assuma di non aver ricevuto l'atto notificato con le suddette modalità.
Alla luce della normativa richiamata, tenuto altresì conto che parte ricorrente nulla ha dedotto in merito alla ritualità della notifica, limitandosi a contestare l'omessa notifica dell'atto di accertamento quale atto presupposto, senza fornire, quindi, prova adeguata al riguardo circa l'insussistenza del dichiarato rapporto di familiarità, la notifica dell'atto di accertamento presupposto all'ordinanza ingiunzione impugnata va ritenuta regolare.
Né può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente, attesa la prova documentale fornita dall'ente previdenziale circa la tempestività della notifica dell'atto impositivo.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 689/1981 “il diritto a riscuotere le somme dovute … si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Orbene, dall'ordinanza-ingiunzione n. 5500.31/01/2023.0072468 (n. ord. 01-001824660), notificata il 22.02.2023, si ricava unicamente l'anno di commissione della violazione contestata, cioè il 2018.
Pertanto, ammettendo come anno di commissione dell'illecito il 2018 come riportato nell'ordinanza, il termine di prescrizione di 5 anni andava a scadere al più tardi il 31.12.2023.
L' , costituendosi in giudizio, ha fornito piena prova documentale CP_1
della notifica dei verbali di accertamento richiamati in atti idonei ad interrompere la prescrizione successivamente all'anno 2018, con espressa indicazione del dies a quo della prescrizione.
Pertanto, essendo stato regolarmente notificato l'atto di accertamento in data 25.09.2019, per le motivazioni di cui sopra, nessun termine prescrizionale può dirsi decorso alla notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta avvenuta in data 22.02.2023.
Alla luce di tutto quanto precede, assorbita ogni altra questione, il ricorso deve quindi essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna in proprio e n.q. di titolare Parte_1
della omonima ditta alla rifusione Parte_1
delle spese di lite in favore dell' che liquida in €. 1.700,00, CP_1
oltre accessori di legge.
Così deciso, il 10.06.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo