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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/03/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di OL
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 25/11/2024 al n. 2777 /2024 R.G. avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio dell'avv.to MANZO FRANCESCO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
e da
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_2 lo studio dell'avv. DE RISI LUCA, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
RICORRENTI
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI OL
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
1
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi , con ricorso congiunto iscritto a ruolo Parte_1 Parte_2 in data 25/11/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 02/06/2023, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di IA (al N. 11, Parte II, Serie A, Anno 2023). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio non sono nati figli, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli
473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il 18/03/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
5. In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 13/03/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ -Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
-Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
- Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre 1970, n. 898;
2 -Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg. e in data Parte_2 Parte_1
02/06/2023. Il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di IA all'anno
2023, numero 11, Parte II, serie A, una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione,
-Ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
- Dichiarare compensate le spese legali tra le parti.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
6. Per la ulteriore domanda delle parti di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e pertanto va rimessa sul ruolo.
7. Sulle spese di lite si provvederà con sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
➢ pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
09/06/1990, e , nata a [...] il [...], che hanno Parte_2 contratto matrimonio a IA (NA) il 02/06/2023 (atto n. 11, Parte II, Serie A, anno
2023);
➢ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
➢ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IA (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
➢ rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
➢ spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 18/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
3 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di OL
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 25/11/2024 al n. 2777 /2024 R.G. avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio dell'avv.to MANZO FRANCESCO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
e da
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_2 lo studio dell'avv. DE RISI LUCA, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
RICORRENTI
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI OL
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
1
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi , con ricorso congiunto iscritto a ruolo Parte_1 Parte_2 in data 25/11/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 02/06/2023, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di IA (al N. 11, Parte II, Serie A, Anno 2023). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio non sono nati figli, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli
473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il 18/03/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
5. In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 13/03/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ -Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
-Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
- Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre 1970, n. 898;
2 -Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg. e in data Parte_2 Parte_1
02/06/2023. Il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di IA all'anno
2023, numero 11, Parte II, serie A, una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione,
-Ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
- Dichiarare compensate le spese legali tra le parti.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
6. Per la ulteriore domanda delle parti di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e pertanto va rimessa sul ruolo.
7. Sulle spese di lite si provvederà con sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
➢ pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
09/06/1990, e , nata a [...] il [...], che hanno Parte_2 contratto matrimonio a IA (NA) il 02/06/2023 (atto n. 11, Parte II, Serie A, anno
2023);
➢ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
➢ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IA (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
➢ rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
➢ spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 18/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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