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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/03/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7850 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fernando Lo Voi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in questa via Mariano Stabile
n° 200
opponente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Grammatico ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in questa piazza Vittorio Emanuele
Orlando n° 27
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Il presente giudizio prende le mosse dal precetto, notificato in data 19.04.23, con cui , assumendo di essere creditrice nei confronti della odierna Controparte_1
società opponente in forza di sentenza n. 5001/22 emessa dal Tribunale di
Palermo, intimava ad essa il complessivo pagamento di € 14.176,13, oltre successive spese e interessi.
1 Con atto di citazione notificato in data 19.06.23,
[...]
ha proposto opposizione al superiore atto, Parte_1
eccependo che la sentenza posta in esecuzione era stata pronunciata nei confronti di soggetto diverso, il dalla società Controparte_2
opponente, tenuto conto che l'assenza nella pronuncia giudiziale di elementi
( quali partita IVA o codice fiscale ) atti ad individuare l'odierna società opponente quale soggetto destinatario della condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo determinerebbe la carenza di presupposti ai fini della pretesa esecutiva.
Ciò premesso, mette in conto evidenziare in termini generali che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. ( quale è quella proposta nella specie ) riguarda nel complesso la legittimità sostanziale dell'esecuzione e, dunque, oggetto della stessa risulta essere la contestazione dell'esistenza del diritto del creditore istante di procedere ad esecuzione forzata.
Ora, nel caso di specie oggetto del contendere è verificare se il titolo esecutivo, vale a dire la sentenza n. 5001/22 emessa dal Tribunale di Palermo, ottenuta nei confronti del “ ” possa essere “speso” Controparte_2 Pt_1
per intraprendere un'azione esecutiva nei confronti della
[...]
Parte_1
Ed a tale quesito, ad avviso di questo Giudice, non può che darsi risposta di segno negativo.
Difatti, dalla lettura del menzionato titolo esecutivo la ragione sociale del soggetto cui si riferisce la decisione è il ” e non Controparte_2
già la né è dato evincere Parte_2
da nessun passaggio della medesima pronuncia che il Controparte_2
” sia in effetti la e
[...] Parte_2
viceversa: non vi sono un richiamo, una indicazione indiretta o il codice fiscale/p. iva della parte convenuta, né risulta indicato, anche incidentalmente, il nominativo del legale rappresentante ovvero specificata la sola natura giuridica.
2 Da ciò consegue che non si ritiene giuridicamente possibile, sulla base del titolo azionato, identificare il con la Controparte_2 [...]
né potrà ammettersi l'integrazione Parte_1
della sentenza con il riferimento a atti “esterni” ( esemplificativamente, l'atto di citazione o la notifica dei verbali ammissivi dell'interrogatorio formale relativi al procedimento definito con la suindicata sentenza ), che non risultano citati, nemmeno de relato, nella sentenza;
d'altro canto, inammissibile è qualsivoglia declaratoria di correzione materiale del titolo giudiziale a cura di codesto
Decidente, essendo sul punto competente esclusivamente il Giudice che ha emesso il provvedimento.
Deve, pertanto, concludersi che il titolo esecutivo di formazione giudiziale può essere utilizzato soltanto nei confronti del suo naturale destinatario e che solo un accertamento giudiziale, idoneo alla formazione di un nuovo e diverso titolo esecutivo, possa permettere di agire esecutivamente, per il medesimo credito, anche nei confronti di soggetto giuridico distinto o comunque non idoneamente riferibile al primo.
Alla luce delle superiori argomentazioni, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla va Parte_1
dichiarata l'inefficacia del precetto opposto, risultando assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate per come specificato in dispositivo.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti:
- accoglie l'opposizione proposta da Parte_1
con atto di citazione notificato il 19.06.23 nei confronti di
[...] [...]
[..
[...] e per l'effetto dichiara privo di effetti il precetto notificato in data CP_3
19.04.23;
- condanna l'opposto alla rifusione in favore di parte avversa delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Palermo in data 20.03.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7850 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fernando Lo Voi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in questa via Mariano Stabile
n° 200
opponente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Grammatico ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in questa piazza Vittorio Emanuele
Orlando n° 27
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Il presente giudizio prende le mosse dal precetto, notificato in data 19.04.23, con cui , assumendo di essere creditrice nei confronti della odierna Controparte_1
società opponente in forza di sentenza n. 5001/22 emessa dal Tribunale di
Palermo, intimava ad essa il complessivo pagamento di € 14.176,13, oltre successive spese e interessi.
1 Con atto di citazione notificato in data 19.06.23,
[...]
ha proposto opposizione al superiore atto, Parte_1
eccependo che la sentenza posta in esecuzione era stata pronunciata nei confronti di soggetto diverso, il dalla società Controparte_2
opponente, tenuto conto che l'assenza nella pronuncia giudiziale di elementi
( quali partita IVA o codice fiscale ) atti ad individuare l'odierna società opponente quale soggetto destinatario della condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo determinerebbe la carenza di presupposti ai fini della pretesa esecutiva.
Ciò premesso, mette in conto evidenziare in termini generali che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. ( quale è quella proposta nella specie ) riguarda nel complesso la legittimità sostanziale dell'esecuzione e, dunque, oggetto della stessa risulta essere la contestazione dell'esistenza del diritto del creditore istante di procedere ad esecuzione forzata.
Ora, nel caso di specie oggetto del contendere è verificare se il titolo esecutivo, vale a dire la sentenza n. 5001/22 emessa dal Tribunale di Palermo, ottenuta nei confronti del “ ” possa essere “speso” Controparte_2 Pt_1
per intraprendere un'azione esecutiva nei confronti della
[...]
Parte_1
Ed a tale quesito, ad avviso di questo Giudice, non può che darsi risposta di segno negativo.
Difatti, dalla lettura del menzionato titolo esecutivo la ragione sociale del soggetto cui si riferisce la decisione è il ” e non Controparte_2
già la né è dato evincere Parte_2
da nessun passaggio della medesima pronuncia che il Controparte_2
” sia in effetti la e
[...] Parte_2
viceversa: non vi sono un richiamo, una indicazione indiretta o il codice fiscale/p. iva della parte convenuta, né risulta indicato, anche incidentalmente, il nominativo del legale rappresentante ovvero specificata la sola natura giuridica.
2 Da ciò consegue che non si ritiene giuridicamente possibile, sulla base del titolo azionato, identificare il con la Controparte_2 [...]
né potrà ammettersi l'integrazione Parte_1
della sentenza con il riferimento a atti “esterni” ( esemplificativamente, l'atto di citazione o la notifica dei verbali ammissivi dell'interrogatorio formale relativi al procedimento definito con la suindicata sentenza ), che non risultano citati, nemmeno de relato, nella sentenza;
d'altro canto, inammissibile è qualsivoglia declaratoria di correzione materiale del titolo giudiziale a cura di codesto
Decidente, essendo sul punto competente esclusivamente il Giudice che ha emesso il provvedimento.
Deve, pertanto, concludersi che il titolo esecutivo di formazione giudiziale può essere utilizzato soltanto nei confronti del suo naturale destinatario e che solo un accertamento giudiziale, idoneo alla formazione di un nuovo e diverso titolo esecutivo, possa permettere di agire esecutivamente, per il medesimo credito, anche nei confronti di soggetto giuridico distinto o comunque non idoneamente riferibile al primo.
Alla luce delle superiori argomentazioni, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla va Parte_1
dichiarata l'inefficacia del precetto opposto, risultando assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate per come specificato in dispositivo.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti:
- accoglie l'opposizione proposta da Parte_1
con atto di citazione notificato il 19.06.23 nei confronti di
[...] [...]
[..
[...] e per l'effetto dichiara privo di effetti il precetto notificato in data CP_3
19.04.23;
- condanna l'opposto alla rifusione in favore di parte avversa delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Palermo in data 20.03.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
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