Articolo 6 della Legge 4 agosto 1965, n. 1103
Articolo 5Articolo 7
Versione
16 ottobre 1965
Art. 6.
Il corso di studi per conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica e' di tre anni.
Ogni anno scolastico ha la durata di nove mesi.
Con decreto del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sono stabilite le materie obbligatorie di insegnamento ed i programmi particolareggiati di ciascuna materia.
Entrata in vigore il 16 ottobre 1965
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