Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2025, n. 1881
CASS
Sentenza 27 gennaio 2025

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In tema di inottemperanza all'obbligo vaccinale anti Covid-19, alla sospensione dal lavoro prevista dall'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, conv. con l. n. 76 del 2021, ratione temporis vigente, disposta in presenza di precedente legittima causa di sospensione della prestazione lavorativa, non è applicabile il principio della cd. priorità della causa di sospensione, secondo cui ai fini del trattamento retributivo prevale la causa verificatasi per prima, poiché tale principio riguarda solo le cause di sospensione con diritto alla retribuzione, e non opera quando la causa sopravvenuta è conseguenza dell'assoluta impossibilità di rendere la prestazione. (Fattispecie riguardante provvedimento di sospensione, disposto per inosservanza dell'obbligo vaccinale, nei confronti di infermiera dipendente di ASL già assente dal lavoro per malattia).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2025, n. 1881
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1881
Data del deposito : 27 gennaio 2025

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