Sentenza 27 gennaio 2025
Massime • 1
In tema di inottemperanza all'obbligo vaccinale anti Covid-19, alla sospensione dal lavoro prevista dall'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, conv. con l. n. 76 del 2021, ratione temporis vigente, disposta in presenza di precedente legittima causa di sospensione della prestazione lavorativa, non è applicabile il principio della cd. priorità della causa di sospensione, secondo cui ai fini del trattamento retributivo prevale la causa verificatasi per prima, poiché tale principio riguarda solo le cause di sospensione con diritto alla retribuzione, e non opera quando la causa sopravvenuta è conseguenza dell'assoluta impossibilità di rendere la prestazione. (Fattispecie riguardante provvedimento di sospensione, disposto per inosservanza dell'obbligo vaccinale, nei confronti di infermiera dipendente di ASL già assente dal lavoro per malattia).
Commentari • 8
- 1. Informazione GiuridicaAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
- 2. Informazione GiuridicaAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
Di Gianfranco Nunziata. Trattamento retributivo previsto dal CCNL sottoscritto dai sindacati autonomi e rispetto del principio della giusta retribuzione costituzionalmente garantita dall'art. 36 Cost. Il datore di lavoro non iscritto ad un'associazione sindacale non ha l'obbligo di applicare un determinato CCNL, quindi, la richiesta del dipendente di applicare un trattamento retributivo di un diverso CCNL rispetto ... Leggi tutto… Di Paola Baglio. Note alle sentenze della cassazione-sez. lavoro n. 1881,1888 e n. 2412/2025. Con le sentenze n. 1881 e 1888 del 27 gennaio 2025, nonché con la sentenza n. 2412 del 1° febbraio 2025 la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro ha affrontato una …
Leggi di più… - 3. Informazione GiuridicaAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
Di Anna Andreani. Il Tribunale di Pescara con la sentenza n. 1371/2025 del 16 dicembre 2025 affronta la questione della interpretazione dell'art. 63 disp. att c. p. c. nella parte in cui consente all'amministratore del condominio di sospendere al condomino moroso i servizi condominiali godibili separatamente, distinguendo tra servizi essenziali e quelli non essenziali. Il caso: Il Condominio Alfa, in persona ... Leggi tutto… Commento alla sentenza della Corte d'Appello di Messina Sezione lavoro n. 372/2025. Di Paolo Biagio Mortellaro. La Corte d'Appello di Messina, con sentenza n. 372/2025, ha accolto l'appello proposto da una dipendente dell'ASP di Messina, dichiarando l'illegittimità …
Leggi di più… - 4. Informazione GiuridicaAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
Commento alla sentenza della Corte d'Appello di Messina Sezione lavoro n. 372/2025. Di Paolo Biagio Mortellaro. La Corte d'Appello di Messina, con sentenza n. 372/2025, ha accolto l'appello proposto da una dipendente dell'ASP di Messina, dichiarando l'illegittimità della sospensione dal servizio disposta per inosservanza dell'obbligo vaccinale anti-COVID durante il periodo di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001. La pronuncia si pone in controtendenza rispetto ... Leggi tutto… Di Paola Baglio. Note alle sentenze della cassazione-sez. lavoro n. 1881,1888 e n. 2412/2025. Con le sentenze n. 1881 e 1888 del 27 gennaio 2025, nonché con la sentenza n. 2412 del 1° …
Leggi di più… - 5. Prima Pagina [Pag. 9]Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2025, n. 1881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1881 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |