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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/07/2025, n. 3361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3361 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 8156/2023 R.G., promossa da:
Parte_1
partita iva con sede a San Michele di Ganzeria (CT), via Sottotenente
[...] P.IVA_1
Damonte n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Parte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Accetta, giusta procura in atti ricorrente contro
, in persona del direttore generale Controparte_1 pro tempore, partita iva , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco P.IVA_2
Bortiglio, giusta procura in atti convenuta opposta
All'udienza del 3.3.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e la causa è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato il 10.7.2023, la società
[...]
premettendo di erogare prestazioni sanitarie in Parte_1 regime di accreditamento con l' , ha chiesto la condanna dell' CP_2 Controparte_1
al pagamento della somma di euro 79.146,45, di cui euro 53.662,39 a titolo di
[...]
1 indennità di funzione per l'anno 2020 ed euro 25.484,36, quale residuo delle prestazioni dovute fino a raggiungimento del budget 2020, oltre interessi moratori ex d. lgs. 231/2002.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio l' eccependo CP_2
l'illegittimità della domanda e chiedendo di accertare l'inesistenza di un credito della società Contr ricorrente nei confronti dell' L'azienda sanitaria, in particolare, ha precisato di avere già versato la somma di euro 53.662,39 a titolo di indennità di funzione per i mesi marzo-maggio
2020 e di avere avviato il recupero di tale soma con delibera n. 799 del 25.5.2023 mediante restituzione a conguaglio. La convenuta ha pure negato la sussistenza di un credito residuo per le prestazioni relative al 2020.
Nel corso del giudizio è stato concesso alle parti un termine per note. La ricorrente ha modificato la domanda riducendo la pretesa condannatoria ad euro 26.201,84 (cfr. note del
14.2.2025). All'udienza del 3.3.2025, all'esito della discussione orale, la causa è stata posta in decisione.
2. Esposti i fatti, la domanda proposta dalla ricorrente è fondata.
Giova premettere che la società ha richiesto l'accertamento negativo del credito Parte_1
Contr restitutorio asseritamente vantato dall' in relazione alle somme versate a titolo di indennità di funzione (euro 53.662,39) nonché la condanna dell' al pagamento Controparte_1 dell'indennità di funzione prevista dall'art. 5, comma 15, della legge regionale 9/2020 unitamente al corrispettivo delle prestazioni erogate, nei limiti del budget previsto per l'anno
2020.
L' ha eccepito che l'indennità di funzione non sia dovuta e che l'importo di euro CP_2
53.662,39 versato alla ricorrente debba essere oggetto di restituzione.
Ragioni espositive suggeriscono di esaminare separatamente le pretese creditorie azionate.
A) INDENNITÀ DI FUNZIONE
Incontroverso tra le parti il diritto della società ricorrente ad ottenere l'indennità di funzione riconosciuta alle strutture sanitarie accreditate nel periodo di emergenza da Covid-19, sussiste un contrasto sulla normativa applicabile alla fattispecie in esame.
La ricorrente, a sostegno della domanda, ha invocato l'art. 5, comma 15, della legge regionale n. 9/2020, che ha riconosciuto alle strutture private accreditate un'indennità di funzione pari al dodicesimo del budget assegnato nel 2019.
2 L' ha contestato la fondatezza della domanda, Controparte_1 ritenendo che la norma regionale citata fosse stata implicitamente abrogata dall'art. 4, comma 5 bis, del decreto legge n. 34/2020, convertito nella legge 77/2020, a mente del quale l'indennità di funzione non potrebbe superare il 90% del dodicesimo del budget assegnato per l'anno 2019.
Ritiene il decidente, condividendo sul punto le argomentazioni difensive della società ricorrente, che la norma introdotta dal d.l. 34/2020 non abbia abrogato l'art. 5, comma 15, della legge regionale 9/2020.
Milita a sostegno del superiore assunto, in primo luogo, la circostanza che il conflitto tra la legge regionale e quella nazionale debba essere risolto sulla base del principio della competenza
(in luogo del criterio dello ius superveniens invocato implicitamente da parte opponente).
Ebbene, la cornice normativa entro cui si inscrive la vicenda è quella prevista dal d. lgs.
30.12.1992 n. 502, con cui il legislatore nazionale ha riformato il servizio sanitario nazionale coniugando il principio di libertà dell'utente con il principio di programmazione delle prestazioni a carico del servizio pubblico.
La legge 27.12.1997 n. 449, nella prospettiva del potenziamento dell'attività di programmazione e controllo della spesa sanitaria, ha attribuito alle regioni il potere di determinare in via autoritativa i tetti massimi di spesa sostenibile. L'art. 32, comma 8, della citata legge stabilisce che le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria, individuano per ciascuna istituzione di settore i limiti massimi annuali di spesa sostenibili dal fondo sanitario mediante atti di natura autoritativa (cfr. ex multis, Cons. Stato. Ad. plen.
12.4.2012, n. 3; Cons. Stato, sez. III, 21.7.2023 n. 7138).
Il sistema così delineato è risultato strutturato secondo un modello bifasico: mentre alle regioni
è stato riconosciuto il potere di determinare autoritativamente i limiti di spesa sanitaria, è stato previsto un meccanismo negoziale, su base territoriale, in virtù del quale le aziende sanitarie, assoggettate a controllo dell'assessorato regionale, stipulano delle convenzioni, secondo schemi privatistici, con i singoli professionisti che operano in regime di accreditamento.
Alla luce delle superiori considerazioni, il riconoscimento dell'indennità di funzione alle strutture accreditate nel periodo emergenziale, nella misura in cui incide sulla determinazione dei tetti di spesa con oneri a carico del SSR, rientra nella competenza regionale, sicché non è ipotizzabile che il contrasto tra le fonti sia regolato dal criterio della successione temporale.
In secondo luogo, ad ulteriore dimostrazione della prevalenza della normativa regionale su quella nazionale, va richiamato l'art. 71 della legge regionale n. 3 del 31.1.2024, secondo cui: 3 “
1. Al comma 15 dell'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 le parole “nel triennio 2020-2022” sono sostituite dalle parole “nel settennio 2020-2026”. A tal fine le strutture specialistiche accreditate provvederanno alla restituzione dell'anticipazione, senza ulteriori oneri per il fondo sanitario, in favore del SSR esclusivamente mediante prestazioni extra-budget non liquidabili, in riferimento ad ogni singola annualità del detto settennio, con copertura, stante la natura transattiva della presente norma, nel fondo rischi per contenzioso di ciascuna Azienda, ove le somme non siano già state erogate.
2. Le strutture specialistiche accreditate di cui al presente articolo che, successivamente all'entrata in vigore del comma 15 dell'articolo 5 della legge regionale n. 9/2020, abbiano intrapreso azioni giudiziarie volte ad ottenere la suddetta indennità di funzione, dovranno rinunziare al contenzioso in essere, a pena di decadenza dal beneficio di cui al comma 1”.
Il beneficio dell'indennità di funzione introdotto dalla legge regionale 9/2020, ben lungi dall'essere abrogato, è stato esteso al settennio 2020-2026: la norma, in una prospettiva transattiva, ha previsto un meccanismo premiale a favore delle strutture che intendano fruire dell'indennità a condizione che rinuncino ai contenziosi in corso;
e ciò a dimostrazione della validità e corretta applicazione dell'indennità di funzione nella misura determinata dall'art. 5, comma 15, della legge regionale 9/2020.
Per quanto sopra, condividendo le argomentazioni difensive formulate dalla ricorrente, l'art. 5, comma 15, della legge regionale 9/2020 non è abrogato e, al contrario, trova piena applicazione nella Regione Siciliana ai fini della determinazione dell'indennità di funzione.
Venendo alla determinazione del quantum, la società ricorrente ha modificato la domanda con le note di precisazione delle conclusioni del 14.2.2025, chiedendo che, rispetto all'importo di Contr euro 53.662,39, sia riconosciuta soltanto la somma di euro 717,48 trattenuta dall'
Orbene, è pacifico ed incontestato che l' abbia versato alla ricorrente la somma CP_2 di euro 53.662,39 per i mesi marzo, aprile e maggio 2020 (doc. 3) e che, a seguito della Contr deliberazione n.799 del 25.3.2023 (doc. 2 fascicolo parte convenuta), l' abbia deciso di recuperare le somme versate a titolo di indennità di funzione. Con successiva delibera n. 2899 Contr del 8.6.2023 l' ha accantonato soltanto l'importo di euro 717,48, stante l'incapienza dell'importo da corrispondere quale conguaglio netto (doc. 10 fascicolo parte convenuta). Ne consegue che, in relazione all'importo dovuto a titolo di indennità di funzione, l' CP_2 va condannata al pagamento della somma di euro 717,48 (quale somma recuperata sull'importo di euro 53.662,39). 4 B) PRESTAZIONI
Con il contratto del 4.3.2023 è stato riconosciuto alla società ricorrente, per l'anno 2020, il budget di euro 243.048,78. Contr È pacifico ed incontestato che l' abbia versato la somma di euro 217.564,46, di cui euro
163.902,03 per prestazioni ed euro 53.662,39 per indennità di funzione. Ne consegue che, al netto dell'importo dovuto a titolo di indennità di funzione, residua un credito di euro 25.484,46
(euro 243.048,78-53.662,39-163.902,03).
C) INTERESSI
Con riguardo agli interessi, il Tribunale ritiene di condividere l'orientamento recentemente espresso dalla Corte di Appello di Catania (sentenza 73/2025) che ha escluso l'applicazione degli interessi moratori ex d. lgs. 231/2002 sulla somma dovuta a titolo di indennità di funzione.
Ed invero, si tratta di una indennità che trova titolo nella disciplina dettata dalla norma regionale e non in una fonte negoziale e non è nemmeno collegata alle prestazioni sanitarie rese dalla struttura convenzionata ma che va ad indennizzare la medesima struttura accreditata per l'eventuale riduzione delle prestazioni rese durante il periodo della pandemia da Covid-19, assicurando un regolare flusso di cassa che consenta di assolvere agli oneri di gestione.
Per quanto sopra, sull'importo di euro 717,48 vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data della domanda.
Sull'importo dovuto a titolo di prestazioni, invece, vanno riconosciuti gli interessi moratori ex d. lgs. 231/2002 dal 15.9.2022, come da orientamento pacifico della Corte di legittimità (Cass.
29472/2024; Cass. sez. un. 35092/2023).
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, considerando il valore del decisum ed applicando i valori medi relativamente alle fasi di studio (euro 1701,00) ed introduttiva (euro 1204) e riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi di trattazione (euro 903) e decisionale
(euro 1.452,50), stante la ridotta attività processuale svolta.
L'importo complessivo di euro 5.260,50 va versato in favore dell'avvocato Sergio Accetta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., quale difensore antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, quarta sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 8156/2023 r.g.:
5 accoglie le domande proposte dalla ricorrente e, per l'effetto, condanna l'
[...]
al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 26.201,84, oltre interessi legali sulla somma di euro
[...]
717,48 dalla data della domanda ed interessi moratori ex d. lgs. 231/2002 dal 15.9.2022 sulla somma di euro 25.484,36; condanna l' al pagamento delle spese processuali in Controparte_1 favore dell'avvocato Sergio Accetta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., che liquida in euro 5.260,50, oltre spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, in data 1 luglio 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 8156/2023 R.G., promossa da:
Parte_1
partita iva con sede a San Michele di Ganzeria (CT), via Sottotenente
[...] P.IVA_1
Damonte n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Parte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Accetta, giusta procura in atti ricorrente contro
, in persona del direttore generale Controparte_1 pro tempore, partita iva , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco P.IVA_2
Bortiglio, giusta procura in atti convenuta opposta
All'udienza del 3.3.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e la causa è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato il 10.7.2023, la società
[...]
premettendo di erogare prestazioni sanitarie in Parte_1 regime di accreditamento con l' , ha chiesto la condanna dell' CP_2 Controparte_1
al pagamento della somma di euro 79.146,45, di cui euro 53.662,39 a titolo di
[...]
1 indennità di funzione per l'anno 2020 ed euro 25.484,36, quale residuo delle prestazioni dovute fino a raggiungimento del budget 2020, oltre interessi moratori ex d. lgs. 231/2002.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio l' eccependo CP_2
l'illegittimità della domanda e chiedendo di accertare l'inesistenza di un credito della società Contr ricorrente nei confronti dell' L'azienda sanitaria, in particolare, ha precisato di avere già versato la somma di euro 53.662,39 a titolo di indennità di funzione per i mesi marzo-maggio
2020 e di avere avviato il recupero di tale soma con delibera n. 799 del 25.5.2023 mediante restituzione a conguaglio. La convenuta ha pure negato la sussistenza di un credito residuo per le prestazioni relative al 2020.
Nel corso del giudizio è stato concesso alle parti un termine per note. La ricorrente ha modificato la domanda riducendo la pretesa condannatoria ad euro 26.201,84 (cfr. note del
14.2.2025). All'udienza del 3.3.2025, all'esito della discussione orale, la causa è stata posta in decisione.
2. Esposti i fatti, la domanda proposta dalla ricorrente è fondata.
Giova premettere che la società ha richiesto l'accertamento negativo del credito Parte_1
Contr restitutorio asseritamente vantato dall' in relazione alle somme versate a titolo di indennità di funzione (euro 53.662,39) nonché la condanna dell' al pagamento Controparte_1 dell'indennità di funzione prevista dall'art. 5, comma 15, della legge regionale 9/2020 unitamente al corrispettivo delle prestazioni erogate, nei limiti del budget previsto per l'anno
2020.
L' ha eccepito che l'indennità di funzione non sia dovuta e che l'importo di euro CP_2
53.662,39 versato alla ricorrente debba essere oggetto di restituzione.
Ragioni espositive suggeriscono di esaminare separatamente le pretese creditorie azionate.
A) INDENNITÀ DI FUNZIONE
Incontroverso tra le parti il diritto della società ricorrente ad ottenere l'indennità di funzione riconosciuta alle strutture sanitarie accreditate nel periodo di emergenza da Covid-19, sussiste un contrasto sulla normativa applicabile alla fattispecie in esame.
La ricorrente, a sostegno della domanda, ha invocato l'art. 5, comma 15, della legge regionale n. 9/2020, che ha riconosciuto alle strutture private accreditate un'indennità di funzione pari al dodicesimo del budget assegnato nel 2019.
2 L' ha contestato la fondatezza della domanda, Controparte_1 ritenendo che la norma regionale citata fosse stata implicitamente abrogata dall'art. 4, comma 5 bis, del decreto legge n. 34/2020, convertito nella legge 77/2020, a mente del quale l'indennità di funzione non potrebbe superare il 90% del dodicesimo del budget assegnato per l'anno 2019.
Ritiene il decidente, condividendo sul punto le argomentazioni difensive della società ricorrente, che la norma introdotta dal d.l. 34/2020 non abbia abrogato l'art. 5, comma 15, della legge regionale 9/2020.
Milita a sostegno del superiore assunto, in primo luogo, la circostanza che il conflitto tra la legge regionale e quella nazionale debba essere risolto sulla base del principio della competenza
(in luogo del criterio dello ius superveniens invocato implicitamente da parte opponente).
Ebbene, la cornice normativa entro cui si inscrive la vicenda è quella prevista dal d. lgs.
30.12.1992 n. 502, con cui il legislatore nazionale ha riformato il servizio sanitario nazionale coniugando il principio di libertà dell'utente con il principio di programmazione delle prestazioni a carico del servizio pubblico.
La legge 27.12.1997 n. 449, nella prospettiva del potenziamento dell'attività di programmazione e controllo della spesa sanitaria, ha attribuito alle regioni il potere di determinare in via autoritativa i tetti massimi di spesa sostenibile. L'art. 32, comma 8, della citata legge stabilisce che le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria, individuano per ciascuna istituzione di settore i limiti massimi annuali di spesa sostenibili dal fondo sanitario mediante atti di natura autoritativa (cfr. ex multis, Cons. Stato. Ad. plen.
12.4.2012, n. 3; Cons. Stato, sez. III, 21.7.2023 n. 7138).
Il sistema così delineato è risultato strutturato secondo un modello bifasico: mentre alle regioni
è stato riconosciuto il potere di determinare autoritativamente i limiti di spesa sanitaria, è stato previsto un meccanismo negoziale, su base territoriale, in virtù del quale le aziende sanitarie, assoggettate a controllo dell'assessorato regionale, stipulano delle convenzioni, secondo schemi privatistici, con i singoli professionisti che operano in regime di accreditamento.
Alla luce delle superiori considerazioni, il riconoscimento dell'indennità di funzione alle strutture accreditate nel periodo emergenziale, nella misura in cui incide sulla determinazione dei tetti di spesa con oneri a carico del SSR, rientra nella competenza regionale, sicché non è ipotizzabile che il contrasto tra le fonti sia regolato dal criterio della successione temporale.
In secondo luogo, ad ulteriore dimostrazione della prevalenza della normativa regionale su quella nazionale, va richiamato l'art. 71 della legge regionale n. 3 del 31.1.2024, secondo cui: 3 “
1. Al comma 15 dell'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 le parole “nel triennio 2020-2022” sono sostituite dalle parole “nel settennio 2020-2026”. A tal fine le strutture specialistiche accreditate provvederanno alla restituzione dell'anticipazione, senza ulteriori oneri per il fondo sanitario, in favore del SSR esclusivamente mediante prestazioni extra-budget non liquidabili, in riferimento ad ogni singola annualità del detto settennio, con copertura, stante la natura transattiva della presente norma, nel fondo rischi per contenzioso di ciascuna Azienda, ove le somme non siano già state erogate.
2. Le strutture specialistiche accreditate di cui al presente articolo che, successivamente all'entrata in vigore del comma 15 dell'articolo 5 della legge regionale n. 9/2020, abbiano intrapreso azioni giudiziarie volte ad ottenere la suddetta indennità di funzione, dovranno rinunziare al contenzioso in essere, a pena di decadenza dal beneficio di cui al comma 1”.
Il beneficio dell'indennità di funzione introdotto dalla legge regionale 9/2020, ben lungi dall'essere abrogato, è stato esteso al settennio 2020-2026: la norma, in una prospettiva transattiva, ha previsto un meccanismo premiale a favore delle strutture che intendano fruire dell'indennità a condizione che rinuncino ai contenziosi in corso;
e ciò a dimostrazione della validità e corretta applicazione dell'indennità di funzione nella misura determinata dall'art. 5, comma 15, della legge regionale 9/2020.
Per quanto sopra, condividendo le argomentazioni difensive formulate dalla ricorrente, l'art. 5, comma 15, della legge regionale 9/2020 non è abrogato e, al contrario, trova piena applicazione nella Regione Siciliana ai fini della determinazione dell'indennità di funzione.
Venendo alla determinazione del quantum, la società ricorrente ha modificato la domanda con le note di precisazione delle conclusioni del 14.2.2025, chiedendo che, rispetto all'importo di Contr euro 53.662,39, sia riconosciuta soltanto la somma di euro 717,48 trattenuta dall'
Orbene, è pacifico ed incontestato che l' abbia versato alla ricorrente la somma CP_2 di euro 53.662,39 per i mesi marzo, aprile e maggio 2020 (doc. 3) e che, a seguito della Contr deliberazione n.799 del 25.3.2023 (doc. 2 fascicolo parte convenuta), l' abbia deciso di recuperare le somme versate a titolo di indennità di funzione. Con successiva delibera n. 2899 Contr del 8.6.2023 l' ha accantonato soltanto l'importo di euro 717,48, stante l'incapienza dell'importo da corrispondere quale conguaglio netto (doc. 10 fascicolo parte convenuta). Ne consegue che, in relazione all'importo dovuto a titolo di indennità di funzione, l' CP_2 va condannata al pagamento della somma di euro 717,48 (quale somma recuperata sull'importo di euro 53.662,39). 4 B) PRESTAZIONI
Con il contratto del 4.3.2023 è stato riconosciuto alla società ricorrente, per l'anno 2020, il budget di euro 243.048,78. Contr È pacifico ed incontestato che l' abbia versato la somma di euro 217.564,46, di cui euro
163.902,03 per prestazioni ed euro 53.662,39 per indennità di funzione. Ne consegue che, al netto dell'importo dovuto a titolo di indennità di funzione, residua un credito di euro 25.484,46
(euro 243.048,78-53.662,39-163.902,03).
C) INTERESSI
Con riguardo agli interessi, il Tribunale ritiene di condividere l'orientamento recentemente espresso dalla Corte di Appello di Catania (sentenza 73/2025) che ha escluso l'applicazione degli interessi moratori ex d. lgs. 231/2002 sulla somma dovuta a titolo di indennità di funzione.
Ed invero, si tratta di una indennità che trova titolo nella disciplina dettata dalla norma regionale e non in una fonte negoziale e non è nemmeno collegata alle prestazioni sanitarie rese dalla struttura convenzionata ma che va ad indennizzare la medesima struttura accreditata per l'eventuale riduzione delle prestazioni rese durante il periodo della pandemia da Covid-19, assicurando un regolare flusso di cassa che consenta di assolvere agli oneri di gestione.
Per quanto sopra, sull'importo di euro 717,48 vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data della domanda.
Sull'importo dovuto a titolo di prestazioni, invece, vanno riconosciuti gli interessi moratori ex d. lgs. 231/2002 dal 15.9.2022, come da orientamento pacifico della Corte di legittimità (Cass.
29472/2024; Cass. sez. un. 35092/2023).
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, considerando il valore del decisum ed applicando i valori medi relativamente alle fasi di studio (euro 1701,00) ed introduttiva (euro 1204) e riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi di trattazione (euro 903) e decisionale
(euro 1.452,50), stante la ridotta attività processuale svolta.
L'importo complessivo di euro 5.260,50 va versato in favore dell'avvocato Sergio Accetta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., quale difensore antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, quarta sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 8156/2023 r.g.:
5 accoglie le domande proposte dalla ricorrente e, per l'effetto, condanna l'
[...]
al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 26.201,84, oltre interessi legali sulla somma di euro
[...]
717,48 dalla data della domanda ed interessi moratori ex d. lgs. 231/2002 dal 15.9.2022 sulla somma di euro 25.484,36; condanna l' al pagamento delle spese processuali in Controparte_1 favore dell'avvocato Sergio Accetta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., che liquida in euro 5.260,50, oltre spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, in data 1 luglio 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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