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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/11/2024, n. 4542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4542 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Pasquale CRISTIANO Consigliere
dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3281 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “appalto: altre ipotesi ex artt. 1655 e ss. cc.”;
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4531/22, pubblicata il 9 Maggio
2022;
causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 5 Luglio 2024, all'esito dell'udienza del 2 Luglio 2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 24 Ottobre 2024), e pendente tra:
ARCH. ( ), rappresentato e difeso (giusta Controparte_1 C.F._1
procura in atti) dagli avv.ti Giorgio Frasca ( ) ed Antonio Cecere C.F._2
( ), con i quali è elettivamente domiciliato presso i seguenti indirizzi C.F._3
di PEC:
Email_1
1 Email_2
APPELLANTE
E
sedente in Napoli alla Via Cimarosa n. 20 (C.F.: ), rapp.to CP_2 P.IVA_1
e difeso (giusta procura in atti) dall'avv. Giuseppe Terzo ( ), con il C.F._4
quale è elettivamente domiciliato presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_3
APPELLATO
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 2 Luglio 2024 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito della causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio l'architetto esponeva che, con contratto stipulato il Controparte_1
21 Giugno 2016, il MI sedente in Napoli alla Via Cimarosa n. 20 gli aveva conferito l'incarico di Direttore dei Lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato.
In particolare, l'incarico professionale era consistito nell'esecuzione di tutte le attività richieste per la direzione dei lavori, la contabilità, la liquidazione delle opere ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di Manutenzione
Straordinaria del CP_2
Il MI, per l'esecuzione dei citati lavori, aveva stipulato il 9 Agosto 2016 un contratto di appalto con la società per un importo complessivo pari ad euro 506.458,98, Parte_1
oltre IVA.
Le parti avevano concordato il compenso per la direzione dei lavori nella misura di euro
28.375,55, al netto dell'IVA, dei contributi obbligatori e di altre eventuali imposte, previa presentazione della corrispondente fattura (art. 6 del contratto).
2 Il professionista assumeva che il aveva versato un acconto pari ad euro CP_2
14.575,55, restando dunque debitore della restante somma di euro 13.800,00, oltre IVA e contributo integrativo Cassa di Previdenza, dovuti per Legge.
Il debito residuo del MI era quindi di complessivi euro 17.509,44, come da parcella del 14 Febbraio 2019.
Successivamente il aveva emesso l'ulteriore parcella datata 15 Febbraio 2019, CP_1
per complessivi euro 3.065,55 (a titolo di compenso per le pratiche di occupazione del suolo pubblico e progetto di fattibilità).
Pertanto, il professionista chiedeva di ingiungersi al il pagamento della restante CP_2
somma, pari ad euro 20.574,99, per le prestazioni espletate.
L'architetto allegava al ricorso plurimi documenti, tra cui: verbale di assemblea del 3 Luglio
2013; contratto di conferimento incarico sottoscritto;
richiesta onorari parcella del 14
Febbraio 2019; richiesta onorari parcella del 15 Febbraio 2019; diffida a mezzo PEC del
22.02.2019.
L'architetto assumeva di avere portato a termine in modo compiuto l'incarico affidatogli, nel rispetto di quanto pattuito in contratto, coordinando e vigilando sull'esecuzione delle opere da parte della ditta appaltatrice;
altresì era stata redatta la contabilità stabilita.
Il Tribunale di Napoli, in accoglimento del ricorso, giusta d.i. n. 2884/19 del 16 Aprile 2019, notificato in pari data, ingiungeva al il pagamento, in favore del ricorrente CP_2 [...]
, della somma di euro 17.509,44, oltre interessi legali dal 19 Marzo 2019 e fino al CP_1
soddisfo; ingiungeva altresì il pagamento delle spese della procedura, liquidate in euro 540,00 per compenso ed euro 145,50 per esborsi, oltre accessori come per Legge.
Avverso il suindicato provvedimento monitorio proponeva opposizione l'ingiunto
, con atto di citazione (contenente anche domanda riconvenzionale), notificato CP_2
all'architetto in data 20 Maggio 2019. Controparte_1
In via principale l'ingiunto , alla luce delle plurime inadempienze contestate al CP_2
professionista ricorrente, chiedeva di accogliersi l'opposizione, con la conseguente revoca del d.i. opposto;
altresì, in via riconvenzionale, chiedeva di condannarsi l'arch. alla CP_1
3 restituzione delle somme illegittimamente percepite a titolo di acconto, pari ad euro
17.129,00.
In definitiva il MI ingiunto-NT lamentava l'inadempimento professionale del
Direttore dei Lavori , per il mancato controllo sulla progressiva realizzazione CP_1 dell'opera progettata.
Altresì il ingiunto deduceva ulteriori gravi inadempimenti del Direttore dei CP_2
Lavori, per numerose difformità rilevate sulle opere previste dal progetto. Inoltre le opere non erano state completate.
Oltretutto, il committente lamentava la mancata redazione ed il mancato invio CP_2
dei S.A.L. espressamente previsti dal contratto;
né le opere erano state contabilizzate.
In particolare l'NT così argomentava: “..confermando l'omessa vigilanza, l'Arch.
[...]
, in violazione di quanto pattuito con il MI, autorizzava il pagamento in CP_1
favore dell'impresa di n.27 rate di euro 12.723,97 + Iva ciascuna, per un totale di euro
343.547,19 + IVA;
ma non si preoccupava minimante di redigere i S.A.L. previsti”.
Il sosteneva come – alla data di revoca dell'incarico – le opere non fossero state CP_2
completate.
Inoltre, parte NT contestava la richiesta dei compensi professionali avanzata dal professionista, precisando che l'art. 6 del contratto stipulato prevedeva espressamente che i pagamenti dovessero essere effettuati in base agli Stati di Avanzamento dei Lavori.
Ebbene, il Direttore dei Lavori non aveva inoltrato alcuna documentazione. CP_1
La negligenza del professionista aveva indotto il a revocare l'incarico, CP_2
conferendo il nuovo mandato all'architetto (appunto nominato nell'assemblea CP_3
del 14 Febbraio 2019 nuovo Direttore dei Lavori, in sostituzione dell'architetto ). CP_1
Del resto era stato lo a redigere il S.A.L. n.1, rendendo edotto il committente di tutte CP_3
le inadempienze, poste in essere sia dall'appaltatrice che dal precedente Direttore Parte_1
dei lavori . CP_1
In definitiva il contestava il corretto operato del , per la mancata CP_2 CP_1
esecuzione delle attività previste da contratto, nonché per omessa presentazione dei S.A.L.;
4 quindi il non aveva diritto ad alcuna somma, a titolo di compenso professionale, CP_1
versando in una situazione di integrale inadempienza.
Pertanto l'NT chiedeva la revoca del d.i. opposto;
inoltre chiedeva che l'architetto fosse condannato alla restituzione delle somme da lui indebitamente percepite a titolo di acconti (importi non dovuti, a causa della condotta del , asseritamente CP_1
inadempiente).
Inoltre, il MI si riservava di agìre in separato giudizio per il risarcimento dei danni patrimoniali e non, subìti a causa della condotta negligente dell'architetto (in un CP_1
contesto in cui era stata negligente anche l'appaltatrice . Parte_1
Giusta comparsa del 10 Settembre 2019, si costituiva l'opposto architetto Controparte_1
contestando integralmente l'avversa opposizione.
Il professionista, deducendo che il compenso fosse dovuto, chiedeva di rigettarsi l'opposizione proposta dal (contenente anche domanda riconvenzionale), con la CP_2
conseguente conferma del d.i. opposto.
L'opposto deduceva di avere diligentemente svolto il compito di Direttore dei Lavori, monitorando e dirigendo costantemente gli stessi, come documentato da tutta la produzione versata in atti.
Pertanto eventuali difformità, se esistenti, dovevano imputarsi esclusivamente all'impresa appaltatrice, esecutrice delle opere.
Il professionista provvedeva a documentare l'attività svolta, a suffragio della tesi, relativa alla corretta esecuzione dell'incarico conferitogli.
In particolare l'arch. poneva l'accento sui S.A.L. sottoscritti dalla ditta CP_1 Pt_1
[...
nonché sull'esibita perizia di assestamento finale, redatta a chiusura dei lavori e presentata al MI.
In tale perizia l'opposto aveva descritto minuziosamente le opere eseguite, ed aveva riportato la contabilità finale dei lavori.
Venivano altresì prodotti rilievi fotografici, effigianti lo stato dei luoghi sia prima che dopo i lavori in oggetto.
5 Per giunta il evidenziava che, nel periodo intercorrente tra l'inizio dei lavori CP_1
nell'Ottobre 2016 e la conclusione degli stessi a Dicembre 2018, il non aveva CP_2
contestato alcuna inadempienza (per un'ipotetica condotta negligente in ordine all'incarico conferitogli).
In ordine alla violazione degli artt. 4 e 6 del contratto, dedotta dal (mancata CP_2
comunicazione al committente dei S.A.L.), il professionista aveva così replicato: l'arch.
[...]
aveva l'obbligo, puntualmente adempiuto, di redigere la contabilità dei lavori/stato CP_1
di avanzamento (S.A.L.), e, sulla base di questi, autorizzare, come avvenuto, i pagamenti da parte del . Non vi è, nel contratto sottoscritto, contrariamente a quanto assume CP_2
controparte, alcun obbligo della Direzione dei Lavori di consegnare e/o esibire all'amministratore per contro, se vi fosse stato tale obbligo, l'amministratore, nelle Pt_2
sue funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, in mancanza di riscontro, non avrebbe dovuto procedere ai pagamenti in favore dell'impresa…
Pertanto deduceva l'insussistenza dell'inadempimento contrattuale, Controparte_1
dedotto dal MI committente.
Il contestava anche l'attendibilità della documentazione prodotta dal CP_1
, a firma dell'architetto subentrato nella Direzione dei Lavori. CP_2 CP_3
Infatti l'architetto era Direttore Tecnico della ditta seconda classificata, nella gara di CP_3 aggiudicazione dell'appalto (vale a dire, Direttore Tecnico della ditta soccombente rispetto all'aggiudicataria . Parte_1
Da qui i dubbi sull'attendibilità ed imparzialità dell'architetto CP_3
Inoltre – ad ulteriore riprova della sua buona fede – il evidenziava di avere CP_1
pubblicato, sul sito della società che rappresentava (Di Girolamo Engineering srl), un reportage fotografico dello stabile di Via Cimarosa (all'esito dei lavori di manutenzione straordinaria).
Sul punto così argomentava il : se non fosse stato certo di avere eseguito a regola CP_1
d'arte l'incarico di Direttore dei Lavori, non avrebbe pubblicato fotografie, effigianti i risultati dei lavori oggetto dell'appalto.
6 Il professionista assumeva di avere svolto correttamente l'incarico, e quindi di avere diritto alla corresponsione delle competenze professionali, per l'attività espletata.
In tale contesto, l'originario ricorrente in monitorio poneva l'accento sul fatto che si fosse trattato di un appalto di rilevante entità, essendo state commissionate opere per euro
565.875,81 (comprensivi di IVA). Peraltro, rispetto al progetto originario erano state apportate varie migliorie, ed era stato necessario anche fronteggiare imprevisti di natura statica.
Dunque il chiedeva di rigettarsi l'opposizione, con la conseguente conferma del CP_1
d.i. opposto (vale a dire, chiedeva di confermarsi che aveva diritto al compenso nella misura portata dal provvedimento monitorio, pari ad euro 17.509,44).
Nel corso del primo grado veniva espletata CTU, con l'ausiliario ing. . Persona_1
L'elaborato peritale veniva depositato in data 3 Dicembre 2021.
All'esito del primo grado il G.M. del Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 4531/22, pubblicata il 9 Maggio 2022:
Ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha revocato il d.i. opposto;
In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal MI NT, ha condannato l'architetto alla restituzione, in favore del MI, dell'acconto CP_1
percepito, pari ad euro 17.129,00, oltre interessi legali decorrenti dal 20.5.2019;
Ha condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore del Controparte_1
NT, liquidate in euro 4.835,00, oltre accessori come per Legge;
CP_2
Infine il primo Giudice ha posto le spese dell'espletata CTU a carico del soccombente
[...]
(statuizione inerente al rapporto interno tra il ed il . CP_1 CP_1 CP_2
Ad avviso del primo giudicante – appurato che l'attività svolta dal D.L. è stata CP_1
eseguita del tutto in malo modo – è fondata l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc. formulata dal ed altresì è fondata la domanda riconvenzionale per la restituzione CP_2
degli importi ricevuti in acconto dal professionista, pari ad euro 17.129,00.
Il Tribunale ha così argomentato : “nella sua consulenza tecnica l'ing. ha risposto Per_1
compiutamente a tutti i quesiti che gli erano stati posti, accertando innanzitutto la fondatezza 7 delle contestazioni mosse dal NT sull'operato della D.L., per non avere CP_2
quest'ultima vigilato, nel corso delle lavorazioni di “Manutenzione Straordinaria”, sui lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice, sia dal punto di vista della non esecuzione delle opere a regola d'arte che da quello della completezza delle stesse opere”.
Con Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello l'architetto con CP_1
citazione notificata nei confronti del in data 14 Luglio 2022. CP_2
Il professionista appellante chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma della sentenza impugnata, di accertarsi che ha esattamente svolto l'incarico di Direttore dei Lavori;
altresì accertarsi che i lavori di manutenzione straordinaria sono stati correttamente svolti dall'appaltatrice in sostanza il chiede che gli sia riconosciuto l'intero Parte_1 CP_1
credito portato in sede monitoria, pari ad euro 17.509,44.
Altresì l'appellante chiede, sempre in riforma della pronuncia di prime cure, di rigettarsi la domanda riconvenzionale proposta dal MI NT (e di conseguenza che sia accertato il suo diritto alla ritenzione dell'acconto percepito, pari ad euro 17.129,00); il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Si è costituito il appellato, chiedendo di rigettarsi il gravame. CP_2
La Corte, a mezzo dell'ordinanza pubblicata il 24 Novembre 2022, ha accolto l'istanza ex art. 283 cpc avanzata dall'appellante e quindi ha sospeso l'efficacia esecutiva Controparte_1 dell'impugnata sentenza.
Giusta ordinanza comunicata il 5 Luglio 2024 – all'esito dell'udienza del 2 Luglio 2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di gg. sessanta per il deposito delle comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori gg. venti per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.
L'architetto deduce l'erroneità delle motivazioni addotte dal primo Giudice, il CP_1
quale non ha riconosciuto il diritto del professionista al compenso per l'attività espletata di
8 direzione dei lavori, di “Manutenzione straordinaria del fabbricato sito in Napoli alla Via
Cimarosa n. 20” (cfr. pag. 3 del contratto inter partes).
Il MI odierno appellato ha mosso molteplici contestazioni, circa l'operato dell'architetto , deducendo una condotta inadempiente per l'omessa vigilanza CP_1
sulla ditta appaltatrice durante le fasi di realizzazione delle opere commissionate. Parte_1
Ebbene – una volta appurata la natura dell'incarico conferito al , ossia di CP_1
Direttore dei Lavori – è d'uopo chiarire che la direzione dei lavori implica un'obbligazione di mezzi. Infatti essa si concretizza in un complesso di attività, strumentali rispetto all'obiettivo finale della realizzazione dell'opera a regola d'arte, ed in conformità al progetto.
Ciò significa che il Direttore dei Lavori è esente da ogni responsabilità, qualora risulti che il compito è stato svolto con la diligenza richiesta dal caso concreto.
Ne deriva come il Direttore dei Lavori – nel caso di specie l'arch. – sia tenuto a CP_1
svolgere esclusivamente un'attività di vigilanza, affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto.
Vale a dire, il Direttore dei Lavori non può essere ritenuto corresponsabile con l'impresa appaltatrice, nel caso in cui l'opera presenti dei difetti di esecuzione.
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte,.…il Direttore dei Lavori per conto del committente ha soltanto il compito di controllare la corrispondenza dell'opera al progetto, rispondendo dell'adempimento di tale obbligo solo verso il committente a norma dell'art. 2236 cc. e, pertanto, ove abbia esercitato il compito suddetto, non può essere ritenuto corresponsabile con l'appaltatore dei danni derivati al committente dalla difettosa esecuzione dell'opera, e dall'imprudente svolgimento dei lavori diretti al compimento di essa (Cass. civ.,
n. 3051/80).
Nel caso di specie, sono inequivoche le risultanze del compendio documentale in atti.
Una gran parte delle attività pattuite e commissionate al – espressamente previste CP_1 dall'art. 3 del contratto – sono state provate per tabulas.
9 Infatti, all'esito dell'esame della suddetta documentazione, risulta evidente come l'architetto abbia adempiuto al proprio incarico professionale di vigilanza sull'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del citato fabbricato, commissionati all'appaltatrice Parte_1
In particolare sono versate in atti le plurime comunicazioni alla ditta appaltatrice, al
MI committente ed al RUP, avv. Persona_2
Dall'esame degli atti emergono verbali di assemblea condominiale, in cui lo stesso Direttore dei Lavori rappresentava e comunicava lo stato di avanzamento dei lavori ed eventuali problematiche riscontrate.
Infatti, all'assemblea dell'8 Giugno 2017, il punto n. 1 dell'ordine del giorno così recitava:..“Rendiconto del Direttore dei Lavori sullo stato dei lavori ed esame degli stati di avanzamento dei lavori con confronto fra tempistica ed importi dei lavori previsti ed eseguiti
(amministrazione straordinaria)”.
L'architetto riferiva alla compagine condominiale circa i lavori fino a quel CP_1
momento eseguiti, ed inoltre informava i condòmini di alcune criticità riscontrate nel corso dei lavori;
e ciò con particolare riferimento all'ammaloramento dei gattoni (elementi decorativi della facciata).
All'assemblea del 28 Marzo 2018, al punto 7 dell'ordine del giorno, il MI prendeva atto del computo metrico fatto redigere dal . CP_1
Inoltre il ha documentato le periodiche visite effettuate sul cantiere, redigendo CP_1
verbali di sopralluogo, corredati di rilievi fotografici.
Altresì sono in atti le plurime istanze a firma dell'architetto , indirizzate al CP_1
finalizzate al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione Controparte_4
dei ponteggi, strumentali alla prosecuzione dei lavori commissionati.
In ordine al coordinamento con il RUP - previsto dall'art. 5 del contratto - il ha CP_1
documentato una serie di missive indirizzate all'avv. comprovanti Persona_2
l'attività di coordinamento svolta.
10 In particolare il 13 Ottobre 2014 l'odierno appellante, a mezzo PEC, inviava al RUP avv.
(in qualità anche di amministratore del MI) la comunicazione di Persona_2
inizio lavori con annesso codice identificativo.
Successivamente, in data 20 Aprile 2017, il D.L. informava l'avv. circa lo slittamento Per_2
Parte delle tempistiche dei lavori, redigendo un parere indirizzato sia allo stesso che alla appaltatrice (appunto in ordine alla richiesta di concessione di proroga del termine Parte_1 per l'esecuzione dei lavori).
Peraltro il si coordinava con la srl appaltatrice per la risoluzione delle CP_1
problematiche sopraggiunte, dandone comunicazione al Responsabile Unico del
Procedimento.
È il caso della variazione relativa alla rimozione della canna fumaria (cfr. la missiva del 29
Novembre 2017).
Il 30 Ottobre 2018 il professionista, a mezzo PEC, inoltrava al RUP la relazione sullo stato di avanzamento dei lavori al 30.10.2018.
Lo stato di avanzamento dei lavori veniva verificato periodicamente dall'odierno appellante, ed infatti lo stesso predisponeva il libretto delle misure dei lavori.
Inoltre il Direttore dei Lavori ha documentato l'emissione di molteplici ordini di servizio (ben tredici), indirizzati alla società appaltatrice, finalizzati all'esecuzione dei lavori commissionati. Ancora, è documentata la redazione periodica dei S.A.L., ed altresì risultano le autorizzazioni dei pagamenti, rilasciate dal Direttore dei Lavori medesimo.
Nulla quaestio sul fatto che il abbia pienamente adempiuto agli obblighi CP_1
professionali di Direttore dei Lavori, anche con riferimento all'emissione degli Stati di
Avanzamento dei Lavori.
Inoltre è di pregnante valore il certificato di esecuzione dei lavori del 27 Marzo 2017 – per giunta versato in atti e sottoscritto dallo stesso – in cui si dà atto che, alla suddetta CP_2
data, i lavori eseguiti e contabilizzati ammontavano ad un totale di euro 271.230,00, e che gli stessi erano stati eseguiti a regola d'arte.
11 In altri termini tutta l'attività documentata dal sconfessa quanto sostenuto dal CP_1
nel senso della mancata contezza dell'operato svolto dal professionista, in CP_2
ordine alla direzione dei lavori di manutenzione straordinaria.
Né vi è prova delle pretese gravi inadempienze che il attribuisce al . CP_2 CP_1
L'istruttoria del primo grado è consistita essenzialmente nella CTU, espletata dall'ausiliario ing. . Per_1
L'appellante, in modo condivisibile, si duole della natura dei quesiti, all'epoca posti dal G.I. all'ausiliario. Infatti le operazioni peritali sono state impostate sulla verifica se l'impresa appaltatrice, avesse eseguito o meno i lavori a regola d'arte (è d'uopo rammentare Parte_1
come la srl appaltatrice non abbia preso parte al presente giudizio, e del resto essa è estranea al contenzioso tra il MI committente ed il Direttore dei Lavori).
In ogni caso, a giusta ragione l'odierno impugnante evidenzia come anche gli esiti della CTU
militino in massima parte in senso favorevole alla sua prospettazione. Per_1
Infatti, l'ausiliario del primo Giudice ha quantificato in euro 18.765,57 le opere previste dal progetto ma non eseguite, ed in euro 55.117,62 le opere eseguite in modo difforme dalle leges artis.
Quindi il ctu di primo grado ritiene che, dal Conto Finale, si debbano detrarre opere per complessivi euro 73.883,19, IVA esclusa.
Dunque – volendo aderire alle conclusioni del ctu di prime cure – le opere non eseguite e quelle eseguite in difformità dalle leges artis rappresentano una quota assolutamente minoritaria, rispetto al totale delle opere commissionate ed eseguite (si rammenta come l'appalto avesse un importo complessivo pari ad euro 506.458,98 oltre IVA).
Vale a dire, dalla stessa CTU di primo grado emerge come in gran parte le opere Pa commissionate alla appaltatrice e supervisionate dal D.L. siano state eseguite CP_1
correttamente.
In altri termini – avuto riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 1667 e 1668 cc. – si versa nell'ipotesi di vizi e difformità tutto sommato marginali, difformità che radicano il diritto del committente alla riduzione del prezzo, oppure ad ottenere che l'appaltatore ponga rimedio
12 alle difformità medesime a sue spese (ben lungi invece dall'ipotesi di risoluzione del contratto di appalto, per inidoneità complessiva delle opere eseguite).
Ciò premesso, il Collegio non condivide l'iter argomentativo seguito dal primo giudicante.
Infatti, il Tribunale ha ritenuto che i profili di parziale inadempimento della srl appaltatrice
(profili peraltro “minoritari” alla luce dell'entità delle opere nel complesso eseguite) coinvolgessero “automaticamente” la responsabilità del Direttore dei Lavori, per omesso controllo.
Al contrario, è acclarato per tabulas come il Direttore dei Lavori abbia espletato CP_1
con diligenza e scrupolo l'attività di coordinamento e sorveglianza.
Il Tribunale, con un contraddittorio salto logico, ha ritenuto che – dagli esiti della CTU di primo grado – emergessero elementi per affermare la totale inadempienza del , CP_1
rispetto ai suoi obblighi professionali (cfr. fol. 4 della sentenza gravata, laddove si scrive di attività del Direttore dei Lavori eseguita del tutto in malo modo..).
Da qui la decisione del Tribunale, di rigetto della domanda creditoria per euro 17.509,44, nonché di condanna, a carico del , alla restituzione dell'acconto percepito, pari CP_1
ad euro 17.129,00.
Ed invece, si ribadisce come le risultanze della CTU confliggano con la decisione del primo
Giudice, di negare in toto il diritto dell'architetto , all'erogazione del compenso CP_1 per l'attività espletata.
Peraltro, le risultanze della CTU vanno lette, in combinato disposto con l'inequivoca documentazione in atti, sopra illustrata.
Certamente – nella valutazione dell'operato professionale dell'architetto – non CP_1
può trascurarsi come i lavori eseguiti dalla srl appaltatrice abbiano avuto degli esiti parzialmente problematici (appunto, la sommatoria del valore delle opere non eseguite e del valore delle opere eseguite non a regola d'arte è pari ad euro 73.883,19).
Di riflesso, non può considerarsi integralmente adempiente il Direttore dei Lavori
[...]
perché, almeno in parte, l'attività di controllo e sorveglianza dell'operato della ditta CP_1
appaltatrice non si è esplicata in modo corretto.
13 Il succitato importo di euro 73.883,19 integra una percentuale pari all'incirca al 15 %, sul totale di euro 506.458,98 (valore complessivo delle opere commissionate).
Dunque, da un lato, non può condividersi la conclusione del Tribunale, per cui il CP_1
avrebbe esplicato l'attività di Direttore dei Lavori del tutto in malo modo;
infatti, la prestazione professionale del ha prodotto un risultato in gran parte utile ed CP_1
apprezzabile per il committente;
in particolare la srl appaltatrice, sotto il CP_2
controllo del Direttore dei Lavori, ha correttamente eseguito i lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato per euro 432.575,79 (sul totale di euro 506.458,98).
Al contempo, il descritto parziale inadempimento determina che l'appello del CP_1
(nonché l'originaria domanda creditoria) non possano trovare integrale accoglimento. Vale a dire – per quel che concerne il compenso professionale spettante al – risulta equo CP_1
e congruo operare una riduzione del 15 %, rispetto agli importi oggetto di domanda.
In definitiva, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, l'appello proposto da
[...]
nonché la domanda creditoria originariamente azionata in sede monitoria, CP_1
debbono essere accolti per quanto di ragione.
Pertanto, va dichiarato che ha diritto all'erogazione del compenso (da parte Controparte_1 del odierno appellato) per l'attività svolta di Direttore dei Lavori, nella misura, CP_2
da ritenersi equa e congrua, di euro 14.883,03, oltre interessi legali dal 19 Marzo 2019 (cifra di euro 14.883,03, che appunto integra l'85 %, rispetto all'importo di euro 17.509,44, portato dall'originario provvedimento monitorio).
A questo punto, è opportuno evidenziare una circostanza emergente sin dalle difese svolte dalle parti in primo grado, e non smentita nel presente grado: vale a dire, ci troviamo dinanzi a due entità separate: da un lato l'importo di euro 17.509,44, oggetto della domanda creditoria,
e già azionato in sede monitoria;
dall'altro l'acconto percepito dal , pari ad euro CP_1
17.129,00 (acconto in ordine al quale il Tribunale, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal MI NT, aveva emesso a carico del CP_1
statuizione di condanna alla restituzione).
14 Dunque, coerentemente con la descritta “separazione”, va dichiarato che Controparte_1
ha diritto alla ritenzione dell'acconto percepito, nella misura di euro 14.559,65 (cifra che integra la quota dell'85 %, rispetto al totale di euro 17.129,00).
Al contempo, è d'uopo scrivere, in definitiva, di un parziale accoglimento (nella misura di euro 2.569,35), della domanda riconvenzionale del MI NT, avente ad oggetto l'invocata condanna alla restituzione dell'acconto.
A questo punto, resta da statuire sul governo delle spese.
Sul regime delle spese del doppio grado
A seguito del parziale accoglimento del gravame proposto da è d'uopo Controparte_1 statuire sulle spese non soltanto del presente grado, ma anche del primo grado (cd. “effetto espansivo interno”).
Le spese del doppio grado (liquidate come in dispositivo) seguono la prevalente soccombenza del odierno appellato;
pertanto esse vengono poste a carico di quest'ultimo, in CP_2
misura della metà.
Al contempo, è d'uopo compensare le spese del doppio grado tra le parti, quanto alla residua metà; e ciò proprio in considerazione del fatto che il credito professionale del Direttore dei
Lavori viene riconosciuto soltanto parzialmente, rispetto al totale oggetto di CP_1
domanda (pedissequamente al parziale inadempimento del professionista).
I compensi professionali vanno determinati secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n.
147/22.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione d'ufficio.
Il valore della causa è dato dall'importo di euro 14.883,03; trattasi appunto della somma che in definitiva si riconosce all'architetto , a titolo di credito professionale;
pertanto, CP_1
si rientra nello scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
Con riferimento ai compensi professionali inerenti ad entrambi i gradi, si ritiene equo e congruo (a monte della riduzione nella misura della metà, appunto dovuta alla compensazione per la metà) attestarsi sulla linea esattamente intermedia tra i valori minimi ed i valori medi, nell'ambito dello scaglione di riferimento.
15 Pertanto, a titolo di compensi professionali (ed al netto della riduzione per la metà) si liquidano, in favore di i seguenti importi: Controparte_1
euro 1.904,25 per il primo grado;
euro 2.178,75 per il presente grado.
Per quel che concerne il presente grado, il compenso globale è dato dalla sommatoria dei compensi inerenti non soltanto alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche inerente alla fase istruttoria.
Infatti, il dibattito processuale del presente grado è stato caratterizzato anche dalla delibazione dell'istanza di sospensione dell'efficacia della gravata sentenza ex art. 283 cpc, che aveva avanzato l'appellante (cfr. l'ordinanza di questa Corte, pubblicata il 24.11.2022).
Coerentemente con la compensazione in misura della metà, a titolo di esborsi del primo grado si riconosce l'importo di euro 72,75 (trattasi della metà degli esborsi che erano stati liquidati in sede di d.i., poi revocato con la sentenza di primo grado).
Per quel che concerne gli esborsi del presente grado, risulta come l'appellante CP_1
abbia versato l'importo di euro 382,50 (sommatoria del versato contributo unificato di euro
355,50, e della versata marca da bollo di euro 27,00).
Quindi, pedissequamente alla compensazione in misura della metà, si liquida l'importo di euro 191,25 (pari appunto alla metà di euro 382,50).
Infine (ritenuta l'opportunità di valorizzare la prevalente soccombenza del CP_2
odierno appellato), le spese della CTU espletata in primo grado (liquidate con decreto del G.I. pubblicato il 6 Dicembre 2021) vengono poste in via definitiva a carico del CP_2
sedente in Napoli alla Via Cimarosa n. 20.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'architetto
[...]
nei confronti del sedente in Napoli alla Via Cimarosa n. 20, CP_1 CP_2
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4531/22, pubblicata il 9 Maggio 2022, così provvede:
16 A) Accoglie per quanto di ragione l'appello, nonché la domanda creditoria proposta in primo grado da per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, Controparte_1
A1) Dichiara che l'architetto ha diritto all'erogazione del compenso (da Controparte_1
parte del odierno appellato) per l'attività svolta di Direttore dei Lavori, nella CP_2
misura di euro 14.883,03, oltre interessi legali dal 19 Marzo 2019;
A2) Dichiara che l'architetto ha diritto alla ritenzione degli acconti Controparte_1
percepiti, nella misura di euro 14.559,65;
B) Condanna il sedente in Napoli alla Via Cimarosa n. 20 al pagamento della CP_2
metà delle spese del doppio grado di giudizio in favore di – metà che Controparte_1
liquida, quanto al primo grado, in euro 72,75 per esborsi ed euro 1.904,25 per compenso professionale e, quanto al presente grado, in euro 191,25 per esborsi ed euro 2.178,75 per compenso professionale, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %; dichiara compensate le spese del doppio grado tra le suddette parti, in ragione della residua metà.
Così deciso, nella camera di consiglio dell'8 Novembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Pasquale CRISTIANO Consigliere
dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3281 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “appalto: altre ipotesi ex artt. 1655 e ss. cc.”;
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4531/22, pubblicata il 9 Maggio
2022;
causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 5 Luglio 2024, all'esito dell'udienza del 2 Luglio 2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 24 Ottobre 2024), e pendente tra:
ARCH. ( ), rappresentato e difeso (giusta Controparte_1 C.F._1
procura in atti) dagli avv.ti Giorgio Frasca ( ) ed Antonio Cecere C.F._2
( ), con i quali è elettivamente domiciliato presso i seguenti indirizzi C.F._3
di PEC:
Email_1
1 Email_2
APPELLANTE
E
sedente in Napoli alla Via Cimarosa n. 20 (C.F.: ), rapp.to CP_2 P.IVA_1
e difeso (giusta procura in atti) dall'avv. Giuseppe Terzo ( ), con il C.F._4
quale è elettivamente domiciliato presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_3
APPELLATO
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 2 Luglio 2024 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito della causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio l'architetto esponeva che, con contratto stipulato il Controparte_1
21 Giugno 2016, il MI sedente in Napoli alla Via Cimarosa n. 20 gli aveva conferito l'incarico di Direttore dei Lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato.
In particolare, l'incarico professionale era consistito nell'esecuzione di tutte le attività richieste per la direzione dei lavori, la contabilità, la liquidazione delle opere ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di Manutenzione
Straordinaria del CP_2
Il MI, per l'esecuzione dei citati lavori, aveva stipulato il 9 Agosto 2016 un contratto di appalto con la società per un importo complessivo pari ad euro 506.458,98, Parte_1
oltre IVA.
Le parti avevano concordato il compenso per la direzione dei lavori nella misura di euro
28.375,55, al netto dell'IVA, dei contributi obbligatori e di altre eventuali imposte, previa presentazione della corrispondente fattura (art. 6 del contratto).
2 Il professionista assumeva che il aveva versato un acconto pari ad euro CP_2
14.575,55, restando dunque debitore della restante somma di euro 13.800,00, oltre IVA e contributo integrativo Cassa di Previdenza, dovuti per Legge.
Il debito residuo del MI era quindi di complessivi euro 17.509,44, come da parcella del 14 Febbraio 2019.
Successivamente il aveva emesso l'ulteriore parcella datata 15 Febbraio 2019, CP_1
per complessivi euro 3.065,55 (a titolo di compenso per le pratiche di occupazione del suolo pubblico e progetto di fattibilità).
Pertanto, il professionista chiedeva di ingiungersi al il pagamento della restante CP_2
somma, pari ad euro 20.574,99, per le prestazioni espletate.
L'architetto allegava al ricorso plurimi documenti, tra cui: verbale di assemblea del 3 Luglio
2013; contratto di conferimento incarico sottoscritto;
richiesta onorari parcella del 14
Febbraio 2019; richiesta onorari parcella del 15 Febbraio 2019; diffida a mezzo PEC del
22.02.2019.
L'architetto assumeva di avere portato a termine in modo compiuto l'incarico affidatogli, nel rispetto di quanto pattuito in contratto, coordinando e vigilando sull'esecuzione delle opere da parte della ditta appaltatrice;
altresì era stata redatta la contabilità stabilita.
Il Tribunale di Napoli, in accoglimento del ricorso, giusta d.i. n. 2884/19 del 16 Aprile 2019, notificato in pari data, ingiungeva al il pagamento, in favore del ricorrente CP_2 [...]
, della somma di euro 17.509,44, oltre interessi legali dal 19 Marzo 2019 e fino al CP_1
soddisfo; ingiungeva altresì il pagamento delle spese della procedura, liquidate in euro 540,00 per compenso ed euro 145,50 per esborsi, oltre accessori come per Legge.
Avverso il suindicato provvedimento monitorio proponeva opposizione l'ingiunto
, con atto di citazione (contenente anche domanda riconvenzionale), notificato CP_2
all'architetto in data 20 Maggio 2019. Controparte_1
In via principale l'ingiunto , alla luce delle plurime inadempienze contestate al CP_2
professionista ricorrente, chiedeva di accogliersi l'opposizione, con la conseguente revoca del d.i. opposto;
altresì, in via riconvenzionale, chiedeva di condannarsi l'arch. alla CP_1
3 restituzione delle somme illegittimamente percepite a titolo di acconto, pari ad euro
17.129,00.
In definitiva il MI ingiunto-NT lamentava l'inadempimento professionale del
Direttore dei Lavori , per il mancato controllo sulla progressiva realizzazione CP_1 dell'opera progettata.
Altresì il ingiunto deduceva ulteriori gravi inadempimenti del Direttore dei CP_2
Lavori, per numerose difformità rilevate sulle opere previste dal progetto. Inoltre le opere non erano state completate.
Oltretutto, il committente lamentava la mancata redazione ed il mancato invio CP_2
dei S.A.L. espressamente previsti dal contratto;
né le opere erano state contabilizzate.
In particolare l'NT così argomentava: “..confermando l'omessa vigilanza, l'Arch.
[...]
, in violazione di quanto pattuito con il MI, autorizzava il pagamento in CP_1
favore dell'impresa di n.27 rate di euro 12.723,97 + Iva ciascuna, per un totale di euro
343.547,19 + IVA;
ma non si preoccupava minimante di redigere i S.A.L. previsti”.
Il sosteneva come – alla data di revoca dell'incarico – le opere non fossero state CP_2
completate.
Inoltre, parte NT contestava la richiesta dei compensi professionali avanzata dal professionista, precisando che l'art. 6 del contratto stipulato prevedeva espressamente che i pagamenti dovessero essere effettuati in base agli Stati di Avanzamento dei Lavori.
Ebbene, il Direttore dei Lavori non aveva inoltrato alcuna documentazione. CP_1
La negligenza del professionista aveva indotto il a revocare l'incarico, CP_2
conferendo il nuovo mandato all'architetto (appunto nominato nell'assemblea CP_3
del 14 Febbraio 2019 nuovo Direttore dei Lavori, in sostituzione dell'architetto ). CP_1
Del resto era stato lo a redigere il S.A.L. n.1, rendendo edotto il committente di tutte CP_3
le inadempienze, poste in essere sia dall'appaltatrice che dal precedente Direttore Parte_1
dei lavori . CP_1
In definitiva il contestava il corretto operato del , per la mancata CP_2 CP_1
esecuzione delle attività previste da contratto, nonché per omessa presentazione dei S.A.L.;
4 quindi il non aveva diritto ad alcuna somma, a titolo di compenso professionale, CP_1
versando in una situazione di integrale inadempienza.
Pertanto l'NT chiedeva la revoca del d.i. opposto;
inoltre chiedeva che l'architetto fosse condannato alla restituzione delle somme da lui indebitamente percepite a titolo di acconti (importi non dovuti, a causa della condotta del , asseritamente CP_1
inadempiente).
Inoltre, il MI si riservava di agìre in separato giudizio per il risarcimento dei danni patrimoniali e non, subìti a causa della condotta negligente dell'architetto (in un CP_1
contesto in cui era stata negligente anche l'appaltatrice . Parte_1
Giusta comparsa del 10 Settembre 2019, si costituiva l'opposto architetto Controparte_1
contestando integralmente l'avversa opposizione.
Il professionista, deducendo che il compenso fosse dovuto, chiedeva di rigettarsi l'opposizione proposta dal (contenente anche domanda riconvenzionale), con la CP_2
conseguente conferma del d.i. opposto.
L'opposto deduceva di avere diligentemente svolto il compito di Direttore dei Lavori, monitorando e dirigendo costantemente gli stessi, come documentato da tutta la produzione versata in atti.
Pertanto eventuali difformità, se esistenti, dovevano imputarsi esclusivamente all'impresa appaltatrice, esecutrice delle opere.
Il professionista provvedeva a documentare l'attività svolta, a suffragio della tesi, relativa alla corretta esecuzione dell'incarico conferitogli.
In particolare l'arch. poneva l'accento sui S.A.L. sottoscritti dalla ditta CP_1 Pt_1
[...
nonché sull'esibita perizia di assestamento finale, redatta a chiusura dei lavori e presentata al MI.
In tale perizia l'opposto aveva descritto minuziosamente le opere eseguite, ed aveva riportato la contabilità finale dei lavori.
Venivano altresì prodotti rilievi fotografici, effigianti lo stato dei luoghi sia prima che dopo i lavori in oggetto.
5 Per giunta il evidenziava che, nel periodo intercorrente tra l'inizio dei lavori CP_1
nell'Ottobre 2016 e la conclusione degli stessi a Dicembre 2018, il non aveva CP_2
contestato alcuna inadempienza (per un'ipotetica condotta negligente in ordine all'incarico conferitogli).
In ordine alla violazione degli artt. 4 e 6 del contratto, dedotta dal (mancata CP_2
comunicazione al committente dei S.A.L.), il professionista aveva così replicato: l'arch.
[...]
aveva l'obbligo, puntualmente adempiuto, di redigere la contabilità dei lavori/stato CP_1
di avanzamento (S.A.L.), e, sulla base di questi, autorizzare, come avvenuto, i pagamenti da parte del . Non vi è, nel contratto sottoscritto, contrariamente a quanto assume CP_2
controparte, alcun obbligo della Direzione dei Lavori di consegnare e/o esibire all'amministratore per contro, se vi fosse stato tale obbligo, l'amministratore, nelle Pt_2
sue funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, in mancanza di riscontro, non avrebbe dovuto procedere ai pagamenti in favore dell'impresa…
Pertanto deduceva l'insussistenza dell'inadempimento contrattuale, Controparte_1
dedotto dal MI committente.
Il contestava anche l'attendibilità della documentazione prodotta dal CP_1
, a firma dell'architetto subentrato nella Direzione dei Lavori. CP_2 CP_3
Infatti l'architetto era Direttore Tecnico della ditta seconda classificata, nella gara di CP_3 aggiudicazione dell'appalto (vale a dire, Direttore Tecnico della ditta soccombente rispetto all'aggiudicataria . Parte_1
Da qui i dubbi sull'attendibilità ed imparzialità dell'architetto CP_3
Inoltre – ad ulteriore riprova della sua buona fede – il evidenziava di avere CP_1
pubblicato, sul sito della società che rappresentava (Di Girolamo Engineering srl), un reportage fotografico dello stabile di Via Cimarosa (all'esito dei lavori di manutenzione straordinaria).
Sul punto così argomentava il : se non fosse stato certo di avere eseguito a regola CP_1
d'arte l'incarico di Direttore dei Lavori, non avrebbe pubblicato fotografie, effigianti i risultati dei lavori oggetto dell'appalto.
6 Il professionista assumeva di avere svolto correttamente l'incarico, e quindi di avere diritto alla corresponsione delle competenze professionali, per l'attività espletata.
In tale contesto, l'originario ricorrente in monitorio poneva l'accento sul fatto che si fosse trattato di un appalto di rilevante entità, essendo state commissionate opere per euro
565.875,81 (comprensivi di IVA). Peraltro, rispetto al progetto originario erano state apportate varie migliorie, ed era stato necessario anche fronteggiare imprevisti di natura statica.
Dunque il chiedeva di rigettarsi l'opposizione, con la conseguente conferma del CP_1
d.i. opposto (vale a dire, chiedeva di confermarsi che aveva diritto al compenso nella misura portata dal provvedimento monitorio, pari ad euro 17.509,44).
Nel corso del primo grado veniva espletata CTU, con l'ausiliario ing. . Persona_1
L'elaborato peritale veniva depositato in data 3 Dicembre 2021.
All'esito del primo grado il G.M. del Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 4531/22, pubblicata il 9 Maggio 2022:
Ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha revocato il d.i. opposto;
In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal MI NT, ha condannato l'architetto alla restituzione, in favore del MI, dell'acconto CP_1
percepito, pari ad euro 17.129,00, oltre interessi legali decorrenti dal 20.5.2019;
Ha condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore del Controparte_1
NT, liquidate in euro 4.835,00, oltre accessori come per Legge;
CP_2
Infine il primo Giudice ha posto le spese dell'espletata CTU a carico del soccombente
[...]
(statuizione inerente al rapporto interno tra il ed il . CP_1 CP_1 CP_2
Ad avviso del primo giudicante – appurato che l'attività svolta dal D.L. è stata CP_1
eseguita del tutto in malo modo – è fondata l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc. formulata dal ed altresì è fondata la domanda riconvenzionale per la restituzione CP_2
degli importi ricevuti in acconto dal professionista, pari ad euro 17.129,00.
Il Tribunale ha così argomentato : “nella sua consulenza tecnica l'ing. ha risposto Per_1
compiutamente a tutti i quesiti che gli erano stati posti, accertando innanzitutto la fondatezza 7 delle contestazioni mosse dal NT sull'operato della D.L., per non avere CP_2
quest'ultima vigilato, nel corso delle lavorazioni di “Manutenzione Straordinaria”, sui lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice, sia dal punto di vista della non esecuzione delle opere a regola d'arte che da quello della completezza delle stesse opere”.
Con Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello l'architetto con CP_1
citazione notificata nei confronti del in data 14 Luglio 2022. CP_2
Il professionista appellante chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma della sentenza impugnata, di accertarsi che ha esattamente svolto l'incarico di Direttore dei Lavori;
altresì accertarsi che i lavori di manutenzione straordinaria sono stati correttamente svolti dall'appaltatrice in sostanza il chiede che gli sia riconosciuto l'intero Parte_1 CP_1
credito portato in sede monitoria, pari ad euro 17.509,44.
Altresì l'appellante chiede, sempre in riforma della pronuncia di prime cure, di rigettarsi la domanda riconvenzionale proposta dal MI NT (e di conseguenza che sia accertato il suo diritto alla ritenzione dell'acconto percepito, pari ad euro 17.129,00); il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Si è costituito il appellato, chiedendo di rigettarsi il gravame. CP_2
La Corte, a mezzo dell'ordinanza pubblicata il 24 Novembre 2022, ha accolto l'istanza ex art. 283 cpc avanzata dall'appellante e quindi ha sospeso l'efficacia esecutiva Controparte_1 dell'impugnata sentenza.
Giusta ordinanza comunicata il 5 Luglio 2024 – all'esito dell'udienza del 2 Luglio 2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di gg. sessanta per il deposito delle comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori gg. venti per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.
L'architetto deduce l'erroneità delle motivazioni addotte dal primo Giudice, il CP_1
quale non ha riconosciuto il diritto del professionista al compenso per l'attività espletata di
8 direzione dei lavori, di “Manutenzione straordinaria del fabbricato sito in Napoli alla Via
Cimarosa n. 20” (cfr. pag. 3 del contratto inter partes).
Il MI odierno appellato ha mosso molteplici contestazioni, circa l'operato dell'architetto , deducendo una condotta inadempiente per l'omessa vigilanza CP_1
sulla ditta appaltatrice durante le fasi di realizzazione delle opere commissionate. Parte_1
Ebbene – una volta appurata la natura dell'incarico conferito al , ossia di CP_1
Direttore dei Lavori – è d'uopo chiarire che la direzione dei lavori implica un'obbligazione di mezzi. Infatti essa si concretizza in un complesso di attività, strumentali rispetto all'obiettivo finale della realizzazione dell'opera a regola d'arte, ed in conformità al progetto.
Ciò significa che il Direttore dei Lavori è esente da ogni responsabilità, qualora risulti che il compito è stato svolto con la diligenza richiesta dal caso concreto.
Ne deriva come il Direttore dei Lavori – nel caso di specie l'arch. – sia tenuto a CP_1
svolgere esclusivamente un'attività di vigilanza, affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto.
Vale a dire, il Direttore dei Lavori non può essere ritenuto corresponsabile con l'impresa appaltatrice, nel caso in cui l'opera presenti dei difetti di esecuzione.
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte,.…il Direttore dei Lavori per conto del committente ha soltanto il compito di controllare la corrispondenza dell'opera al progetto, rispondendo dell'adempimento di tale obbligo solo verso il committente a norma dell'art. 2236 cc. e, pertanto, ove abbia esercitato il compito suddetto, non può essere ritenuto corresponsabile con l'appaltatore dei danni derivati al committente dalla difettosa esecuzione dell'opera, e dall'imprudente svolgimento dei lavori diretti al compimento di essa (Cass. civ.,
n. 3051/80).
Nel caso di specie, sono inequivoche le risultanze del compendio documentale in atti.
Una gran parte delle attività pattuite e commissionate al – espressamente previste CP_1 dall'art. 3 del contratto – sono state provate per tabulas.
9 Infatti, all'esito dell'esame della suddetta documentazione, risulta evidente come l'architetto abbia adempiuto al proprio incarico professionale di vigilanza sull'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del citato fabbricato, commissionati all'appaltatrice Parte_1
In particolare sono versate in atti le plurime comunicazioni alla ditta appaltatrice, al
MI committente ed al RUP, avv. Persona_2
Dall'esame degli atti emergono verbali di assemblea condominiale, in cui lo stesso Direttore dei Lavori rappresentava e comunicava lo stato di avanzamento dei lavori ed eventuali problematiche riscontrate.
Infatti, all'assemblea dell'8 Giugno 2017, il punto n. 1 dell'ordine del giorno così recitava:..“Rendiconto del Direttore dei Lavori sullo stato dei lavori ed esame degli stati di avanzamento dei lavori con confronto fra tempistica ed importi dei lavori previsti ed eseguiti
(amministrazione straordinaria)”.
L'architetto riferiva alla compagine condominiale circa i lavori fino a quel CP_1
momento eseguiti, ed inoltre informava i condòmini di alcune criticità riscontrate nel corso dei lavori;
e ciò con particolare riferimento all'ammaloramento dei gattoni (elementi decorativi della facciata).
All'assemblea del 28 Marzo 2018, al punto 7 dell'ordine del giorno, il MI prendeva atto del computo metrico fatto redigere dal . CP_1
Inoltre il ha documentato le periodiche visite effettuate sul cantiere, redigendo CP_1
verbali di sopralluogo, corredati di rilievi fotografici.
Altresì sono in atti le plurime istanze a firma dell'architetto , indirizzate al CP_1
finalizzate al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione Controparte_4
dei ponteggi, strumentali alla prosecuzione dei lavori commissionati.
In ordine al coordinamento con il RUP - previsto dall'art. 5 del contratto - il ha CP_1
documentato una serie di missive indirizzate all'avv. comprovanti Persona_2
l'attività di coordinamento svolta.
10 In particolare il 13 Ottobre 2014 l'odierno appellante, a mezzo PEC, inviava al RUP avv.
(in qualità anche di amministratore del MI) la comunicazione di Persona_2
inizio lavori con annesso codice identificativo.
Successivamente, in data 20 Aprile 2017, il D.L. informava l'avv. circa lo slittamento Per_2
Parte delle tempistiche dei lavori, redigendo un parere indirizzato sia allo stesso che alla appaltatrice (appunto in ordine alla richiesta di concessione di proroga del termine Parte_1 per l'esecuzione dei lavori).
Peraltro il si coordinava con la srl appaltatrice per la risoluzione delle CP_1
problematiche sopraggiunte, dandone comunicazione al Responsabile Unico del
Procedimento.
È il caso della variazione relativa alla rimozione della canna fumaria (cfr. la missiva del 29
Novembre 2017).
Il 30 Ottobre 2018 il professionista, a mezzo PEC, inoltrava al RUP la relazione sullo stato di avanzamento dei lavori al 30.10.2018.
Lo stato di avanzamento dei lavori veniva verificato periodicamente dall'odierno appellante, ed infatti lo stesso predisponeva il libretto delle misure dei lavori.
Inoltre il Direttore dei Lavori ha documentato l'emissione di molteplici ordini di servizio (ben tredici), indirizzati alla società appaltatrice, finalizzati all'esecuzione dei lavori commissionati. Ancora, è documentata la redazione periodica dei S.A.L., ed altresì risultano le autorizzazioni dei pagamenti, rilasciate dal Direttore dei Lavori medesimo.
Nulla quaestio sul fatto che il abbia pienamente adempiuto agli obblighi CP_1
professionali di Direttore dei Lavori, anche con riferimento all'emissione degli Stati di
Avanzamento dei Lavori.
Inoltre è di pregnante valore il certificato di esecuzione dei lavori del 27 Marzo 2017 – per giunta versato in atti e sottoscritto dallo stesso – in cui si dà atto che, alla suddetta CP_2
data, i lavori eseguiti e contabilizzati ammontavano ad un totale di euro 271.230,00, e che gli stessi erano stati eseguiti a regola d'arte.
11 In altri termini tutta l'attività documentata dal sconfessa quanto sostenuto dal CP_1
nel senso della mancata contezza dell'operato svolto dal professionista, in CP_2
ordine alla direzione dei lavori di manutenzione straordinaria.
Né vi è prova delle pretese gravi inadempienze che il attribuisce al . CP_2 CP_1
L'istruttoria del primo grado è consistita essenzialmente nella CTU, espletata dall'ausiliario ing. . Per_1
L'appellante, in modo condivisibile, si duole della natura dei quesiti, all'epoca posti dal G.I. all'ausiliario. Infatti le operazioni peritali sono state impostate sulla verifica se l'impresa appaltatrice, avesse eseguito o meno i lavori a regola d'arte (è d'uopo rammentare Parte_1
come la srl appaltatrice non abbia preso parte al presente giudizio, e del resto essa è estranea al contenzioso tra il MI committente ed il Direttore dei Lavori).
In ogni caso, a giusta ragione l'odierno impugnante evidenzia come anche gli esiti della CTU
militino in massima parte in senso favorevole alla sua prospettazione. Per_1
Infatti, l'ausiliario del primo Giudice ha quantificato in euro 18.765,57 le opere previste dal progetto ma non eseguite, ed in euro 55.117,62 le opere eseguite in modo difforme dalle leges artis.
Quindi il ctu di primo grado ritiene che, dal Conto Finale, si debbano detrarre opere per complessivi euro 73.883,19, IVA esclusa.
Dunque – volendo aderire alle conclusioni del ctu di prime cure – le opere non eseguite e quelle eseguite in difformità dalle leges artis rappresentano una quota assolutamente minoritaria, rispetto al totale delle opere commissionate ed eseguite (si rammenta come l'appalto avesse un importo complessivo pari ad euro 506.458,98 oltre IVA).
Vale a dire, dalla stessa CTU di primo grado emerge come in gran parte le opere Pa commissionate alla appaltatrice e supervisionate dal D.L. siano state eseguite CP_1
correttamente.
In altri termini – avuto riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 1667 e 1668 cc. – si versa nell'ipotesi di vizi e difformità tutto sommato marginali, difformità che radicano il diritto del committente alla riduzione del prezzo, oppure ad ottenere che l'appaltatore ponga rimedio
12 alle difformità medesime a sue spese (ben lungi invece dall'ipotesi di risoluzione del contratto di appalto, per inidoneità complessiva delle opere eseguite).
Ciò premesso, il Collegio non condivide l'iter argomentativo seguito dal primo giudicante.
Infatti, il Tribunale ha ritenuto che i profili di parziale inadempimento della srl appaltatrice
(profili peraltro “minoritari” alla luce dell'entità delle opere nel complesso eseguite) coinvolgessero “automaticamente” la responsabilità del Direttore dei Lavori, per omesso controllo.
Al contrario, è acclarato per tabulas come il Direttore dei Lavori abbia espletato CP_1
con diligenza e scrupolo l'attività di coordinamento e sorveglianza.
Il Tribunale, con un contraddittorio salto logico, ha ritenuto che – dagli esiti della CTU di primo grado – emergessero elementi per affermare la totale inadempienza del , CP_1
rispetto ai suoi obblighi professionali (cfr. fol. 4 della sentenza gravata, laddove si scrive di attività del Direttore dei Lavori eseguita del tutto in malo modo..).
Da qui la decisione del Tribunale, di rigetto della domanda creditoria per euro 17.509,44, nonché di condanna, a carico del , alla restituzione dell'acconto percepito, pari CP_1
ad euro 17.129,00.
Ed invece, si ribadisce come le risultanze della CTU confliggano con la decisione del primo
Giudice, di negare in toto il diritto dell'architetto , all'erogazione del compenso CP_1 per l'attività espletata.
Peraltro, le risultanze della CTU vanno lette, in combinato disposto con l'inequivoca documentazione in atti, sopra illustrata.
Certamente – nella valutazione dell'operato professionale dell'architetto – non CP_1
può trascurarsi come i lavori eseguiti dalla srl appaltatrice abbiano avuto degli esiti parzialmente problematici (appunto, la sommatoria del valore delle opere non eseguite e del valore delle opere eseguite non a regola d'arte è pari ad euro 73.883,19).
Di riflesso, non può considerarsi integralmente adempiente il Direttore dei Lavori
[...]
perché, almeno in parte, l'attività di controllo e sorveglianza dell'operato della ditta CP_1
appaltatrice non si è esplicata in modo corretto.
13 Il succitato importo di euro 73.883,19 integra una percentuale pari all'incirca al 15 %, sul totale di euro 506.458,98 (valore complessivo delle opere commissionate).
Dunque, da un lato, non può condividersi la conclusione del Tribunale, per cui il CP_1
avrebbe esplicato l'attività di Direttore dei Lavori del tutto in malo modo;
infatti, la prestazione professionale del ha prodotto un risultato in gran parte utile ed CP_1
apprezzabile per il committente;
in particolare la srl appaltatrice, sotto il CP_2
controllo del Direttore dei Lavori, ha correttamente eseguito i lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato per euro 432.575,79 (sul totale di euro 506.458,98).
Al contempo, il descritto parziale inadempimento determina che l'appello del CP_1
(nonché l'originaria domanda creditoria) non possano trovare integrale accoglimento. Vale a dire – per quel che concerne il compenso professionale spettante al – risulta equo CP_1
e congruo operare una riduzione del 15 %, rispetto agli importi oggetto di domanda.
In definitiva, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, l'appello proposto da
[...]
nonché la domanda creditoria originariamente azionata in sede monitoria, CP_1
debbono essere accolti per quanto di ragione.
Pertanto, va dichiarato che ha diritto all'erogazione del compenso (da parte Controparte_1 del odierno appellato) per l'attività svolta di Direttore dei Lavori, nella misura, CP_2
da ritenersi equa e congrua, di euro 14.883,03, oltre interessi legali dal 19 Marzo 2019 (cifra di euro 14.883,03, che appunto integra l'85 %, rispetto all'importo di euro 17.509,44, portato dall'originario provvedimento monitorio).
A questo punto, è opportuno evidenziare una circostanza emergente sin dalle difese svolte dalle parti in primo grado, e non smentita nel presente grado: vale a dire, ci troviamo dinanzi a due entità separate: da un lato l'importo di euro 17.509,44, oggetto della domanda creditoria,
e già azionato in sede monitoria;
dall'altro l'acconto percepito dal , pari ad euro CP_1
17.129,00 (acconto in ordine al quale il Tribunale, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal MI NT, aveva emesso a carico del CP_1
statuizione di condanna alla restituzione).
14 Dunque, coerentemente con la descritta “separazione”, va dichiarato che Controparte_1
ha diritto alla ritenzione dell'acconto percepito, nella misura di euro 14.559,65 (cifra che integra la quota dell'85 %, rispetto al totale di euro 17.129,00).
Al contempo, è d'uopo scrivere, in definitiva, di un parziale accoglimento (nella misura di euro 2.569,35), della domanda riconvenzionale del MI NT, avente ad oggetto l'invocata condanna alla restituzione dell'acconto.
A questo punto, resta da statuire sul governo delle spese.
Sul regime delle spese del doppio grado
A seguito del parziale accoglimento del gravame proposto da è d'uopo Controparte_1 statuire sulle spese non soltanto del presente grado, ma anche del primo grado (cd. “effetto espansivo interno”).
Le spese del doppio grado (liquidate come in dispositivo) seguono la prevalente soccombenza del odierno appellato;
pertanto esse vengono poste a carico di quest'ultimo, in CP_2
misura della metà.
Al contempo, è d'uopo compensare le spese del doppio grado tra le parti, quanto alla residua metà; e ciò proprio in considerazione del fatto che il credito professionale del Direttore dei
Lavori viene riconosciuto soltanto parzialmente, rispetto al totale oggetto di CP_1
domanda (pedissequamente al parziale inadempimento del professionista).
I compensi professionali vanno determinati secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n.
147/22.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione d'ufficio.
Il valore della causa è dato dall'importo di euro 14.883,03; trattasi appunto della somma che in definitiva si riconosce all'architetto , a titolo di credito professionale;
pertanto, CP_1
si rientra nello scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
Con riferimento ai compensi professionali inerenti ad entrambi i gradi, si ritiene equo e congruo (a monte della riduzione nella misura della metà, appunto dovuta alla compensazione per la metà) attestarsi sulla linea esattamente intermedia tra i valori minimi ed i valori medi, nell'ambito dello scaglione di riferimento.
15 Pertanto, a titolo di compensi professionali (ed al netto della riduzione per la metà) si liquidano, in favore di i seguenti importi: Controparte_1
euro 1.904,25 per il primo grado;
euro 2.178,75 per il presente grado.
Per quel che concerne il presente grado, il compenso globale è dato dalla sommatoria dei compensi inerenti non soltanto alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche inerente alla fase istruttoria.
Infatti, il dibattito processuale del presente grado è stato caratterizzato anche dalla delibazione dell'istanza di sospensione dell'efficacia della gravata sentenza ex art. 283 cpc, che aveva avanzato l'appellante (cfr. l'ordinanza di questa Corte, pubblicata il 24.11.2022).
Coerentemente con la compensazione in misura della metà, a titolo di esborsi del primo grado si riconosce l'importo di euro 72,75 (trattasi della metà degli esborsi che erano stati liquidati in sede di d.i., poi revocato con la sentenza di primo grado).
Per quel che concerne gli esborsi del presente grado, risulta come l'appellante CP_1
abbia versato l'importo di euro 382,50 (sommatoria del versato contributo unificato di euro
355,50, e della versata marca da bollo di euro 27,00).
Quindi, pedissequamente alla compensazione in misura della metà, si liquida l'importo di euro 191,25 (pari appunto alla metà di euro 382,50).
Infine (ritenuta l'opportunità di valorizzare la prevalente soccombenza del CP_2
odierno appellato), le spese della CTU espletata in primo grado (liquidate con decreto del G.I. pubblicato il 6 Dicembre 2021) vengono poste in via definitiva a carico del CP_2
sedente in Napoli alla Via Cimarosa n. 20.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'architetto
[...]
nei confronti del sedente in Napoli alla Via Cimarosa n. 20, CP_1 CP_2
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4531/22, pubblicata il 9 Maggio 2022, così provvede:
16 A) Accoglie per quanto di ragione l'appello, nonché la domanda creditoria proposta in primo grado da per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, Controparte_1
A1) Dichiara che l'architetto ha diritto all'erogazione del compenso (da Controparte_1
parte del odierno appellato) per l'attività svolta di Direttore dei Lavori, nella CP_2
misura di euro 14.883,03, oltre interessi legali dal 19 Marzo 2019;
A2) Dichiara che l'architetto ha diritto alla ritenzione degli acconti Controparte_1
percepiti, nella misura di euro 14.559,65;
B) Condanna il sedente in Napoli alla Via Cimarosa n. 20 al pagamento della CP_2
metà delle spese del doppio grado di giudizio in favore di – metà che Controparte_1
liquida, quanto al primo grado, in euro 72,75 per esborsi ed euro 1.904,25 per compenso professionale e, quanto al presente grado, in euro 191,25 per esborsi ed euro 2.178,75 per compenso professionale, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %; dichiara compensate le spese del doppio grado tra le suddette parti, in ragione della residua metà.
Così deciso, nella camera di consiglio dell'8 Novembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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