Sentenza breve 16 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza breve 16/11/2023, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/11/2023
N. 00782/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00572/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di TI (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 572 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Zaza D'Aulisio, Giovanni Maiello, Giulia Zaza D'Aulisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Terracina, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensiva:
- della nota prot. n. -OMISSIS- datata -OMISSIS- del Comune di Terracina, Dipartimento IV, Area Ambiente, Verde Pubblico, TPL e Sviluppo Sostenibile, Urbanistica ed Edilizia, Settore Urbanistica ed Edilizia S.U.E., nella parte in cui è stata disposta la sospensione dell'iter istruttorio conseguente all'istanza di permesso di costruire presentata dalla ricorrente assunta al prot. comunale -OMISSIS- del -OMISSIS-;
- di ogni altro atto, antecedente o conseguenziale, conosciuto e non, comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2023 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorso all’esame costituisce il seguito di una vicenda già nota alla sezione.
Occorre premettere che la ricorrente è titolare, avendolo acquistato il -OMISSIS-, di un complesso turistico denominato “ -OMISSIS- ” (in concreto si tratta di un campeggio) che confina su un lato con un’area appartenente al demanio marittimo; il -OMISSIS- essa presentava una s.c.i.a. avente a oggetto la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (mediante demolizione e ricostruzione) del complesso (per il quale il comune aveva rilasciato alla precedente proprietà il permesso di costruire a sanatoria n. -OMISSIS- del -OMISSIS-); iniziati i lavori, il -OMISSIS- i corpi di fabbrica dei quali era prevista la demolizione e ricostruzione erano sottoposti a sequestro preventivo nel presupposto della asserita violazione dell’articolo 55 cod. nav.; era anche contestata l’assenza di parere PAI.
A questo punto la ricorrente presentava il -OMISSIS- al comune di Terracina, avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 22, comma 7, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, istanza di permesso di costruire “ da assentirsi previa conferenza di servizi ex art. 14 e segg. l. 241/1990, per l’acquisizione dei pareri di legge (in particolare: autorizzazione ex art. 55 cod.nav.; parere P.A.I.; nonché, limitatamente all’installazione di n. 2 serbatoi non previsti nella SCIA del -OMISSIS-, parere paesaggistico ex art. 146, D.lgs. n. 42/2004) ”.
Il comune di Terracina con nota del -OMISSIS- disponeva la sospensione del procedimento di rilascio del permesso di costruire “ nelle more della definizione del procedimento penale in corso ”; la ricorrente impugnava quindi il provvedimento di sospensione in questione con il ricorso R.G. -OMISSIS- chiedendone la sospensione in via cautelare.
In prossimità della camera di consiglio fissata per l’esame della istanza cautelare, il comune di Terracina adottava il -OMISSIS- un atto con il quale annullava la nota del -OMISSIS- ma disponeva nuovamente la sospensione dell’iter procedimentale “ nelle more … che venga definito il procedimento di riesame del permesso di costruire a sanatoria n. -OMISSIS- del -OMISSIS- volto all’adozione del provvedimento di convalida o annullamento dello stesso e che venga quindi definita la regolarità sotto il profilo urbanistico edilizio del compendio immobiliare ”; il tutto nel presupposto che “ il permesso di costruire a sanatoria n. -OMISSIS- del -OMISSIS- fosse oggetto di contestazione per illegittimo rilascio, in quanto comprende fabbricati ricadenti su proprietà demaniale marittima ” e che “ detta problematica fosse stata confermata anche nella nota … del -OMISSIS- del settore vigilanza e condoni edilizi, demolizioni e usi civici il quale ha avviato in merito le proprie verifiche di competenza per l’adozione dei conseguenti provvedimenti ”.
Il ricorso contro la nota del -OMISSIS- era quindi dichiarato improcedibile con la sentenza -OMISSIS-.
La ricorrente ha quindi notificato il -OMISSIS- e depositato il -OMISSIS- il ricorso all’esame con il quale impugna anche il nuovo atto di sospensione sostenendone l’illegittimità in quanto: a) privo di presupposti dato l’ordinamento (articolo 20 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241) non prevede un generale potere di sospensione del procedimento di rilascio del permesso di costruire; b) privo comunque di motivazione, dato che il procedimento penale pendente non costituisce una valida ragione per sospendere l’ iter di rilascio del permesso di costruire che presuppone puramente e semplicemente la verifica della conformità del progetto alla normativa urbanistico-edilizia di riferimento; c) in ogni caso illegittima dato che nessun procedimento di riesame è stato avviato (e d’altro lato l’annullamento non sarebbe nemmeno più possibile essendo decorso il termine ragionevole fissato dall’articolo 21- nonies della legge n. 241) e la sospensione non potrebbe comunque essere disposta senza termine di durata.
Il comune di Terracina non si è costituito in giudizio.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Come affermato nella sentenza -OMISSIS-, benchè la normativa non preveda un potere di sospensione del procedimento di rilascio del permesso di costruire, la facoltà di sospensione non può essere astrattamente e in termini generali esclusa.
In particolare la sezione ha ritenuto che un potere di sospensione possa essere riconosciuto nel caso di pendenza di un procedimento avente carattere di logica e giuridica pregiudizialità rispetto al rilascio del permesso di costruire e per un periodo di tempo limitato e prestabilito e comunque non superiore al termine per la definizione del procedimento pregiudiziale.
Nella fattispecie il comune a fondamento della sospensione non ha posto la circostanza della pendenza del procedimento penale (che già nella sentenza -OMISSIS- era stata ritenuta ragione non sufficiente) ma un’esigenza di verifica della legittimità della preesistenza (a suo tempo oggetto di sanatoria da parte del permesso di costruire del -OMISSIS-).
Si tratterebbe in astratto di una ragione idonea a giustificare la sospensione secondo quanto affermato dalla sezione.
Senonchè l’atto impugnato non risulta in linea coi principi sopra sintetizzati dato che: a) anche ammettendo che il termine per l’annullamento del permesso di costruire del -OMISSIS- sia ex articolo 21- nonies trascorso (ma è noto che quel termine può essere sia pure in circostanze speciali superato), non risulta che il procedimento di riesame sia mai stato avviato; ad avviso del Collegio, per poter sospendere il procedimento, è necessario, per garantire che la sospensione abbia tempi certi, che il procedimento di riesame posto a suo fondamento sia già stato avviato (con l’avviso di procedimento all’interessato che invece in ricorso afferma di non averlo mai ricevuto); b) la sospensione è stata inoltre disposta senza fissazione di termine di durata e ciò si pone in contrasto coi principi generali che impongono che l’azione dell’amministrazione abbia “tempi certi” (che nel caso in esame comunque non potrebbero superare il termine massimo di durata del procedimento di riesame).
Il ricorso va quindi accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di TI, sez. II, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna il comune di Terracina al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro duemila, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in TI nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Davide Soricelli, Presidente, Estensore
Roberto Maria Bucchi, Consigliere
Benedetta Bazuro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Davide Soricelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.