Sentenza 9 luglio 2024
Massime • 2
A seguito dell'entrata in vigore del l. n. 13 del 2017, conv. con mod. dalla l. n. 46 del 2017 , le cause ed i procedimenti giudiziari di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 30 del 2007, sorti dopo il centottantesimo giorno dalla entrata in vigore del decreto (e quindi dal 17 agosto 2017), riguardanti il riconoscimento del diritto a un titolo di soggiorno fondato su motivi familiari, sono attribuite alle Sezioni specializzate nella materia istituite presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento e quindi presso il Tribunale di Roma, ove ha sede il Ministero degli Affari Esteri di cui gli uffici consolari competenti all'emissione dei visti di ingresso sono articolazione periferica.
La controversia avente ad oggetto l'impugnazione del diniego del visto di ingresso del cittadino extra UE, familiare di cittadino UE, emesso dall'autorità consolare all'estero, e l'affermazione del diritto di soggiorno, ai sensi dell'art.8 del d.lgs. n. 30 del 2007 (e non dell'art.30, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998) è di competenza territoriale della Sezione specializzata, in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE, del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento, ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 13 del 2017, conv. con mod. dalla l. n. 46 del 2017, in combinato disposto con l'art. 28, comma 2, del d.lsg. n. 286 del 1998.
Commentari • 2
- 1. Diniego visto d’ingresso, più lontana dal richiedente la sede giudiziaria competenteAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 23 luglio 2024
- 2. Rivista Diritto immigrazione cittadinanza n. 3/2024Asgi · https://www.asgi.it/ · 4 novembre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/07/2024, n. 18773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18773 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |