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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/03/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 829/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in V.LE F.LLI Parte_1 C.F._1
CASIRAGHI 9 SESTO SAN GIOVANNI presso lo Studio dell'Avv. CAPONI GIANPAOLO
(C.F. ) che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
C.F._2
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
-APPELLATO (contumace)
OGGETTO: revisione tabelle millesimali
CONCLUSIONI:
Per : come da foglio depositato in via telematica in data 10.12.2024. Parte_1
FATTO E DIRITTO
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 1945/23 del Parte_1
Tribunale di Monza che, in parziale accoglimento della sua domanda avente ad oggetto la revisione delle tabelle millesimali per la ripartizione delle spese degli ascensori posti a servizio del di Sesto San Giovanni, aveva Controparte_1
modificato le stesse prevedendo l'inclusione fra i partecipanti alla spesa anche pagina 1 di 3 delle proprietà poste al pian terreno dell'edificio (secondo quanto previsto dal nominato CTU nella tabella 5 bis allegata alla perizia depositata), senza invece escludere la sua partecipazione alle spese d'uso per il secondo ascensore a servizio del , nonostante il suo immobile (posto all'VIII piano) non fosse CP_1
raggiunto dal medesimo (terminando la sua corsa al VII). Ha censurato l'appellata sentenza per aver stabilito che le spese d'uso di detto ascensore dovessero essere ripartite tra tutti i condomini ai sensi dell'art.1124 c.c., alla stregua della tabella 6 bis predisposta dal CTU, considerando il suo appartamento come posto al VII piano, e così da un lato riducendo senza giustificazione l'onere a carico dei due condomini effettivamente del VII piano e dall'altro imponendole delle spese per un servizio di cui non avrebbe potuto godere.
Il cui è stato ritualmente notificato l'atto d'appello, non si Controparte_1
è costituito, e deve pertanto essere dichiarato contumace.
Come affermato dal Tribunale, il fatto che l'appartamento della sia Pt_1
posto al VIII piano dell'edificio, e quindi non sia raggiunto dal secondo ascensore a servizio del condominio (che termina la sua corsa al VII piano), non comporta affatto che da questo non tragga alcuna utilità, tale da esonerarla dalla contribuzione alle spese della sua manutenzione e sostituzione ai sensi dell'art.1124 c.c., ed in particolare per la quota del 50% da ripartirsi “in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo”. Tale onere di contribuzione costituisce applicazione speciale della regola di cui all'art.1123, II co c.c., ispirandosi al medesimo criterio di ripartizione della spesa in proporzione all'uso del bene (cfr. Cass. n.432/07): si tratta, tuttavia, di uso potenziale del bene condominiale, che prescinde dal fatto che in concreto un condomino ne usufruisca o meno. Se la il cui appartamento non è raggiunto dall'ascensore che Pt_1
termina la sua corsa al piano sottostante, è probabile che preferisca utilizzare l'impianto che le consente di portarsi direttamente al suo immobile senza dover salire l'ultimo piano attraverso le scale, ciò non le impedisce affatto di fare altrimenti, come tra l'altro sicuramente avviene in caso di guasto dell'altro pagina 2 di 3 elevatore o persino ove quest'ultimo sia occupato per un certo tempo: il tutto senza che sia predisposto alcun sistema per precluderne l'utilizzo. Ne discende la corretta previsione dell'inclusione anche dell'appellante fra i condomini tenuti a contribuire alle spese del secondo ascensore, considerando il suo appartamento come posto al VII piano: ove, come affermato, ciò comporti una riduzione dell'onere di spesa a carico degli altri condomini, ed in particolare di quelli (due) le cui unità immobiliari si trovano al VII piano (attraverso l'aumento virtuale della superficie di detto piano, divisa per tre anziché per due), si tratterebbe di una mera conseguenza di fatto dell'essere l'impianto, come detto, a servizio anche dell'appartamento della Pt_1
La sentenza impugnata deve pertanto essere confermata: la contumacia del vittorioso esclude qualsiasi statuizione in ordine alle spese CP_1
processuali.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, CO.
1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Dichiarata la contumacia del Controparte_2
, respinge l'appello.
[...]
2. Nulla per le spese.
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, CO. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso, in Milano il 18/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maura Barberis Dott. Roberto Aponte
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in V.LE F.LLI Parte_1 C.F._1
CASIRAGHI 9 SESTO SAN GIOVANNI presso lo Studio dell'Avv. CAPONI GIANPAOLO
(C.F. ) che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
C.F._2
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
-APPELLATO (contumace)
OGGETTO: revisione tabelle millesimali
CONCLUSIONI:
Per : come da foglio depositato in via telematica in data 10.12.2024. Parte_1
FATTO E DIRITTO
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 1945/23 del Parte_1
Tribunale di Monza che, in parziale accoglimento della sua domanda avente ad oggetto la revisione delle tabelle millesimali per la ripartizione delle spese degli ascensori posti a servizio del di Sesto San Giovanni, aveva Controparte_1
modificato le stesse prevedendo l'inclusione fra i partecipanti alla spesa anche pagina 1 di 3 delle proprietà poste al pian terreno dell'edificio (secondo quanto previsto dal nominato CTU nella tabella 5 bis allegata alla perizia depositata), senza invece escludere la sua partecipazione alle spese d'uso per il secondo ascensore a servizio del , nonostante il suo immobile (posto all'VIII piano) non fosse CP_1
raggiunto dal medesimo (terminando la sua corsa al VII). Ha censurato l'appellata sentenza per aver stabilito che le spese d'uso di detto ascensore dovessero essere ripartite tra tutti i condomini ai sensi dell'art.1124 c.c., alla stregua della tabella 6 bis predisposta dal CTU, considerando il suo appartamento come posto al VII piano, e così da un lato riducendo senza giustificazione l'onere a carico dei due condomini effettivamente del VII piano e dall'altro imponendole delle spese per un servizio di cui non avrebbe potuto godere.
Il cui è stato ritualmente notificato l'atto d'appello, non si Controparte_1
è costituito, e deve pertanto essere dichiarato contumace.
Come affermato dal Tribunale, il fatto che l'appartamento della sia Pt_1
posto al VIII piano dell'edificio, e quindi non sia raggiunto dal secondo ascensore a servizio del condominio (che termina la sua corsa al VII piano), non comporta affatto che da questo non tragga alcuna utilità, tale da esonerarla dalla contribuzione alle spese della sua manutenzione e sostituzione ai sensi dell'art.1124 c.c., ed in particolare per la quota del 50% da ripartirsi “in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo”. Tale onere di contribuzione costituisce applicazione speciale della regola di cui all'art.1123, II co c.c., ispirandosi al medesimo criterio di ripartizione della spesa in proporzione all'uso del bene (cfr. Cass. n.432/07): si tratta, tuttavia, di uso potenziale del bene condominiale, che prescinde dal fatto che in concreto un condomino ne usufruisca o meno. Se la il cui appartamento non è raggiunto dall'ascensore che Pt_1
termina la sua corsa al piano sottostante, è probabile che preferisca utilizzare l'impianto che le consente di portarsi direttamente al suo immobile senza dover salire l'ultimo piano attraverso le scale, ciò non le impedisce affatto di fare altrimenti, come tra l'altro sicuramente avviene in caso di guasto dell'altro pagina 2 di 3 elevatore o persino ove quest'ultimo sia occupato per un certo tempo: il tutto senza che sia predisposto alcun sistema per precluderne l'utilizzo. Ne discende la corretta previsione dell'inclusione anche dell'appellante fra i condomini tenuti a contribuire alle spese del secondo ascensore, considerando il suo appartamento come posto al VII piano: ove, come affermato, ciò comporti una riduzione dell'onere di spesa a carico degli altri condomini, ed in particolare di quelli (due) le cui unità immobiliari si trovano al VII piano (attraverso l'aumento virtuale della superficie di detto piano, divisa per tre anziché per due), si tratterebbe di una mera conseguenza di fatto dell'essere l'impianto, come detto, a servizio anche dell'appartamento della Pt_1
La sentenza impugnata deve pertanto essere confermata: la contumacia del vittorioso esclude qualsiasi statuizione in ordine alle spese CP_1
processuali.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, CO.
1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Dichiarata la contumacia del Controparte_2
, respinge l'appello.
[...]
2. Nulla per le spese.
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, CO. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso, in Milano il 18/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maura Barberis Dott. Roberto Aponte
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