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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/09/2025, n. 3229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3229 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
n. 8296/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in composizione monocratica persona del Dott. Antonio Caradonna, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8296 dell'anno 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
, C.F. e P. IV , in persona del Parte_1 P.IV_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Annamaria Marino, C.F.
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Marigliano C.F._1
(NA) alla Via XI Settembre n. 30;
- opponente
E
, P. IV , in persona Controparte_1 P.IV_2
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Paolo
Legnante, C.F. , presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
Sant'Arpino (Ce) alla Via Pertini n. 29;
- opposta
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto
pagina 1 di 6 dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione notificata telematicamente (ai sensi della Legge n. 53 del 1994) in data 7.10.2024, la proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2102/2024 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data
26.7.2024, notificatole in data 29.7.2024, con il quale le veniva intimato il pagamento in favore della della somma di € 17.811,39 oltre Controparte_1
gli interessi di cui al d. lgs 2002/231 dal giorno successivo alla data di scadenza indicata nelle singole fatture al soddisfo, nonché le spese della procedura, quale corrispettivo per la realizzazione, in virtù di rapporti commerciali con la
[...]
di n. 240 giacche art. EXG35458U920 nel mese di febbraio dell'anno Parte_1
2024 (come da fattura elettronica nr. 6/2024 del 6.3.2024), n. 10 campioni di prototipo di giacca, n. 164 giacche art. CT35432Z979, n. 168 abiti art.
CT56210X327, n. 341 giacche art. CT35433X327 sempre nel mese di febbraio 2024
(come indicati nella fattura elettronica nr. 7/2024 del 7.3.2024, n. 330 gilet art.
EXG35452U920, n. 216 Giacche art. 35457X342, n. 139 vestiti art. EX35458X353, e n. 159 vestiti art. EXG264U920 nel mese di Marzo 2024 (così come indicati nella fattura elettronica nr. 10/2024 del 3.4.2024), ed ancora n. 197 giacche nel mese di
Aprile 2024 (così come indicati nella fattura elettronica n. 14/2024 del 30.4.2024.
A sostegno dell'opposizione, la eccepiva, Parte_1
preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord essendo, viceversa competente il Tribunale di Nola, ai sensi del criterio del foro generale delle persone giuridiche contenuto nell'art. 19 cpc, atteso che la sede di Parte_1
pagina 2 di 6 è in Nola (NA), comune compreso nel circondario della competenza Pt_1
territoriale del Tribunale di Nola, oltre che in applicazione dei principi contenuti nell'art. 20 cpc del foro in cui l'obbligazione è sorta, e di quello in cui l'obbligazione di pagamento deve essere eseguita.
Ancora, contestava di aver effettuato ordini così come quantificati nelle fatture prodotte a supporto del titolo monitorio, ed eccepiva l'inadempimento contrattuale della per la presenza di gravi vizi nella fornitura di merce, di qualità CP_1
nettamente inferiore a quella approvata.
A tal proposito, assumeva di aver tempestivamente contestato l'esistenza dei vizi con comunicazione a mezzo pec del 2.5.2024 e del 23.5.2024.
Formulava, infine, domanda riconvenzionale tesa ad ottenere il risarcimento di tutti i danni così quantificati: danni per note di credito per sconti e resi concessi ai clienti a causa dei difetti presenti sui capi di abbigliamento prodotti dalla controparte, nonché per mancate consegne causate dalla gravità dei difetti e dalla impossibilità di vendita di tale merce e di quella prodotta in abbinamento, il tutto per un valore di €
28.000,00; danno ulteriore, stimabile nell'importo di € 19.000,00, conseguente al mancato incasso del margine di fatturato lordo, dovuto alla perdita di clienti già fidelizzati.
Insisteva nell'accoglimento dell'opposizione, chiedendo la revoca del D.I.
Si costituiva in giudizio l'opposta contestando la preliminare eccezione di incompetenza territoriale, in quanto le obbligazioni pecuniarie oggetto di causa debbano essere reputate come liquide, con la conseguente e necessaria attrazione della controversia presso il foro del creditore.
Ancora, contestava la fondatezza dell'opposizione assumendo che i prodotti commissionati (giacche, abiti, gilet) venivano consegnati alla fine del mese di febbraio del 2024 e alla fine del mese di Marzo del 2024, mentre le contestazioni sollevate dalla opponente pervenivano ben oltre le scadenze fissate nelle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo, nello specifico due mesi dopo.
pagina 3 di 6 Contestava, altresì, la domanda riconvenzionale domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente essendo la stessa destituita di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale.
Concludeva, pertanto, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e per il rigetto della proposta opposizione perché infondata, vinte le spese.
All'esito del deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinvita per la precisazione delle conclusioni.
Mutata la persona del giudicante, la causa veniva introitata a sentenza con i termini di legge.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente.
La stessa risulta infondata.
Invero, trattandosi di vendita di cose mobili va seguito l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui «ai fini della determinazione della competenza territoriale in base al criterio del forum destinatae solutionis, la designazione contrattuale del luogo di adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili presso l'acquirente, alla consegna della cosa, opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale del luogo di pagamento ex art. 1498 c.c., e, conseguentemente, detto luogo coincide con quello del domicilio del venditore – creditore» (così Corte di cassazione, n. 648/2004; v. anche Corte di Cassazione, n. 2361/2007, per cui ai sensi dell'art. 1498 c.c., il pagamento del prezzo della vendita, in mancanza di pattuizioni od usi diversi, deve avvenire contestualmente all'atto della consegna;
ne consegue che, ove il pagamento non avvenga in tale momento, lo stesso va effettuato al domicilio del creditore).
pagina 4 di 6 Nel caso in esame, pertanto, in cui risulta che il pagamento fosse previsto successivamente alla consegna della merce e ove, in ogni caso, il venditore ha agito in via giudiziale per ottenere l'adempimento all'obbligazione di pagamento, la competenza secondo il criterio del forum destinatae solutionis va individuata seguendo il criterio del terzo comma dell'art. 1498 c.c., ossia il domicilio del venditore.
Ancora, al fine di stabilire il carattere liquido del credito, non è sufficiente la quantificazione della propria pretesa da parte dell'attore ma questa deve essere ancorata a dati oggettivi (quando l'ammontare, cioè, sia determinato direttamente dal titolo, ovvero possa essere determinato in base ad esso con un semplice calcolo aritmetico) va rilevato che, nel caso in esame, il carattere liquido del credito è stato accertato dal medesimo Tribunale, quando ha concesso il decreto ingiuntivo, che può essere pronunciato solo in favore del creditore di una somma liquida di denaro (art. 633 c.p.c.).
Va, pertanto, confermata la competenza territoriale di Codesto Tribunale.
Va rigettata, inoltre, la richiesta di provvisoria esecuzione del d.i. opposto non emergendo dagli atti del giudizio elementi decisivi a tal fine.
P.Q.M.
Il Tribunale,
non definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da
[...]
nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_2
- Rigetta l'eccezione di incompetenza per territorio avanzata da parte opponente e conferma la competenza per territorio di questo Tribunale a decidere della vertenza;
- Rigetta la richiesta di provvisoria esecuzione del d.i. opposto;
pagina 5 di 6 - Dispone come da ordinanza a parte per il prosieguo del giudizio;
- Decisione sulle spese al provvedimento definitivo.
Aversa, 18/09/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in composizione monocratica persona del Dott. Antonio Caradonna, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8296 dell'anno 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
, C.F. e P. IV , in persona del Parte_1 P.IV_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Annamaria Marino, C.F.
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Marigliano C.F._1
(NA) alla Via XI Settembre n. 30;
- opponente
E
, P. IV , in persona Controparte_1 P.IV_2
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Paolo
Legnante, C.F. , presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
Sant'Arpino (Ce) alla Via Pertini n. 29;
- opposta
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto
pagina 1 di 6 dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione notificata telematicamente (ai sensi della Legge n. 53 del 1994) in data 7.10.2024, la proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2102/2024 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data
26.7.2024, notificatole in data 29.7.2024, con il quale le veniva intimato il pagamento in favore della della somma di € 17.811,39 oltre Controparte_1
gli interessi di cui al d. lgs 2002/231 dal giorno successivo alla data di scadenza indicata nelle singole fatture al soddisfo, nonché le spese della procedura, quale corrispettivo per la realizzazione, in virtù di rapporti commerciali con la
[...]
di n. 240 giacche art. EXG35458U920 nel mese di febbraio dell'anno Parte_1
2024 (come da fattura elettronica nr. 6/2024 del 6.3.2024), n. 10 campioni di prototipo di giacca, n. 164 giacche art. CT35432Z979, n. 168 abiti art.
CT56210X327, n. 341 giacche art. CT35433X327 sempre nel mese di febbraio 2024
(come indicati nella fattura elettronica nr. 7/2024 del 7.3.2024, n. 330 gilet art.
EXG35452U920, n. 216 Giacche art. 35457X342, n. 139 vestiti art. EX35458X353, e n. 159 vestiti art. EXG264U920 nel mese di Marzo 2024 (così come indicati nella fattura elettronica nr. 10/2024 del 3.4.2024), ed ancora n. 197 giacche nel mese di
Aprile 2024 (così come indicati nella fattura elettronica n. 14/2024 del 30.4.2024.
A sostegno dell'opposizione, la eccepiva, Parte_1
preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord essendo, viceversa competente il Tribunale di Nola, ai sensi del criterio del foro generale delle persone giuridiche contenuto nell'art. 19 cpc, atteso che la sede di Parte_1
pagina 2 di 6 è in Nola (NA), comune compreso nel circondario della competenza Pt_1
territoriale del Tribunale di Nola, oltre che in applicazione dei principi contenuti nell'art. 20 cpc del foro in cui l'obbligazione è sorta, e di quello in cui l'obbligazione di pagamento deve essere eseguita.
Ancora, contestava di aver effettuato ordini così come quantificati nelle fatture prodotte a supporto del titolo monitorio, ed eccepiva l'inadempimento contrattuale della per la presenza di gravi vizi nella fornitura di merce, di qualità CP_1
nettamente inferiore a quella approvata.
A tal proposito, assumeva di aver tempestivamente contestato l'esistenza dei vizi con comunicazione a mezzo pec del 2.5.2024 e del 23.5.2024.
Formulava, infine, domanda riconvenzionale tesa ad ottenere il risarcimento di tutti i danni così quantificati: danni per note di credito per sconti e resi concessi ai clienti a causa dei difetti presenti sui capi di abbigliamento prodotti dalla controparte, nonché per mancate consegne causate dalla gravità dei difetti e dalla impossibilità di vendita di tale merce e di quella prodotta in abbinamento, il tutto per un valore di €
28.000,00; danno ulteriore, stimabile nell'importo di € 19.000,00, conseguente al mancato incasso del margine di fatturato lordo, dovuto alla perdita di clienti già fidelizzati.
Insisteva nell'accoglimento dell'opposizione, chiedendo la revoca del D.I.
Si costituiva in giudizio l'opposta contestando la preliminare eccezione di incompetenza territoriale, in quanto le obbligazioni pecuniarie oggetto di causa debbano essere reputate come liquide, con la conseguente e necessaria attrazione della controversia presso il foro del creditore.
Ancora, contestava la fondatezza dell'opposizione assumendo che i prodotti commissionati (giacche, abiti, gilet) venivano consegnati alla fine del mese di febbraio del 2024 e alla fine del mese di Marzo del 2024, mentre le contestazioni sollevate dalla opponente pervenivano ben oltre le scadenze fissate nelle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo, nello specifico due mesi dopo.
pagina 3 di 6 Contestava, altresì, la domanda riconvenzionale domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente essendo la stessa destituita di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale.
Concludeva, pertanto, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e per il rigetto della proposta opposizione perché infondata, vinte le spese.
All'esito del deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinvita per la precisazione delle conclusioni.
Mutata la persona del giudicante, la causa veniva introitata a sentenza con i termini di legge.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente.
La stessa risulta infondata.
Invero, trattandosi di vendita di cose mobili va seguito l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui «ai fini della determinazione della competenza territoriale in base al criterio del forum destinatae solutionis, la designazione contrattuale del luogo di adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili presso l'acquirente, alla consegna della cosa, opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale del luogo di pagamento ex art. 1498 c.c., e, conseguentemente, detto luogo coincide con quello del domicilio del venditore – creditore» (così Corte di cassazione, n. 648/2004; v. anche Corte di Cassazione, n. 2361/2007, per cui ai sensi dell'art. 1498 c.c., il pagamento del prezzo della vendita, in mancanza di pattuizioni od usi diversi, deve avvenire contestualmente all'atto della consegna;
ne consegue che, ove il pagamento non avvenga in tale momento, lo stesso va effettuato al domicilio del creditore).
pagina 4 di 6 Nel caso in esame, pertanto, in cui risulta che il pagamento fosse previsto successivamente alla consegna della merce e ove, in ogni caso, il venditore ha agito in via giudiziale per ottenere l'adempimento all'obbligazione di pagamento, la competenza secondo il criterio del forum destinatae solutionis va individuata seguendo il criterio del terzo comma dell'art. 1498 c.c., ossia il domicilio del venditore.
Ancora, al fine di stabilire il carattere liquido del credito, non è sufficiente la quantificazione della propria pretesa da parte dell'attore ma questa deve essere ancorata a dati oggettivi (quando l'ammontare, cioè, sia determinato direttamente dal titolo, ovvero possa essere determinato in base ad esso con un semplice calcolo aritmetico) va rilevato che, nel caso in esame, il carattere liquido del credito è stato accertato dal medesimo Tribunale, quando ha concesso il decreto ingiuntivo, che può essere pronunciato solo in favore del creditore di una somma liquida di denaro (art. 633 c.p.c.).
Va, pertanto, confermata la competenza territoriale di Codesto Tribunale.
Va rigettata, inoltre, la richiesta di provvisoria esecuzione del d.i. opposto non emergendo dagli atti del giudizio elementi decisivi a tal fine.
P.Q.M.
Il Tribunale,
non definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da
[...]
nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_2
- Rigetta l'eccezione di incompetenza per territorio avanzata da parte opponente e conferma la competenza per territorio di questo Tribunale a decidere della vertenza;
- Rigetta la richiesta di provvisoria esecuzione del d.i. opposto;
pagina 5 di 6 - Dispone come da ordinanza a parte per il prosieguo del giudizio;
- Decisione sulle spese al provvedimento definitivo.
Aversa, 18/09/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
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