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Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/06/2024, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
R.G. n. 909/2023
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott. Michele Prencipe - Presidente
2) dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 22.02.2024 nel procedimento in grado di appello iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. 909/2023, promosso da
nata a [...] il [...] e residente in [...]
n.4 ( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Mario Ferrante e con domicilio C.F._1 eletto presso lo studio di detto difensore in San Ferdinando di Puglia alla Via Dante Alighieri n.72, giusta procura in calce all'atto di appello.
Appellante
Contro
nato a [...] il [...] e residente in [...]alla C.da Trionfo _1
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Stella Manfredi e con domicilio eletto C.F._2 presso il di lei Studio in Foggia alla Via Lugi Miranda n.8, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Appellato
Con la partecipazione del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Bari.
pagina 1 di 9 Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 22.02.2024 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, con concessione alle prime di un termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di un successivo termine di 20 giorni per repliche.
Con sentenza n. 1499/2023 pubblicata il 31.05.2023 all'esito del procedimento separativo iscritto con il n. di R.G. 4040/2018, la Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei confronti di , pronunciava la separazione Parte_1 _1 fra loro con tutti i consequenziali adempimenti di legge;
rigettava le reciproche domande di addebito avanzate dalle parti, assegnava l'abitazione familiare al , poneva a carico della moglie _1
l'obbligo di versare al marito -entro il giorno 28 di ogni mese- l'importo di €.400 a titolo di contributo per Org_ il mantenimento della prole (€.200 a figlio), da rivalutarsi annualmente in ossequio agli indici , con l'aggiunta del rimborso del 50% delle spese straordinarie da disciplinarsi facendo rimando al protocollo sottoscritto dal Presidente di detto Tribunale con il locale COA.
E, in conseguenza di ciò, revocava le precedenti statuizioni in punto di contributo per la prole.
Infine, dichiarava inammissibili le ulteriori domande avanzate dalle parti e condannava la al Parte_1 pagamento di ½ delle spese di lite per entrambi i giudizi riuniti, che liquidava in complessivi €.2.538,50 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge, compensando fra le parti il restante 50%.
La Sig.ra proponeva appello avverso tale sentenza, iscritto innanzi a questa Corte Parte_1 con il n. di R.G. 909/2023 ed evidenziava: 1) di aver contratto matrimonio concordatario con il _1 in data 15.06.1994 e da tale unione erano nati due figli, entrambi ormai maggiorenni;
2) il rapporto
[...] di coppia era entrato in crisi giacché il marito aveva fraudolentemente sottratto le risorse di famiglia ed era venuto meno ai doveri di fedeltà e di assistenza morale e materiale nei confronti della moglie e dei figli;
3) ella era affetta da una grave patologia motivo per il quale aveva diritto di essere supportata economicamente dal consorte per far fronte alle spese mediche di cui necessitava.
Per tali motivi aveva fatto ricorso al Tribunale di Foggia chiedendo emettersi sentenza separativa con pronuncia di addebito a carico del marito, da onerarsi del versamento mensile di €.1.500, di cui €.500 a titolo di assegno di mantenimento muliebre ed €.
1.000 quale contributo paterno per il mantenimento della prole.
pagina 2 di 9 Nel prosieguo del giudizio la D' aveva formulato domande dalla chiara valenza patrimoniale Pt_1
(donazione ai figli dell'abitazione familiare, passaggio di proprietà di un'autovettura ecc.) ed aveva chiesto che fossero disposte indagini patrimoniali a carico del marito.
Costui si costituiva in giudizio, contestava le avverse attività assertive e chiedeva che l'addebito fosse pronunciato in danno della moglie;
inoltre, contestava la di lei formulata richiesta di affido esclusivo dei figli, chiedeva che non si derogasse alla regola dell'affido condiviso e che i minori fossero collocati presso la madre;
si dichiarava poi disponibile a versare un contributo per la prole pari ad €.400 mensili e a rimborsare alla donna la metà delle spese straordinarie di cui i figli avrebbero necessitato.
Sta di fatto che, all'esito della fase sommaria e previa riunione dei due reciproci procedimenti separativi, detti coniugi venivano autorizzati a vivere separati, il figlio CO veniva affidato loro in modalità condivisa e il veniva gravato del versamento mensile di €.650, di cui €.250 a beneficio della _1 moglie ed €.400 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , rimasto a vivere con la Persona_1 madre.
Il primogenito (all'epoca già maggiorenne) aveva infatti scelto di trasferirsi presso l'abitazione paterna sicché la D'ON veniva onerata del versamento di €.200 per contribuire al di lui mantenimento.
Il procedimento proseguiva con il deposito delle memorie integrative e di costituzione, delle note ex art. 183 co.6 c.p.c. e con la proposizione di un ricorso ex art. 709 u. co. c.p.c. con cui il chiedeva al G.I. _1 di voler modificare l'ordinanza ex rt. 708 c.p.c., onde attenere la revoca dell'assegnazione dell'abitazione familiare alla a cagione dell'intervenuto trasferimento anche del figlio presso di sé, Parte_1 Persona_1 nonché l'elisione dell'assegno muliebre;
e, all'esito dell'ascolto del minore, le istanze cautelari del _1 venivano accolte e, infine, il giudizio di primo grado esitava nella prefata sentenza.
E dunque, nel formulare le sue ragioni di doglianza la censurava detto provvedimento finale Parte_1 nella parte in cui il Tribunale aveva revocato l'assegno muliebre e l'aveva contestualmente onerata del versamento del contributo per il mantenimento dei due figli, trattandosi di decisione del tutto disarmonica rispetto a quella adottata dal Presidente del Tribunale all'esito della fase sommaria, quantunque le condizioni economico-patrimoniali delle parti fossero rimaste sostanzialmente immutate se non per la presunta maggiore disponibilità di cui l'appellante godrebbe per effetto della convivenza con il nuovo compagno.
L'erronea decisione in parte qua era stata peraltro indotta dalle dichiarazioni rese dal figlio in Persona_1 sede di ascolto e, ad ogni buon fine, non si giustificava affatto la contribuzione materna a beneficio del primogenito giacché costui, nel triennio 2019/2022, aveva svolto attività lavorative dipendente PE
(nell'ultimo anno era stato assunto proprio dal padre) così come si rilevava dalla disamina del di lui pagina 3 di 9 estratto conto previdenziale.
In secondo luogo, il Tribunale non aveva rispettato il principio di proporzionalità nel determinare l'assegno per la prole, tenuto conto che il reddito dell'appellante è di appena €.561 mensili, che era venuta meno l'assegnazione dell'abitazione familiare sì da costringerla a locare altro alloggio per sé e, infine, era stato eliso l'assegno muliebre per la ritenuta –ed insussistente- stabile convivenza con il compagno, per converso glissando sul cospicuo ammontare dei redditi e del patrimonio del . _1
Parimenti errata era la decisione assunta in ordine all'assegnazione dell'abitazione familiare, anch'essa gemmata dalle dichiarazioni di , il quale avrebbe falsamente affermato di essersi trasferito a Persona_1 vivere con il padre benché le sue certificazioni anagrafiche lo vedessero ancora stabilmente collocato presso la madre e, da ultimo, censurava la dichiarata parziale soccombenza in punto di spese, asseritamente priva di logica motivazione.
Pertanto, nel chiedere la preliminare sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata sentenza, (rigettata dalla Corte con ordinanza del 28.09.2023, all'esito del sub procedimento rubricato sub n. di R.G. 909-
1/2023, per le ragioni in essa spiegate) l'appellante concludeva affinché la Corte volesse elidere l'assegno posto a suo carico per il mantenimento del figlio e riassegnarle l'abitazione familiare presso cui PE ancora continuava a vivere il CO . Persona_1
In via subordinata, chiedeva di poter comunque ottenere in assegnazione tale cespite e di beneficiare di una riduzione dell'assegno per la prole con compensazione integrale fra le parti delle spese del giudizio di prime cure.
In via ulteriormente gradata, chiedeva la sola integrale compensazione delle spese del giudizio celebratosi innanzi al Tribunale, con condanna del al pagamento di quelle per l'appello. _1
L'appellato si costituiva innanzi la Corte con comparsa depositata il 9.10.2023 e, preliminarmente, eccepiva la tardività delle produzioni documentali della moglie giacché le stesse erano state versate in atti soltanto in questo grado del giudizio e di cui la Corte avrebbe dovuto disporre lo stralcio.
Nel merito, il evidenziava come le avverse ragioni di doglianza fossero comunque da dichiararsi _1 infondate: ed invero, l'abitazione familiare gli era stata correttamente assegnata atteso che i due figli, maggiorenni e non ancora autosufficienti dal punto di vista economico, si erano trasferiti a vivere nell'abitazione paterna perché stanchi delle vessazioni subite dal compagno della , sfociate Parte_1 persino nella proposizione di denunce-querele; in secondo luogo, le risultanze delle certificazioni anagrafiche avevano soltanto una rilevanza processuale presuntiva sicché il Tribunale di Foggia aveva attribuito alle emergenze dell'ascolto di una corretta valenza dimostrativa dei fatti allegati Persona_1 dal padre (l'intervenuto trasferimento di detto figlio presso di sé).
pagina 4 di 9 Anche le determinazioni economiche adottate in prime cure erano da considerarsi corrette tenuto conto che il figlio primogenito aveva svolto attività saltuarie (stagionali o a chiamata) e mal retribuite, PE sicché non poteva essere ritenuto indipendente dal punto di vista economico;
la , peraltro, Parte_1 svolgeva regolare attività dipendente a tempo parziale e una seconda attività di badante, sicché era dotata di piena capacità lavorativa, oltre a godere della contribuzione economica da parte del suo convivente;
ciononostante, non aveva mai contribuito al mantenimento dei figli.
A cagione di quanto innanzi detto, la Corte avrebbe dovuto rigettare l'appello e condannare la Parte_1 al pagamento delle spese di lite, ravvisandosi nella fattispecie le condizioni persino per una pronuncia ex art. 96 c.p.c..
L'udienza del 14.11.2023 veniva celebrata in modalità cartolare sicché, con una “nota di replica” depositata dall'appellante, veniva osservato come lo stesso avesse prodotto i CUD del figlio _1
, non portate già all'attenzione del Tribunale, sicché l'eccezione di tardività delle produzioni PE dell'appellante era da ritenersi del tutto distonica con la di lui condotta processuale.
In secondo luogo, aveva ormai 27 anni e non aveva proseguito negli studi sicché, anche ove i suoi PE redditi fossero stati ritenuti non bastevoli per assicurargli l'autonomia economica, avrebbe dovuto attivarsi per affrancarsi dalla dipendenza dai suoi genitori.
L'appellato, dal canto suo, chiedeva che anche tale nota fosse stralciata dal fascicolo del procedimento atteso che era stata depositata senza autorizzazione della Corte.
E, all'esito di tale udienza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 22.02.2024, anch'essa celebrata in absentia in virtù di un provvedimento organizzatorio a firma della Presidente di
Sezione, e veniva infine riservata per la decisione con concessione alle parti di un primo termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di repliche.
Entrambi i contraddittori depositavano tali note e, infine, con comunicazione dell'11.08.2023 il Sostituto
Procuratore Generale della Repubblica in sede concludeva per l'accoglimento parziale dell'appello nella sola parte in cui era stata chiesta l'elisione del contributo materno per il mantenimento del figlio . PE
Riepilogate le principali attività assertive delle parti ed elencati i principali eventi che hanno connotato questo grado del giudizio, al fine di meglio esplicitare le ragioni della decisione è opportuno premettere quanto segue: 1) le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 15.06.1994 e da tale unione sono nati due figli ( , nato il [...], e , nato l'[...]); 2) ciascuno dei coniugi PE Persona_1 ha poi proposto autonomo ricorso per separazione, rubricati innanzi al Tribunale di Foggia sub n. di R.G.
4040/2018 e 4635/2018), riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva;
3) all'esito poi della c.d. “fase presidenziale” i coniugi venivano autorizzati a vivere separati, il CO Per_1
pagina 5 di 9 Pe
rimaneva affidato ad entrambi i genitori in modalità condivisa e collocato presso la madre alla quale rimaneva assegnata l'abitazione familiare;
infine, il veniva onerato del versamento mensile di _1
€.650, di cui €.250 a beneficio della moglie ed €.400 del figlio minore, mentre la veniva Parte_1 gravata del versamento di €.200 mensili quale suo contributo per il mantenimento del figlio , PE trasferitosi a vivere stabilmente con il padre;
4) nel corso della fase di merito del giudizio separativo, in data 4.11.2021 il depositava un'istanza cautelare ex art. 709 u. co. c.p.c. con la quale rappresentava _1 al G.I che il figlio avesse manifestato la sua intenzione di trasferirsi presso il padre a causa di Persona_1 agiti maltrattanti dell'ex compagno della , per i quali erano state sporte alcune denunce-querele; Parte_1
5) il G.D, pertanto, fissava l'udienza del 17.02.2022 per l'ascolto dei due figli e in quella sede Persona_1 dichiarava di essersi frattanto trasferito dal padre a causa delle condotte violente del Sig. , di cui era CP_2 stato vittima sia lui sia la madre, e tale circostanza era stata confermata dal fratello;
6) e dunque il PE
Giudice Istruttore, con provvedimento del 25.03.2022, accoglieva l'istanza del e, a parziale _1 modifica dell'ordinanza ex art. 708 c.p.c., assegnava a questi l'abitazione familiare presso cui abitavano stabilmente ambedue i figli, ed onerava la del versamento di €.400 a titolo di Parte_1 contributo materno per il mantenimento della prole, con l'aggiunta del rimborso del 50% delle relative spese straordinarie;
7) tali decisioni venivano poi confermate con la sentenza nella quale esitava il giudizio di primo grado.
Orbene, relativamente alle doglianze formulate in merito all'assegnazione dell'abitazione familiare, in punto di diritto è opportuno chiarire come il giudice, nell'ambito del giudizio di separazione o di divorzio e con la sentenza che definisce i relativi procedimenti, ha il potere di assegnare la casa familiare all'uno o all'altro coniuge (art. 337 sexies c.c.), tenendo conto prioritariamente dell'interesse dei figli minorenni, ovvero maggiorenni ma non ancora autosufficienti dal punto di vista economico o portatori di handicap.
L'assegnazione ha infatti lo scopo di tutelare la prole e il suo interesse a permanere nell'ambiente domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini di vita in cui si esprime e si articola la vita familiare (cfr. Cass. Civ. 12.10.2018 n. 25604).
Nel caso di specie, il mutamento dell'assegnazione è scaturito dalla manifestata volontà del CO
(rimasto a vivere con la madre per quanto disposto con l'ordinanza ex art. 708 c.p.c.) di Persona_1 trasferirsi presso il padre, con il quale già conviveva il GE , non già per esigenze bizzose ma PE per l'intollerabilità della protrazione della convivenza con l'ex compagno della madre, così come rapportate dal al G.I. con la prefata istanza di modifica ex art. 709 u. co. c.p.c.. _1
Trattasi di volontà emersa a chiare lettere anche nel corso dell'ascolto del ragazzo, disposto nell'ambito del sub procedimento cautelare e che il giudice non avrebbe potuto disattendere mirando prioritariamente,
pagina 6 di 9 per l'appunto, alla tutela degli interessi del figlio.
E ad ogni buon fine, la non coglie nel segno laddove ha sostenuto che la volontà esternata sia Parte_1 frutto di una falsa rappresentazione della realtà, giacché dal certificato anagrafico di emerge Persona_1 come egli sia ancora ufficialmente residente con la madre presso l'abitazione familiare a lei assegnata nella fase sommaria del giudizio;
le risultanze anagrafiche, infatti, hanno un mero valore presuntivo, di guisa che il luogo dell'effettiva residenza del soggetto intestatario della relativa scheda può essere accertato con qualsiasi mezzo di prova, senza sottacere che, anche al netto di tale emergenza documentale, il Tribunale ha dovuto modificare i precedenti assetti sulla scorta delle circostanze sopravvenute nel precipuo interesse dei figli ed in applicazione delle norme sostanziali sul punto.
Ed allora, l'istanza volta a modificare il provvedimento di assegnazione dell'abitazione familiare si appalesa del tutto infondata, sicché il primo motivo di appello deve essere rigettato.
Quanto poi alle determinazioni economiche nell'interesse dei figli, è doveroso richiamare i principi in subiecta materia: come noto, entrambi i genitori sono tenuti a mantenere, istruire, educare ed assistere i figli per il sol fatto di averli generati, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 30 della Costituzione ed all'art. 147 c.c.; i genitori, inoltre, devono concorrere al mantenimento dei figli all'uopo contribuendo con il loro lavoro professionale o casalingo ed in proporzione alle loro consistenze reddituali e patrimoniali.
Purtuttavia, mentre per il figlio minorenne vi è la presunzione dello stato di bisogno, per quelli maggiorenni l'obbligo del mantenimento a carico dei genitori permane finché costoro siano senza colpa non autosufficienti dal punto di vista economico.
Tale obbligo non può però protrarsi sine die giacché viene meno quando, raggiunta l'età adulta (in verità non fissata dalla legge) e completato il percorso formativo, il figlio acquisisca la capacità lavorativa che gli consenta di raggiungere l'indipendenza economica o quando il mancato svolgimento di essa dipenda da inerzia, rifiuto o abbandono ingiustificato del lavoro stesso.
E in ogni caso, non può non osservarsi come tali principi debbano essere adattati allo specifico caso portato all'attenzione del Giudice atteso che, ad esempio, un percorso formativo potrebbe essere più complesso ed articolato rispetto ad altri sicché la predeterminazione per legge dell'età a partire dalla quale il mantenimento dovrebbe venir meno comporterebbe la sussunzione nella medesima norma di fattispecie totalmente difformi.
Ciò posto, il mantenimento a beneficio del CO è da ritenersi ancora giustificato;
la Persona_1 stessa appellante, oltretutto, non si è spesa in alcuna allegazione fattuale circa le attuali condizioni di vita di detto figlio, se stia o meno studiando o se stia svolgendo comunque attività formative per immettersi proficuamente nel mondo del lavoro;
e comunque, tale giovane ha appena 22 anni per cui, tenuto conto pagina 7 di 9 anche delle oggettive difficoltà d'inserirsi nel mondo del lavoro nella realtà nella quale vive, l'importo posta a carico della madre a titolo di contribuzione al suo mantenimento è da ritenersi congruamente determinato, tenuto conto che è prassi dei Tribunale ricompresi nel distretto di questa Corte di Appello onerare il genitore assolutamente privo di occupazione del versamento di un assegno mensile di €.170 per ciascuno dei figli, da intendersi quale quota minimale per far fronte alle sue basilari esigenze.
E, come chiarito dalla stessa , ella non è disoccupata in quanto lavora, sia pure part time, presso Parte_1 una lavanderia e percepisce uno stipendio di €.561,00 mensili.
Diversa è invece la posizione del figlio primogenito , prossimo al compimento dei 28 anni di età; PE così come infatti emerge dagli stessi documenti prodotti dal padre in questo grado del giudizio, (sebbene abbia contestualmente eccepito l'inammissibilità delle avverse nuove produzioni di cui ha chiesto l'estromissione dal fascicolo processuale) detto giovane si è immesso nel mondo del lavoro tant'è che negli anni 2020 e 2021 ha ricevuto due certificazioni uniche (CUD) dalla ditta Organizzazione_2 nelle quali sono riportati i suoi redditi pari ad €.5.010,61 per il 2020 ed €.4.818,32 per il 2021; infine, nel
2023 è stato assunto dallo stesso , titolare di azienda agricola, così come emerge dal relativo _1
CUD, maturando un reddito da lavoro dipendente pari ad €.5.306,81.
Tali importi, pur non dando contezza del raggiungimento di una piena condizione occupazionale di
, dimostrano comunque come egli si sia immesso proficuamente nel mondo del lavoro di guisa PE che, tenuto conto anche della sua età e non risultando impegnato in un particolare percorso di studi, appare conforme a giustizia l'elisione dell'assegno per il suo mantenimento posto a carico della con la Parte_1 gravata sentenza nella misura mensile di €.200, in considerazione anche della valenza rebus sic stantibus delle decisioni adottate in materia di diritto di famiglia ad eccezione di quelle relative allo status.
Ed allora, tenuto conto del complessivo esito del giudizio di primo grado e di quello di appello, appare conforma a giustizia (così modificando parzialmente la sentenza di primo grado) onerare la del Parte_1 pagamento, in favore del , di 1/3 di esse che si liquidano, quanto al primo grado, in _1
€.1.688,33 e, per il giudizio di appello, in €.1.322,00 (liquidazione, per entrambi gli importi già disposta in maniera ridotta), con l'aggiunta del rimborso delle spese forfettarie al 15%, dell'IVA e del CAP come per legge e con compensazione fra le parti dei restanti 2/3.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione principale proposta dalla Sig.ra nei confronti di , iscritta innanzi a Parte_1 _1
pagina 8 di 9 questa Corte con il n. di R.G.909, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto dalla Sig.ra e, a parziale Parte_1 modifica della sentenza n. 1499/2023 pubblicata il 31.05.2023 dalla Prima Sezione Civile del
Tribunale di Foggia all'esito del giudizio ivi iscritto con il n. di R.G. 4040/2018, elide, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, l'assegno di mantenimento posto a carico dell'appellante e a beneficio del figlio primogenito;
Persona_3
2) sempre a parziale modifica della sentenza appellata, condanna la al pagamento Parte_1 di 1/3 delle spese del giudizio di primo grado, da rifondersi in favore del nella misura _1 già ridotta pari ad €.1688,33, con l'aggiunta del rimborso spese forfettarie al 15%, dell'IVA e del CAP come per legge, con compensazione fra le parti dei restanti 2/3;
3) conferma per il resto l'appellata sentenza;
4) rigetta la richiesta di condanna dell'appellata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
5) condanna la al pagamento di 1/3 delle spese per questo grado del procedimento, Parte_1 che liquida in favore del -nella misura già ridotta- in €.1.322,00 per compenso, con _1
l'aggiunta del rimborso spese forfettarie al 15%, dell'IVA e del CAP come per legge, con compensazione fra le parti dei restanti 2/3.
Così deciso in Bari il 10.06.2024
Il G.A. estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Dinisi Dott. Michele Prencipe
pagina 9 di 9
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott. Michele Prencipe - Presidente
2) dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 22.02.2024 nel procedimento in grado di appello iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. 909/2023, promosso da
nata a [...] il [...] e residente in [...]
n.4 ( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Mario Ferrante e con domicilio C.F._1 eletto presso lo studio di detto difensore in San Ferdinando di Puglia alla Via Dante Alighieri n.72, giusta procura in calce all'atto di appello.
Appellante
Contro
nato a [...] il [...] e residente in [...]alla C.da Trionfo _1
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Stella Manfredi e con domicilio eletto C.F._2 presso il di lei Studio in Foggia alla Via Lugi Miranda n.8, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Appellato
Con la partecipazione del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Bari.
pagina 1 di 9 Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 22.02.2024 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, con concessione alle prime di un termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di un successivo termine di 20 giorni per repliche.
Con sentenza n. 1499/2023 pubblicata il 31.05.2023 all'esito del procedimento separativo iscritto con il n. di R.G. 4040/2018, la Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei confronti di , pronunciava la separazione Parte_1 _1 fra loro con tutti i consequenziali adempimenti di legge;
rigettava le reciproche domande di addebito avanzate dalle parti, assegnava l'abitazione familiare al , poneva a carico della moglie _1
l'obbligo di versare al marito -entro il giorno 28 di ogni mese- l'importo di €.400 a titolo di contributo per Org_ il mantenimento della prole (€.200 a figlio), da rivalutarsi annualmente in ossequio agli indici , con l'aggiunta del rimborso del 50% delle spese straordinarie da disciplinarsi facendo rimando al protocollo sottoscritto dal Presidente di detto Tribunale con il locale COA.
E, in conseguenza di ciò, revocava le precedenti statuizioni in punto di contributo per la prole.
Infine, dichiarava inammissibili le ulteriori domande avanzate dalle parti e condannava la al Parte_1 pagamento di ½ delle spese di lite per entrambi i giudizi riuniti, che liquidava in complessivi €.2.538,50 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge, compensando fra le parti il restante 50%.
La Sig.ra proponeva appello avverso tale sentenza, iscritto innanzi a questa Corte Parte_1 con il n. di R.G. 909/2023 ed evidenziava: 1) di aver contratto matrimonio concordatario con il _1 in data 15.06.1994 e da tale unione erano nati due figli, entrambi ormai maggiorenni;
2) il rapporto
[...] di coppia era entrato in crisi giacché il marito aveva fraudolentemente sottratto le risorse di famiglia ed era venuto meno ai doveri di fedeltà e di assistenza morale e materiale nei confronti della moglie e dei figli;
3) ella era affetta da una grave patologia motivo per il quale aveva diritto di essere supportata economicamente dal consorte per far fronte alle spese mediche di cui necessitava.
Per tali motivi aveva fatto ricorso al Tribunale di Foggia chiedendo emettersi sentenza separativa con pronuncia di addebito a carico del marito, da onerarsi del versamento mensile di €.1.500, di cui €.500 a titolo di assegno di mantenimento muliebre ed €.
1.000 quale contributo paterno per il mantenimento della prole.
pagina 2 di 9 Nel prosieguo del giudizio la D' aveva formulato domande dalla chiara valenza patrimoniale Pt_1
(donazione ai figli dell'abitazione familiare, passaggio di proprietà di un'autovettura ecc.) ed aveva chiesto che fossero disposte indagini patrimoniali a carico del marito.
Costui si costituiva in giudizio, contestava le avverse attività assertive e chiedeva che l'addebito fosse pronunciato in danno della moglie;
inoltre, contestava la di lei formulata richiesta di affido esclusivo dei figli, chiedeva che non si derogasse alla regola dell'affido condiviso e che i minori fossero collocati presso la madre;
si dichiarava poi disponibile a versare un contributo per la prole pari ad €.400 mensili e a rimborsare alla donna la metà delle spese straordinarie di cui i figli avrebbero necessitato.
Sta di fatto che, all'esito della fase sommaria e previa riunione dei due reciproci procedimenti separativi, detti coniugi venivano autorizzati a vivere separati, il figlio CO veniva affidato loro in modalità condivisa e il veniva gravato del versamento mensile di €.650, di cui €.250 a beneficio della _1 moglie ed €.400 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , rimasto a vivere con la Persona_1 madre.
Il primogenito (all'epoca già maggiorenne) aveva infatti scelto di trasferirsi presso l'abitazione paterna sicché la D'ON veniva onerata del versamento di €.200 per contribuire al di lui mantenimento.
Il procedimento proseguiva con il deposito delle memorie integrative e di costituzione, delle note ex art. 183 co.6 c.p.c. e con la proposizione di un ricorso ex art. 709 u. co. c.p.c. con cui il chiedeva al G.I. _1 di voler modificare l'ordinanza ex rt. 708 c.p.c., onde attenere la revoca dell'assegnazione dell'abitazione familiare alla a cagione dell'intervenuto trasferimento anche del figlio presso di sé, Parte_1 Persona_1 nonché l'elisione dell'assegno muliebre;
e, all'esito dell'ascolto del minore, le istanze cautelari del _1 venivano accolte e, infine, il giudizio di primo grado esitava nella prefata sentenza.
E dunque, nel formulare le sue ragioni di doglianza la censurava detto provvedimento finale Parte_1 nella parte in cui il Tribunale aveva revocato l'assegno muliebre e l'aveva contestualmente onerata del versamento del contributo per il mantenimento dei due figli, trattandosi di decisione del tutto disarmonica rispetto a quella adottata dal Presidente del Tribunale all'esito della fase sommaria, quantunque le condizioni economico-patrimoniali delle parti fossero rimaste sostanzialmente immutate se non per la presunta maggiore disponibilità di cui l'appellante godrebbe per effetto della convivenza con il nuovo compagno.
L'erronea decisione in parte qua era stata peraltro indotta dalle dichiarazioni rese dal figlio in Persona_1 sede di ascolto e, ad ogni buon fine, non si giustificava affatto la contribuzione materna a beneficio del primogenito giacché costui, nel triennio 2019/2022, aveva svolto attività lavorative dipendente PE
(nell'ultimo anno era stato assunto proprio dal padre) così come si rilevava dalla disamina del di lui pagina 3 di 9 estratto conto previdenziale.
In secondo luogo, il Tribunale non aveva rispettato il principio di proporzionalità nel determinare l'assegno per la prole, tenuto conto che il reddito dell'appellante è di appena €.561 mensili, che era venuta meno l'assegnazione dell'abitazione familiare sì da costringerla a locare altro alloggio per sé e, infine, era stato eliso l'assegno muliebre per la ritenuta –ed insussistente- stabile convivenza con il compagno, per converso glissando sul cospicuo ammontare dei redditi e del patrimonio del . _1
Parimenti errata era la decisione assunta in ordine all'assegnazione dell'abitazione familiare, anch'essa gemmata dalle dichiarazioni di , il quale avrebbe falsamente affermato di essersi trasferito a Persona_1 vivere con il padre benché le sue certificazioni anagrafiche lo vedessero ancora stabilmente collocato presso la madre e, da ultimo, censurava la dichiarata parziale soccombenza in punto di spese, asseritamente priva di logica motivazione.
Pertanto, nel chiedere la preliminare sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata sentenza, (rigettata dalla Corte con ordinanza del 28.09.2023, all'esito del sub procedimento rubricato sub n. di R.G. 909-
1/2023, per le ragioni in essa spiegate) l'appellante concludeva affinché la Corte volesse elidere l'assegno posto a suo carico per il mantenimento del figlio e riassegnarle l'abitazione familiare presso cui PE ancora continuava a vivere il CO . Persona_1
In via subordinata, chiedeva di poter comunque ottenere in assegnazione tale cespite e di beneficiare di una riduzione dell'assegno per la prole con compensazione integrale fra le parti delle spese del giudizio di prime cure.
In via ulteriormente gradata, chiedeva la sola integrale compensazione delle spese del giudizio celebratosi innanzi al Tribunale, con condanna del al pagamento di quelle per l'appello. _1
L'appellato si costituiva innanzi la Corte con comparsa depositata il 9.10.2023 e, preliminarmente, eccepiva la tardività delle produzioni documentali della moglie giacché le stesse erano state versate in atti soltanto in questo grado del giudizio e di cui la Corte avrebbe dovuto disporre lo stralcio.
Nel merito, il evidenziava come le avverse ragioni di doglianza fossero comunque da dichiararsi _1 infondate: ed invero, l'abitazione familiare gli era stata correttamente assegnata atteso che i due figli, maggiorenni e non ancora autosufficienti dal punto di vista economico, si erano trasferiti a vivere nell'abitazione paterna perché stanchi delle vessazioni subite dal compagno della , sfociate Parte_1 persino nella proposizione di denunce-querele; in secondo luogo, le risultanze delle certificazioni anagrafiche avevano soltanto una rilevanza processuale presuntiva sicché il Tribunale di Foggia aveva attribuito alle emergenze dell'ascolto di una corretta valenza dimostrativa dei fatti allegati Persona_1 dal padre (l'intervenuto trasferimento di detto figlio presso di sé).
pagina 4 di 9 Anche le determinazioni economiche adottate in prime cure erano da considerarsi corrette tenuto conto che il figlio primogenito aveva svolto attività saltuarie (stagionali o a chiamata) e mal retribuite, PE sicché non poteva essere ritenuto indipendente dal punto di vista economico;
la , peraltro, Parte_1 svolgeva regolare attività dipendente a tempo parziale e una seconda attività di badante, sicché era dotata di piena capacità lavorativa, oltre a godere della contribuzione economica da parte del suo convivente;
ciononostante, non aveva mai contribuito al mantenimento dei figli.
A cagione di quanto innanzi detto, la Corte avrebbe dovuto rigettare l'appello e condannare la Parte_1 al pagamento delle spese di lite, ravvisandosi nella fattispecie le condizioni persino per una pronuncia ex art. 96 c.p.c..
L'udienza del 14.11.2023 veniva celebrata in modalità cartolare sicché, con una “nota di replica” depositata dall'appellante, veniva osservato come lo stesso avesse prodotto i CUD del figlio _1
, non portate già all'attenzione del Tribunale, sicché l'eccezione di tardività delle produzioni PE dell'appellante era da ritenersi del tutto distonica con la di lui condotta processuale.
In secondo luogo, aveva ormai 27 anni e non aveva proseguito negli studi sicché, anche ove i suoi PE redditi fossero stati ritenuti non bastevoli per assicurargli l'autonomia economica, avrebbe dovuto attivarsi per affrancarsi dalla dipendenza dai suoi genitori.
L'appellato, dal canto suo, chiedeva che anche tale nota fosse stralciata dal fascicolo del procedimento atteso che era stata depositata senza autorizzazione della Corte.
E, all'esito di tale udienza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 22.02.2024, anch'essa celebrata in absentia in virtù di un provvedimento organizzatorio a firma della Presidente di
Sezione, e veniva infine riservata per la decisione con concessione alle parti di un primo termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di repliche.
Entrambi i contraddittori depositavano tali note e, infine, con comunicazione dell'11.08.2023 il Sostituto
Procuratore Generale della Repubblica in sede concludeva per l'accoglimento parziale dell'appello nella sola parte in cui era stata chiesta l'elisione del contributo materno per il mantenimento del figlio . PE
Riepilogate le principali attività assertive delle parti ed elencati i principali eventi che hanno connotato questo grado del giudizio, al fine di meglio esplicitare le ragioni della decisione è opportuno premettere quanto segue: 1) le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 15.06.1994 e da tale unione sono nati due figli ( , nato il [...], e , nato l'[...]); 2) ciascuno dei coniugi PE Persona_1 ha poi proposto autonomo ricorso per separazione, rubricati innanzi al Tribunale di Foggia sub n. di R.G.
4040/2018 e 4635/2018), riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva;
3) all'esito poi della c.d. “fase presidenziale” i coniugi venivano autorizzati a vivere separati, il CO Per_1
pagina 5 di 9 Pe
rimaneva affidato ad entrambi i genitori in modalità condivisa e collocato presso la madre alla quale rimaneva assegnata l'abitazione familiare;
infine, il veniva onerato del versamento mensile di _1
€.650, di cui €.250 a beneficio della moglie ed €.400 del figlio minore, mentre la veniva Parte_1 gravata del versamento di €.200 mensili quale suo contributo per il mantenimento del figlio , PE trasferitosi a vivere stabilmente con il padre;
4) nel corso della fase di merito del giudizio separativo, in data 4.11.2021 il depositava un'istanza cautelare ex art. 709 u. co. c.p.c. con la quale rappresentava _1 al G.I che il figlio avesse manifestato la sua intenzione di trasferirsi presso il padre a causa di Persona_1 agiti maltrattanti dell'ex compagno della , per i quali erano state sporte alcune denunce-querele; Parte_1
5) il G.D, pertanto, fissava l'udienza del 17.02.2022 per l'ascolto dei due figli e in quella sede Persona_1 dichiarava di essersi frattanto trasferito dal padre a causa delle condotte violente del Sig. , di cui era CP_2 stato vittima sia lui sia la madre, e tale circostanza era stata confermata dal fratello;
6) e dunque il PE
Giudice Istruttore, con provvedimento del 25.03.2022, accoglieva l'istanza del e, a parziale _1 modifica dell'ordinanza ex art. 708 c.p.c., assegnava a questi l'abitazione familiare presso cui abitavano stabilmente ambedue i figli, ed onerava la del versamento di €.400 a titolo di Parte_1 contributo materno per il mantenimento della prole, con l'aggiunta del rimborso del 50% delle relative spese straordinarie;
7) tali decisioni venivano poi confermate con la sentenza nella quale esitava il giudizio di primo grado.
Orbene, relativamente alle doglianze formulate in merito all'assegnazione dell'abitazione familiare, in punto di diritto è opportuno chiarire come il giudice, nell'ambito del giudizio di separazione o di divorzio e con la sentenza che definisce i relativi procedimenti, ha il potere di assegnare la casa familiare all'uno o all'altro coniuge (art. 337 sexies c.c.), tenendo conto prioritariamente dell'interesse dei figli minorenni, ovvero maggiorenni ma non ancora autosufficienti dal punto di vista economico o portatori di handicap.
L'assegnazione ha infatti lo scopo di tutelare la prole e il suo interesse a permanere nell'ambiente domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini di vita in cui si esprime e si articola la vita familiare (cfr. Cass. Civ. 12.10.2018 n. 25604).
Nel caso di specie, il mutamento dell'assegnazione è scaturito dalla manifestata volontà del CO
(rimasto a vivere con la madre per quanto disposto con l'ordinanza ex art. 708 c.p.c.) di Persona_1 trasferirsi presso il padre, con il quale già conviveva il GE , non già per esigenze bizzose ma PE per l'intollerabilità della protrazione della convivenza con l'ex compagno della madre, così come rapportate dal al G.I. con la prefata istanza di modifica ex art. 709 u. co. c.p.c.. _1
Trattasi di volontà emersa a chiare lettere anche nel corso dell'ascolto del ragazzo, disposto nell'ambito del sub procedimento cautelare e che il giudice non avrebbe potuto disattendere mirando prioritariamente,
pagina 6 di 9 per l'appunto, alla tutela degli interessi del figlio.
E ad ogni buon fine, la non coglie nel segno laddove ha sostenuto che la volontà esternata sia Parte_1 frutto di una falsa rappresentazione della realtà, giacché dal certificato anagrafico di emerge Persona_1 come egli sia ancora ufficialmente residente con la madre presso l'abitazione familiare a lei assegnata nella fase sommaria del giudizio;
le risultanze anagrafiche, infatti, hanno un mero valore presuntivo, di guisa che il luogo dell'effettiva residenza del soggetto intestatario della relativa scheda può essere accertato con qualsiasi mezzo di prova, senza sottacere che, anche al netto di tale emergenza documentale, il Tribunale ha dovuto modificare i precedenti assetti sulla scorta delle circostanze sopravvenute nel precipuo interesse dei figli ed in applicazione delle norme sostanziali sul punto.
Ed allora, l'istanza volta a modificare il provvedimento di assegnazione dell'abitazione familiare si appalesa del tutto infondata, sicché il primo motivo di appello deve essere rigettato.
Quanto poi alle determinazioni economiche nell'interesse dei figli, è doveroso richiamare i principi in subiecta materia: come noto, entrambi i genitori sono tenuti a mantenere, istruire, educare ed assistere i figli per il sol fatto di averli generati, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 30 della Costituzione ed all'art. 147 c.c.; i genitori, inoltre, devono concorrere al mantenimento dei figli all'uopo contribuendo con il loro lavoro professionale o casalingo ed in proporzione alle loro consistenze reddituali e patrimoniali.
Purtuttavia, mentre per il figlio minorenne vi è la presunzione dello stato di bisogno, per quelli maggiorenni l'obbligo del mantenimento a carico dei genitori permane finché costoro siano senza colpa non autosufficienti dal punto di vista economico.
Tale obbligo non può però protrarsi sine die giacché viene meno quando, raggiunta l'età adulta (in verità non fissata dalla legge) e completato il percorso formativo, il figlio acquisisca la capacità lavorativa che gli consenta di raggiungere l'indipendenza economica o quando il mancato svolgimento di essa dipenda da inerzia, rifiuto o abbandono ingiustificato del lavoro stesso.
E in ogni caso, non può non osservarsi come tali principi debbano essere adattati allo specifico caso portato all'attenzione del Giudice atteso che, ad esempio, un percorso formativo potrebbe essere più complesso ed articolato rispetto ad altri sicché la predeterminazione per legge dell'età a partire dalla quale il mantenimento dovrebbe venir meno comporterebbe la sussunzione nella medesima norma di fattispecie totalmente difformi.
Ciò posto, il mantenimento a beneficio del CO è da ritenersi ancora giustificato;
la Persona_1 stessa appellante, oltretutto, non si è spesa in alcuna allegazione fattuale circa le attuali condizioni di vita di detto figlio, se stia o meno studiando o se stia svolgendo comunque attività formative per immettersi proficuamente nel mondo del lavoro;
e comunque, tale giovane ha appena 22 anni per cui, tenuto conto pagina 7 di 9 anche delle oggettive difficoltà d'inserirsi nel mondo del lavoro nella realtà nella quale vive, l'importo posta a carico della madre a titolo di contribuzione al suo mantenimento è da ritenersi congruamente determinato, tenuto conto che è prassi dei Tribunale ricompresi nel distretto di questa Corte di Appello onerare il genitore assolutamente privo di occupazione del versamento di un assegno mensile di €.170 per ciascuno dei figli, da intendersi quale quota minimale per far fronte alle sue basilari esigenze.
E, come chiarito dalla stessa , ella non è disoccupata in quanto lavora, sia pure part time, presso Parte_1 una lavanderia e percepisce uno stipendio di €.561,00 mensili.
Diversa è invece la posizione del figlio primogenito , prossimo al compimento dei 28 anni di età; PE così come infatti emerge dagli stessi documenti prodotti dal padre in questo grado del giudizio, (sebbene abbia contestualmente eccepito l'inammissibilità delle avverse nuove produzioni di cui ha chiesto l'estromissione dal fascicolo processuale) detto giovane si è immesso nel mondo del lavoro tant'è che negli anni 2020 e 2021 ha ricevuto due certificazioni uniche (CUD) dalla ditta Organizzazione_2 nelle quali sono riportati i suoi redditi pari ad €.5.010,61 per il 2020 ed €.4.818,32 per il 2021; infine, nel
2023 è stato assunto dallo stesso , titolare di azienda agricola, così come emerge dal relativo _1
CUD, maturando un reddito da lavoro dipendente pari ad €.5.306,81.
Tali importi, pur non dando contezza del raggiungimento di una piena condizione occupazionale di
, dimostrano comunque come egli si sia immesso proficuamente nel mondo del lavoro di guisa PE che, tenuto conto anche della sua età e non risultando impegnato in un particolare percorso di studi, appare conforme a giustizia l'elisione dell'assegno per il suo mantenimento posto a carico della con la Parte_1 gravata sentenza nella misura mensile di €.200, in considerazione anche della valenza rebus sic stantibus delle decisioni adottate in materia di diritto di famiglia ad eccezione di quelle relative allo status.
Ed allora, tenuto conto del complessivo esito del giudizio di primo grado e di quello di appello, appare conforma a giustizia (così modificando parzialmente la sentenza di primo grado) onerare la del Parte_1 pagamento, in favore del , di 1/3 di esse che si liquidano, quanto al primo grado, in _1
€.1.688,33 e, per il giudizio di appello, in €.1.322,00 (liquidazione, per entrambi gli importi già disposta in maniera ridotta), con l'aggiunta del rimborso delle spese forfettarie al 15%, dell'IVA e del CAP come per legge e con compensazione fra le parti dei restanti 2/3.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione principale proposta dalla Sig.ra nei confronti di , iscritta innanzi a Parte_1 _1
pagina 8 di 9 questa Corte con il n. di R.G.909, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto dalla Sig.ra e, a parziale Parte_1 modifica della sentenza n. 1499/2023 pubblicata il 31.05.2023 dalla Prima Sezione Civile del
Tribunale di Foggia all'esito del giudizio ivi iscritto con il n. di R.G. 4040/2018, elide, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, l'assegno di mantenimento posto a carico dell'appellante e a beneficio del figlio primogenito;
Persona_3
2) sempre a parziale modifica della sentenza appellata, condanna la al pagamento Parte_1 di 1/3 delle spese del giudizio di primo grado, da rifondersi in favore del nella misura _1 già ridotta pari ad €.1688,33, con l'aggiunta del rimborso spese forfettarie al 15%, dell'IVA e del CAP come per legge, con compensazione fra le parti dei restanti 2/3;
3) conferma per il resto l'appellata sentenza;
4) rigetta la richiesta di condanna dell'appellata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
5) condanna la al pagamento di 1/3 delle spese per questo grado del procedimento, Parte_1 che liquida in favore del -nella misura già ridotta- in €.1.322,00 per compenso, con _1
l'aggiunta del rimborso spese forfettarie al 15%, dell'IVA e del CAP come per legge, con compensazione fra le parti dei restanti 2/3.
Così deciso in Bari il 10.06.2024
Il G.A. estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Dinisi Dott. Michele Prencipe
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