Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/06/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 5400/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA SAN NICOLA, 96 Parte_1
82031 AMOROSI, presso lo studio dell'avv. PEZZULLO MASSIMO, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
- elettivamente domiciliato in VIA FOSCHINI N. CP_1 Parte_2
28 82100 , rappresentato e difeso dall'avv. GAROFALO SILVIO Parte_2
giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 13/06/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato in data 21.12.24 parte ricorrente, ha esposto che con verbale notificato in data 29.7.22, l' le comunicava che la Commissione CP_1
medica l'aveva riconosciuta “invalido con totale e permanente inabilità
1
Verbale Sanitario emesso dall' di in data 14/09/2023, il CP_1 Parte_2
ricorrente sig. , veniva riconosciuto: “CIECO CON RESIDUO Parte_1
VISIVO non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione (L.
382/70 e 508/88)” con revisione a Luglio 2024 e poi confermato con verbale del
19.6.24 ; che con provvedimento datato 26/06/2024, l' di CP_1 Parte_2
comunicava al ricorrente la rideterminazione della prestazione n.
044110007094418 Cat. INV. CIV.; che l' comunicava che la “valutazione CP_1
è corretta in quanto il deficit visivo (per cui è stato riconosciuto cieco civile) rappresenta una delle principali condizioni che dà luogo all'indennità di accompagnamento. Le due prestazioni non possono coincidere e quindi nella valutazione ai fini economici viene riconosciuto solo il 100%.
Tanto premesso ha adito il giudice del lavoro del Tribunale di Benevento chiedendo di “1. accertare e dichiarare, per le ragioni suesposte, il diritto del ricorrente a percepire in via concorrenziale (pertanto del tutto compatibili)
l'indennità di accompagnamento per invalidità civile, nonché l'indennità speciale per ciechi parziali, e per l'effetto del predetto accertamento, annullare il provvedimento di rideterminazione della prestazione del 26/06/2024 disponendo altresì il ripristino della corresponsione definitiva della indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di revoca e cioè dal mese di Luglio
2024; 2. condannare di conseguenza l' Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento
[...]
delle spese e dei compensi professionali oltre al rimborso forfettario, all'I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l' deducendo CP_1
l'infondatezza della pretesa per essere la patologia a carico dell'apparato visivo, per la quale parte ricorrente percepisce già una indennità, incidente anche sulla
2 condizione di non deambulazione e non autonomia nel compimento degli atti quotidiani della vita.
2.
La domanda non risulta fondata.
In punto di fatto, è documentato e non contestato che l'istante è “cieco CON
RESIDUO VISIVO non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione (L. 382/70 e 508/88)” riconosciuto con verbale del 19.6.24 per il quale gia' percepisce la specifica indennita' e che è stata riconosciuta la necessità di assistenza continua per le seguenti patologie “ACV ISCHEMICO
ESITATO IN IPOSTENIA EMISOMA DX, CARDIOPATIA IPERTENSIVA,
DIABETE MELLITO TIPO II IN TRATTAMENTO CON
IPOGLICEMIZZANTI ORALI, SUBATROFIA OTTICA CON DEFICIT
VISIVO BILATERALE CON VISUS RESIDUO IN OO 1/60 NMCL”.
E' noto che l'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991 nr. 429 ha ammesso il cumulo delle indennità di cui all' (indennità di accompagnamento ed accompagnamento ciechi) e di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n.
508 (indennita' di comunicazione in favore dei sordi prelinguali).
La legge prescrive, però, che il riconoscimento di tali invalidità avvenga in base a malattie o minorazioni diverse, e ciò al fine di evitare l'attribuzione al soggetto di più prestazioni assistenziali per la stessa causa. “La condizione di cecità parziale in capo ad un soggetto può concorrere ad integrare, unitamente ad altre patologie, una condizione di inabilità totale che, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge n. 18/1980 (impossibilità a deambulare senza l'ausilio permanente di un accompagnatore o incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita), riconosce il diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento”. Secondo la Corte la cumulabilità discende dalla diversa funzione che contraddistingue le due provvidenze, che tendono, nell'uno caso, a sopperire alla condizione di bisogno di chi a causa dell'invalidità non é in grado di procacciarsi i necessari
3 mezzi di sostentamento, nell'altro, a consentire ai soggetti non autosufficienti condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana, dovendosi considerare, nella valutazione complessiva dello stato di inabilità totale,
l'eventuale concorso della cecità parziale con le altre minorazioni nel determinare la perdita di autonomia e autosufficienza che dà diritto all'indennità di accompagnamento. (cfr. Cassazione Civile n. 30568 del 22/11/2019).
La nozione di pluriminorazione che legittima il cumulo delle prestazioni, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. sez. lavoro 28 settembre
2017 nr. 22728 per fattispecie analoga) deve intendersi nel senso che la medesima malattia dell'apparato visivo non può essere valutata ai fini del riconoscimento di entrambe le prestazioni pena la indebita duplicazione di prestazioni per uno stesso evento invalidante.
E', quindi, condizione per il cumulo il fatto che la cecità posta a base della relativa indennità non concorra anche alla integrazione del requisito sanitario del godimento della indennità di accompagnamento altrimenti finirebbe per risolversi in una indebita duplicazione di prestazioni per uno stesso evento invalidante allorquando la medesima malattia dell'apparato visivo sia stata valutata ai fini del riconoscimento di entrambe le prestazioni (v. Cass. n.
22728/2017 cit., nonché Cass. n. 22126 del 11/09/2018, Cassazione civile
31/01/2019 n. 2836).
A fondamento di tale principio vi è la considerazione che la L. 31 dicembre
1991, n. 429, art.
2 - che ha ammesso il cumulo delle indennità di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, art. 1, comma 2, lett. a) e b), (indennità di accompagnamento ed accompagnamento ciechi) e di cui alla L. 21 novembre
1988, n. 508, art. 4 (indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali) -
è espressione di un principio generale, secondo cui è condizione del cumulo delle indennità assistenziali il fatto che la persona assistita sia affetta da più
4 minorazioni e che tali minorazioni diano titolo ad una delle indennità considerate singolarmente.
Su questo principio non incide la sentenza della Corte Costituzionale nr.
346/1989, con la quale è stata dichiarata la illegittimità delle norme ( articoli 1, primo comma, legge 1871980 e 2, quarto comma, legge 118/1971) che escludevano la valutazione della cecità parziale ai fini della integrazione della inabilità totale che dà diritto alla indennità di accompagnamento ma non si è affrontata la diversa questione del cumulo delle indennità.
Ciò posto, era quindi onere della parte istante allegare e provare la sussistenza di tale condizione.
Invero parte attrice nell'atto introduttivo che delimita i confini del thema decidendum non ha in alcun modo allegato le patologie da cui assume essere ulteriormente affetta e che integrerebbero esse sole il presupposto per il riconoscimento della prestazione dell'indennità di accompagnamento quale invalido civile, limitandosi ad allegare i verbali sopra richiamati, sicchè la CP_1
mancata deduzione di tali elementi di fatto impedisce al giudice di valutare la rilevanza e la gravità dello stato invalidante, anche ai fini della scelta di disporre una consulenza tecnica d'ufficio.
Al contrario dalla documentazione dell' risulta evidente che la indennità di CP_1
accompagnamento sia stata riconosciuta anche considerando il deficit visivo, seppure in concorrenza con altre patologie.
A base del riconoscimento della prestazione della indennità di accompagnamento vi è dunque anche la malattia dell'apparato visivo , sicchè il riconoscimento della indennità speciale per ciechi parziali , contemporaneamente alla percezione della indennità di accompagnamento , finisce per risolversi nella fattispecie in una indebita duplicazione di prestazioni per uno stesso evento invalidante , non essendo emerso che il requisito sanitario per la indennità di accompagnamento
5 era integrato da infermità diverse idonee , da sole a determinare la necessità di assistenza continua .
Orbene, in mancanza di allegazione e prova che il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento sia integrato da infermità diverse dal deficit visivo, la domanda non può trovare accoglimento.
Non dovute le spese
P.Q.M.
il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Benevento, 14/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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