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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/07/2025, n. 2544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2544 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6291/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26/05/2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Ada Odino e Amedeo Giulio Giannotti presso il quale ha eletto domicilio presso il loro studio in Milano, alla via Pietro Mascagni n. 7
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Davide Curti presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
- nata a [...] il [...] e ivi residente a[...]
Calabiana Arcivescovo n. 13, C.F. cittadina italiana, minore di età; C.F._3
pagina 1 di 5 - nata a [...] l'[...] e ivi residente a[...]
Arcivescovo n. 13, C.F. , cittadina italiana, minore di età. C.F._4
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26/05/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) I genitori vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'obiettivo primario di essere solidali nell'adempimento dei loro doveri genitoriali nel reciproco rispetto delle persone e dei ruoli.
2) e saranno affidate in via condivisa ad entrambi i genitori che eserciteranno su di Parte_3 Pt_4 loro la responsabilità genitoriale in via congiunta per le decisioni di straordinaria amministrazione riguardanti salute, istruzione, religione ed educazione, tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dal genitore con il quale le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione.
3) Le figlie potranno vedere e stare con il padre, compatibilmente con i loro impegni scolastici e parascolastici, secondo il seguente calendario:
i) a week-end alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola oppure presso l'abitazione della madre entro le ore 9:00 nei periodi di sospensione delle lezioni scolastiche, per quanto attiene la figlia minore
, mentre rientrerà presso la casa materna la domenica sera;
Pt_4 Pt_3
ii) il mercoledì, dall'uscita da scuola sino a dopo cena nelle settimane che si concludono con il fine settimana di pertinenza paterna, ed il mercoledì, dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina (con riaccompagnamento a scuola) nelle settimane che terminano con il fine settimana di pertinenza della madre.
Considerato che
l'orario di uscita di è Pt_3 attualmente previsto per le 17:00, nelle giornate del mercoledì la figlia maggiore, in ragione anche della sua età, potrà rimanere presso l'abitazione della madre qualora ne manifestasse l'intenzione;
iii) due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, nei periodi che i genitori concorderanno tra di loro entro il 30 aprile di ogni anno;
iv) per le vacanze natalizie, alternando di anno in anno con la madre i periodi dal 22 al 29 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio;
per l'anno 2025 il primo periodo sarà di spettanza materna;
v) per le vacanze scolastiche pasquali e di carnevale ad anni alterni con la madre;
vi) i ponti e le altre festività, verranno trascorsi nel principio dell'alternanza ma sempre nel rispetto dell'equa suddivisione dei tempi di permanenza delle figlie con i genitori, dando precedenza al genitore che ha il fine settimana più prossimo.
Il padre avrà la possibilità di vedere e tenere con sé le figlie, previo accordo con la madre e tenendo conto sia degli impegni scolastici ed extrascolastici di e Parte_3 Pt_4 sia degli impegni della signora anche oltre i periodi di cui ai punti precedenti. Pt_1
pagina 2 di 5 Il padre si impegna altresì a tenere conto in generale e nella concreta attuazione e applicazione delle modalità di visita sopra indicate, dell'età, della sensibilità, volontà, nonché degli impegni scolastici e parascolastici delle figlie al fine anche di garantirne la serenità. Si impegna altresì ad occuparsi personalmente dei prelievi e riaccompagnamenti delle stesse.
4) e continueranno a risiedere assieme alla madre, Parte_3 Pt_4 Parte_1 presso la quale rimarranno collocate nell'immobile sito in Milano, Via Calabiana Arcivescovo n. 13, alla stessa assegnato. 5) Anche in considerazione dei tempi di permanenza della prole presso ciascun genitore e dei correlati compiti di cura stabiliti nel presente accordo, il padre contribuirà al mantenimento delle figlie e , finché convivranno con la Madre e/o avranno raggiunto l'autosufficienza Parte_3 Pt_4 economica, corrispondendo alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo mensile di € 1.100,00 per entrambe, in ragione di € 550,00 euro ciascuna, con decorrenza dal mese di febbraio 2025. L'importo verrà versato mediante bonifico bancario alla madre sul conto Parte_1 corrente a lui noto. Detto importo mensile verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT – costo vita, prima rivalutazione febbraio 2026. 6) Le spese straordinarie inerenti alle figlie e saranno suddivise al 70% – 30% tra il Parte_3 Pt_4 padre e la madre come da “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 da intendersi qui integralmente richiamate e riportate.
Il dott. si farà carico integralmente e direttamente del 100% delle spese scolastiche Pt_2 concordate o da concordarsi e dentarie delle figlie.
7) I genitori concordano sin da ora di redigere e scambiarsi almeno ogni mese un resoconto delle spese straordinarie inerenti alle figlie in modo da essere sempre allineati e informati sulle spese e i rimborsi. Il costo delle ricariche delle carte prepagate attuali e future delle figlie sarà a carico del genitore che vi provvede di sua spontanea volontà ed entrambi eserciteranno un controllo sulle spese delle figlie concordando anche un tetto massimo di spesa.
Il dott. si impegna altresì ad includere la madre in copia conoscenza nelle Pt_2 comunicazioni e/o comunque di avvisarla e documentarla sui pagamenti che verranno fatti per le scuole delle figlie.
Il padre presta il consenso a che la figlia possa frequentare il liceo presso Parte_3 la scuola Liceo Artistico Umanitaria di Milano e che la figlia minore possa Pt_4 frequentare la scuola Steineriana Cometa alla quale è già iscritta.
8) Le parti dichiarano che, con l'esecuzione di quanto qui previsto, hanno risolto in via pacifica e transattiva ogni questione economico patrimoniale tra di loro insorta;
dichiarano altresì di non avere reciprocamente più nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa, dedotta o deducibile, comunque connessa alla pregressa convivenza, salvo gli obblighi nascenti dal presente accordo.
9) I genitori, per quanto possa valere, si autorizzano fin d'ora, reciprocamente, alla richiesta di rinnovo e/o rilascio dei documenti validi per l'espatrio delle figlie.
10) Spese legali compensate e rinunzia dei difensori al beneficio della solidarietà professionale ex art. 13
pagina 3 di 5 L.P.
* * *
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
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DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura. Così deciso in Milano, il 18.6.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5