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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
– Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis) – nelle persone dei Magistrati:
Dr. Paolo Celentano Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Consigliere relatore
Dr. Giovanni Galasso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1288/2025 del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 d.lgs 14/2019;
TRA
nato a [...] l'[...] (C.F. ) in Parte_1 C.F._1
proprio e nella qualità di amministratore pro tempore della Controparte_1
(C.F. con sede in Brusciano (NA) alla Via Paganini n. 1,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Posillipo n. 382 presso lo studio dell'Avv.
Giovanni Sarnataro (C.F. dal quale è rappresentata e difesa come C.F._2
da procura in atti
RE C L A M A N T E
E
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE Controparte_2
NONCHÈ
DEL VECCHIO MAURIZIO
I N T I M A T I N O N C O S T I T U I T I
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11 settembre 2024 chiedeva al Tribunale Parte_2
di Nola di dichiarare la liquidazione giudiziale della Controparte_3
[...]
_______________________________________________________________________ n. 1288/2025 r.g.a.v.g. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
Rappresentava di essere creditore nei confronti della società dell'importo di Euro 9899,46
a titolo di TFR, oltre interessi, rivalutazione e spese in virtù di decreto ingiuntivo del
Tribunale di Nola- Sezione Lavoro n.6/2024, di aver notificato il decreto ingiuntivo il 6 febbraio 2024 presso il domicilio del legale rappresentante pro tempore , non Parte_1 essendo andata a buon fine la notifica all'indirizzo pec e presso la sede della società, di aver verificato che la società era stata cancellata dal registro delle imprese in data 5 giugno
2024 e che sussisteva lo stato di insolvenza.
Pur ritualmente citata la società non si costituiva.
Con sentenza n. 114/2024 pubblicata il 5 novembre 2024, il Tribunale di Nola dichiarava aperta la liquidazione giudiziale a carico di Controparte_3
Avverso tale sentenza ha proposto reclamo con ricorso depositato il 5 marzo 2025 Pt_1
in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della
[...] [...]
deducendo che: Controparte_3
- Non era stata superata la soglia di fallibilità di cui all'art. 49 comma 5 CC.II. in quanto il creditore procedente era titolare di un credito inferiore ad euro 30.000,00
e l'apertura della liquidazione giudiziale era stata dichiarata dal Tribunale di Nola acquisendo d'ufficio documentazione dagli enti previdenziali ed erariali da cui emergeva una debitoria pari ad euro 1.234.833,79 per la quale era stata invece presentata istanza di rateizzo;
- Non sussistevano i requisiti dimensionali in quanto la società doveva qualificarsi come “impresa minore” ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera d) C.C.II.;
- Non sussisteva il presupposto dell'insolvenza.
Non si sono costituiti la curatela della liquidazione giudiziale ed il creditore procedente
. Parte_2
All'udienza del 13 maggio 2025 la Corte si è riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.
Preliminarmente va dato atto che la curatela della liquidazione giudiziale della
[...]
ed il creditore procedente , pur Controparte_3 Parte_2
ritualmente citati, non si sono costituiti.
Va inoltre osservato che il reclamo è tempestivo.
_______________________________________________________________________ n. 1288/2025 r.g.a.v.g. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
Il ricorso è stato infatti depositato in data 5 marzo 2025, nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 51 d.lgs.14/2019 dalla notifica della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (4 febbraio 2025).
Quanto al merito il reclamante si duole sia della insussistenza della soglia di fallibilità ex art. 49 ultimo comma CCII che dei requisiti dimensionali di cui all'art.121 CCII e dell'insolvenza.
Quanto al primo motivo va osservato che il credito del procedente Parte_2
fondato sul decreto ingiuntivo n.6/2024 del Tribunale di Nola è pari ad euro 9899,46 oltre rivalutazione ed interessi e le spese quantificate in euro 369,20, dunque è inferiore all'importo di euro 30.000,00 previsto dall'art. 49 ultimo comma CC.II.
Dalla istruttoria prefallimentare è però emerso che la Controparte_3
è debitrice- per debiti scaduti- dell'importo di euro 32.451,28 nei confronti di enti
[...]
previdenziali ed euro 1.232.031, 26 nei confronti di enti erariali.
Deve, pertanto, ritenersi sussistente la soglia di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5
CC.II.
Va dato atto che parte reclamante ha dichiarato di aver provveduto a depositare istanza di rateizzo del debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ma tale circostanza è stata solo genericamente allegata ed è rimasta priva di riscontri.
Quanto al secondo motivo di reclamo, relativo al possesso dei requisiti dimensionali, il reclamante si duole dell'accertamento compiuto dal Tribunale in assenza dei bilanci, ritenendo che il dato acquisito sia insufficiente a far ritenere sussistente il requisito di cui all'art. 121 CC.II. e deduce che anche in sede di reclamo può essere fornita la prova della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) CC.II.
La norma richiamata qualifica come impresa minore ( come tale non assoggettabile alla liquidazione giudiziale) l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
_______________________________________________________________________ n. 1288/2025 r.g.a.v.g. 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
L'onere di dimostrare il possesso congiunto di tali requisiti nei tre anni antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale è posto in capo al debitore ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I. Tale onere probatorio può essere soddisfatto anche con mezzi diversi dai bilanci degli ultimi tre esercizi, purché riferiti all'arco temporale richiesto dall'art. 2, comma 1, lettera d), C.C.I.I.
Parte reclamante nella prima fase è rimasta contumace, e nella presente fase di reclamo si è limitata a dedurre che il rimedio è integralmente devolutivo e che possono essere indicati anche per la prima volta i mezzi di prova della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) CC.II., ma non ha formulato deduzioni specifiche né ha depositato documentazione rilevante ai fini della decisione, sottraendosi all'onere probatorio posto a suo carico dalla legge.
Peraltro dalla documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria prefallimentare non possono trarsi elementi utili a giungere, neppure per via presuntiva, alla conclusione che la reclamante possieda congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lettera d)
CC.II.
In particolare è emerso che: la società ha depositato un unico bilancio al 31 dicembre 2017; alla data della presentazione del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale l'esposizione debitoria era sicuramente superiore ad euro 500.000,00 (euro 1.232.031, 26 per debiti erariali ed euro 32.451,28 per debiti contributivi).
Deve pertanto escludersi il possesso congiunto dei requisiti richiesti dall'art. 2 CC.II.
Anche l'ulteriore motivo di reclamo è infondato.
Deve ritenersi, infatti, sussistente il presupposto oggettivo dell'insolvenza, previsto dall'art. 2 comma 1 lettera b) CC.II. come incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, considerata l'elevata esposizione debitoria previdenziale ed erariale, la circostanza del mancato deposito dei bilanci a far data dall'esercizio 2018 e l'irreperibilità della società.
Per tutte le ragioni esposte il reclamo proposto da in proprio e nella qualità Parte_1
di legale rappresentante pro tempore della va Controparte_3
dunque rigettato.
Nulla va statuito per le spese di reclamo stante la contumacia della curatela della liquidazione giudiziale e del creditore procedente.
_______________________________________________________________________ n. 1288/2025 r.g.a.v.g. 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da in proprio Parte_1
e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Controparte_3
avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
[...]
n.114/2024, emessa dal Tribunale di Nola e pubblicata il 5 novembre 2024:
1. Rigetta il reclamo e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Napoli, il 13 maggio 2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. ssa Caterina di Martino Dr. Paolo Celentano
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