CA
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 4517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4517 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Cataldi Giulio Presidente dott. Caccese Michele Consigliere dott.ssa Morrone Rosaria Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 945/2021
TRA
(C.F. n. ), nella qualità di Presidente della Parte_1 C.F._1
Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) Club Avellino rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata all'atto di appello, dall'avv. Rosangela De Feo, (C.F.:
[...]
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Avellino, alla via C.F._2
Francesco Guarini, n. 69;
APPELLANTE
E
(C.F./P.IVA n. ), con sede legale in Prata P.U. (AV), alla via P_ P.IVA_1
Marconi n.2, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Francesco de Beaumont, (C.F. n. ) e C.F._3 dall'avv. Maria Ludovica de Beaumont (C.F. n. , elettivamente C.F._4 domiciliata presso lo studio dell'avv. Pierpaolo Galli in Napoli, alla via G. Sanfelice, n. 33;
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, n.
1214/2020, depositata in data 6.8.2020, non notificata
Conclusioni: come da verbale di udienza del 2.4.2025
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con decreto ingiuntivo del Tribunale di Avellino, n. 1382/2014 del 25.10.2014, era ingiunto alla di pagare in favore della P_ Parte_2
(d'ora in avanti, per brevità, anche solo ASD), in persona del Presidente
[...] Parte_1
, la somma di € 100.500,00, oltre interessi al tasso legale dall'1.1.2014 al saldo, oltre
[...] le spese di procedura, a titolo di saldo del corrispettivo del contratto di sponsorizzazione concluso tra le parti in data 27.6.2011, con cui l'Associazione Sportiva si obbligava ad esporre il marchio dello sponsor sulle divise delle atlete e a diffonderne il nome per tutta la stagione sportiva giugno 2011-maggio 2012, mentre la si obbligava a pagare il P_ corrispettivo fissato nella somma di € 140.000,00, oltre IVA.
Avverso il suindicato decreto ingiuntivo spiegava opposizione la che eccepiva, in P_ via preliminare, l'illegittimità del decreto opposto per difetto di legittimazione attiva dell'ASD, ricorrente in via monitoria, per aver essa cessato la sua attività in data 31.12.2011, con conseguente sua estinzione, come era confermato dal processo verbale di constatazione del 5.11.2013 della Guardia di Finanza, che aveva proceduto a verifiche nei confronti della stessa;
eccepiva, poi, l'inadempimento del contratto di sponsorizzazione da parte P_ dell'opposta, chiedendone la risoluzione, ex art. 1453 c.c., sia perché l'ASD non aveva provveduto a diffondere il nome della , sia perché l'ASD si era estinta in data P_
31.12.2011.
In via riconvenzionale, l'opponente chiedeva la condanna dell'ASD alla restituzione:
- della somma di € 68.000,00, indebitamente percepita e trattenuta dalla ASD, in quanto quest'ultima non aveva adempiuto alle obbligazioni derivanti dal contratto di sponsorizzazione;
- nonché della somma di € 32.798,34, pari a quella che essa opponente aveva pagato all' in sede di conciliazione, a seguito della notifica nei suoi confronti Controparte_2 dell'avviso di accertamento n. TKF030700815/2014 per l'anno 2011 per la somma di €
58.000,00; tale somma, invero, era stata ingiustamente pagata, in quanto, se l'ASD avesse ottemperato al contratto di sponsorizzazione del 27.6.2011, l' non Controparte_2 avrebbe potuto rilevare nei confronti dell'opponente l'indebita deduzione dei costi di sponsorizzazione.
Tanto dedotto, l'opponente così concludeva: P_
2 “1) Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento della ASD Club
Avellino;
2) Revocare e annullare nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 1382/2014;
In via riconvenzionale:
1) Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento della ASD Club
Avellino;
2) Condannare l'ASD Club Avellino al pagamento in favore della della somma di P_
€ 58.000,00;
3) Condannare l'ASD CLUB Avellino alla restituzione in favore della della P_ somma di € 68.200,00; con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio , nella qualità di Parte_1
Presidente della ASD Club Avellino, che resisteva all'opposizione di cui chiedeva il rigetto.
In particolare, ai fini che ancora rilevano, l'opposto, nella qualità indicata, contestava la fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'ASD, deducendo che la presunta cessazione, a cui si riferiva il processo verbale di constatazione redatto dalla
Guardia di Finanza e richiamato dall'opponente, era solo quella dall'Anagrafe Tributaria, ma la cancellazione dall'Anagrafe Tributaria non dimostrava che l'ASD avesse cessato la sua attività sportiva, poiché, anzi, essa aveva continuato a svolgere la sua attività istituzionale, né esisteva alcun atto deliberativo che ne avesse previsto lo scioglimento e/o la cessazione;
contestava la fondatezza dell'eccezione di inadempimento in relazione alle obbligazioni derivanti dal contratto di sponsorizzazione del 27.6.2011; contestava, infine, la fondatezza delle domande riconvenzionali proposte dall'opponente nei suoi confronti.
Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali spiegate dall'opponente, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c, all'esito dell'istruttoria (che si sostanziava nell'espletamento della prova testimoniale), la causa era decisa con sentenza n. 1214/2020, pubblicata in data 6.8.2020, non notificata, che così statuiva:
“- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.1382/2014 del
3 Tribunale di Avellino;
- rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla parte opponente,
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa integralmente le spese di lite”.
Il primo giudice accoglieva l'opposizione e, quindi, revocava il decreto ingiuntivo opposto perché riteneva fondata l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire di parte opposta, sul presupposto che essa si fosse estinta prima del deposito del ricorso monitorio per intervenuta cancellazione dal Registro delle Imprese.
Il primo giudice, a fondamento della ritenuta carenza di legittimazione attiva di parte opposta:
- argomentava che dalla documentazione depositata dall'opponente, ed, in particolare, dall'estratto del Registro delle Imprese, emergeva la natura giuridica dell'opposta, la quale, pur denominata “Associazione sportiva dilettantistica Club Avellino Volley Ball”, non era un'associazione non riconosciuta, come sostenuto dalla relativa difesa, ma era una
“società sportiva dilettantistica costituita in società di capitali senza fine di lucro” e risultava cessata in data 31.12.2011, come emergeva anche dal verbale della Guardia di
Finanza prodotto in atti dall'opponente;
- richiamava il D.Lgs. del 17.1.2003, n. 6, in materia di cancellazione della società dal
Registro delle Imprese, nonché le pronunce della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del
12.3.2013, nn. 6070, 6071,6072, in ordine alle conseguenze derivanti dalla cancellazione della società dal Registro delle Imprese, consistenti nell'estinzione della società medesima, a cui conseguiva l'impedimento ad agire o ad essere convenuta in giudizio.
Per le medesime ragioni, stante il difetto di legittimazione passiva della parte opposta, convenuta in riconvenzionale, il primo giudice rigettava le domande riconvenzionali proposte dall'opponente nei confronti dell'opposta.
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza di primo grado n. 1214/2020, depositata in data 6.8.2020, non notificata, ha proposto tempestivo appello , nella qualità di Presidente della Parte_1
ASD Club Avellino, con atto di citazione notificato a mezzo pec, in data 26.2.2021, alla con cui ha chiesto, in totale riforma della sentenza impugnata: P_
4 - rigettata l'avversa eccezione secondo cui essa appellante sarebbe cessata il 31/12/2011 e, quindi, dichiarata la sua legittimazione attiva e/o processuale e/o ad agire, di rigettare la proposta opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
- rigettate le avverse eccezioni anche di inadempimento e le domande riconvenzionali spiegate dall'appellata, di rigettare la proposta opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto e modifica del capo relativo alle spese di lite di primo grado, con condanna dell'appellata anche al pagamento delle stesse;
- con vittoria delle spese del giudizio di appello.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita tempestivamente in giudizio in data 14.5.2021 (a fronte della prima udienza di comparizione, fissata nell'atto di appello per l'11.6.2021) la che ha resistito all'appello, di cui ha chiesto il rigetto;
qualora fosse stata P_ dichiarata la legittimazione attiva dell'appellante, ha spiegato appello incidentale avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui rigettava le sue domande riconvenzionali e ne ha chiesto l'accoglimento.
All'udienza del 2.4.2025, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Analisi dei motivi di appello principale
C.1. Il primo motivo di appello principale si articola in due censure, una rubricata “omessa motivazione” e l'altra “motivazione apparente e/o contraddittoria”.
Con la prima censura l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza impugnata per mancata motivazione, deducendo che, sebbene dallo Statuto depositato fin dalla fase monitoria risultasse che l' aveva la forma di associazione Controparte_3 non riconosciuta con lo scopo di “… praticare e propagandare l'attività sportiva di pallavolo”, il giudice di primo grado aveva affermato, invece, che l' Controparte_4 era una società di capitali no profit, senza però esporre la motivazione che lo
[...] aveva indotto alla formazione del proprio convincimento.
La censura è inammissibile, in quanto non tiene conto del fatto che il primo giudice espressamente richiamava e poneva a fondamento del suo convincimento sulla natura dell'ADS l'estratto del registro delle imprese, depositato dalla nella memoria ex art. P_
183, comma 6, n. 1, c.p.c., affermando che da tale documento emergeva la natura giuridica dell'opposta (pur denominata “Associazione sportiva dilettantistica Club Avellino Volley
Ball”) di “società sportiva dilettantistica costituita in società di capitali senza fine di lucro”.
5 Il primo giudice, pertanto, sulla base dell'estratto del registro delle imprese, accertava che l'opposta non era un'associazione non riconosciuta, ma una società di capitali no profit e che era cessata in data 31.12.2011, come risultava anche dal verbale della Guardia di Finanza in atti.
Con la seconda censura, l'appellante si duole del fatto che il primo giudice, nel contrasto tra le risultanze delle prove documentali offerte dalle parti (ossia della “scheda persona giuridica camera di commercio”, depositata dalla , e dello Statuto, depositato P_
Contr dall' , aveva accordato preferenza alla prova documentale offerta dall'opponente
, senza spiegare, però, le ragioni di tale scelta. P_
L'appellante ha dedotto che i due documenti, pur riferendosi alla natura giuridica dell'ASD, non potevano avere la stessa efficacia probatoria poiché lo Statuto, depositato da essa appellante, proveniva dalle parti che lo avevano sottoscritto, e, che, quindi, avevano manifestato una esatta volontà diretta alla costituzione di un'associazione non riconosciuta sotto l'egida della mentre il documento Controparte_5 denominato “scheda persona giuridica camera commercio”, depositato dall'appellata, proveniva da un terzo, la Camera di Commercio, che avrebbe potuto anche erroneamente attribuire la natura giuridica sulla base di errati criteri di catalogazione.
L'appellante ha, poi, dedotto che l'associazione non riconosciuta:
- non è obbligata all'iscrizione al Registro delle Imprese;
- non è obbliga all'scrizione al REA (Repertorio Economico Amministrativo), salvo i casi in cui svolga un'attività economica, che si sostanzi nella produzione e nello scambio di beni o servizi;
- non è obbligata ad aprire la partita IVA, salvo i casi in cui intenda percepire introiti di natura diversa da quella istituzionale (intendendo per questi ultimi le quote associative, le erogazioni liberali, i corrispettivi specifici versati dai soci per partecipare ad attività inerenti ai fini istituzionali dell'organizzazione) o perché intenda svolgere attività a pagamento dirette a terzi, o perché intenda svolgere attività commerciali (come una sponsorizzazione o l'attività di ristorazione).
Quindi – ha evidenziato l'appellante - ben può esistere un soggetto pur non essendo iscritto né al Registro delle Imprese, né al REA e pur non avendo la partita IVA, ovvero continuare ad esistere quando sia successivamente cancellato da uno di questi due registri o cessi la partita IVA;
pertanto, la successiva cancellazione dal Registro delle Imprese o dal REA e la
6 successiva cessazione della partita IVA non sono la prova della cessazione del soggetto giuridico: la “scheda persona giuridica camera commercio”, valorizzata dal primo giudice, laddove riportava la dicitura “cessata”, si riferiva solo alla cessazione dell'iscrizione ai menzionati Registri e/o della partita IVA, ma non alla cessazione dell'attività istituzionale.
L'appellante, nella qualità indicata, ha ancora dedotto che risultava provato che l'ASD Club
Avellino aveva continuato a svolgere la sua attività istituzionale anche dopo il 31.12.2011
(data della cessazione indicata nella “scheda persona giuridica camera commercio”), in quanto aveva depositato copia del prospetto Gare e Risultati (Federazione Italia CP_5
Pallavolo), Com. Regionale Campania, che proveniva direttamente dal Comitato FIPAV, come dimostrava il timbro apposto che ne certificava la formalità e l'ufficialità, e in cui erano indicate tutte le gare disputate, con i relativi risultati, fino al 9.6.2012.
L'appellante ha concluso che, alla luce di quanto dedotto, doveva essere rigettata l'eccezione della di difetto di legittimazione attiva dell' . P_ Controparte_4
La seconda censura del primo motivo di appello è fondata.
Ed invero il primo giudice, ai fini dell'accertamento della natura giudica dell'ASD Club
Avellino, prendeva in considerazione solo ed esclusivamente il documento depositato dalla in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., da essa denominato P_
“scheda persona giuridica camera commercio”, in cui, con riferimento alla “natura giuridica” dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Club Avellino Volley Ball, era riportata la seguente dicitura “società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro”; e, poi, ancora dopo le indicazioni della Partita Iva e della data di inizio attività
(27.10.2005), in relazione all'indicazione “Stato” era riportata la dicitura “cessata” dal
31.12.2011; non prendeva affatto in considerazione lo Statuto dell'Associazione Sportiva
Dilettantistica Club Avellino Volley Ball, allegato al ricorso monitorio, denominato
“Statuto di Associazione non riconosciuta”, nel quale si leggeva che l'Associazione non riconosciuta denominata Club Avellino Volley Ball, con sede in Avellino, costituita in data
1.7.2004, era retta dal medesimo Statuto.
Nel contrasto tra le risultanze della “scheda persona giuridica camera commercio” (che definiscono l'ASD Club Avellino una società di capitali non profit), estratta dal Registro delle Imprese, e quelle dello Statuto (che definiscono la medesima ASD come un'associazione non riconosciuta) va accordata preferenza senz'altro a queste ultime, atteso che lo Statuto è redatto e sottoscritto dal Presidente e dai componenti del Comitato Direttivo
7 dell'Associazione, che ne esprimono il contenuto, anche dando atto della natura dell'Associazione, mentre i certificati delle Camere di Commercio, concernendo annotazioni fatte in pubblici registri delle dichiarazioni degli interessati, hanno pieno valore probatorio solo in ordine all'esistenza delle dichiarazioni stesse e non già in merito alla loro veridicità; relativamente a tale aspetto, detti certificati possono integrare solo gli estremi di presunzioni semplici ed assumere valore probatorio unicamente se non contraddette da altre risultanze di causa (cass. civ., 11.6.1998, n. 5830). E nel caso di specie, la risultanze dell'estratto dal
Registro delle Imprese sulla natura dell'ASD Club Avellino quale “società di capitali” è contraddetta e superata dalle risultanze dello Statuto, che invece definisce l'ASD Club
Avellino come un'associazione non riconosciuta.
Peraltro, se si fosse trattato di società di capitali, la sua denominazione sociale avrebbe dovuto contenere necessariamente il tipo di società ( , mentre nel caso di CP_6 CP_7 specie l'unica denominazione è Parte_3
, allora, che l' è un'associazione non riconosciuta,
[...] Controparte_3
e non una società di capitali, viene travolto tutto l'iter argomentativo del primo giudice, fondato sulle conseguenze della cancellazione di una società di capitali dal Registro delle
Imprese, conseguenze consistenti nell'estinzione della società.
Nel caso di specie, l'indicazione “cessata” dal “31.12.2011”, contenuta nella scheda estratta dal Registro delle Imprese (depositata nel giudizio di primo grado e recante, in alto, la dicitura “Camera di Commercio Avellino-Collegamento Anagrafe Tributaria Online”), sicuramente non dimostra l'estinzione dell'associazione non riconosciuta, facendo riferimento, piuttosto, la suddetta dicitura “cessata” alla cessazione della partita IVA, anche per la sua collocazione topografica (le indicazioni riportate sulla scheda in esame sono nell'ordine: “Partita Iva”; “Data inizio attività”; “Stato”; “Cessata dal”), e, quindi, alla cancellazione dall'Anagrafe Tributaria, con riflessi che avranno rilievo sul piano fiscale e tributario, ma non ai fini dell'esistenza dell'Associazione non riconosciuta quale soggetto giuridico e centro d'imputazione di interessi.
Ostano, poi, a ritenere l'associazione non riconosciuta ASD Club Avellino estinta due considerazioni: 1) non vi è traccia in atti, né sul piano deduttivo, né sul piano probatorio, di uno scioglimento dell'associazione non riconosciuta o, comunque, di un evento che lo abbia determinato (si consideri che l'art. 13 dello Statuto prevede che lo scioglimento dell'associazione è validamente deliberato solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre
8 quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo); 2) in ogni caso, per le associazioni non riconosciute vige il principio consolidato secondo cui, a differenza di quanto accade per le associazioni riconosciute, lo scioglimento non comporta l'estinzione dell'associazione che resta in vita finchè tutti i rapporti non siano definiti (principio di ultrattività dell'associazione non riconosciuta disciolta;
cass. civ., 21.5.2018, n. 12528; cass. civ.,
13.1.2022, n. 899).
Deve, allora, concludersi che l'ASD Club Avellino è un'associazione non riconosciuta che non era estinta all'epoca del deposito del ricorso monitorio, né risulta estinta successivamente;
ne deriva che era pienamente legittimata ad agire in via monitoria nei confronti della per chiedere il pagamento del saldo del corrispettivo del contratto di P_ sponsorizzazione concluso in data 27.6.2011 e con efficacia dal giugno 2011 al maggio
2012.
Occorre, a questo punto, esaminare la fondatezza della pretesa creditoria da essa ASD fatta valere in via monitoria nei confronti della , passando, così, all'esame del secondo P_ motivo di appello principale.
C.2. Con il secondo motivo di appello principale, l'appellante, richiamando le difese spiegate nel giudizio di primo grado, ha contrastato l'eccezione di inadempimento formulata nel giudizio di primo grado dalla e da quest'ultima posta alla base della domanda di P_ risoluzione del contratto di sponsorizzazione per inadempimento ex art. 1453 c.c.
Con il contratto di sponsorizzazione concluso tra le parti in data 27.6.2011 l'ASD Club
Avellino si obbligava ad esporre il marchio dello sponsor sulle divise delle atlete e a diffonderne il nome per tutta la stagione sportiva giugno 2011-maggio 2012.
La , nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, e, poi, ancora nel presente giudizio P_ di appello, eccepiva l'inadempimento dell'ASD in quanto: a) l'ASD non aveva provveduto a diffondere il suo nome;
b) l'ASD si era estinta in data 31.12.2011.
La circostanza di cui alla lettera b) è travolta dall'accoglimento del primo motivo di appello, per effetto del quale l'ASD non può ritenersi estinta alla data del 31.12.2011.
A sostegno della prima circostanza, di cui alla lettera a), la deduceva che, come P_ risultava dai calendari federali della (allegati al contratto di sponsorizzazione per cui CP_5
è causa del 27.6.2011), Comitato Campania, l'ASD eseguiva l'attività agonistica come
“ASD Club Avellino V.B.” e non come Cidap-Club Avellino” (cfr. atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
9 L'appellante, sia in primo grado che nel presente giudizio, ha contestato l'avversa eccezione di inadempimento e ha dedotto che l'adempimento all'obbligazione di diffondere il nome della risultava: P_
a) dalle fotografie prodotte in primo grado (in file denominato “4.documenti 183.6.II.zip”, allegato all'atto di appello), raffiguranti atlete che, anche in fase di gioco, indossano la maglia con la scritta P_
b) dalla copia del prospetto “Gare e Risultati” della Controparte_5
Comitato Regionale Campania, proveniente direttamente dalla come
[...] CP_8 dimostra il timbro di quest'ultima apposto (in file denominato “3.fascicolo di costituzione.zip”, allegato all'atto di appello), nel quale l'ASD Club Avellino era sempre indicata come “CIDAP-Club Avellino”;
c) dalle risultanze della prove testimoniale, avendo dichiarato i testi, sig.ri , Tes_1
e , confermando i capitoli di prova orale, che, Testimone_2 Testimone_3 nell'anno agonistico 2011-2012, tutte le atlete dell' , in tutte le Controparte_3 gare di campionato disputate, avevano sempre indossato le magliette con il nome stampato dello sponsor e che, ogni qual volta le squadre della Controparte_3 giocavano partite in casa, nella palestra dove si disputavano gli incontri era
[...] stato sempre esposto uno striscione pubblicitario recante la denominazione della Cidap
s.r.l.
L'appellata , mentre nulla ha eccepito in relazione alle fotografie ed al prospetto “Gare P_
e Risultati” della Controparte_9 depositati nel giudizio di primo grado dall'appellante, con riferimento alla prova testimoniale, al fine di infirmarne il valore probatorio, ha dedotto che tutti i testi escussi avevano meramente confermato le circostanze articolate dall'opposta in primo grado, odierna appellante, senza né argomentare, né descrivere i fatti, ma la considerazione è priva di rilievo, in quanto non si può devalutare la testimonianza per la mera circostanza che il teste escusso si sia limitato a confermare la rispondenza al vero delle circostanze dedotte nei capitoli di prova senza aggiungere dettagli non richiestigli dal giudice che procede all'istruttoria (cass. civ., 3.11.2022, n. 32456; cass. civ., 28.8.2020, n. 17981).
Diverso sarebbe stato se l'appellata avesse eccepito che le dichiarazioni dei testi escussi si ponevano in contrasto con altri elementi di prova acquisiti al giudizio, ma tanto non è stato mai dedotto.
10 In definitiva, le prove documentali ed orali offerte dall'ASD sono idonee a provare l'adempimento, da parte sua, del contratto di sponsorizzazione concluso con l'odierna appellata in data 27.6.2011.
In più, l'appellante ha offerto considerazioni logiche e condivisibili volte a spiegare la circostanza evidenziata dall'appellata al fine di sostenere l'eccepito inadempimento, ossia che nei calendari federali della FIDAP-Comitato Campania, allegati al contratto di sponsorizzazione per cui è causa del 27.6.2011, l'ASD Club Avellino era indicata come
“ASD Club Avellino V.B.” e non come Cidap-Club Avellino: l'appellante ha dedotto che i calendari, ai quali l'appellata si riferiva per presumere la mancata utilizzazione della sua denominazione, erano stati allegati al contratto di sponsorizzazione del 27.6.2011, per cui dovevano essere stati redatti necessariamente in epoca precedente al contratto ed, in ogni caso, erano stati redatti alla fine dell'anno agonistico precedente per quello successivo, quando ancora non era conosciuto all'organo sportivo il nome dello sponsor dell'associazione sportiva affiliata.
Da tutto quanto precede consegue che la pretesa creditoria dell'appellante principale, fatta valere in via monitoria, risulta fondata.
Pertanto, in accoglimento dell'appello principale, ed in totale riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo e – poiché la riforma della sentenza di primo grado, da parte del giudice di appello, non determina la
“riviviscenza” del decreto ingiuntivo ormai revocato (cass. civ., 6.9.2017, n. 20868) – la
, odierna appellata ed opponente in primo grado, deve essere condannata a pagare, in P_ favore dell'appellante, la somma, pari all'importo ingiunto, di € 100.500,00, oltre interessi al tasso legale dall'1.1.2014 al saldo.
D. Analisi dell'appello incidentale
La ha spiegato appello incidentale, per l'ipotesi in cui fosse stata dichiarata la P_ legittimazione attiva dell'appellante principale, e ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, fossero accolte le sue domande riconvenzionali, volte alla restituzione della somma di € 68.000,00 versate all'ASD Club Avellino e della somma di € 34.440,31versata all' . Controparte_2
Entrambe le domande riconvenzionali, benché ammissibili (in quanto proposte nei confronti dell'ASD Club Avellino munita di legittimazione passiva), sono però infondate nel merito e, quindi, devono essere rigettate.
11 La domanda di restituzione della somma di € 68.200,00, versata dall'appellata all'appellante, a titolo di acconto sul corrispettivo del contratto di sponsorizzazione del
27.6.2011, trova il suo presupposto nell'eccepito inadempimento dell'odierna appellante, ma detto presupposto è infondato, essendo stato accertato che l'ASD Club Avellino aveva adempiuto alle obbligazioni derivanti dal contratto di sponsorizzazione concluso con la in data 27.6.2011. P_
A fondamento dell'ulteriore domanda di restituzione della somma di € 34.440,31, l'appellata ha dedotto di aver pagato all' , in sede di conciliazione extragiudiziale, Controparte_2 la somma di € 34.440,31, a definizione del procedimento avviato con la notifica dell'avviso di accertamento n. TFK030700815/2014 per l'anno 2011 per la somma di € 58.000,00, e che la predetta somma di € 34.440,03 era stata ingiustamente pagata, in quanto se l'ASD Club
Avellino avesse ottemperato al contratto di sponsorizzazione del 27.6.2011, l' CP_2
non avrebbe potuto rilevare l'indebita deduzione dei costi di sponsorizzazione.
[...]
Va premesso che l'appellata ha ritualmente documentato il pagamento in favore dell' della minor somma di € 28.934,90 (di cui € 12.335,22, come Controparte_2 risultante dai tre modelli F24, depositati in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c.; € 16.599,68, come risultante dai modelli F24 del 15.7.2016, del 9.10.2015, dell'11.12.2016, del 29.12.2016, in “doc. 2 ricevute di pagamento” allegato alla comparsa di risposta, depositati per la prima volta in grado di appello, ma ammissibili in quanto di formazione successiva alla decorrenza dei termini ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. nel giudizio di primo grado), non essendo utilizzabili ai fini della decisione i modelli F23 del
10.3.2015 per € 1.352,54 e dell'11.4.2016 per € 4.152,87, perché depositati dall'appellata per la prima volta in appello, sebbene potessero essere depositati nel giudizio di primo grado, nei termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
Tanto premesso, la domanda dell'appellata di condanna dell'appellante al pagamento della somma di € 34.440,31, da ridurre ad € 28.934,90, pari a quella che essa avrebbe pagato, a titolo sanzionatorio, all' , da qualificare come domanda risarcitoria, è Controparte_2 infondata, perché - in disparte ogni questione sulla sussistenza del nesso di causalità tra la cancellazione dell'ASD Club Avellino dall'Anagrafe Tributaria e la dismissione della partita
IVA e la sanzione inflitta dall' alla , a seguito di avviso di Controparte_2 P_ accertamento n. TFK030700815/2014 per l'anno 2011 - non vi è la prova che la proposta di conciliazione della sia stata accettata dall' (il documento n. 10, P_ Controparte_2
12 allegato alla comparsa di risposta depositata dalla nel presente giudizio, denominato P_
“conciliazione extra giudiziale”, è solo la ricevuta della proposta di conciliazione fatta dalla alla ); non vi è la prova che la conciliazione sia stata proposta P_ Controparte_2 dalla a definizione dell'avviso di accertamento n. TFK030700815/2014; in definitiva, P_ non vi è la prova che il pagamento in favore dell' della somma Controparte_2 ritualmente documentata solo per € 28.934,90 sia collegato proprio all'avviso di accertamento n. TFK030700815/2014 per l'anno 2011.
E. Le spese processuali
La riforma della sentenza di primo grado determina una diversa regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, che il primo giudice compensava interamente tra le parti, in ragione della loro reciproca soccombenza.
All'esito del presente giudizio di appello, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., le spese di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese della fase monitoria, devono essere poste a carico dell'appellata.
Le spese della fase monitoria sono liquidate in ammontare conforme a quello liquidato nel decreto ingiuntivo, con la medesima previsione della distrazione in favore dell'avv.
Sergio Tecce, dichiaratori antistatario.
Le spese del giudizio di primo grado sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 2 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., utilizzando come scaglione di riferimento quello da € 52.001,00 a € 260.000,00 (in base al valore della causa di primo grado, determinato dal decisum), applicando i valori medi per tutte le fasi.
Le spese del presente giudizio di appello sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., utilizzando come scaglione di riferimento quello da € 52.001,00 a € 260.000,00 (in base al valore del giudizio di appello, determinato dal decisum), applicando i valori minimi per la fase istruttoria/di trattazione, non essendo stata espletata attività istruttoria, ed i valori medi per tutte le altre tre fasi.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., per le spese del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello deve essere disposta la distrazione in favore del procuratore antistatario.
In considerazione del rigetto dell'appello incidentale deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno
13 successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello incidentale, a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da , nella qualità di Presidente Parte_1 dell'Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) Club Avellino, nei confronti di P_
in persona del legale rapp.te p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Avellino,
[...]
Seconda Sezione Civile, n. 1214/2020, depositata in data 6.8.2020, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Accoglie l'appello principale proposto da , nella qualità di Parte_1
Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) Club Avellino e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, Rigetta l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Avellino P_
n. 1382/2014 del 25.10.2014 e Condanna la a pagare, in favore di P_
, nella qualità di Presidente dell'Associazione Sportiva Parte_1
Dilettantistica (ASD) Club Avellino, la somma di € 100.500,00, oltre interessi al tasso legale dall'1.1.2014 al saldo;
2) Rigetta l'appello incidentale proposto dalla P_
3) Condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese della fase monitoria, che liquida, in conformità a quanto liquidato nel decreto ingiuntivo, nella somma di € 2.541,50, di cui € 406,50 per esborsi, oltre rimborso per spese forfettarie, IVA e CPA se dovute per legge, con distrazione in favore dell'avv.
Sergio Tecce, dichiaratosi anticipatario;
nonché delle spese del giudizio di opposizione, che liquida in € 14.103,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
4) Condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € 1.165,50 per esborsi e € 12.154,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali al 15%, Iva e CPA, se
14 dovuti, nella misura come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
5) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello incidentale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 17.9.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Cataldi Giulio Presidente dott. Caccese Michele Consigliere dott.ssa Morrone Rosaria Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 945/2021
TRA
(C.F. n. ), nella qualità di Presidente della Parte_1 C.F._1
Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) Club Avellino rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata all'atto di appello, dall'avv. Rosangela De Feo, (C.F.:
[...]
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Avellino, alla via C.F._2
Francesco Guarini, n. 69;
APPELLANTE
E
(C.F./P.IVA n. ), con sede legale in Prata P.U. (AV), alla via P_ P.IVA_1
Marconi n.2, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Francesco de Beaumont, (C.F. n. ) e C.F._3 dall'avv. Maria Ludovica de Beaumont (C.F. n. , elettivamente C.F._4 domiciliata presso lo studio dell'avv. Pierpaolo Galli in Napoli, alla via G. Sanfelice, n. 33;
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, n.
1214/2020, depositata in data 6.8.2020, non notificata
Conclusioni: come da verbale di udienza del 2.4.2025
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con decreto ingiuntivo del Tribunale di Avellino, n. 1382/2014 del 25.10.2014, era ingiunto alla di pagare in favore della P_ Parte_2
(d'ora in avanti, per brevità, anche solo ASD), in persona del Presidente
[...] Parte_1
, la somma di € 100.500,00, oltre interessi al tasso legale dall'1.1.2014 al saldo, oltre
[...] le spese di procedura, a titolo di saldo del corrispettivo del contratto di sponsorizzazione concluso tra le parti in data 27.6.2011, con cui l'Associazione Sportiva si obbligava ad esporre il marchio dello sponsor sulle divise delle atlete e a diffonderne il nome per tutta la stagione sportiva giugno 2011-maggio 2012, mentre la si obbligava a pagare il P_ corrispettivo fissato nella somma di € 140.000,00, oltre IVA.
Avverso il suindicato decreto ingiuntivo spiegava opposizione la che eccepiva, in P_ via preliminare, l'illegittimità del decreto opposto per difetto di legittimazione attiva dell'ASD, ricorrente in via monitoria, per aver essa cessato la sua attività in data 31.12.2011, con conseguente sua estinzione, come era confermato dal processo verbale di constatazione del 5.11.2013 della Guardia di Finanza, che aveva proceduto a verifiche nei confronti della stessa;
eccepiva, poi, l'inadempimento del contratto di sponsorizzazione da parte P_ dell'opposta, chiedendone la risoluzione, ex art. 1453 c.c., sia perché l'ASD non aveva provveduto a diffondere il nome della , sia perché l'ASD si era estinta in data P_
31.12.2011.
In via riconvenzionale, l'opponente chiedeva la condanna dell'ASD alla restituzione:
- della somma di € 68.000,00, indebitamente percepita e trattenuta dalla ASD, in quanto quest'ultima non aveva adempiuto alle obbligazioni derivanti dal contratto di sponsorizzazione;
- nonché della somma di € 32.798,34, pari a quella che essa opponente aveva pagato all' in sede di conciliazione, a seguito della notifica nei suoi confronti Controparte_2 dell'avviso di accertamento n. TKF030700815/2014 per l'anno 2011 per la somma di €
58.000,00; tale somma, invero, era stata ingiustamente pagata, in quanto, se l'ASD avesse ottemperato al contratto di sponsorizzazione del 27.6.2011, l' non Controparte_2 avrebbe potuto rilevare nei confronti dell'opponente l'indebita deduzione dei costi di sponsorizzazione.
Tanto dedotto, l'opponente così concludeva: P_
2 “1) Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento della ASD Club
Avellino;
2) Revocare e annullare nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 1382/2014;
In via riconvenzionale:
1) Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento della ASD Club
Avellino;
2) Condannare l'ASD Club Avellino al pagamento in favore della della somma di P_
€ 58.000,00;
3) Condannare l'ASD CLUB Avellino alla restituzione in favore della della P_ somma di € 68.200,00; con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio , nella qualità di Parte_1
Presidente della ASD Club Avellino, che resisteva all'opposizione di cui chiedeva il rigetto.
In particolare, ai fini che ancora rilevano, l'opposto, nella qualità indicata, contestava la fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'ASD, deducendo che la presunta cessazione, a cui si riferiva il processo verbale di constatazione redatto dalla
Guardia di Finanza e richiamato dall'opponente, era solo quella dall'Anagrafe Tributaria, ma la cancellazione dall'Anagrafe Tributaria non dimostrava che l'ASD avesse cessato la sua attività sportiva, poiché, anzi, essa aveva continuato a svolgere la sua attività istituzionale, né esisteva alcun atto deliberativo che ne avesse previsto lo scioglimento e/o la cessazione;
contestava la fondatezza dell'eccezione di inadempimento in relazione alle obbligazioni derivanti dal contratto di sponsorizzazione del 27.6.2011; contestava, infine, la fondatezza delle domande riconvenzionali proposte dall'opponente nei suoi confronti.
Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali spiegate dall'opponente, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c, all'esito dell'istruttoria (che si sostanziava nell'espletamento della prova testimoniale), la causa era decisa con sentenza n. 1214/2020, pubblicata in data 6.8.2020, non notificata, che così statuiva:
“- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.1382/2014 del
3 Tribunale di Avellino;
- rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla parte opponente,
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa integralmente le spese di lite”.
Il primo giudice accoglieva l'opposizione e, quindi, revocava il decreto ingiuntivo opposto perché riteneva fondata l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire di parte opposta, sul presupposto che essa si fosse estinta prima del deposito del ricorso monitorio per intervenuta cancellazione dal Registro delle Imprese.
Il primo giudice, a fondamento della ritenuta carenza di legittimazione attiva di parte opposta:
- argomentava che dalla documentazione depositata dall'opponente, ed, in particolare, dall'estratto del Registro delle Imprese, emergeva la natura giuridica dell'opposta, la quale, pur denominata “Associazione sportiva dilettantistica Club Avellino Volley Ball”, non era un'associazione non riconosciuta, come sostenuto dalla relativa difesa, ma era una
“società sportiva dilettantistica costituita in società di capitali senza fine di lucro” e risultava cessata in data 31.12.2011, come emergeva anche dal verbale della Guardia di
Finanza prodotto in atti dall'opponente;
- richiamava il D.Lgs. del 17.1.2003, n. 6, in materia di cancellazione della società dal
Registro delle Imprese, nonché le pronunce della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del
12.3.2013, nn. 6070, 6071,6072, in ordine alle conseguenze derivanti dalla cancellazione della società dal Registro delle Imprese, consistenti nell'estinzione della società medesima, a cui conseguiva l'impedimento ad agire o ad essere convenuta in giudizio.
Per le medesime ragioni, stante il difetto di legittimazione passiva della parte opposta, convenuta in riconvenzionale, il primo giudice rigettava le domande riconvenzionali proposte dall'opponente nei confronti dell'opposta.
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza di primo grado n. 1214/2020, depositata in data 6.8.2020, non notificata, ha proposto tempestivo appello , nella qualità di Presidente della Parte_1
ASD Club Avellino, con atto di citazione notificato a mezzo pec, in data 26.2.2021, alla con cui ha chiesto, in totale riforma della sentenza impugnata: P_
4 - rigettata l'avversa eccezione secondo cui essa appellante sarebbe cessata il 31/12/2011 e, quindi, dichiarata la sua legittimazione attiva e/o processuale e/o ad agire, di rigettare la proposta opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
- rigettate le avverse eccezioni anche di inadempimento e le domande riconvenzionali spiegate dall'appellata, di rigettare la proposta opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto e modifica del capo relativo alle spese di lite di primo grado, con condanna dell'appellata anche al pagamento delle stesse;
- con vittoria delle spese del giudizio di appello.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita tempestivamente in giudizio in data 14.5.2021 (a fronte della prima udienza di comparizione, fissata nell'atto di appello per l'11.6.2021) la che ha resistito all'appello, di cui ha chiesto il rigetto;
qualora fosse stata P_ dichiarata la legittimazione attiva dell'appellante, ha spiegato appello incidentale avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui rigettava le sue domande riconvenzionali e ne ha chiesto l'accoglimento.
All'udienza del 2.4.2025, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Analisi dei motivi di appello principale
C.1. Il primo motivo di appello principale si articola in due censure, una rubricata “omessa motivazione” e l'altra “motivazione apparente e/o contraddittoria”.
Con la prima censura l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza impugnata per mancata motivazione, deducendo che, sebbene dallo Statuto depositato fin dalla fase monitoria risultasse che l' aveva la forma di associazione Controparte_3 non riconosciuta con lo scopo di “… praticare e propagandare l'attività sportiva di pallavolo”, il giudice di primo grado aveva affermato, invece, che l' Controparte_4 era una società di capitali no profit, senza però esporre la motivazione che lo
[...] aveva indotto alla formazione del proprio convincimento.
La censura è inammissibile, in quanto non tiene conto del fatto che il primo giudice espressamente richiamava e poneva a fondamento del suo convincimento sulla natura dell'ADS l'estratto del registro delle imprese, depositato dalla nella memoria ex art. P_
183, comma 6, n. 1, c.p.c., affermando che da tale documento emergeva la natura giuridica dell'opposta (pur denominata “Associazione sportiva dilettantistica Club Avellino Volley
Ball”) di “società sportiva dilettantistica costituita in società di capitali senza fine di lucro”.
5 Il primo giudice, pertanto, sulla base dell'estratto del registro delle imprese, accertava che l'opposta non era un'associazione non riconosciuta, ma una società di capitali no profit e che era cessata in data 31.12.2011, come risultava anche dal verbale della Guardia di Finanza in atti.
Con la seconda censura, l'appellante si duole del fatto che il primo giudice, nel contrasto tra le risultanze delle prove documentali offerte dalle parti (ossia della “scheda persona giuridica camera di commercio”, depositata dalla , e dello Statuto, depositato P_
Contr dall' , aveva accordato preferenza alla prova documentale offerta dall'opponente
, senza spiegare, però, le ragioni di tale scelta. P_
L'appellante ha dedotto che i due documenti, pur riferendosi alla natura giuridica dell'ASD, non potevano avere la stessa efficacia probatoria poiché lo Statuto, depositato da essa appellante, proveniva dalle parti che lo avevano sottoscritto, e, che, quindi, avevano manifestato una esatta volontà diretta alla costituzione di un'associazione non riconosciuta sotto l'egida della mentre il documento Controparte_5 denominato “scheda persona giuridica camera commercio”, depositato dall'appellata, proveniva da un terzo, la Camera di Commercio, che avrebbe potuto anche erroneamente attribuire la natura giuridica sulla base di errati criteri di catalogazione.
L'appellante ha, poi, dedotto che l'associazione non riconosciuta:
- non è obbligata all'iscrizione al Registro delle Imprese;
- non è obbliga all'scrizione al REA (Repertorio Economico Amministrativo), salvo i casi in cui svolga un'attività economica, che si sostanzi nella produzione e nello scambio di beni o servizi;
- non è obbligata ad aprire la partita IVA, salvo i casi in cui intenda percepire introiti di natura diversa da quella istituzionale (intendendo per questi ultimi le quote associative, le erogazioni liberali, i corrispettivi specifici versati dai soci per partecipare ad attività inerenti ai fini istituzionali dell'organizzazione) o perché intenda svolgere attività a pagamento dirette a terzi, o perché intenda svolgere attività commerciali (come una sponsorizzazione o l'attività di ristorazione).
Quindi – ha evidenziato l'appellante - ben può esistere un soggetto pur non essendo iscritto né al Registro delle Imprese, né al REA e pur non avendo la partita IVA, ovvero continuare ad esistere quando sia successivamente cancellato da uno di questi due registri o cessi la partita IVA;
pertanto, la successiva cancellazione dal Registro delle Imprese o dal REA e la
6 successiva cessazione della partita IVA non sono la prova della cessazione del soggetto giuridico: la “scheda persona giuridica camera commercio”, valorizzata dal primo giudice, laddove riportava la dicitura “cessata”, si riferiva solo alla cessazione dell'iscrizione ai menzionati Registri e/o della partita IVA, ma non alla cessazione dell'attività istituzionale.
L'appellante, nella qualità indicata, ha ancora dedotto che risultava provato che l'ASD Club
Avellino aveva continuato a svolgere la sua attività istituzionale anche dopo il 31.12.2011
(data della cessazione indicata nella “scheda persona giuridica camera commercio”), in quanto aveva depositato copia del prospetto Gare e Risultati (Federazione Italia CP_5
Pallavolo), Com. Regionale Campania, che proveniva direttamente dal Comitato FIPAV, come dimostrava il timbro apposto che ne certificava la formalità e l'ufficialità, e in cui erano indicate tutte le gare disputate, con i relativi risultati, fino al 9.6.2012.
L'appellante ha concluso che, alla luce di quanto dedotto, doveva essere rigettata l'eccezione della di difetto di legittimazione attiva dell' . P_ Controparte_4
La seconda censura del primo motivo di appello è fondata.
Ed invero il primo giudice, ai fini dell'accertamento della natura giudica dell'ASD Club
Avellino, prendeva in considerazione solo ed esclusivamente il documento depositato dalla in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., da essa denominato P_
“scheda persona giuridica camera commercio”, in cui, con riferimento alla “natura giuridica” dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Club Avellino Volley Ball, era riportata la seguente dicitura “società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro”; e, poi, ancora dopo le indicazioni della Partita Iva e della data di inizio attività
(27.10.2005), in relazione all'indicazione “Stato” era riportata la dicitura “cessata” dal
31.12.2011; non prendeva affatto in considerazione lo Statuto dell'Associazione Sportiva
Dilettantistica Club Avellino Volley Ball, allegato al ricorso monitorio, denominato
“Statuto di Associazione non riconosciuta”, nel quale si leggeva che l'Associazione non riconosciuta denominata Club Avellino Volley Ball, con sede in Avellino, costituita in data
1.7.2004, era retta dal medesimo Statuto.
Nel contrasto tra le risultanze della “scheda persona giuridica camera commercio” (che definiscono l'ASD Club Avellino una società di capitali non profit), estratta dal Registro delle Imprese, e quelle dello Statuto (che definiscono la medesima ASD come un'associazione non riconosciuta) va accordata preferenza senz'altro a queste ultime, atteso che lo Statuto è redatto e sottoscritto dal Presidente e dai componenti del Comitato Direttivo
7 dell'Associazione, che ne esprimono il contenuto, anche dando atto della natura dell'Associazione, mentre i certificati delle Camere di Commercio, concernendo annotazioni fatte in pubblici registri delle dichiarazioni degli interessati, hanno pieno valore probatorio solo in ordine all'esistenza delle dichiarazioni stesse e non già in merito alla loro veridicità; relativamente a tale aspetto, detti certificati possono integrare solo gli estremi di presunzioni semplici ed assumere valore probatorio unicamente se non contraddette da altre risultanze di causa (cass. civ., 11.6.1998, n. 5830). E nel caso di specie, la risultanze dell'estratto dal
Registro delle Imprese sulla natura dell'ASD Club Avellino quale “società di capitali” è contraddetta e superata dalle risultanze dello Statuto, che invece definisce l'ASD Club
Avellino come un'associazione non riconosciuta.
Peraltro, se si fosse trattato di società di capitali, la sua denominazione sociale avrebbe dovuto contenere necessariamente il tipo di società ( , mentre nel caso di CP_6 CP_7 specie l'unica denominazione è Parte_3
, allora, che l' è un'associazione non riconosciuta,
[...] Controparte_3
e non una società di capitali, viene travolto tutto l'iter argomentativo del primo giudice, fondato sulle conseguenze della cancellazione di una società di capitali dal Registro delle
Imprese, conseguenze consistenti nell'estinzione della società.
Nel caso di specie, l'indicazione “cessata” dal “31.12.2011”, contenuta nella scheda estratta dal Registro delle Imprese (depositata nel giudizio di primo grado e recante, in alto, la dicitura “Camera di Commercio Avellino-Collegamento Anagrafe Tributaria Online”), sicuramente non dimostra l'estinzione dell'associazione non riconosciuta, facendo riferimento, piuttosto, la suddetta dicitura “cessata” alla cessazione della partita IVA, anche per la sua collocazione topografica (le indicazioni riportate sulla scheda in esame sono nell'ordine: “Partita Iva”; “Data inizio attività”; “Stato”; “Cessata dal”), e, quindi, alla cancellazione dall'Anagrafe Tributaria, con riflessi che avranno rilievo sul piano fiscale e tributario, ma non ai fini dell'esistenza dell'Associazione non riconosciuta quale soggetto giuridico e centro d'imputazione di interessi.
Ostano, poi, a ritenere l'associazione non riconosciuta ASD Club Avellino estinta due considerazioni: 1) non vi è traccia in atti, né sul piano deduttivo, né sul piano probatorio, di uno scioglimento dell'associazione non riconosciuta o, comunque, di un evento che lo abbia determinato (si consideri che l'art. 13 dello Statuto prevede che lo scioglimento dell'associazione è validamente deliberato solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre
8 quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo); 2) in ogni caso, per le associazioni non riconosciute vige il principio consolidato secondo cui, a differenza di quanto accade per le associazioni riconosciute, lo scioglimento non comporta l'estinzione dell'associazione che resta in vita finchè tutti i rapporti non siano definiti (principio di ultrattività dell'associazione non riconosciuta disciolta;
cass. civ., 21.5.2018, n. 12528; cass. civ.,
13.1.2022, n. 899).
Deve, allora, concludersi che l'ASD Club Avellino è un'associazione non riconosciuta che non era estinta all'epoca del deposito del ricorso monitorio, né risulta estinta successivamente;
ne deriva che era pienamente legittimata ad agire in via monitoria nei confronti della per chiedere il pagamento del saldo del corrispettivo del contratto di P_ sponsorizzazione concluso in data 27.6.2011 e con efficacia dal giugno 2011 al maggio
2012.
Occorre, a questo punto, esaminare la fondatezza della pretesa creditoria da essa ASD fatta valere in via monitoria nei confronti della , passando, così, all'esame del secondo P_ motivo di appello principale.
C.2. Con il secondo motivo di appello principale, l'appellante, richiamando le difese spiegate nel giudizio di primo grado, ha contrastato l'eccezione di inadempimento formulata nel giudizio di primo grado dalla e da quest'ultima posta alla base della domanda di P_ risoluzione del contratto di sponsorizzazione per inadempimento ex art. 1453 c.c.
Con il contratto di sponsorizzazione concluso tra le parti in data 27.6.2011 l'ASD Club
Avellino si obbligava ad esporre il marchio dello sponsor sulle divise delle atlete e a diffonderne il nome per tutta la stagione sportiva giugno 2011-maggio 2012.
La , nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, e, poi, ancora nel presente giudizio P_ di appello, eccepiva l'inadempimento dell'ASD in quanto: a) l'ASD non aveva provveduto a diffondere il suo nome;
b) l'ASD si era estinta in data 31.12.2011.
La circostanza di cui alla lettera b) è travolta dall'accoglimento del primo motivo di appello, per effetto del quale l'ASD non può ritenersi estinta alla data del 31.12.2011.
A sostegno della prima circostanza, di cui alla lettera a), la deduceva che, come P_ risultava dai calendari federali della (allegati al contratto di sponsorizzazione per cui CP_5
è causa del 27.6.2011), Comitato Campania, l'ASD eseguiva l'attività agonistica come
“ASD Club Avellino V.B.” e non come Cidap-Club Avellino” (cfr. atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
9 L'appellante, sia in primo grado che nel presente giudizio, ha contestato l'avversa eccezione di inadempimento e ha dedotto che l'adempimento all'obbligazione di diffondere il nome della risultava: P_
a) dalle fotografie prodotte in primo grado (in file denominato “4.documenti 183.6.II.zip”, allegato all'atto di appello), raffiguranti atlete che, anche in fase di gioco, indossano la maglia con la scritta P_
b) dalla copia del prospetto “Gare e Risultati” della Controparte_5
Comitato Regionale Campania, proveniente direttamente dalla come
[...] CP_8 dimostra il timbro di quest'ultima apposto (in file denominato “3.fascicolo di costituzione.zip”, allegato all'atto di appello), nel quale l'ASD Club Avellino era sempre indicata come “CIDAP-Club Avellino”;
c) dalle risultanze della prove testimoniale, avendo dichiarato i testi, sig.ri , Tes_1
e , confermando i capitoli di prova orale, che, Testimone_2 Testimone_3 nell'anno agonistico 2011-2012, tutte le atlete dell' , in tutte le Controparte_3 gare di campionato disputate, avevano sempre indossato le magliette con il nome stampato dello sponsor e che, ogni qual volta le squadre della Controparte_3 giocavano partite in casa, nella palestra dove si disputavano gli incontri era
[...] stato sempre esposto uno striscione pubblicitario recante la denominazione della Cidap
s.r.l.
L'appellata , mentre nulla ha eccepito in relazione alle fotografie ed al prospetto “Gare P_
e Risultati” della Controparte_9 depositati nel giudizio di primo grado dall'appellante, con riferimento alla prova testimoniale, al fine di infirmarne il valore probatorio, ha dedotto che tutti i testi escussi avevano meramente confermato le circostanze articolate dall'opposta in primo grado, odierna appellante, senza né argomentare, né descrivere i fatti, ma la considerazione è priva di rilievo, in quanto non si può devalutare la testimonianza per la mera circostanza che il teste escusso si sia limitato a confermare la rispondenza al vero delle circostanze dedotte nei capitoli di prova senza aggiungere dettagli non richiestigli dal giudice che procede all'istruttoria (cass. civ., 3.11.2022, n. 32456; cass. civ., 28.8.2020, n. 17981).
Diverso sarebbe stato se l'appellata avesse eccepito che le dichiarazioni dei testi escussi si ponevano in contrasto con altri elementi di prova acquisiti al giudizio, ma tanto non è stato mai dedotto.
10 In definitiva, le prove documentali ed orali offerte dall'ASD sono idonee a provare l'adempimento, da parte sua, del contratto di sponsorizzazione concluso con l'odierna appellata in data 27.6.2011.
In più, l'appellante ha offerto considerazioni logiche e condivisibili volte a spiegare la circostanza evidenziata dall'appellata al fine di sostenere l'eccepito inadempimento, ossia che nei calendari federali della FIDAP-Comitato Campania, allegati al contratto di sponsorizzazione per cui è causa del 27.6.2011, l'ASD Club Avellino era indicata come
“ASD Club Avellino V.B.” e non come Cidap-Club Avellino: l'appellante ha dedotto che i calendari, ai quali l'appellata si riferiva per presumere la mancata utilizzazione della sua denominazione, erano stati allegati al contratto di sponsorizzazione del 27.6.2011, per cui dovevano essere stati redatti necessariamente in epoca precedente al contratto ed, in ogni caso, erano stati redatti alla fine dell'anno agonistico precedente per quello successivo, quando ancora non era conosciuto all'organo sportivo il nome dello sponsor dell'associazione sportiva affiliata.
Da tutto quanto precede consegue che la pretesa creditoria dell'appellante principale, fatta valere in via monitoria, risulta fondata.
Pertanto, in accoglimento dell'appello principale, ed in totale riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo e – poiché la riforma della sentenza di primo grado, da parte del giudice di appello, non determina la
“riviviscenza” del decreto ingiuntivo ormai revocato (cass. civ., 6.9.2017, n. 20868) – la
, odierna appellata ed opponente in primo grado, deve essere condannata a pagare, in P_ favore dell'appellante, la somma, pari all'importo ingiunto, di € 100.500,00, oltre interessi al tasso legale dall'1.1.2014 al saldo.
D. Analisi dell'appello incidentale
La ha spiegato appello incidentale, per l'ipotesi in cui fosse stata dichiarata la P_ legittimazione attiva dell'appellante principale, e ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, fossero accolte le sue domande riconvenzionali, volte alla restituzione della somma di € 68.000,00 versate all'ASD Club Avellino e della somma di € 34.440,31versata all' . Controparte_2
Entrambe le domande riconvenzionali, benché ammissibili (in quanto proposte nei confronti dell'ASD Club Avellino munita di legittimazione passiva), sono però infondate nel merito e, quindi, devono essere rigettate.
11 La domanda di restituzione della somma di € 68.200,00, versata dall'appellata all'appellante, a titolo di acconto sul corrispettivo del contratto di sponsorizzazione del
27.6.2011, trova il suo presupposto nell'eccepito inadempimento dell'odierna appellante, ma detto presupposto è infondato, essendo stato accertato che l'ASD Club Avellino aveva adempiuto alle obbligazioni derivanti dal contratto di sponsorizzazione concluso con la in data 27.6.2011. P_
A fondamento dell'ulteriore domanda di restituzione della somma di € 34.440,31, l'appellata ha dedotto di aver pagato all' , in sede di conciliazione extragiudiziale, Controparte_2 la somma di € 34.440,31, a definizione del procedimento avviato con la notifica dell'avviso di accertamento n. TFK030700815/2014 per l'anno 2011 per la somma di € 58.000,00, e che la predetta somma di € 34.440,03 era stata ingiustamente pagata, in quanto se l'ASD Club
Avellino avesse ottemperato al contratto di sponsorizzazione del 27.6.2011, l' CP_2
non avrebbe potuto rilevare l'indebita deduzione dei costi di sponsorizzazione.
[...]
Va premesso che l'appellata ha ritualmente documentato il pagamento in favore dell' della minor somma di € 28.934,90 (di cui € 12.335,22, come Controparte_2 risultante dai tre modelli F24, depositati in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c.; € 16.599,68, come risultante dai modelli F24 del 15.7.2016, del 9.10.2015, dell'11.12.2016, del 29.12.2016, in “doc. 2 ricevute di pagamento” allegato alla comparsa di risposta, depositati per la prima volta in grado di appello, ma ammissibili in quanto di formazione successiva alla decorrenza dei termini ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. nel giudizio di primo grado), non essendo utilizzabili ai fini della decisione i modelli F23 del
10.3.2015 per € 1.352,54 e dell'11.4.2016 per € 4.152,87, perché depositati dall'appellata per la prima volta in appello, sebbene potessero essere depositati nel giudizio di primo grado, nei termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
Tanto premesso, la domanda dell'appellata di condanna dell'appellante al pagamento della somma di € 34.440,31, da ridurre ad € 28.934,90, pari a quella che essa avrebbe pagato, a titolo sanzionatorio, all' , da qualificare come domanda risarcitoria, è Controparte_2 infondata, perché - in disparte ogni questione sulla sussistenza del nesso di causalità tra la cancellazione dell'ASD Club Avellino dall'Anagrafe Tributaria e la dismissione della partita
IVA e la sanzione inflitta dall' alla , a seguito di avviso di Controparte_2 P_ accertamento n. TFK030700815/2014 per l'anno 2011 - non vi è la prova che la proposta di conciliazione della sia stata accettata dall' (il documento n. 10, P_ Controparte_2
12 allegato alla comparsa di risposta depositata dalla nel presente giudizio, denominato P_
“conciliazione extra giudiziale”, è solo la ricevuta della proposta di conciliazione fatta dalla alla ); non vi è la prova che la conciliazione sia stata proposta P_ Controparte_2 dalla a definizione dell'avviso di accertamento n. TFK030700815/2014; in definitiva, P_ non vi è la prova che il pagamento in favore dell' della somma Controparte_2 ritualmente documentata solo per € 28.934,90 sia collegato proprio all'avviso di accertamento n. TFK030700815/2014 per l'anno 2011.
E. Le spese processuali
La riforma della sentenza di primo grado determina una diversa regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, che il primo giudice compensava interamente tra le parti, in ragione della loro reciproca soccombenza.
All'esito del presente giudizio di appello, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., le spese di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese della fase monitoria, devono essere poste a carico dell'appellata.
Le spese della fase monitoria sono liquidate in ammontare conforme a quello liquidato nel decreto ingiuntivo, con la medesima previsione della distrazione in favore dell'avv.
Sergio Tecce, dichiaratori antistatario.
Le spese del giudizio di primo grado sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 2 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., utilizzando come scaglione di riferimento quello da € 52.001,00 a € 260.000,00 (in base al valore della causa di primo grado, determinato dal decisum), applicando i valori medi per tutte le fasi.
Le spese del presente giudizio di appello sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., utilizzando come scaglione di riferimento quello da € 52.001,00 a € 260.000,00 (in base al valore del giudizio di appello, determinato dal decisum), applicando i valori minimi per la fase istruttoria/di trattazione, non essendo stata espletata attività istruttoria, ed i valori medi per tutte le altre tre fasi.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., per le spese del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello deve essere disposta la distrazione in favore del procuratore antistatario.
In considerazione del rigetto dell'appello incidentale deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno
13 successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello incidentale, a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da , nella qualità di Presidente Parte_1 dell'Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) Club Avellino, nei confronti di P_
in persona del legale rapp.te p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Avellino,
[...]
Seconda Sezione Civile, n. 1214/2020, depositata in data 6.8.2020, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Accoglie l'appello principale proposto da , nella qualità di Parte_1
Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) Club Avellino e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, Rigetta l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Avellino P_
n. 1382/2014 del 25.10.2014 e Condanna la a pagare, in favore di P_
, nella qualità di Presidente dell'Associazione Sportiva Parte_1
Dilettantistica (ASD) Club Avellino, la somma di € 100.500,00, oltre interessi al tasso legale dall'1.1.2014 al saldo;
2) Rigetta l'appello incidentale proposto dalla P_
3) Condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese della fase monitoria, che liquida, in conformità a quanto liquidato nel decreto ingiuntivo, nella somma di € 2.541,50, di cui € 406,50 per esborsi, oltre rimborso per spese forfettarie, IVA e CPA se dovute per legge, con distrazione in favore dell'avv.
Sergio Tecce, dichiaratosi anticipatario;
nonché delle spese del giudizio di opposizione, che liquida in € 14.103,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
4) Condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € 1.165,50 per esborsi e € 12.154,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali al 15%, Iva e CPA, se
14 dovuti, nella misura come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
5) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello incidentale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 17.9.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
15