Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/02/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3382/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra con l'assistenza e difesa dell'avv. Leonardo Fortunato;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa dei Controparte_1
funzionari dott.ri Serena Cianflone e Gaetano Bonofiglio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver sottoscritto una serie di contratti a termine dal 2008 al 2014 con il ministero convenuto come personale amministrativo e di essere stata immessa in ruolo nell'anno scolastico 2014/2015; affermando la violazione della disciplina comunitaria e nazionale antidiscriminatoria da parte dell'amministrazione scolastica con il decreto di ricostruzione della carriera impugnato per il mancato riconoscimento a fini giuridici ed economici dell'intero servizio pre-ruolo prestato, risultando la disciplina contenuta negli artt. 569 e 570 D. L.vo n. 297/1994 non conforme ai principi comunitari di non discriminazione e parità di trattamento tra personale di ruolo e personale non di ruolo, adiva l'intestato tribunale per il riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio pre-ruolo prestato in forza di tutti i contratti a termine conclusi ed eseguiti sia a fini economici che giuridici.
Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo la prescrizione delle CP_1
pretese.
2. Ebbene, il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
In concreto la domanda avanzata dalla parte ricorrente è diretta ad ottenere il riconoscimento dell'anzianità maturata anche nel servizio pre-ruolo sia a fini giuridici che economici. La parte ricorrente, infatti, ha domandato il riconoscimento a fini giuridici ed economici dell'integrale
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Ciò chiarito occorre dare rilievo, innanzitutto, all'intervento nella medesima controversia sottoposta al vaglio del decidente della Suprema Corte di Cassazione che, richiamando anche la giurisprudenza comunitaria più rilevante intervenuta da ultimo nel contenzioso sul precariato in ambito scolastico, ha ravvisato nell'applicazione della disciplina di settore che limita il riconoscimento del servizio pre-ruolo del personale ATA una vera e propria ipotesi di violazione della clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE.
Questa la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE:
<< Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.>>.
Al principio di diritto da ultimo formulato dalla Suprema Corte occorre dare continuità, facendovi rinvio ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. 28.11.2019, n.
31150).
Innanzitutto, occorre prendere le mosse dagli artt. 569 e 570 D.L.vo n. 297/1994 attualmente vigenti applicati dall'amministrazione scolastica per la ricostruzione della carriera della parte ricorrente quale personale amministrativo.
Questo l'art. 569 D. L.vo n. 297/1994:
<<
1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
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4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili>>.
Questo, inoltre, l'art. 570 D. L.vo n. 297/1994:
<<
1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito.
Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento.
2. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo>>.
Pertanto, a differenza dei docenti, per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, non opera la fictio iuris disciplinata dall'art. 489, comma 1 D.L.vo n. 297/1994 integrato dall'art. 11, comma 14 L. n. 124/1999 che di seguito si riportano.
Questo l'art. 489, comma 1 D. L.vo n. 297/1994:
<< Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.>>.
Questa, invece, la disciplina integrativa dell'art. 489 appena richiamato disposta dall'art. 11, comma 14 L. n. 124/1999:
<< Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.>>.
Pertanto, solo per i docenti e non per il personale amministrativo opera l'equiparazione in termini giuridici ad un intero anno scolastico dello svolgimento di un servizio per un numero di giorni pari o superiore ad almeno 180 nell'anno scolastico ovvero di quello prestato ininterrottamente dal 1° febbraio al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Ed infatti, per il personale docente, ai fini della ricostruzione della carriera, trova applicazione la diversa disciplina contenuta nell'art. 485, comma 1 D. L.vo n. 297/1994 che si riporta:
<< Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli
3 fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo>>.
Pertanto, per il personale amministrativo, non operando la disciplina di favore appena richiamata sul riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio pre-ruolo, non vi è alcun rischio di discriminazioni alla rovescia paventato solo per i docenti anche dalla Suprema Corte con un'importante pronuncia che chiarisce la necessità per il giudice di merito di verificare in concreto la effettiva disparità di trattamento subita dal personale docente in ragione della diversa posizione assunta, non di ruolo, rispetto a quello di ruolo, nella ricostruzione di carriera operata dall'amministrazione scolastica.
La necessità della verifica di una eventuale discriminazione da apprezzarsi in concreto è stata ribadita, da ultimo, sempre e solo per il personale docente, con un'importante pronuncia della
CGUE, che, per il solo personale docente, ha ritenuto la disciplina italiana sulla ricostruzione della carriera nel settore scolastico in linea di principio non in contrasto con il principio di pari trattamento e non discriminazione, ravvisando ragioni oggettive in grado di giustificare la diversa valutazione del servizio prestato tra docenti di ruolo e docenti non di ruolo (cfr. CGUE
20.09.2018, n. 466).
3. Ciò puntualizzato, per il caso in esame, alla luce delle allegazioni e produzioni delle parti, non vi è ragione di dubitare che le mansioni e le attività svolte dalla parte ricorrente in qualità di personale amministrativo alle dipendenze del ministero resistente durante il servizio pre- ruolo siano del tutto equipollenti e sovrapponibili a quelle svolte dal personale amministrativo di ruolo.
Non solo, nel caso sottoposto al vaglio del decidente non si riscontra alcuna ragione oggettiva per giustificare il diverso riconoscimento dell'anzianità maturata dalla parte ricorrente durante il servizio pre-ruolo e la evidente disparità di trattamento ai fini della ricostruzione della carriera rispetto all'omologo personale di ruolo nel computo degli anni di servizio pre-ruolo.
Nella fattispecie sottoposta al vaglio del decidente, pertanto, deve ravvisarsi una forma di disparità di trattamento ingiustificata e la palese violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE.
Va disapplicata, di conseguenza, la disciplina interna applicata dall'amministrazione scolastica per la ricostruzione della carriera della parte ricorrente in quanto in contrasto con la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE.
4 Pertanto, devono essere accolte le domande avanzate dalla parte ricorrente e deve essere dichiarato il suo diritto al riconoscimento integrale a fini giuridici ed economici di tutta l'anzianità maturata nel servizio prestato nell'amministrazione scolastica in forza dei contratti a termine sottoscritti ed eseguiti. Non viene in rilievo, nel caso di specie, l'istituto della prescrizione, atteso che non vi è domanda di pagamento di differenze retributive.
4. Tenuto conto della peculiarità delle questioni giuridiche implicate nella decisione della presente controversia nonché e soprattutto delle molteplici pronunce intervenute nella specifica materia da parte delle Superiori Autorità Giudiziarie interne e della CGUE, deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per l'integrale compensazione tra tutte le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- disapplica la disciplina interna applicata dall'amministrazione scolastica per la ricostruzione della carriera della parte ricorrente in quanto in contrasto con la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n.
1999/70/CE e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento integrale a fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata nel servizio prestato in forza di tutti i contratti a termine conclusi ed eseguiti con il convenuto;
CP_1
- compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente giudizio.
Castrovillari, 11/02/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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