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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/10/2025, n. 4242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4242 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2718/25 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Giliberti presso lo studio del quale è Parte_1 elettivamente domiciliato in Milano alla via Alberico Albricci n.3 come da procura in atti
- RICORRENTE – contro
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: riconoscimento indennità di accompagnamento
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.03.2025, ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale Parte_1 di Milano – Sezione Lavoro – l' chiedendo di accertare che il proprio stato patologico sia tale da CP_1 integrare i presupposti per il riconoscimento all'Indennità di accompagnamento ex art. 1 legge 18/80 e legge 104/92 art. 3 comma 3 sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa ed all'uopo, disporre il rinnovo o l'integrazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata nel procedimento per ATP le cui conclusioni ha impugnato. Con vittoria delle spese di lite da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il ricorrente ha dedotto:
pagina 1 di 5 -di aver depositato il 26.06.2024 ricorso ex art. 445 bis cpc avanti al Tribunale di Milano al fine di verificare lo stato delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
-che nell'ambito del suddetto procedimento è stata disposta CTU medico-legale che ha concluso per la insussistenza del suddetto requisito;
-ritenuta erronea tale valutazione ha proposto ricorso in opposizione chiedendo il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio per il riconoscimento del diritto azionato con il procedimento ex art. 445 bis c.p.c.
Nello specifico, il ricorrente ha lamentato che il consulente medico nominato dal Giudice non avrebbe sufficientemente valutato la condizione patologica del ricorrente il quale, a suo dire, non sarebbe in grado di attendere in autonomia agli atti del vivere quotidiano e/o della possibilità di deambulare autonomamente senza l'aiuto di un accompagnatore.
Contesta le risultanze a cui è pervenuto il CTU il quale pur riconoscendo che “la capacità deambulatoria del Ricorrente sia attualmente contraddistinta da una ripercussione negativa in termini di efficienza, riconducibile al complesso delle condizioni patologiche precedentemente illustrate, e nello specifico nel concorso tra gli esiti di emisidrome destra e le problematiche al rachide (stenosi del canale e discopatia) e che “ L'assommarsi delle predette patologie determina per il Ricorrente
l'integrarsi di una condizione dove, pertanto, è pacificamente da profilarsi una riduzione dell'efficienza deambulatoria” ritiene che tale riduzione sia parziale e non legittimante l'indennità di accompagnamento stante la “ comunque effettiva autonomia con cui (al netto di un carattere di ipofluidità e minore velocità esecutiva, per la condizione emiparetica e l'attendibile sintomatologia dolorosa derivante dalle problematiche del rachide) i passaggi posturali e la locomozione sono stati espletati durante la visita medico-legale nel presente Accertamento Tecnico”.
Ha contestato l'iter logico seguito dal CTU ritenendo che lo stesso non abbia tenuto in debito conto che tale già compromessa condizione si è ulteriormente, aggravata all'insorgere di una lombo-sciatalgia, stenosi del canale lombare e discopatia lombo-sacrale che” ha reso estremamente dolorosi i passaggi posturali incidendo nell'efficienza deambulatoria” come dallo stesso riconosciuto, oltre a non aver tenuto conto della insorgenza di un carcinoma intestinale e di stato di iniziale decadimento cognitivo.
L' , ritualmente convenuto, non si è costituito e, pertanto, il Giudice ne ha dichiarato la CP_1 contumacia.
All'udienza dell'8.05.2025, il giudice ha disposto il rinnovo della consulenza tecnica nominando la dott.ssa quale nuovo CTU alla quale, previo giuramento, ha concesso termine fino Persona_1
30.09.2025 per il deposito dell'elaborato peritale. pagina 2 di 5 All'udienza del 08.10.2025 il giudice ha invitato parte ricorrente alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza contestuale.
*
La domanda è fondata e il ricorso, pertanto, deve essere accolto.
Il quadro clinico del sig. , come emerso dall'accertamento peritale effettuato in fase di Parte_1 opposizione, evidenzia una situazione caratterizzata da pluripatologie su un soggetto anziano.
In particolare, il ricorrente risulta “affetto da emiparesi destra in esiti di ictus cerebri, decadimento cognitivo, esiti di emicolectomia destra per carcinoma intestinale, esiti di resezione transuretrale della prostata per adenoma prostatico, rinosinusite pseudopolipoide cronica, ipoacusia, spondilo-disco- artrosi e anterolistesi L4-L5, alluce valgo bilaterale, periartrite scapolo-omerale sinistra, ernia inguinale sinistra. “
Tali patologie unitamente all'esame obiettivo condotto dalla CTU, dott.ssa ha Persona_1 portato alla conclusione che “l'obiettività oggi rilevata caratterizzata da severo deficit funzionale degli arti di destra (in soggetto destrimane), instabilità posturale, deficit nel mantenimento della stazione eretta, compromissione della deambulazione (che avviene con utilizzo di bastone) e dei passaggi posturali, ben si accorda con le patologie da cui il ricorrente risulta essere affetto. Tale complesso menomativo, coinvolgente altresì l'arto superiore destro, dominante, non consente, di fatto, al ricorrente di espletare autonomamente le attività di base della vita quotidiana (con particolare riferimento alla vestizione e svestizione, all'igiene personale, all'adeguato utilizzo della toilette) e quelle strumentali (utilizzo dei mezzi di trasporto, pulire la casa, fare la spesa, cucinare, alimentarsi adeguatamente ecc..).
La situazione clinica dell'opponente è risultata, dunque, “tale da determinare un quadro altamente invalidante che incide negativamente sulla capacità del Sig. di compiere gli atti quotidiani Pt_1 della vita a causa dell'emiparesi destra e dell'instabilità posturale con conseguente deficit deambulatorio e difficoltà negli spostamenti
Ciò premesso, dunque, devono essere accolte le doglianze dell'opponente nella parte in cui ha contestato le risultanze dell'elaborato peritale condotto in fase di Accertamento Tecnico Preventivo, posto che le stesse non hanno dato piena contezza delle patologie afferenti a e delle Parte_1 conseguenze che queste hanno sulla capacità di quest'ultimo di attendere in maniera autonoma agli atti della vita quotidiana.
Il CTU nominato nel giudizio di opposizione, esaminando tutta la documentazione medica prodotta, come compiutamente riportato nella perizia medica, e le determinazioni finali alle quali è pervenuto appaiono concordi e in linea con quanto in esse riportato nella misura in cui è stato accertato che “…è pagina 3 di 5 quindi prospettabile con fondatezza ritenere che il Sig. sia da ritenersi soggetto Parte_1 totalmente invalido con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, ex Lege 18/80. “.
Giova, in merito, rilevare che la norma istitutiva del beneficio per cui è causa richiede ai fini del suo riconoscimento la sussistenza di due requisiti: a) l'invalidità totale;
b) l'impossibilità di camminare senza un accompagnatore ovvero la necessità di assistenza continua per non essere il soggetto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Accertato il requisito della invalidità totale, la Suprema Corte di Cassazione, al fine della valutazione della sussistenza del secondo di tali requisiti, ha osservato che non rilevano singoli episodi “ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale, ad esempio, il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni specifici atti della vita quotidiana, pur dovendosi intendere in senso relativo la nozione di continuità della necessità dell'assistenza. In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o nel compimento degli atti” (Cass. sez. lav.
7273/2011 e Cass. 2599/2017).
Ciò detto, l'accertamento medico effettuato dal CTU nel giudizio di opposizione appare congruo e non discordante da quanto risultante dalla documentazione medica prodotta in giudizio e dall'analisi medico-legale del ricorrente, oltre ad essere ben motivata e dettagliatamente descrittiva delle condizioni dell'invalido quali riscontrate all'esame obiettivo.
Ciò porta, pertanto, questo giudicante ad accogliere la valutazione conclusiva del consulente tecnico nella misura in cui rileva che “Egli si trova nelle condizioni richieste per Legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento” e, conseguentemente accogliere la domanda dell'opponente.
Occorre tenere conto, però, in termini di decorrenza, che il CTU ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari legittimanti la domanda di indennità di accompagnamento, solo dal momento in cui ha potuto eseguire l'esame obiettivo del ricorrente ed, infatti, rileva” E' alla visita eseguita in occasione del presente accertamento che è stato possibile constatare, direttamente, un quadro clinico caratterizzato da una severa compromissione funzionale con instabilità posturale e difficoltà alla deambulazione con conseguente attendibile preclusione all'espletamento dei comuni atti del vivere quotidiano e necessità di assistenza costante e continua nel tempo” facendo, dunque, decorrere tale termine dal giugno 2025.
Ha rilevato, infatti, che “all'epoca della domanda amministrativa (21.07.23) e dell'effettuazione della visita da parte della Commissione (13.09.23), il quadro clinico del ricorrente era, nel complesso, sì
pagina 4 di 5 disabilitante ma non di gravità tale da precludere gli atti quotidiani della vita e/o la deambulazione dello stesso;”
*
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso in opposizione deve essere accolto e deve essere accertata la sussistenza del requisito sanitario per la concessione dell'indennità di accompagnamento, secondo le risultanze indicate nella relazione del c.t.u.
Il risultato dell'accertamento peritale in punto di decorrenza determina la compensazione parziale tra le parti delle spese della presente procedura, con condanna di a rifondare al ricorrente le spese di CP_1 lite nella misura liquidata in dispositivo.
La sentenza è esecutiva ex art. 431 c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario legittimante l'indennità di accompagnamento ex legge n. 18/80 dalla data di giugno 2025;
- condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite liquidate in € 1.350,00 oltre a IVA e c.p.a., CP_1 più 15% di spese generali, con distrazione a favore dell'avv. Francesco Giliberti antistatario;
- pone definitamente a carico dell' le spese di consulenza già liquidate in € 600,00 oltre accessori CP_1 al nominato CTU dott.ssa Persona_1
Così deciso in Milano, in data 8 ottobre 2025. il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Julie Martini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Giliberti presso lo studio del quale è Parte_1 elettivamente domiciliato in Milano alla via Alberico Albricci n.3 come da procura in atti
- RICORRENTE – contro
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: riconoscimento indennità di accompagnamento
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.03.2025, ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale Parte_1 di Milano – Sezione Lavoro – l' chiedendo di accertare che il proprio stato patologico sia tale da CP_1 integrare i presupposti per il riconoscimento all'Indennità di accompagnamento ex art. 1 legge 18/80 e legge 104/92 art. 3 comma 3 sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa ed all'uopo, disporre il rinnovo o l'integrazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata nel procedimento per ATP le cui conclusioni ha impugnato. Con vittoria delle spese di lite da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il ricorrente ha dedotto:
pagina 1 di 5 -di aver depositato il 26.06.2024 ricorso ex art. 445 bis cpc avanti al Tribunale di Milano al fine di verificare lo stato delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
-che nell'ambito del suddetto procedimento è stata disposta CTU medico-legale che ha concluso per la insussistenza del suddetto requisito;
-ritenuta erronea tale valutazione ha proposto ricorso in opposizione chiedendo il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio per il riconoscimento del diritto azionato con il procedimento ex art. 445 bis c.p.c.
Nello specifico, il ricorrente ha lamentato che il consulente medico nominato dal Giudice non avrebbe sufficientemente valutato la condizione patologica del ricorrente il quale, a suo dire, non sarebbe in grado di attendere in autonomia agli atti del vivere quotidiano e/o della possibilità di deambulare autonomamente senza l'aiuto di un accompagnatore.
Contesta le risultanze a cui è pervenuto il CTU il quale pur riconoscendo che “la capacità deambulatoria del Ricorrente sia attualmente contraddistinta da una ripercussione negativa in termini di efficienza, riconducibile al complesso delle condizioni patologiche precedentemente illustrate, e nello specifico nel concorso tra gli esiti di emisidrome destra e le problematiche al rachide (stenosi del canale e discopatia) e che “ L'assommarsi delle predette patologie determina per il Ricorrente
l'integrarsi di una condizione dove, pertanto, è pacificamente da profilarsi una riduzione dell'efficienza deambulatoria” ritiene che tale riduzione sia parziale e non legittimante l'indennità di accompagnamento stante la “ comunque effettiva autonomia con cui (al netto di un carattere di ipofluidità e minore velocità esecutiva, per la condizione emiparetica e l'attendibile sintomatologia dolorosa derivante dalle problematiche del rachide) i passaggi posturali e la locomozione sono stati espletati durante la visita medico-legale nel presente Accertamento Tecnico”.
Ha contestato l'iter logico seguito dal CTU ritenendo che lo stesso non abbia tenuto in debito conto che tale già compromessa condizione si è ulteriormente, aggravata all'insorgere di una lombo-sciatalgia, stenosi del canale lombare e discopatia lombo-sacrale che” ha reso estremamente dolorosi i passaggi posturali incidendo nell'efficienza deambulatoria” come dallo stesso riconosciuto, oltre a non aver tenuto conto della insorgenza di un carcinoma intestinale e di stato di iniziale decadimento cognitivo.
L' , ritualmente convenuto, non si è costituito e, pertanto, il Giudice ne ha dichiarato la CP_1 contumacia.
All'udienza dell'8.05.2025, il giudice ha disposto il rinnovo della consulenza tecnica nominando la dott.ssa quale nuovo CTU alla quale, previo giuramento, ha concesso termine fino Persona_1
30.09.2025 per il deposito dell'elaborato peritale. pagina 2 di 5 All'udienza del 08.10.2025 il giudice ha invitato parte ricorrente alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza contestuale.
*
La domanda è fondata e il ricorso, pertanto, deve essere accolto.
Il quadro clinico del sig. , come emerso dall'accertamento peritale effettuato in fase di Parte_1 opposizione, evidenzia una situazione caratterizzata da pluripatologie su un soggetto anziano.
In particolare, il ricorrente risulta “affetto da emiparesi destra in esiti di ictus cerebri, decadimento cognitivo, esiti di emicolectomia destra per carcinoma intestinale, esiti di resezione transuretrale della prostata per adenoma prostatico, rinosinusite pseudopolipoide cronica, ipoacusia, spondilo-disco- artrosi e anterolistesi L4-L5, alluce valgo bilaterale, periartrite scapolo-omerale sinistra, ernia inguinale sinistra. “
Tali patologie unitamente all'esame obiettivo condotto dalla CTU, dott.ssa ha Persona_1 portato alla conclusione che “l'obiettività oggi rilevata caratterizzata da severo deficit funzionale degli arti di destra (in soggetto destrimane), instabilità posturale, deficit nel mantenimento della stazione eretta, compromissione della deambulazione (che avviene con utilizzo di bastone) e dei passaggi posturali, ben si accorda con le patologie da cui il ricorrente risulta essere affetto. Tale complesso menomativo, coinvolgente altresì l'arto superiore destro, dominante, non consente, di fatto, al ricorrente di espletare autonomamente le attività di base della vita quotidiana (con particolare riferimento alla vestizione e svestizione, all'igiene personale, all'adeguato utilizzo della toilette) e quelle strumentali (utilizzo dei mezzi di trasporto, pulire la casa, fare la spesa, cucinare, alimentarsi adeguatamente ecc..).
La situazione clinica dell'opponente è risultata, dunque, “tale da determinare un quadro altamente invalidante che incide negativamente sulla capacità del Sig. di compiere gli atti quotidiani Pt_1 della vita a causa dell'emiparesi destra e dell'instabilità posturale con conseguente deficit deambulatorio e difficoltà negli spostamenti
Ciò premesso, dunque, devono essere accolte le doglianze dell'opponente nella parte in cui ha contestato le risultanze dell'elaborato peritale condotto in fase di Accertamento Tecnico Preventivo, posto che le stesse non hanno dato piena contezza delle patologie afferenti a e delle Parte_1 conseguenze che queste hanno sulla capacità di quest'ultimo di attendere in maniera autonoma agli atti della vita quotidiana.
Il CTU nominato nel giudizio di opposizione, esaminando tutta la documentazione medica prodotta, come compiutamente riportato nella perizia medica, e le determinazioni finali alle quali è pervenuto appaiono concordi e in linea con quanto in esse riportato nella misura in cui è stato accertato che “…è pagina 3 di 5 quindi prospettabile con fondatezza ritenere che il Sig. sia da ritenersi soggetto Parte_1 totalmente invalido con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, ex Lege 18/80. “.
Giova, in merito, rilevare che la norma istitutiva del beneficio per cui è causa richiede ai fini del suo riconoscimento la sussistenza di due requisiti: a) l'invalidità totale;
b) l'impossibilità di camminare senza un accompagnatore ovvero la necessità di assistenza continua per non essere il soggetto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Accertato il requisito della invalidità totale, la Suprema Corte di Cassazione, al fine della valutazione della sussistenza del secondo di tali requisiti, ha osservato che non rilevano singoli episodi “ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale, ad esempio, il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni specifici atti della vita quotidiana, pur dovendosi intendere in senso relativo la nozione di continuità della necessità dell'assistenza. In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o nel compimento degli atti” (Cass. sez. lav.
7273/2011 e Cass. 2599/2017).
Ciò detto, l'accertamento medico effettuato dal CTU nel giudizio di opposizione appare congruo e non discordante da quanto risultante dalla documentazione medica prodotta in giudizio e dall'analisi medico-legale del ricorrente, oltre ad essere ben motivata e dettagliatamente descrittiva delle condizioni dell'invalido quali riscontrate all'esame obiettivo.
Ciò porta, pertanto, questo giudicante ad accogliere la valutazione conclusiva del consulente tecnico nella misura in cui rileva che “Egli si trova nelle condizioni richieste per Legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento” e, conseguentemente accogliere la domanda dell'opponente.
Occorre tenere conto, però, in termini di decorrenza, che il CTU ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari legittimanti la domanda di indennità di accompagnamento, solo dal momento in cui ha potuto eseguire l'esame obiettivo del ricorrente ed, infatti, rileva” E' alla visita eseguita in occasione del presente accertamento che è stato possibile constatare, direttamente, un quadro clinico caratterizzato da una severa compromissione funzionale con instabilità posturale e difficoltà alla deambulazione con conseguente attendibile preclusione all'espletamento dei comuni atti del vivere quotidiano e necessità di assistenza costante e continua nel tempo” facendo, dunque, decorrere tale termine dal giugno 2025.
Ha rilevato, infatti, che “all'epoca della domanda amministrativa (21.07.23) e dell'effettuazione della visita da parte della Commissione (13.09.23), il quadro clinico del ricorrente era, nel complesso, sì
pagina 4 di 5 disabilitante ma non di gravità tale da precludere gli atti quotidiani della vita e/o la deambulazione dello stesso;”
*
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso in opposizione deve essere accolto e deve essere accertata la sussistenza del requisito sanitario per la concessione dell'indennità di accompagnamento, secondo le risultanze indicate nella relazione del c.t.u.
Il risultato dell'accertamento peritale in punto di decorrenza determina la compensazione parziale tra le parti delle spese della presente procedura, con condanna di a rifondare al ricorrente le spese di CP_1 lite nella misura liquidata in dispositivo.
La sentenza è esecutiva ex art. 431 c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario legittimante l'indennità di accompagnamento ex legge n. 18/80 dalla data di giugno 2025;
- condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite liquidate in € 1.350,00 oltre a IVA e c.p.a., CP_1 più 15% di spese generali, con distrazione a favore dell'avv. Francesco Giliberti antistatario;
- pone definitamente a carico dell' le spese di consulenza già liquidate in € 600,00 oltre accessori CP_1 al nominato CTU dott.ssa Persona_1
Così deciso in Milano, in data 8 ottobre 2025. il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Julie Martini
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