Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 3196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3196 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 11970/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - XI Sezione civile - in persona del Giudice onorario dott. Filippo Peluso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11970/2022 R.G.A.C. riservata in decisione a seguito dell'udienza cartolare ex art. 127ter c.p.c. con termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento del 16/09/2024, vertente
TRA
(c.f. ), nata a Parte_1 C.F._1
Volturara Appula (FG) il 19/11/1964, elettivamente domiciliata a Napoli alla
Trav. Antonino Pio n. 64 presso lo studio dell'Avv. Aniello Musto, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
ATTORE
E
(c.f. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
27/04/1947, in proprio e quale erede di nato Napoli il Persona_1
02/06/1938 e ivi deceduto il 01/02/2021, nonché (c.f. CP_2
), nata a [...] il [...] e (c.f. C.F._3 CP_3
, nato a [...] il [...], nella qualità di eredi di C.F._4
nato Napoli il 02/06/1938 e ivi deceduto il 01/02/2021, Persona_1
elettivamente domiciliati a Napoli al Viale Colli Aminei n. 36/b presso lo
studio dell'Avv. Anna Abate, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
CONVENUTI
E
(c.f. , nata a [...] il Controparte_4 C.F._5
26/08/1951, elettivamente domiciliata a Napoli in Via M. Ruta n. 24 presso lo studio dell'Avv. Massimo De Felice, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
CONVENUTA
E
, (c.f. ), nato a [...] Controparte_5 C.F._6
Appula (FG) il 16/2/1957
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: compravendita immobiliare.
CONCLUSIONI: per l'attrice, condannare alla restituzione del bene immobile oggetto di vendita agli aventi diritto e dichiarare la nullità/inesistenza/inefficacia dell'atto notarile di compravendita del
09/09/2011, repertorio n. 101529, raccolta n. 40011, riportato al NCEU
Comune di Napoli, foglio 5, sez. Soc., particella n. 722, sub. 38, r.c. 5, cat.
C/2, classe 7, mq 45, rendita € 306,78, importo pagato per l'acquisto €
30000,00 ed ordinare al Conservatore dei registri immobiliari di Napoli la cancellazione della trascrizione della suindicata compravendita e così delle compravendite successive e/o comunque, accertare la dichiarazione di nullità od inefficacia od inesistenza della vendita per difetto di procura a vendere, quanto la vendita veniva effettuata successivamente alla morte della de cuius, mandante e quindi con procura estinta;
in subordine, accertare l'annullamento e/o nullità della procura a vendere perché carente di potere di rappresentanza e quindi illegittima con dichiarazione di inefficacia/nullità dell'atto notarile di vendita del 09.09.2011 ed ordinare al Conservatore dei registri immobiliari di
Napoli la cancellazione della trascrizione della suindicata compravendita e
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così delle compravendite successive;
condannare il Notaio Dott. CP per responsabilità ed inadempimento professionale, per omesso
[...] controllo della procura e per omessi accertamenti anagrafici dell'esistenza in vita della defunta IG. con procura a vendere inefficace e/o Persona_2
nulla e/o inesistente per morte del mandante prima della vendita, al risarcimento dei danni pari ad € 30000,00, pari all'importo/prezzo della compravendita, o quella somma che stabilirà il Giudice adito;
in subordine, condannare tutti i convenuti in solido, od alternativamente, o chi di dovere, al pagamento del risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attrice e quantificato in € 30.000,00, prezzo di vendita del deposito, od in subordine, a quell'importo che stabilirà il Giudice adito, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa, con attribuzione.
Per la convenuta e per gli eredi ( Controparte_1 Persona_1 CP_1
, rigettare la domanda proposta, perché
[...] CP_2 CP_3 infondata in fatto ed in diritto;
condannare l'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi in via equitativa;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa.
Per la convenuta rigettare le domande avanzate nei suoi Controparte_4
confronti in quanto prescritte ai sensi di legge, nonché infondate in fatto ed in diritto, inammissibili, improcedibili e comunque esagerate nel quantum per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze professionali di causa, con attribuzione.
Motivi della decisione
La presente sentenza, resa a seguito dell'istruttoria in parte espletata dal G.U. dott. C. Caccaviello, viene redatta ai sensi dell'art. 132, co.2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45, co. 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009) ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, e viene motivata attraverso una "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
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della decisione". Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. Civ n. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art. 16 del D.lgs n. 5 del 2003, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamata adesivamente Cass. Civ. SS.UU. 16/01/2015 n.
642, secondo la quale nel processo civile -ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 D.lgs n. 546 del 1992- non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
richiamato il contenuto assertivo dell'atto introduttivo di citazione e quello impeditivo, modificativo od estintivo della comparsa di risposta del convenuto;
richiamato il contenuto
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delle ordinanze istruttorie emesse in corso di causa;
ritenuta esaustiva l'attività istruttoria svolta.
In fatto ed in sintesi, con atto di citazione ritualmente notificato la IG.ra
(d'ora in avanti solo “l'attrice”) citava in Parte_1
giudizio i IGg. , , Controparte_5 Persona_1 Controparte_1 ed il Notaio chiedendo dichiararsi la nullità della Controparte_4
vendita del 9/9/2011 tra il venditore , quale Controparte_5
procuratore speciale della madre e gli acquirenti IGg. Parte_2 [...]
e , avente ad oggetto un locale deposito sito a Napoli Per_1 Controparte_1
in Via Antonino Pio n. 59, censito al NCEU alla Sez. SOC, foglio 5, p.lla 722, sub 38. Premetteva l'attrice di essere erede, insieme al fratello
[...]
, della madre deceduta il 21/8/2011; che Controparte_5 Parte_2
il fratello aveva ricevuto dalla madre, in data Controparte_5
12/7/2011, procura speciale a vendere il locale deposito ut supra descritto;
che, però, la vendita era stata perfezionata solo in data 9/9/2011, ovvero dopo il decesso della IG.ra , ciò che avrebbe comportato la nullità Parte_2
della vendita essendosi estinta la procura speciale con il decesso del mandante;
eccepiva, altresì, l'attrice l'invalidità della procura speciale, e ciò in quanto sottoscritta in uno stato di incapacità di intendere e volere;
eccepiva la responsabilità del Notaio rogante per non avere eseguito i necessari accertamenti riguardo l'esistenza in vita della IG.ra al Parte_2
momento della stipula della vendita.
Si costituiva in giudizio il Notaio che eccepiva la Controparte_4
prescrizione di ogni diritto reclamato e che alcuna responsabilità poteva esserle ascritta e ciò in quanto la procura speciale a vendere era perfettamente valida al momento della stipula e lo stesso venditore Controparte_5
, sotto la propria responsabilità ex DPR 445/2000, aveva dichiarato
[...] nell'atto che la procura era “tutt'ora valida non essendo mai stata revocata essendo la mandante ancora in vita”. Persona_2
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Si costituiva in giudizio la convenuta che, in via Controparte_1 preliminare, dichiarava l'intervenuto decesso dell'altro acquirente convenuto in data 1/2/2021; nel merito eccepiva che a norma dell'art. 1936 Persona_1
c.c.:”le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto. Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall'interessato non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate” rilevando, quindi, la buona fede degli acquirenti, in ragione della procura esibita ed allegata all'atto di compravendita nonché della dichiarazione di esistenza in vita resa dal procuratore, deducendo la inopponibilità della causa estintiva della procura. Infine, in merito alla richiesta di restituzione dell'immobile oggetto della vendita rilevava che l'immobile era stato rivenduto con atto del Notaio del Persona_3
20/01/2020, ovvero circa dieci anni dopo la vendita oggetto di causa.
A seguito di integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi
[...]
, tra cui , gli stessi (ovvero , Per_1 Controparte_1 Controparte_1 [...]
e ) si costituivano in giudizio rappresentando gli stessi CP_2 CP_3 rilievi proposti da quest'ultima, mentre rimaneva contumace il convenuto
. Controparte_5
All'esito del deposito delle memorie istruttorie la causa, assegnata allo scrivente per la trattazione a far data dall'udienza dell'11/12/2023 veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
Le domande di parte attrice sono risultate solo in parte fondate e vanno accolte nei limiti e per le motivazioni che, di seguito, si espongono.
Deve, in via preliminare, dichiararsi la contumacia del convenuto
[...]
, ritualmente citato in giudizio e non comparso. Controparte_5
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Ancora, in via preliminare, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda di restituzione dell'immobile oggetto di vendita, atteso che tale domanda doveva essere proposta da tutti gli eredi della de cuius . Persona_2
Riguardo la procura speciale a vendere rilasciata da in favore Persona_2
del figlio ed erede con atto per Notar Controparte_5 Per_4
di RM in data 12.07.2011 Rep.n.7519 (doc. allegato al fascicolo
[...]
di parte attrice), la stessa deve ritenersi pienamente valida, non avendo la difesa di parte attrice fornito alcuna prova dell'assunto relativo ad una presunta incapacità di intendere e volere da parte della al Persona_2
momento del rilascio della procura.
Partendo dalla posizione del notaio rogante occorre rilevare come debba ritenersi prescritta ogni pretesa dell'attrice. E, invero, sia che si discorra di responsabilità professionale, ovvero responsabilità contrattuale, per cui è previsto il termine di prescrizione ordinario decennale, sia che si discorra di responsabilità extracontrattuale, e ciò in quanto il notaio rogante soggetto terzo rispetto alle parti venditore e acquirente nell'atto di vendita, per cui è previsto il termine di prescrizione breve quinquennale, le domande azionate dall'attrice nei confronti del notaio rogante sono Controparte_4 prescritte. Infatti, l'atto di vendita risale al 9/9/2011 mentre l'atto di citazione del presente giudizio risulta notificato il 5/5/2022 e la nota raccomandata inviata alle parti convenute e ricevuta dal notaio in data 10/8/2020 CP
(doc. allegato al fascicolo di parte attrice) non può costituire atto interruttivo della prescrizione, e ciò si in mancanza di alcuna indicazione specifica in tal senso e sia in mancanza di alcuna denuncia di responsabilità spiegata nei confronti del notaio rogante in tale missiva.
Solo per inciso non è dato comprendere quali attività “investigative” avrebbe dovuto eseguire il notaio rogante alla luce della dichiarazione resa dal convenuto contumace al momento della stipula Controparte_5 dell'atto di vendita, riportata nello stesso atto e di cui si dirà infra.
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Passando all'esame della posizione della parte acquirente, ovvero della IG.ra in proprio e quale erede del de cuius , insieme Controparte_1 Persona_1
ai figli e , deve rilevarsi come alcuna responsabilità CP_2 CP_3 possa essere loro ascritta a seguito della stipula dell'atto di compravendita del
9/9/2021.
E, invero, in sede di stipula del rogito notarile la parte venditrice, IG.ra
, legittima ed esclusiva proprietaria dell'immobile, è risultata Persona_2
rappresentata dal figlio , odierno convenuto Controparte_5
contumace, che è intervenuto quale procuratore speciale in virtù dei poteri a lui conferiti con procura per Notar di RM Rep.n.7519 Persona_4 del 12/07/2011 (allegata all'atto di compravendita), dichiarando espressamente (pag. 1, rigo 24 dell'atto di vendita) “… edotto sul tenore degli artt. 3 e 76 del DPR 445/2000, che detta procura è tutt'ora valida non essendo mai stata revocata essendo la mandante ancora in Persona_2 vita”.
È da rilevare, secondo l'insegnamento di cui alla recente pronuncia della S.C.
(Cass. Civ. n. 26779 del 23/10/2018), che ai sensi dell'art. 1723, 2° co., cod. civ., il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario non si estingue per la morte del mandante. Per altro verso, l'estinzione del potere di rappresentanza per morte del soggetto che l'ha conferito, ai sensi del 2° co. dell'art. 1396 cod. civ. non è opponibile ai terzi contraenti che senza loro colpa l'abbiano ignorata (cfr. Cass. 5.2.1974, n. 305; Cass. 15.2.1972, n. 415, secondo cui l'opponibilità ai terzi dell'estinzione della procura per morte del soggetto che l'ha conferita, è disciplinata esclusivamente dal 2° co. dell'art
1396 cod. civ., senza alcuna interferenza della disciplina legislativa della ultrattività del mandato, attinente ai soli rapporti fra mandatario ed eredi del mandante). Per altro verso ancora, l'onere della prova dell'effettiva conoscenza ovvero della deficiente diligenza del controinteressato - e dunque anche del rappresentante abilitato a contrarre con sé stesso - nell'apprendere la causa di estinzione della procura, segnatamente la morte del rappresentato, è a
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carico del rappresentato, recte degli eredi di costui (cfr. Cass. 15.2.1978, n.
709; Cass. 18.4.1975, n. 1471).
In questi termini si rimarca che in nessun modo risulta che l'attrice ha allegato di aver assolto, ovvero ha assolto, il surriferito onere probatorio, avendo la stessa solo richiesto, in via istruttoria, l'interrogatorio formale degli acquirenti articolato su capi di domanda concernenti la conoscenza, al momento della stipula della vendita, dell'avvenuto decesso della IG.ra , Persona_2 negata dalla convenuta (stante l'intervenuto decesso, nelle Controparte_1
more, di ) sin dal momento della costituzione in giudizio. Persona_1
Pertanto, alcuna responsabilità può essere ascritta agli acquirenti stante la dichiarazione prestata dal convenuto contumace Controparte_5 che con la stessa ha accettato le responsabilità derivanti dall'art. 76 DPR
445/2000.
E, invero, dalla documentazione allegata dalle parti, a carico dello stesso convenuto contumace deriva la responsabilità Controparte_5
per la stipula della vendita avvenuta in epoca successiva alla morte della IG.ra
, avvenuta il 21/08/2011 a RM (doc. allegato al fascicolo Persona_2
di parte attrice), dovendosi necessariamente ritenere che lo stesso fosse a conoscenza della circostanza, sia in quanto figlio ed erede di Persona_2
e sia in quanto anch'egli residente a RM (dove la procura speciale a vendere era stata rilasciata meno di due mesi prima del rogito). Da tanto ne deriva la condanna dello stesso convenuto contumace al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento danni, dell'importo di € 20.000,00, oltre interessi legali del 9/9/2021, pari ai due terzi dell'importo della vendita che si liquida in via di equità.
In conclusione, devono rigettarsi le domande azionate da parte attrice nei confronti di , in proprio e quale erede Controparte_4 Controparte_1
di , in uno a e , ed accogliere la Persona_1 CP_2 CP_3
domanda azionata nei confronti del convenuto contumace Controparte_5
con la condanna dello stesso al pagamento in favore dell'attrice, a
[...]
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titolo di risarcimento danni, dell'importo di € 20.000,00, oltre interessi legali del 9/9/2021.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo (importo minimo dello scaglione di valore fino ad € 26.000,00), tenendo conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori sulla base dei parametri di cui al decreto del Ministro della Giustizia
10 marzo 2014, n. 55, aggiornati al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (G.U. n.
236 dell'8/10/2022).
Va, infine, respinta la domanda formulata da parte dei convenuti CP_1
in proprio e quale erede, in uno a e , di
[...] CP_2 CP_3
, volta alla condanna dell'attrice al risarcimento dei danni subiti Persona_1
ex art. 96 c.p.c..
Al riguardo, infatti, occorre evidenziare che, come da costante e condivisa giurisprudenza della Corte di Cassazione, "l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, comma primo, c.p.c. postula oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio" (Cass. Civ. Sez. I, 17/03/1982 n. 1722). Ne consegue che
"... il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario" (Cass. Civ., Sez. I,
04/11/2005, n. 21393).
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Presupposti perché sia integrata tale ipotesi di responsabilità extracontrattuale sono, allora, il carattere temerario della lite instaurata, che deriva dalla chiara consapevolezza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute ovvero dal difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza ed è escluso dalla mera opinabilità del diritto fatto valere, dalla totale soccombenza di chi l'ha azionata e dall'esistenza di un pregiudizio concreto per la controparte, laddove nel caso di specie sicuramente nessuno dei suddetti presupposti ricorre concretamente.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Napoli - XI Sezione civile - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_5
- rigetta le domande di parte attrice azionate nei confronti di CP
, in proprio e quale erede, in uno a e
[...] Controparte_1 CP_2
, di;
CP_3 Persona_1
- condanna al pagamento, in favore dell'attrice, a Controparte_5 titolo di risarcimento danni, dell'importo di € 20.000,00, oltre interessi come in parte motiva;
- condanna l'attrice al pagamento in favore di delle Controparte_4 spese di giudizio che si liquidano in € 2.540,00 per competenze professionali, oltre il rimborso spese forfettario 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione;
- condanna l'attrice al pagamento, in favore di , in proprio e Controparte_1
quale erede, in uno a e , di , delle CP_2 CP_3 Persona_1 spese di giudizio che si liquidano in € 2.540,00 per competenze professionali, oltre il rimborso spese forfettario 15%, Iva e Cpa come per legge;
- condanna il convenuto al pagamento in favore Controparte_5 dell'attrice delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.540,00 per
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competenze professionali, oltre il rimborso spese forfettario 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli il 28 marzo 2025
Il Giudice
dott. Filippo Peluso
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