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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 5385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5385 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20139/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, XI sezione civile, dott. Vincenzo Pappalardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.20139/2022 R.G.A.C.
. ), in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
c in Napoli alla Via N. Rota n° Parte_2
59/ a dall'Avv. Salvio De Meglio presso il cui studio, sito in Napoli alla Via Pigna n° 7/C, elettivamente domicilia ATTRICE
, con sede Controparte_1
di iscrizione al Registro delle Imprese di Napo P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore , Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Russo, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via M. Fiore n.4 CONVENUTA CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa cui per brevità si rinvia. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione la Parte_1 conveniva in giudizio la es Controparte_1 nel mese di marzo on la convenuta un contratto avente ad oggetto la manutenzione ordinaria e correttiva su richiesta relativamente al locale commerciale ove è ubicata la sede pagina 1 di 4 legale di quest'ultima, ovvero Via Riviera di Chaia n° 287, per un canone annuo di € 1.500,00, oltre IVA;
a partire dall'anno 2016 e sino a febbraio 2022, su richiesta della convenuta aveva fornito la sua opera anche relativamente al deposito della controparte sito in Napoli alla Via Vannella Gaetani n° 3/A e presso gli uffici ubicati in Napoli alla Via Satriano n° 3, nonchè, a partire dall'anno 2020, presso la sede di UO (NA) alla Via Antiniana n° 38; in data 6.7.2022 aveva intimato alla convenuta messa in mora in relazione al canone annuo per i suindicati siti, ed il successivo 13.7.2022 aveva formulato invito a concludere una convezione di negoziazione assistita. Tanto premesso, ritenuto che “in forza del principio di buona fede e correttezza, ex art. 1175, 1176 e 1375 c.c. e per analogia iuris” essa istante avesse maturato un credito nei confronti della convenuta pari ad € 22.500, oltre IVA ed interessi, pari all'importo del canone annuo di €.1.500,00 per ciascuno degli indicati ulteriori siti non inclusi nell'originario rapporto negoziale, chiedeva “accertare la sussistenza del credito dell'attrice, come meglio descritto nella premessa del presente atto, e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore della società istante della somma di € 22.500,00, oltre IVA ed interessi legali, o altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia”; con vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva la che contestava con Controparte_1 argomentazioni vari il rigetto. Eccepiva, in particolare, che il contratto stipulato in data 1° marzo 2010 aveva ad oggetto servizi da espletarsi nei locali (uffici, depositi etc) di essa convenuta siti in Napoli, tutti ricompresi nel canone annuo di €.1.500,00 pattuito, e che eventuali ulteriori importi dovuti a diverso titolo – in particolare, quelli inerenti gli interventi correttivi su richiesta di cui all'art. 2 del contratto - erano stati regolarmente corrisposti;
mentre presso la sede di Via Antiniana in UO era stato effettuato un solo intervento pagato a saldo, come da fatture nn. 07/2021 e 26/2021 per l'importo di € 16.299,20 oltre a € 1.220,00. Lamentava, poi, che l'attrice non aveva, nel corso del rapporto - cessato nel dicembre 2021 e non rinnovato, a causa di inadempienze imputabili ad essa società fornitrice del servizio - mai formulato contestazioni e/o richieste di pagamento, includendo nelle fatture pagina 2 di 4 emesse tutti i locali siti in Napoli, incassando senza riserve quanto da essa convenuta versato. Dopo la trattazione, sulle conclusioni di cui in atti, la causa era decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento. _________________________________________________
La domanda è palesemente infondata e va pertanto rigettata. Ed invero l'attrice pretenderebbe di vedersi riconoscere il diritto a percepire canoni periodici ulteriori rispetto a quelli contemplati nell'accordo negoziale stipulato con la convenuta, accordo che, stando alla tesi sostenuta nell'atto introduttivo del giudizio, avrebbe avuto ad oggetto “esclusivamente la sede sita in Napoli alla Via Riviera di Chiaia n° 287”. Orbene, anche al di là delle motivate e documentate contestazioni della convenuta in relazione all'effettiva portata del contratto del marzo 2010, la pretesa attorea si risolve in una sollecitazione ad infrangere i normali canoni ermeneutici, facendo appello, da un lato, al “principio di buona fede e correttezza”, e dall'altro alla “analogia iuris”. Entrambi i richiami non colgono nel segno. Il primo, quello alla “buona fede e correttezza”, che pur rappresenta principio di universale portata, conduce a conclusioni di segno diametralmente opposto a quelle tratte dall'istante, giacché appare certamente ad esso contraria la pretesa di vedersi riconoscere somme ulteriori rispetto a quelle contemplate nell'accordo del marzo 2010, in difetto di qualsivoglia intesa negoziale tra le parti. Il secondo, quello alla “analogia iuris”, è invece del tutto inconferente, giacché, per quanto è dato comprendere dalla lettura dell'atto introduttivo e delle difese dell'attrice, quella proposta e prospettata rappresenterebbe non già interpretazione analogica di norme generali o clausole negoziali, bensì un tentativo di estendere la portata dell'accordo negoziale ben oltre i suoi limiti oggettivi. La domanda attorea appare quindi anche solo sul piano meramente astratto del tutto infondata, in quanto imperniata su di un procedimento logico perplesso, contraddittorio, ed assolutamente non condivisibile. D'altro canto, anche a voler ritenere per assurdo superabili siffatte incongruenze, così legittimando la richiesta di corrispettivi non oggetto di alcuna preventiva intesa contrattuale, si perverrebbe in ogni caso al rigetto della domanda, giacchè non è stata offerta pagina 3 di 4 alcuna valida prova dell'esistenza dei presupposti di fatto su cui essa si fonda. Infatti, il canone annuo che la pretenderebbe di vedersi Pt_1 riconoscere, stando a quanto si le contratto del marzo 2010, era dovuto quale corrispettivo di un'attività consistente in “2 visite ordinarie programmate” da eseguirsi presso gli impianti di pertinenza della convenuta, mentre la documentazione prodotta dalla ricorrente rende conto di interventi di natura diversa (che vanno ben al di là delle mere “visite ordinarie”), in parte rientranti nella tipologia “correttiva” di intervento, in parte non sussumibili in nessuna delle fattispecie previste dal contratto, ma che in ogni caso non avrebbero determinato altro se non il diritto al relativo corrispettivo (che la convenuta ha documentalmente provato aver corrisposto), ma giammai avrebbero legittimato la corresponsione di un canone periodico. Non resta, pertanto, che rigettare la domanda. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla a come in narrativa, la ri Pt_1 alla rifusione in favore della
[...] Controparte_1
lite, che liquida in €.
4.00 pese forfettarie, IVA e CPA come per legge. Napoli, 29/05/2025 Il G.U. dr. Vincenzo Pappalardo
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, XI sezione civile, dott. Vincenzo Pappalardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.20139/2022 R.G.A.C.
. ), in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
c in Napoli alla Via N. Rota n° Parte_2
59/ a dall'Avv. Salvio De Meglio presso il cui studio, sito in Napoli alla Via Pigna n° 7/C, elettivamente domicilia ATTRICE
, con sede Controparte_1
di iscrizione al Registro delle Imprese di Napo P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore , Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Russo, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via M. Fiore n.4 CONVENUTA CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa cui per brevità si rinvia. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione la Parte_1 conveniva in giudizio la es Controparte_1 nel mese di marzo on la convenuta un contratto avente ad oggetto la manutenzione ordinaria e correttiva su richiesta relativamente al locale commerciale ove è ubicata la sede pagina 1 di 4 legale di quest'ultima, ovvero Via Riviera di Chaia n° 287, per un canone annuo di € 1.500,00, oltre IVA;
a partire dall'anno 2016 e sino a febbraio 2022, su richiesta della convenuta aveva fornito la sua opera anche relativamente al deposito della controparte sito in Napoli alla Via Vannella Gaetani n° 3/A e presso gli uffici ubicati in Napoli alla Via Satriano n° 3, nonchè, a partire dall'anno 2020, presso la sede di UO (NA) alla Via Antiniana n° 38; in data 6.7.2022 aveva intimato alla convenuta messa in mora in relazione al canone annuo per i suindicati siti, ed il successivo 13.7.2022 aveva formulato invito a concludere una convezione di negoziazione assistita. Tanto premesso, ritenuto che “in forza del principio di buona fede e correttezza, ex art. 1175, 1176 e 1375 c.c. e per analogia iuris” essa istante avesse maturato un credito nei confronti della convenuta pari ad € 22.500, oltre IVA ed interessi, pari all'importo del canone annuo di €.1.500,00 per ciascuno degli indicati ulteriori siti non inclusi nell'originario rapporto negoziale, chiedeva “accertare la sussistenza del credito dell'attrice, come meglio descritto nella premessa del presente atto, e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore della società istante della somma di € 22.500,00, oltre IVA ed interessi legali, o altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia”; con vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva la che contestava con Controparte_1 argomentazioni vari il rigetto. Eccepiva, in particolare, che il contratto stipulato in data 1° marzo 2010 aveva ad oggetto servizi da espletarsi nei locali (uffici, depositi etc) di essa convenuta siti in Napoli, tutti ricompresi nel canone annuo di €.1.500,00 pattuito, e che eventuali ulteriori importi dovuti a diverso titolo – in particolare, quelli inerenti gli interventi correttivi su richiesta di cui all'art. 2 del contratto - erano stati regolarmente corrisposti;
mentre presso la sede di Via Antiniana in UO era stato effettuato un solo intervento pagato a saldo, come da fatture nn. 07/2021 e 26/2021 per l'importo di € 16.299,20 oltre a € 1.220,00. Lamentava, poi, che l'attrice non aveva, nel corso del rapporto - cessato nel dicembre 2021 e non rinnovato, a causa di inadempienze imputabili ad essa società fornitrice del servizio - mai formulato contestazioni e/o richieste di pagamento, includendo nelle fatture pagina 2 di 4 emesse tutti i locali siti in Napoli, incassando senza riserve quanto da essa convenuta versato. Dopo la trattazione, sulle conclusioni di cui in atti, la causa era decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento. _________________________________________________
La domanda è palesemente infondata e va pertanto rigettata. Ed invero l'attrice pretenderebbe di vedersi riconoscere il diritto a percepire canoni periodici ulteriori rispetto a quelli contemplati nell'accordo negoziale stipulato con la convenuta, accordo che, stando alla tesi sostenuta nell'atto introduttivo del giudizio, avrebbe avuto ad oggetto “esclusivamente la sede sita in Napoli alla Via Riviera di Chiaia n° 287”. Orbene, anche al di là delle motivate e documentate contestazioni della convenuta in relazione all'effettiva portata del contratto del marzo 2010, la pretesa attorea si risolve in una sollecitazione ad infrangere i normali canoni ermeneutici, facendo appello, da un lato, al “principio di buona fede e correttezza”, e dall'altro alla “analogia iuris”. Entrambi i richiami non colgono nel segno. Il primo, quello alla “buona fede e correttezza”, che pur rappresenta principio di universale portata, conduce a conclusioni di segno diametralmente opposto a quelle tratte dall'istante, giacché appare certamente ad esso contraria la pretesa di vedersi riconoscere somme ulteriori rispetto a quelle contemplate nell'accordo del marzo 2010, in difetto di qualsivoglia intesa negoziale tra le parti. Il secondo, quello alla “analogia iuris”, è invece del tutto inconferente, giacché, per quanto è dato comprendere dalla lettura dell'atto introduttivo e delle difese dell'attrice, quella proposta e prospettata rappresenterebbe non già interpretazione analogica di norme generali o clausole negoziali, bensì un tentativo di estendere la portata dell'accordo negoziale ben oltre i suoi limiti oggettivi. La domanda attorea appare quindi anche solo sul piano meramente astratto del tutto infondata, in quanto imperniata su di un procedimento logico perplesso, contraddittorio, ed assolutamente non condivisibile. D'altro canto, anche a voler ritenere per assurdo superabili siffatte incongruenze, così legittimando la richiesta di corrispettivi non oggetto di alcuna preventiva intesa contrattuale, si perverrebbe in ogni caso al rigetto della domanda, giacchè non è stata offerta pagina 3 di 4 alcuna valida prova dell'esistenza dei presupposti di fatto su cui essa si fonda. Infatti, il canone annuo che la pretenderebbe di vedersi Pt_1 riconoscere, stando a quanto si le contratto del marzo 2010, era dovuto quale corrispettivo di un'attività consistente in “2 visite ordinarie programmate” da eseguirsi presso gli impianti di pertinenza della convenuta, mentre la documentazione prodotta dalla ricorrente rende conto di interventi di natura diversa (che vanno ben al di là delle mere “visite ordinarie”), in parte rientranti nella tipologia “correttiva” di intervento, in parte non sussumibili in nessuna delle fattispecie previste dal contratto, ma che in ogni caso non avrebbero determinato altro se non il diritto al relativo corrispettivo (che la convenuta ha documentalmente provato aver corrisposto), ma giammai avrebbero legittimato la corresponsione di un canone periodico. Non resta, pertanto, che rigettare la domanda. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla a come in narrativa, la ri Pt_1 alla rifusione in favore della
[...] Controparte_1
lite, che liquida in €.
4.00 pese forfettarie, IVA e CPA come per legge. Napoli, 29/05/2025 Il G.U. dr. Vincenzo Pappalardo
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