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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 10746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10746 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M.Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1830 2025 RG
FRA
Avv. MARAGLINO LUCA Parte_1 Parte_2
IS IN
E
Avv. TETI MARIA PIA TERESA CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 414 Cpc (iscritto al n. 1830/2024 RG) Parte_3
ha convenuto in giudizio l' al fine di sentir accogliere le seguenti
[...] CP_1 conclusioni: CP_
“…dichiarare ed accertare che il credito dell' così come descritto nella missiva del 30 settembre 2024 non sussiste o che lo stesso è da dichiararsi estinto, illegittimo o improduttivo d'effetti giuridici. b) condannare l' al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarsi CP_1 in favore del sottoscritto avvocato anticipatario e distrattario”. Ha allegato di essere titolare di pensione di invalidità civile di cui all'art. 12 legge 118/71 cat. inv.civ. n. di certificato erogata dall' e lamentato che in NumeroDiC_1 CP_1 CP_ data 30 settembre 2024 si era vista recapitare, da parte dell' sede di Roma Monteverde Gianicolense, lettera del seguente tenore: “ Gentile Signora la sua pensione cat. INVCIV n. 700207163964 è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2021 sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2021. Pertanto da gennaio 2022 a CP_ luglio 2024 sulla prestazione 700207163964 categoria INVCIV l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di € 10588,60”. Non aveva ricevuto anteriormente a tale nota alcuna comunicazione mentre, nonostante i colloqui intercorsi col responsabile del procedimento, non era stato adottato alcun provvedimento di “autoannullamento”. In diritto ha sostenuto l'irripetibilità delle somme erogate antecedentemente al CP_ provvedimento del 30.9.2024, in applicazione della disciplina speciale in materia di indebito assistenziale e/o in alternativa e/o in subordine riconoscendo rilevanza giuridica all'incolpevole affidamento della ricorrente, alla sua buona fede, all'assenza di qualsivoglia dolo sia nella fase di presentazione della domanda, sia in quella di percezione della prestazione assistenziale erogata (art. 3, comma 9, de D.l. 850/1976, conv. in L. 29/77, D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988). Anche la comunicazione dell' indicava, infatti, che l'errore in cui era incorso era CP_2 esclusivamente alla stessa attribuibile. CP_
1.1. L' si è costituito resistendo alla domanda. Ha precisato che l'indebito originava dal superamento del requisito reddituale, al quale era collegata la prestazione assistenziale di invalidità civile e l'assegno sociale, e che ciò imponeva ai beneficiari apposito obbligo di comunicazione;
che l'odierna ricorrente aveva assolto all'obbligo di dichiarare i redditi sia mediante adesione alle Campagne RED anni 2021 e 2022 sia mediante dichiarazione 730; che con le autodichiarazioni di cui alle Campagne RED 2021e 2022, aveva dichiarato unicamente redditi da lavoro dipendente pari ad € 2.826 mentre nel 2023, invece, non presentava alcuna adesione alla Campagna RED. Tuttavia, con dichiarazioni 730 relative alle medesime annualità, la sig.ra dichiarava i seguenti redditi:
-€ 6.712,00 per l'anno 2021 (incidente sull'assegno mensile di invalidità percepito nel 2022);
-€ 6.885,00 per l'anno 2022 (incidente sull'assegno mensile di invalidità percepito nel 2023);
-€ 7.155,00 per l'anno 2023 (incidente sull'assegno mensile di invalidità percepito nel 2024). Di conseguenza, rilevava l'evidente incongruenza tra i dati reddituali autodichiarati e quelli presenti nelle dichiarazioni dei redditi 730; i limiti di reddito previsti dalla legge per i titolari di invalidità parziale, infatti, erano i seguenti:
-€ 5.025,02 per l'anno 2022;
-€ 5.432,05 per l'anno 2023;
-€ 5.725,46 per l'anno 2024. La ricorrente pertanto aveva superato i limiti di reddito previsti dalla legge, e il provvedimento di indebito regolarmente notificato in data 16/10/2024, doveva considerarsi pienamente fondato e legittimo. Ha poi richiamato l'art. 2033 C.c. e contestato l'applicabilità dell'art. 13 L. 412/91 nonché gli ordinari principi sull'onere della prova, concludendo per il rigetto del ricorso.
2. Con successivo ricorso ex art. 442 Cpc, iscritto al n. 15703/225 RG, la medesima parte ricorrente ha chiesto: dichiarare illegittimo il sollecito di restituzione dell'indebito datato 30.9.2024 e la reiezione del ricorso amministrativo del 5.3.2025; dichiarare, pertanto, irripetibile la somma di €.10.588,60 pretesa in restituzione dall' con CP_1 vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dell'avv Marina Armelisasso che se ne dichiara antistataria…”. Il provvedimento impugnato, datato 30.9.2024, riguardava la rideterminazione della prestazione n. 044-700207163964 cat. INVCIV datato 30.9.2024, con il quale l' CP_1 comunicava alla ricorrente, già titolare della predetta pensione categoria INVCIV, che la prestazione era stata ricalcolata dal 1.1.2021 sulla base dell'invio dei redditi per l'anno 2021; dal gennaio 2022 al luglio 2024 sulla pensione n. 044-700207163964 cat. INVCIV era stato corrisposto un importo superiore al dovuto e quindi invitava alla restituzione della somma di €.10.588,60 in quanto asseritamente non dovuta. I limiti di reddito non erano stati superati e l' non chiariva i criteri di ricalcolo CP_2 della prestazione e come fosse giunto alla determinazione del quantum dell'indebito; la ricorrente aveva percepito la prestazione in buona fede mentre l' era in grado di CP_2 conoscere con tempestività i dati rilevanti. Ha quindi richiamato la giurisprudenza di legittimità sulla irripetibilità dell'indebito di natura assistenziale, evidenziando la tardiva reazione dell' e rappresentato che CP_2 solo dalla data del 30.9.2024, avrebbe potuto richiedere la ripetizione delle somme, avendo peraltro generato un legittimo affidamento. CP_
2.1. L' i è costituito anche in questo secondo giudizio, argomentando sulle ragioni che conducevano al rigetto della domanda. Alla odierna udienza riuniti i giudizi ai sensi dell'art. 151 Disp att Cpc, il processo è stato deciso.
3. Osserva in via preliminare il Giudice che la norma dell'art. 151 Disp. att. Cpc, volta ad evitare la “fittizia e strumentale moltiplicazione dei procedimenti” (come previsto nella Relazione illustrativa), prevede che il giudice debba necessariamente disporre la riunione, anche se la stessa possa rendere troppo gravoso o comunque ritardare eccessivamente il processo.
3.1. Va anche precisato che le cause riunite rimangono autonome con la conseguenza che le decadenze verificatesi nel primo giudizio non possono essere aggirate con l'introduzione di un secondo giudizio identico al primo ed a questo riunito.
3.2. Per come costantemente affermato dalla S. Corte: “Poiché la riunione di cause identiche non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti, tale da determinarne il concorso nella definizione dell'effettivo "thema decidendum et probandum", restando, anzi, intatta l'autonomia di ciascuna causa, il giudice - in osservanza del principio del "ne bis in idem" e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni - deve trattare soltanto la causa iniziata per prima, decidendo in base ai fatti tempestivamente allegati e al materiale istruttorio in essa raccolto, salva l'eventualità che, non potendo tale causa condurre ad una pronuncia sul merito, venga meno l'impedimento alla trattazione della causa successivamente instaurata” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 1877 del 27/01/2025; Cass. n. 567/2015; Sent. n. 24529 del 05/10/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 20248 del 14/07/2023).
4. Ciò precisato e venendo al merito, osserva poi il Giudice che deve necessariamente operarsi la qualificazione della provvidenza indebitamente erogata al fine di individuare il corpus di regole applicabili.
4.1. Nella odierna fattispecie trattasi di indebito che incide sulla prestazione assistenziale (INVCIV) e quindi il recupero riguarda una provvidenza erogata in favore di soggetti bisognosi di tutela, prescindendo dalla preesistenza di un rapporto di lavoro (e quindi di una provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale: Cass. 10 agosto 2022 n. 24617), con la conseguenza che non possono essere applicate, neppure in via analogica o estensiva (Cass. 23 gennaio 2008 n. 1446), le regole proprie degli indebiti pensionistici. Considerato anche che, nella fattispecie, trattasi di indebito derivante dal difetto del requisito reddituale, deve darsi atto della prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. 30 giugno 2020 n. 13223 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 13915 del 20/05/2021) secondo cui le prestazioni assistenziali revocate a causa del venir meno del requisito reddituale sono ripetibili per la sola parte erogata successivamente al provvedimento con il quale è stata accertata l'insussistenza del diritto alla prestazione stessa (e tale è in effetti la argomentazione sostenuta nel primo atto di ricorso dalla . Pt_1
4.2. La S. Corte ha, in particolare, rilevato che, in assenza di una specifica e puntuale previsione normativa deputata a disciplinare le sorti dell'indebito assistenziale collegato al superamento dei limiti reddituali, vanno applicate le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale, ovvero l'art. 3-ter del d.l. 23 dicembre 1976 n. 850, conv. con modif. dalla l. 21 febbraio 1977 n. 29, e l'art. 3, c. 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv. con modif. dalla l. 26 luglio 1988 n. 291, a termini delle quali l'indebito è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che abbia accertato il venir meno delle condizioni di legge (Cass. 9 novembre 2018 n. 28771).
4.3. I succitati limiti alla ripetibilità della prestazione vengono tuttavia superati (come per l'indebito previdenziale), nel caso in cui l'indebito sia dovuto al dolo del percettore, non dovendosi, in tal caso, tutelare il legittimo affidamento dell'assistito.
5. Si è infatti affermato che l'irripetibilità presuppone la buona fede del percettore, conforme ai doveri di correttezza gravanti sull'assistito, in coerenza con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (così Cass. 16 aprile 2019 n. 10642, ord. 10642/2019; 13223/2020).
5.1. Al pari di quanto di quanto ritenuto in materia del c.d. indebito previdenziale, configura una condotta dolosa, che legittima la ripetizione dei ratei erogati anche in epoca anteriore all'accertamento compiuto dall' , l'omessa comunicazione dei CP_2 dati reddituali che l'assistito sia obbligato a comunicare all'ente, dovendosi peraltro tener conto del disposto di cui all'art. 15 del d.l. n. 78 del 2009, che ha imposto all'Amministrazione finanziaria di fornire all' i dati reddituali dei titolari di CP_1 prestazioni pensionistiche od assistenziali utili a determinare l'importo delle prestazioni medesime collegate al reddito dei beneficiari.
6. Pur tuttavia, nella odierna fattispecie, le argomentazioni attoree non risultano dirimenti ed utili a fondare la buona fede della assistita, in quanto l' evidenzia la CP_2 incongruenza tra i dati reddituali autodichiarati e quelli presenti nelle dichiarazioni dei redditi 730, dovendosi affermare la ripetibilità della somma richiesta. CP_
6.1. La ricorrente, per come allegato dall' ha infatti assolto all'obbligo di comunicazione per gli anni 2021 e 2022 tramite Campagna Red comunicando direttamente all'Istituto unicamente il reddito da lavoro dipendente per euro 2826 (non aderendo a tale Campagna per il 2023), mentre con dichiarazioni 730 per l'anno 2021 ha dichiarato € 6.712,00 (incidente sull'assegno mensile di invalidità percepito nel 2022), per l'anno 2022 € 6.885,00 (incidente sull'assegno mensile di invalidità percepito nel 2023) e per l'anno 2023, € 7.155,00 (incidente sull'assegno mensile di invalidità percepito nel 2024).
6.2. La quindi, risulta aver superato i limiti di reddito previsti dalla legge per Pt_1 gli invalidi parziali e percepito importi superiori al dovuto, del tutto ripetibili. Le spese processuali sono irripetibili.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, spese irripetibili.
Roma lì, 24.10.2025 Il Giudice