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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/06/2025, n. 2179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2179 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
R.G. 2874 /2022
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, Terza sezione civile, dott. Luciano Ferrara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 2874 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022 , avente ad oggetto: Mutuo, ed introdotto con atto di citazione da:
, nato a [...], il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. CAPONE ERSILIO LUCA, , domiciliato come in atti;
C.F._2
- Opponente
NEI CONFRONTI DI patrimonio destinato costituito con delibera del consiglio Controparte_1
d'amministrazione di del 23.07.2020, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. LIGUORI CP_1 P.IVA_1
CARMINE, domiciliato come in atti;
C.F._3
- Opposta;
CONCLUSIONI
Così come precisate dalle parti a verbale all'udienza del 13 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. notificato il 14 marzo 2022 ed iscritto a ruolo in pari data, il sig. Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5242/2021, notificatogli il 4 febbraio 2022.
[...]
Il titolo monitorio in esame prevedeva l'ingiunzione nei confronti, fra gli altri, dell'opponente ed in favore della società opposta, per un importo complessivo di euro 576.460,47, quale residuo insoluto relativo ad un contratto di mutuo
1 edilizio stipulato il 27 novembre 2007, a rogito del notaio tra la Arcana Immobiliare S.r.l., Persona_1 società debitrice principale, e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Rispetto a tale contratto di mutuo, che prevedeva l'erogazione in favore della società debitrice principale dell'importo di euro 1.500.000,00 e la restituzione mediante un piano di ammortamento trentennale, aveva prestato fideiussione, fra gli atri, il , all'epoca amministratore unico della società debitrice principale (cfr. punti 11 e ss. del contratto Pt_1 di mutuo prodotto in sede monitoria).
Con tale atto introduttivo, l'opponente sollevava diversi motivi di opposizione.
In primo luogo, evidenziava il difetto di legittimazione attiva di rectius Controparte_1 il difetto di prova in ordine alla titolarità del rapporto dal lato attivo, da parte della società opposta).
Ciò in quanto, ad avviso di parte opponente, non risulterebbe provata l'inclusione del credito oggetto di giudizio nel patrimonio destinato della società. Si sottolineava, in quest'ottica, che i patrimoni destinati, introdotti dal D.lgs. n.
6/2003, richiedevano una chiara indicazione dei beni e rapporti giuridici inclusi, elemento che mancherebbe nel caso di specie.
In secondo luogo, si eccepiva l'inefficacia della procura speciale autenticata dal notaio per violazione CP_2 degli articoli 100 e 77 c.p.c. La procura conferiva poteri di rappresentanza processuale senza accompagnarli a un trasferimento di poteri rappresentativi sostanziali, rendendo nullo il negozio e gli atti derivanti.
Si contestava inoltre l'inammissibilità dell'azione monitoria per illegittima duplicazione del titolo esecutivo, poiché il contratto di mutuo, integrato dagli atti di erogazione, già costituiva titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. Parte opposta, secondo l'opponente, non avrebbe avuto interesse a munirsi di un ulteriore titolo esecutivo. Tale contegno processuale, quindi, configurerebbe un abuso del diritto e dello strumento processuale.
Passando al merito della controversa, poi, parte opponente eccepiva l'estinzione della fideiussione ex art. 1956 c.c., poiché il creditore avrebbe continuato ad erogare credito senza verificare le condizioni patrimoniali del debitore principale, confidando esclusivamente nella solvibilità del fideiussore e quindi aggravando oltremodo la posizione di quest'ultimo, senza richiedere la speciale autorizzazione di cui all'art. 1956 c.c.
La banca, quindi, secondo l'opponente, non avrebbe rispettato i principi di sana e corretta gestione, continuando a erogare somme nonostante il mancato avanzamento dei lavori e la situazione economica critica del debitore.
Inoltre, parte opponente eccepiva l'estinzione della fideiussione ex art. 1955 c.c., per la rinuncia all'ipoteca su parte degli immobili ipotecati, senza informare o ottenere l'autorizzazione del fideiussore.
2 Si sosteneva, infine, la nullità della clausola contrattuale che derogava all'art. 1955 c.c., in quanto la stessa sarebbe volativa di una norma a carattere imperativo.
Sulla base di tali motivi, quindi, l'opponente chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di controparte, la nullità del decreto ingiuntivo e l'insussistenza del credito, oltre alla condanna di CP_1 al pagamento delle spese di lite.
***
Con comparsa del 21 luglio 2022 si è costituita in giudizio la società opposta, deducendo di aver acquisito il credito azionato, in quanto beneficiaria di crediti trasferiti da Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) a seguito di una scissione parziale, effettuata con atto pubblico del 25 novembre 2020.
Nel merito si esprimeva per l'infondatezza dei motivi di opposizione proposti da controparte. Osservava in particolare che la scissione, e, per essa, il trasferimento del credito, era valida e che la fideiussione non poteva considerarsi estinta.
In quest'ottica, si evidenziava che il , in qualità di socio e amministratore della Arcano Immobiliare S.r.l., Pt_1 aveva piena conoscenza, in costanza di rapporto, delle condizioni economiche della società debitrice principale.
Con specifico riferimento all'eccezione ex art. 1955 c.c., invece l'istituto di credito osservava quanto segue.
L'opponente aveva sostenuto che la banca avesse consentito la restrizione della garanzia ipotecaria, escludendo dalla garanza n. 13 box autorimessa (per un valore di € 349.453,00), senza interpellare i garanti. La banca pertanto avrebbe effettuato le ultime tre erogazioni senza un effettivo controllo sui SAL (stato avanzamento lavori), ponendo a garanzia immobili di valore inferiore, rispetto alle somme erogate.
Da questo punto di vista, l'istituto di credito, invece, sosteneva che tali circostanze non potevano ritenersi provate sulla scorta della documentazione agli atti e che l'onere di dimostrare l'impossibilità di esercitare l'azione di surroga o di regresso n questi casi spettava al garante stesso. Inoltre, la restrizione ipotecaria riguarderebbe solo i 13 box, mentre l'ipoteca sul resto del complesso immobiliare, per effetto del mutuo frazionato in 13 quote per un valore complessivo di € 1.500.000,00, era rimasta.
richiedeva altresì la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo, per la diversa somma di CP_1 euro 510.452,33 (risultante dalla somma dei vari importi indicati in ricorso).
La differenza dell'importo indicato in ricorso monitorio (e recepito nel relativo decreto di accoglimento dell'istanza), infatti, deriverebbe da un errore di calcolo effettuato dalla ricorrente in sede monitoria, nel sommare gli importi. In subordine chiedeva concedersi, per il medesimo importo, ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.
In ogni caso, concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
3 ***
In corso di giudizio non veniva concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. richiesta da parte opposta, né tantomeno veniva emanata ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., pure richiesta dall'istituto di credito. Veniva espletata, in corso di causa e con esito negativo, la mediazione, che in materia di contratti bancari costituisce condizione di procedibilità della domanda ex art. 5, comma 1bis, d.lgs. n. 28/2010. All'incontro in mediazione (cfr. verbale allegato al deposito del 20 dicembre 2022 effettuato da parte opposta) non prendeva parte l'opponente, se ne trarranno le conclusioni di cui all'art. 8, comma 4bis, d.lgs. n. 28/2010.
Su richiesta delle parti veniva concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. In seguito al deposito delle memorie istruttorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13 febbraio 2025 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti procedevano al deposito delle rispettive comparse conclusionali, l'istituto di credito opposto provvedeva altresì al deposito di una memorie di replica.
***
In primo luogo si osserva che può ritenersi sufficientemente provata la titolarità del credito azionato in capo alla società opposta. Quest'ultima, come accennato in precedenza, ha dedotto di aver acquisito il credito da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. nell'ambito di un'operazione di scissione societaria. Ha prodotto a riprova di ciò: l'atto di scissione indicato;
una dichiarazione promanante dalla società originariamente titolare del credito, con la quale quest'ultima confermava espressamente l'inclusione del credito azionato nel complesso dei rapporti giuridici devoluti alla odierna società opposta, beneficiaria della scissione. Ciò consente di individuare, senza incertezze, il credito azionato fra quelli oggetto di trasferimento in favore della odierna società opposta.
Quanto alle doglianze relative alla procura rilasciata da in favore di , società mandataria che è stata CP_1 CP_3 adibita alle attività di recupero dei crediti, deve rilevarsi la validità e la sufficienza delle procure depositate in atti, già dal procedimento monitorio (all. 3 e 4 al fascicolo monitorio), con le quali la società titolare del credito ha effettivamente dotato la società mandataria dei relativi poteri di rappresentanza, sia sul versante sostanziale, che su quello più spiccatamente processuale.
Privo di pregio anche il rilievo effettuato dall'opponente, secondo cui la strategia processuale della società opposta costituirebbe un abuso del processo.
L'opponente, infatti, ha sostenuto ciò dal momento che già il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., sicché non si renderebbe, a suo avviso, necessaria una duplicazione dei titoli esecutivi. 4 Basti osservare, a riguardo, quanto condivisibilmente evidenziato dall'opposta in comparsa conclusionale: vale a dire che nel caso di specie sussiste un concreto e specifico interesse del creditore a munirsi di un ulteriore titolo esecutivo
(oltre al contratto di mutuo), che consiste nella necessità di munirsi un titolo idoneo alla trascrizione dell'ipoteca giudiziale su beni diversi ed ulteriori (nel caso di specie, sui beni nella titolarità dei garanti) rispetto a quelli su cui insiste l'ipoteca volontaria rilasciata dal debitore principale.
Non si rinviene, pertanto, nel caso di specie, nessun utilizzo strumentale ed abusivo dello strumento processuale, né appaiono sussistere margini per ravvisare condotte non conformi a buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c.;
l'iniziativa del creditore ricorrente in sede monitoria, cioè, rappresenta null'altro che la esclusiva tutela e conservazione delle proprie prerogative creditorie.
Passando al merito della pretesa, si evidenzia che parte opposta ha prodotto in atti il titolo contrattuale da cui deriva la pretesa, vale a dire il contratto di mutuo stipulato il 27 novembre 2007; le quietanze relative alle erogazioni avvenute in costanza di rapporto, sino all'erogazione finale del luglio 2009. L'erogazione dell'intero importo di cui al contratto di mutuo, peraltro, non è oggetto di contestazione fra le parti.
Ciò posto, non resta, a questo punto, che analizzare i fatti modificativi, estintivi ed impeditivi addotti da parte opponente.
Quanto all'eccezione ex art. 1955 c.c. va evidenziato che il fideiussore ha espressamente rinunciato al disposto dell'art. 1955 c.c., norma che per giurisprudenza costante è derogabile dalle parti.
Come chiarito dalla più attenta giurisprudenza di legittimità, infatti “la scelta di rendere derogabili o inderogabili le prescrizioni normative compete infatti al legislatore e non è consentito al giudice colpire con la nullità la deroga a una norma dispositiva. Ora, l'art.
1955 c.c. è pacificamente norma dispositiva e per giurisprudenza risalente di questa Corte la sanzione prevista dalla stessa è stabilita nell'interesse della parte, che può rinunciarvi anche tacitamente”. (così Cass. 7603/2023).
In ordine all'eccezione ex art. 1956 c.c. ritiene il Tribunale che parte opponente non abbia offerto elementi sufficienti atti a comprovare che, in occasione delle parziali erogazioni effettuate in seguito alla stipula del mutuo edilizio ex art. 38 TUB, l'istituto di credito mutuante fosse a conoscenza di un peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice principale, tale da doversi munire, a norma della citata disposizione, della speciale autorizzazione del garante.
Trattasi in effetti di erogazioni prestabilite, secondo il cronoprogramma convenuto dalle parti in contratto. Parte opponente lamenta la circostanza che l'istituto di credito erogante, non avrebbe verificato, in costanza di rapporto, il raggiungimento degli “stati avanzamento lavori” previsti dal contratto. Ciò, secondo la prospettiva assunta dall'opponente, denoterebbe una mutata condizione patrimoniale da parte della correntista mutuataria che avrebbe dovuto indurre la banca a non effettuare le ulteriori erogazioni previste dal contratto.
5 Sul punto il Tribunale osserva che anche nell'ipotesi in cui i predetti SAL non siano stati effettivamente raggiunti (e ciononostante l'istituto avesse fatto credito, erogando le restanti tranches in favore della correntista e debitrice principale), tali elementi, diversamente da quanto sostenuto dalla parte opponente (che ha depositato foto e perizie in allegato alla citazione proprio per sostenere e documentare ciò) isolatamente considerati non appaiono comunque sufficienti a denotare una effettiva, piena e concreta consapevolezza, nell'istituto di credito opposto, della mutata condizione patrimoniale del debitore.
Il mancato avanzamento dei lavori, secondo la tempistica prestabilita, infatti, potrebbe essere dipeso da fattori diversi ed in ogni caso estranei al mutamento delle condizioni patrimoniali della correntista (problemi urbanistici;
contenziosi avviati coi fornitori o con la committenza).
La semplice mancata realizzazione delle opere nel cronoprogramma previsto, infatti, non necessariamente può essere interpretato come segnale da cui desumere la effettiva incapacità della correntista debitrice principale di assolvere alle obbligazioni assunte.
Quelli emersi, cioè, non sono elementi sufficienti e concreti da cui desumere che l'istituto di credito abbia percepito un concreto ed effettivo peggioramento delle condizioni economiche e patrimoniali della società debitrice principale, tale da imporre all'istituto stesso di astenersi dal continuare ad erogare credito in favore di questa (confidando esclusivamente sulla solvibilità dei garanti) o quantomeno tale dall'imporle di dotarsi della speciale autorizzazione di cui all'art. 1956 c.c.
Ne consegue che l'eccezione, così come formulata, non può essere accolta.
In definitiva l'opposizione va accolta con esclusivo riferimento all'importo dovuto, derivante dal residuo insoluto del contratto di mutuo. Importo che va individuato (come peraltro riconosciuto e richiesto dalla stessa società opposta) in quello di euro 510.452,33, oltre interessi di mora al tasso convenzionale richiesto e non in quello erroneamente indicato nel titolo monitorio di euro 576.460,47. L'opposizione pertanto va parzialmente accolta e per l'effetto va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna del garante, , al pagamento, in Parte_1 favore della società opposta, del complessivo importo di euro 510.452,33, oltre interessi al tasso convenzionale previsto dal contratto di mutuo.
Le spese vengono compensate per ¼ in ragione del parziale accoglimento e poste per i restanti ¾ a carico della parte opponente. Vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri minimi di cui al DM 55/2014 e s.m.i., attesa la non particolare complessità delle questioni trattate.
Considerato che l'opponente non ha preso parte al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, il
Tribunale li condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4bis, d.lgs. n. 28/2010.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, sulla presente opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca, limitatamente alla posizione dell'opponente, il decreto ingiuntivo n. 5242/2021;
- Condanna l'opponente al pagamento, in favore della società opposta, del complessivo importo di euro
510.452,33, oltre interessi di mora al tasso convenzionale previsto dal contratto di mutuo;
- Compensa per ¼ le spese di lite;
- Condanna parte opponente al pagamento dei restanti ¾ in favore dell'opposta, che si liquidano, all'esito dell'operazione di compensazione già effettuata, in euro 8.500,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovute, come per legge;
- Condanna l'opponente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4bis, d.lgs. n. 28/2010.
Aversa, 6 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Ferrara.
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