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Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 30/10/2024, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2177/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2177/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORONELLA Parte_1 C.F._1
DARIO GIONA, elettivamente domiciliata in VIA LUIGI RASI 5 40127 BOLOGNA presso il difensore avv. CORONELLA DARIO GIONA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLIN Controparte_1 P.IVA_1
MARIANO, elettivamente domiciliata in PIAZZA MAZZINI 52 35137 PADOVA presso il difensore avv. PAOLIN MARIANO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha promosso il presente giudizio lamentando la presenza di vizi in una Parte_1
cucina con isola vendutale in data 30/03/2019 e consegnatale in data 12/11/2019 da al prezzo di € 10.000,00, interamente pagato, e chiedendo pertanto la Controparte_1
riduzione del prezzo di vendita nella misura del 70%, con conseguente condanna della venditrice alla restituzione della somma di € 7.000,00, nonché la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti dall'attrice a causa dei predetti vizi. si è ritualmente costituita in giudizio, osservando che i difetti della Controparte_1
cucina denunciati dalla erano stati eliminati a seguito di ripetuti interventi di Pt_1
regolazione e sostituzione di vari componenti, eseguiti dalla venditrice a partire dal
21/01/2020, interventi che non avevano però potuto porre rimedio agli inconvenienti dipendenti dal non perfetto livellamento della pavimentazione del locale cucina;
ha pertanto concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree.
All'esito dell'espletata istruttoria, esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
La C.T.U. espletata in corso di causa dal geom. ha evidenziato che la Controparte_2
cucina fornita da a presenta un unico vizio idoneo a Controparte_1 Parte_1
ridurre la funzionalità della stessa, costituito dalla disagevole movimentazione del comparto a colonna scorrevole, essendo stato accertato durante le verifiche peritali che
“aprendo l'anta a sbalzo verso l'esterno in modo da accedere ai cestoni, l'intero cassettone subiva una flessione verso il basso, dando l'impressione di doversi ribaltare
… La circostanza è stata confermata dai presenti e ricondotta ad un difetto dei meccanismi di apertura, evidentemente esili rispetto alle possibilità di carico dei cestoni” (pag. 11 della relazione peritale depositata in data 24/05/2023).
A tale difetto il C.T.U. ha ritenuto congruo assegnare una limitazione della funzionalità complessiva pari al 5% del valore dell'intera fornitura, vale a dire a € 500,00.
Il C.T.U. ha peraltro rilevato anche ulteriori problematiche della cucina in questione, pur se non incidenti sulla funzionalità della stessa, e in particolare:
2 - chiusura anomala dei cassetti e disallineamenti dei frontali degli stessi rispetto alla struttura;
- differenza in altezza di alcune ante delle colonne, dovuta ad errori/imprecisioni di montaggio;
- movimento anomalo della lavastoviglie dovuto a incompletezza del fissaggio dell'elettrodomestico alla struttura della cucina (mancanza di parte della viteria);
- graffi diffusi e bolla sul piano cucina;
- macchie sul telaio in alluminio anodizzato della vetrinetta, dovute verosimilmente ad eccesso di collante;
- lastra di copertura non aderente al piano della colonna a causa di imprecisione nel montaggio o mera incompletezza;
- macchie indelebili sulle pareti verticali e sul fondo del lavabo;
- esistenza di spazi, oltre alla tolleranza, fra alcune pannellature e ripiani della cucina, dipendenti da imprecisioni nel montaggio.
Si tratta certamente di inconvenienti di modesta entità, aventi natura meramente estetica o tali da comportare tutt'al più minimi disagi nell'utilizzo della cucina, e in gran parte eliminabili mediante operazioni di semplice regolazione o di correzione di errori/imprecisioni di montaggio;
i graffi e le macchie rilevati dal C.T.U., peraltro, potrebbero almeno in parte essere imputabili all'utilizzo della cucina da parte dell'attrice e dei suoi familiari.
Trattandosi comunque di difetti non trascurabili, in quanto tali da comportare una diminuzione, pur se modesta, del valore economico del bene compravenduto, si ritiene di dover riconoscere all'attrice un'ulteriore riduzione del prezzo di acquisto della cucina, oltre a quella giustificata dal problema dell'anomala inclinazione del cassettone porta alimenti.
Anche tale ulteriore riduzione può essere quantificata, al pari dell'altra, nella misura del
5%, con conseguente riconoscimento alla di una complessiva riduzione del prezzo Pt_1
della cucina nella misura del 10%, pari alla somma di € 1.000,00, che dovrà pertanto
3 essere restituita dalla convenuta all'attrice, maggiorata degli interessi legali.
L'accoglimento della domanda di riduzione del prezzo, nei limiti sopra indicati, non è precluso da alcuna decadenza della dalla garanzia per i riscontrati difetti della Pt_1
cucina vendutale, nemmeno per quanto riguarda la difettosità dei meccanismi di apertura del cassettone porta alimenti, dovendo escludersi che la data della scoperta di tale difettosità coincida, come sostenuto dalla convenuta, con quella della consegna della cucina (12/11/2019), e dovendo invece ritenersi che detta scoperta sia avvenuta solo nel corso del presente giudizio, in seguito alla C.T.U. espletata dal geom.
[...]
. CP_2
Va integralmente disattesa, invece, la domanda attorea diretta ad ottenere il risarcimento degli asseriti danni patrimoniali e non patrimoniali, trattandosi di danni indimostrati o comunque non ricollegabili ai vizi effettivamente riscontrati nella cucina venduta da alla la cui modesta entità induce senz'altro ad escludere che gli Controparte_1 Pt_1
stessi possano avere cagionato all'attrice alcun pregiudizio diverso dal deprezzamento economico del bene acquistato.
La convenuta dovrà rifondere all'attrice le spese del presente giudizio in base al criterio della soccombenza, ma si ritiene giustificata una parziale compensazione delle stesse in considerazione del consistente ridimensionamento, operato con la presente sentenza, del credito vantato dall'attrice.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) dispone la riduzione nella misura del 10%, pari a € 1.000,00, del prezzo pattuito con il contratto di compravendita della cucina per cui è causa, stipulato in data 30/03/2019 tra l'attrice e la convenuta, condannando alla restituzione di tale somma, Controparte_1
maggiorata degli interessi legali dalla domanda fino al saldo effettivo, in favore di Pt_1
[...]
4 2) respinge la domanda attorea di risarcimento dei lamentati danni patrimoniali e non patrimoniali;
3) condanna a rifondere a le spese del presente giudizio Controparte_1 Parte_1
nella misura di 1/2, liquidandole, così ridotte, in € 132,00 per anticipazioni ed € 331,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A., e ponendo in via definitiva a carico di entrambe le parti, in uguale misura, il compenso dovuto al C.T.U., già liquidato in corso di causa.
Così deciso in Ravenna, il giorno 26/10/2024.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2177/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORONELLA Parte_1 C.F._1
DARIO GIONA, elettivamente domiciliata in VIA LUIGI RASI 5 40127 BOLOGNA presso il difensore avv. CORONELLA DARIO GIONA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLIN Controparte_1 P.IVA_1
MARIANO, elettivamente domiciliata in PIAZZA MAZZINI 52 35137 PADOVA presso il difensore avv. PAOLIN MARIANO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha promosso il presente giudizio lamentando la presenza di vizi in una Parte_1
cucina con isola vendutale in data 30/03/2019 e consegnatale in data 12/11/2019 da al prezzo di € 10.000,00, interamente pagato, e chiedendo pertanto la Controparte_1
riduzione del prezzo di vendita nella misura del 70%, con conseguente condanna della venditrice alla restituzione della somma di € 7.000,00, nonché la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti dall'attrice a causa dei predetti vizi. si è ritualmente costituita in giudizio, osservando che i difetti della Controparte_1
cucina denunciati dalla erano stati eliminati a seguito di ripetuti interventi di Pt_1
regolazione e sostituzione di vari componenti, eseguiti dalla venditrice a partire dal
21/01/2020, interventi che non avevano però potuto porre rimedio agli inconvenienti dipendenti dal non perfetto livellamento della pavimentazione del locale cucina;
ha pertanto concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree.
All'esito dell'espletata istruttoria, esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
La C.T.U. espletata in corso di causa dal geom. ha evidenziato che la Controparte_2
cucina fornita da a presenta un unico vizio idoneo a Controparte_1 Parte_1
ridurre la funzionalità della stessa, costituito dalla disagevole movimentazione del comparto a colonna scorrevole, essendo stato accertato durante le verifiche peritali che
“aprendo l'anta a sbalzo verso l'esterno in modo da accedere ai cestoni, l'intero cassettone subiva una flessione verso il basso, dando l'impressione di doversi ribaltare
… La circostanza è stata confermata dai presenti e ricondotta ad un difetto dei meccanismi di apertura, evidentemente esili rispetto alle possibilità di carico dei cestoni” (pag. 11 della relazione peritale depositata in data 24/05/2023).
A tale difetto il C.T.U. ha ritenuto congruo assegnare una limitazione della funzionalità complessiva pari al 5% del valore dell'intera fornitura, vale a dire a € 500,00.
Il C.T.U. ha peraltro rilevato anche ulteriori problematiche della cucina in questione, pur se non incidenti sulla funzionalità della stessa, e in particolare:
2 - chiusura anomala dei cassetti e disallineamenti dei frontali degli stessi rispetto alla struttura;
- differenza in altezza di alcune ante delle colonne, dovuta ad errori/imprecisioni di montaggio;
- movimento anomalo della lavastoviglie dovuto a incompletezza del fissaggio dell'elettrodomestico alla struttura della cucina (mancanza di parte della viteria);
- graffi diffusi e bolla sul piano cucina;
- macchie sul telaio in alluminio anodizzato della vetrinetta, dovute verosimilmente ad eccesso di collante;
- lastra di copertura non aderente al piano della colonna a causa di imprecisione nel montaggio o mera incompletezza;
- macchie indelebili sulle pareti verticali e sul fondo del lavabo;
- esistenza di spazi, oltre alla tolleranza, fra alcune pannellature e ripiani della cucina, dipendenti da imprecisioni nel montaggio.
Si tratta certamente di inconvenienti di modesta entità, aventi natura meramente estetica o tali da comportare tutt'al più minimi disagi nell'utilizzo della cucina, e in gran parte eliminabili mediante operazioni di semplice regolazione o di correzione di errori/imprecisioni di montaggio;
i graffi e le macchie rilevati dal C.T.U., peraltro, potrebbero almeno in parte essere imputabili all'utilizzo della cucina da parte dell'attrice e dei suoi familiari.
Trattandosi comunque di difetti non trascurabili, in quanto tali da comportare una diminuzione, pur se modesta, del valore economico del bene compravenduto, si ritiene di dover riconoscere all'attrice un'ulteriore riduzione del prezzo di acquisto della cucina, oltre a quella giustificata dal problema dell'anomala inclinazione del cassettone porta alimenti.
Anche tale ulteriore riduzione può essere quantificata, al pari dell'altra, nella misura del
5%, con conseguente riconoscimento alla di una complessiva riduzione del prezzo Pt_1
della cucina nella misura del 10%, pari alla somma di € 1.000,00, che dovrà pertanto
3 essere restituita dalla convenuta all'attrice, maggiorata degli interessi legali.
L'accoglimento della domanda di riduzione del prezzo, nei limiti sopra indicati, non è precluso da alcuna decadenza della dalla garanzia per i riscontrati difetti della Pt_1
cucina vendutale, nemmeno per quanto riguarda la difettosità dei meccanismi di apertura del cassettone porta alimenti, dovendo escludersi che la data della scoperta di tale difettosità coincida, come sostenuto dalla convenuta, con quella della consegna della cucina (12/11/2019), e dovendo invece ritenersi che detta scoperta sia avvenuta solo nel corso del presente giudizio, in seguito alla C.T.U. espletata dal geom.
[...]
. CP_2
Va integralmente disattesa, invece, la domanda attorea diretta ad ottenere il risarcimento degli asseriti danni patrimoniali e non patrimoniali, trattandosi di danni indimostrati o comunque non ricollegabili ai vizi effettivamente riscontrati nella cucina venduta da alla la cui modesta entità induce senz'altro ad escludere che gli Controparte_1 Pt_1
stessi possano avere cagionato all'attrice alcun pregiudizio diverso dal deprezzamento economico del bene acquistato.
La convenuta dovrà rifondere all'attrice le spese del presente giudizio in base al criterio della soccombenza, ma si ritiene giustificata una parziale compensazione delle stesse in considerazione del consistente ridimensionamento, operato con la presente sentenza, del credito vantato dall'attrice.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) dispone la riduzione nella misura del 10%, pari a € 1.000,00, del prezzo pattuito con il contratto di compravendita della cucina per cui è causa, stipulato in data 30/03/2019 tra l'attrice e la convenuta, condannando alla restituzione di tale somma, Controparte_1
maggiorata degli interessi legali dalla domanda fino al saldo effettivo, in favore di Pt_1
[...]
4 2) respinge la domanda attorea di risarcimento dei lamentati danni patrimoniali e non patrimoniali;
3) condanna a rifondere a le spese del presente giudizio Controparte_1 Parte_1
nella misura di 1/2, liquidandole, così ridotte, in € 132,00 per anticipazioni ed € 331,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A., e ponendo in via definitiva a carico di entrambe le parti, in uguale misura, il compenso dovuto al C.T.U., già liquidato in corso di causa.
Così deciso in Ravenna, il giorno 26/10/2024.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
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