Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/05/2025, n. 1859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1859 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza del 09/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 9791/2024 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dagli avv.ti DE CESARE FRANCESCO LUIGI e Parte_1
SERVEDIO CATERINA;
RICORRENTE
contro
:
; Controparte_1
CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.07.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata – premesso di aver lavorato alle dipendenze della convenuta, con mansione di “cucitrice” livello 2 CCNL per i dipendenti delle aziende artigiane del settore Tessile-Abbigliamento, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza 01 gennaio 2001, inizialmente full-time per 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì e dal 01.01.2021 part-time; che tale attività lavorativa veniva prestata presso il laboratorio sito in
Putignano alla via G. Carducci n°1; di aver, in data 03.04.2024, non venendo retribuita dal mese di dicembre 2023, rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa, essendo creditrice, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei confronti della datrice di lavoro, delle mensilità, pur regolarmente lavorate, di dicembre 2023, gennaio 2024, febbraio 2024, marzo 2024 e 13^ mensilità 2023, per le quali, tuttavia, non alcuna busta paga veniva consegnata dal datore di lavoro, più volte
che lo stesso datore di lavoro, con missiva del
21.04.2024, nel prendere atto della volontà della lavoratrice di risolvere il contratto in essere, espressamente dichiarava di essere debitore, nei suoi confronti, delle mensilità da dicembre 2023 a marzo 2024, ivi compresa la 13^ mensilità – agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1. accertare e dichiarare che la ricorrente è creditrice, per le causali di cui innanzi, nei confronti della
[...]
, in persona del Suo Controparte_1 CodiceFiscale_1 legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Putignano alla via G.
Carducci n°1, del complessivo importo di € 4.022,26, ovvero quell'altro, maggiore o minore, ritenuto di Giustizia e, per l'effetto,
2. condannare LD CONFEZIONI di (c.f. , CP_1 C.F._2 in persona del Suo legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in
Putignano alla via G. Carducci n°1, al pagamento, in favore della sig.ra
, di tale importo. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze del giudizio monitorio, da distrarsi”.
La parte convenuta, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non si costituiva in giudizio, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Tanto premesso, le pretese di parte ricorrente derivano dall'applicazione di istituti contrattuali che presuppongono il preventivo accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, sussumibile nella nozione generale contenuta nell'art. 2094 c.c., con le mansioni e la durata dedotti in ricorso.
In via preliminare, occorre, dunque, evidenziare che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito, che non si ha ragione di disattendere, il principio della retribuzione sufficiente di cui all'art. 36 Cost. riguarda esclusivamente il lavoro subordinato e non può essere invocato in tema di compenso per prestazioni lavorative autonome, ancorché rese, con carattere di continuità e coordinazione, nell'ambito di un rapporto di collaborazione, assimilabili a quelle svolte in regime di subordinazione [Cass. Sez. Lav., Sentenza n.
5807 del 23/03/2004 (Rv. 571448); Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 13941 del
21/10/2000 (Rv. 541148)]. Alla luce del predetto principio, giova rammentare, inoltre, che la regola generale in materia di ripartizione dell'onere probatorio ex art 2697 c.c. prescrive che grava su chi agisce in giudizio l'onere di dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, in quanto elemento costitutivo delle pretese azionate.
A tale proposito, si rileva che nel caso che ci occupa il rapporto di lavoro subordinato tra la sig.ra e la parte convenuta Parte_1 risulta documentalmente dal contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 01.01.2001 allegato al fascicolo processuale di parte ricorrente
(cfr. doc. 2) e dal C.U. 2024 prodotto in atti da quest'ultima (cfr. doc.4); il rapporto risulta poi cessato in data 04.04.2024 per giusta causa, consistente nel mancato pagamento delle ultime 4 mensilità, ovvero dicembre 2023 e tredicesima 2023, gennaio 2024, febbraio 2024 e marzo 2024
(cfr. doc. 3).
Pertanto, la documentazione allegata dalla ricorrente assevera la fondatezza della prospettazione attorea nei termini allegati nel ricorso introduttivo in merito alla natura subordinata dell'attività lavorativa espletata alle dipendenze della convenuta, in qualità di cucitrice, nel periodo dedotto in ricorso.
Ciò detto, tenuto conto che la ricorrente lamenta la mancata corresponsione di mensilità, è utile richiamare, in punto di riparto dell'onere probatorio, il principio secondo cui in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione.
(cfr. S.U. 13533/2001). Invero, sono assoggettate a tale criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni e l'indennità di mancato preavviso (così si è espresso il Trib.
Velletri con sent. n. 1057/2020).
In particolare, è utile richiamare in materia l'orientamento prevalente della Corte di ON , secondo il quale, qualora il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale, è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (cioè la durata e il livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che è intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (cfr. ON civile sez. lav., 05/05/2001, n.6332).
Applicando i richiamati principi giurisprudenziali al caso di specie, si ritiene che parte ricorrente abbia assolto al suo onere probatorio, allegando e provando i fatti costitutivi della sua pretesa economica.
Orbene, le pretese attoree risultano asseverate tanto dal contratto di lavoro, dal C.U. 2024 e dal modulo di recesso dal rapporto di lavoro, allegati al fascicolo processuale di parte ricorrente (cfr. doc. 2 – 3 -
4), dai quali è possibile dedurre la durata e il livello retributivo, quanto dal conteggio analitico delle proprie spettanze inserito nel ricorso introduttivo, il quale appare specifico e immune da errori. Al contrario, non può altrettanto dirsi per parte resistente in quanto la convenuta, essendo rimasta contumace, non ha provveduto a dedurre né provare la sussistenza di fatti estintivi o modificativi della pretesa creditoria azionata dal lavoratore.
Se, da un lato, è vero che la contumacia non equivale alla non contestazione delle pretese attoree, è altrettanto vero che la resistente, sottraendosi al processo, ha rinunciato alla possibilità di fornire la prova dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dal rapporto di lavoro, di cui era onerata, oltre che di contestare, eventualmente, i documenti prodotti in giudizio dalla controparte.
Pertanto, si ritengono provate le richieste attoree aventi ad oggetto la retribuzione di dicembre 2023, la tredicesima 2023, le retribuzioni di gennaio 2024, febbraio 2024 e marzo 2024.
Ne consegue che, alla luce di tutti gli elementi acquisiti al processo, può ritenersi definitivamente accertato il diritto della sig.ra Parte_1
alla corresponsione della somma complessiva di euro 4.022,26 a
[...] titolo di retribuzione di dicembre 2023, tredicesima 2023, retribuzioni di gennaio 2024, febbraio 2024 e marzo 2024.
In ordine al quantum della pretesa, si ritiene che il conteggio riportato in ricorso sia sostanzialmente corretto, in quanto le somme ivi indicate appaiono conformi alle retribuzioni dovute sulla scorta del livello d'inquadramento allegato e provato nel corso del giudizio.
Pertanto, la parte convenuta, che nonostante la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio è rimasta contumace, deve pagare in favore della parte ricorrente la somma complessiva di euro
4.022,26 a titolo di retribuzione di dicembre 2023, tredicesima 2023, retribuzioni di gennaio 2024, febbraio 2024 e marzo 2024, oltre agli interessi legali e rivalutazione come per legge.
Le spese di lite – liquidate tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria - seguono la soccombenza della parte convenuta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente la somma complessiva di euro 4.022,26, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge, per i titoli di cui in motivazione;
- condanna, altresì, la parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in euro 1.100,00, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione.
Bari, 09.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli