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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/02/2025, n. 2142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2142 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2207/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2207 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione giusta ordinanza del 18.10.2024, pronunciata all'esito della scadenza dei termini ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla via dei Fiorentini n. 21 nello studio dell'Avv. Carlo Palumbo che la rappresenta e difende giusta mandato in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Savini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via Sabotino n. 12, giusta procura alle liti del 03.02.2022 depositata nel primo grado di giudizio
APPELLATO
CP_2
pagina 1 di 8 rappresentata e difesa dall' Avv. Valentina Rossi dell'Avvocatura Capitolina in virtù di procura generale alle liti per atto del dott. Notaio in Roma rep. 22013 del 04.08.2022, e presso la stessa Persona_1
elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21
APPELLATA
E
E CP_3 Controparte_4
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 13896/22, pubblicata il
15/07/22.
CONCLUSIONI: come da difese delle parti in atti e note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi interamente richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
L (di seguito per brevità anche , con atto d'appello Parte_1 Pt_2
tempestivamente notificato, in data 05.01.2023, ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale
, la e il proponendo impugnazione Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma indicata in epigrafe, con la quale era stata accolta l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2021 90384881 17/000 per un importo complessivo di euro 3.676,11 notificata dall'Agente della Riscossione in data 03.02.2022 e contenente le seguenti cartelle (con cui era stato intimato il pagamento di sanzioni amministrative, irrogate per violazione al Codice della Strada accertate da e dal nel corso degli anni CP_2 Controparte_4
2007-2008-2009-2013, nonché a fronte di una Tassa Automobilistica della per l'anno CP_3
2009):
- n. 097 2012 00810501 42 – anno 2007) CP_2
- n. 097 2012 01656987 42 – anno 2008) CP_2
- n. 097 2012 01993192 52 – anno 2009) CP_3
- n. 097 2012 02187464 47 – anno 2007) Controparte_4
- n. 097 2013 01714217 60 – anno 2008) CP_2
pagina 2 di 8 - n. 097 2013 01808033 39 – anno 2008) CP_2
- n. 097 2013 02551955 54 – anno 2008-2009) CP_2
- n. 097 2015 02153799 90 – anno 2013). CP_2
E' necessario premettere, che parte opponente in primo grado ( ) aveva chiesto Controparte_1
l'annullamento dell'intimazione e delle sottese cartelle, allegando: -l'omessa e/o irrituale notifica delle cartelle relative ai crediti pretesi a titolo di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada e la prescrizione quinquennale dei crediti;
- la prescrizione del credito tributario (tassa automobilistica) per decorso del termine triennale tra la data di notifica della cartella (effettuata pacificamente in data 19.12.2012) e la notifica dell'intimazione opposta eseguita il 03.02.2022.
Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace, dopo avere ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario, in relazione alla cartella avente ad oggetto l'intimazione di pagamento della tassa automobilistica, ha statuito, nel merito, l'estinzione di tutti i crediti di cui all'intimazione per intervenuta prescrizione, in particolare, riguardo ai crediti derivanti dalla irrogazione di sanzioni amministrative, in difetto di prova della valida notifica delle cartelle.
Nell'atto di appello ha chiesto la parziale riforma della gravata sentenza, chiedendo in particolare: Pt_2
“a) accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma relativamente alla c.e. n. 097/2012/01993192/52/000 in quanto ha ad oggetto il mancato pagamento della tassa automobilistica;
b) accertare la perfetta regolarità della notifica delle cartelle di pagamento n.
097/2012/00810501/42/000, n. 097/2012/01656987/42/000, n.097/2012/02187464/47/000 e n.
097/2012/01993192/52/000 di cui all'intimazione di pagamento impugnata e la piena valenza probatoria della documentazione prodotta;
c) accertare che il credito portato dalle cartelle n. 097/2012/00810501/42/000, n.
097/2012/01656987/42/000, n. 097/2012/02187464/47/000 e n. 097/2012/01993192/52/000 di cui all'intimazione di pagamento impugnata non è prescritto;
d) con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre magg. iva e cpa”.
pagina 3 di 8 Ha dedotto quali motivi di impugnazione:
1. l'erroneità della sentenza nella parte in cui, in relazione alla cartella esattoriale n. 097/2012/01993192/52/000, era stata esclusa la giurisdizione del giudice tributario, trattandosi pacificamente di un credito di natura tributaria;
2. l'erroneità ed ingiustizia della sentenza di primo grado nella parte in cui era stata ritenuta la mancanza di prova in ordine alla rituale notifica delle cartelle esattoriali n. 097/2012/00810501/42/000, n. 097/2012/01656987/42/000, n.
097/2012/02187464/47/000 e n. 097/2012/01993192/52/000; 3. l'erroneità della sentenza nella parte in cui era stata ritenuta la prescrizione del credito portato dalle 4 richiamate cartelle, atteso che riguardo alle medesime era stato pacificamente notificato il preavviso di fermo amministrativo direttamente alla destinataria sig.ra in data 25.03.2016. In particolare, ha assunto che, da un lato, la mancata CP_1
impugnazione del preavviso di fermo amministrativo aveva determinato la irretrattabilità della pretesa ad esso sottesa e, in ogni caso, non era maturato il termine di prescrizione stante il periodo di sospensione dell'attività di riscossione, dall'08.03.2020 al 31.08.021 (in virtù del D.L. 18/2020 e del
D.L. 73/2021).
Nel costituirsi, nell'odierno grado del giudizio, , ha chiesto il rigetto del gravame e la Controparte_1
conferma della gravata sentenza, correttamente motivata. In particolare, ha dedotto che dall'esame della documentazione depositata in primo grado da (doc.ti 3-4-5 allegati nel fascicolo depositato Pt_2
dinanzi al giudice di prime cure) si evinceva senza alcun dubbio la nullità dell'attività notificatoria posta in essere dall'ente esattore, essendo assente la prova certa della spedizione della successiva raccomandata informativa (CAD) per irreperibilità temporanea della destinataria ed essendo
Contr assolutamente mancante la produzione in giudizio della medesima. Ha ribadito che “nel primo grado di giudizio (cfr. doc.ti 3-4-5 fascicolo ) non risultavano allegate da parte appellante le CAD Pt_2
(comunicazioni di avvenuto deposito), quali comunicazioni necessarie per dare notizia alla destinataria dell'avvenuto deposito dei plichi presso la Casa Comunale, e l'unico avviso di deposito, ex adverso depositato in atti, richiama il documento n. 0107045013020802109177 (cfr. doc. 4 di controparte del primo grado di giudizio) del tutto inconferente con le cartelle per cui è causa”. Ha aggiunto che, in ogni caso, con riferimento alle raccomandate richiamate nell'atto di appello mancava la prova che le presunte raccomandate contenessero le relative comunicazioni di avvenuto deposito. Ha altresì precisato che i pagina 4 di 8 crediti portati dalle cartelle oggetto di gravame dovevano ritenersi comunque estinti per intervenuta prescrizione, non potendo trovare applicazione le disposizioni emesse nel periodo emergenziale Covid a crediti già iscritti a ruolo nel 2012.
Si è costituita anche la quale ha condiviso le ragioni di gravame dell' (in CP_2 Pt_2
particolare riguardo alla mancata impugnazione del preavviso di fermo amministrativo che aveva determinato la irretrattabilità della pretesa ad esso sottesa) e ha chiesto nel merito l'accoglimento dell'appello e, in subordine, di essere dichiarata esente da responsabilità, sul presupposto che l'ente comunale avrebbe correttamente adempiuto ai suoi obblighi con la notifica dei verbali sottesi alle cartelle di cui all'intimazione di pagamento impugnata.
Hanno scelto la contumacia nell'odierno giudizio di appello la e il CP_3 Controparte_4
Il primo motivo di gravame riguardo alla cartella esattoriale n. 097/2012/01993192/52/000, avente ad oggetto un credito pacificamente di natura tributaria, è fondato.
Al riguardo, il Tribunale intende dare continuità all'orientamento, ormai consolidato, della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione” (cfr. Cass. n.16986/2022).
In sostanza l'opposizione proposta dalla sig.ra fondata esclusivamente sulla questione della CP_1
prescrizione maturata dopo la notifica della cartella, in quanto non di carattere meramente esecutivo doveva essere conosciuta dal giudice tributario e non dal giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione trattandosi di questione suscettibile di incidere sulla pretesa tributaria in quanto tale e non afferente ad atti dell'esecuzione forzata, non venendo ancora in rilievo un atto di pignoramento (cfr.
Cass. n.32539/2024 parte motiva).
Quanto al motivo di gravame di cui al n. 2 sopra indicato esso è fondato.
pagina 5 di 8 Parte appellata ( ) nelle proprio difese ha eccepito che la documentazione posta Controparte_1 dall'appellante a fondamento dell'atto di appello (e ritenuta idonea a provare la validità delle notifiche delle cartelle oggetto di gravame) non corrisponde esattamente a quella prodotta in primo grado. La circostanza in effetti trova conferma, oltre che nelle statuizioni contenute nella sentenza impugnata, anche nella documentazione allegata in analogico nel fascicolo di in primo grado (e acquisita Pt_2 unitamente al fascicolo d'ufficio di primo grado) da cui risulta che: riguardo alla cartella n. 097/2012/00810501/42/000 (cfr. all. 3 del fascicolo di parte di primo grado), è stato depositata la relata dell'08.02.2013 (da cui risulta la temporanea assenza della destinataria) l'avviso di ricevimento della raccomandata n. 61163514883-6 dell'11.02.2013 (nel quale è indicato il numero della cartella e il numero della raccomandata) reinviata al mittente per compiuta giacenza, nonché un avviso di notifica di atto mediante deposito nella casa comunale da cui non è evincibile che si tratti proprio della cartella n. 097/2012/00810501/42/000; riguardo alla cartella 097/2012/01656987/42/000 è stato depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata n. 67094315229-1 del 16.05.2012 reinviato al mittente per compiuta giacenza il
30.06.2012 e nel quale è indicato il numero della cartella (all. 4 del fascicolo di parte di primo grado), ma non “l'avviso di notifica di atto mediante deposito nella casa comunale” (al contrario depositato come allegato 4 all'atto di appello solo nell'odierno grado del giudizio); riguardo alla cartella n. 097/2012/02187464/47/000 è stato depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata n. 67095432007-1 del 13.06.2012 reinviato al mittente per compiuta giacenza il
28.06.2012 e nel quale è indicato il numero della cartella (all. 5 del fascicolo di parte di primo grado), ma non “l'avviso di notifica di atto mediante deposito nella casa comunale” (al contrario depositato come allegato 5 all'atto di appello solo nell'odierno grado del giudizio);
E' noto che la documentazione non prodotta nel giudizio di primo grado non può essere acquisita nel grado di appello, atteso che nel “nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3,
c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n.
134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012, come nel caso di specie), pone il divieto assoluto di ammissione di
pagina 6 di 8 nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile” (cfr Cass. 9.11.2017, n. 26522; in questo senso anche Cass. n.
29506/2023; Cass. n.16289/2024).
Deve aggiungersi che la produzione dei documenti sopra indicati, risultati mancanti nel fascicolo analogico di in primo grado, non risulta nemmeno dall'indice del fascicolo depositato in Pt_2 cancelleria in data 23.03.2022 (come da timbro e firma del cancelliere), atteso che nell'indice si fa riferimento solo “alla copia di relata”, mentre secondo la giurisprudenza di legittimità “per il deposito in appello di documenti già prodotti nel primo grado, la parte è onerata di dimostrare che gli stessi coincidono con quelli già presentati al primo giudice in osservanza degli adempimenti prescritti dagli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.; in difetto, è precluso al giudice dell'impugnazione l'esame della produzione, senza che rilevi la mancata opposizione della controparte, non trattandosi di salvaguardare il principio del contradditorio sulla prova, bensì di assicurare il rispetto della regola - di ordine pubblico processuale - stabilita dall'art. 345, comma 3, c.p.c.” (cfr. Cass. n.16235/2022).
Ciò detto, devono condividersi le valutazioni del Giudice di pace che ha ritenuto la mancanza di prova in ordine alla rituale notifica delle cartelle oggetto di gravame.
Quanto al motivo di gravame di cui al punto n. 3 sopra indicato, deve osservarsi che, trattandosi di crediti derivanti dalla irrogazione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada risalenti agli anni 2007-2009, a fronte della mancata notifica delle cartelle, la successiva notifica del preavviso di fermo pacificamente avvenuta nel marzo 2016, non è idonea a produrre effetti interruttivi, essendo nel frattempo maturato il termine quinquennale di prescrizione.
Né la mancata impugnazione del preavviso di fermo consente di ritenere consolidati i crediti sanzionatori, non essendo previsto alcun termine perentorio per opporsi a tale atto e tenuto conto che, per giurisprudenza consolidata, l'opposizione ex art. 615 cpc azionata in primo grado dalla sig.ra CP_1
è strumento spendibile in via residuale per contestare fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (come nel caso di specie l'intervenuta prescrizione), poiché la contestazione investe pagina 7 di 8 esclusivamente il diritto di procedere all'esecuzione (e per tale opposizione non è previsto alcun termine di decadenza).
In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza deve essere dichiarata inammissibile l'opposizione proposta in primo grado da avverso la Controparte_1
cartella esattoriale n. 097/2012/01993192/52/000, per difetto di giurisdizione del Giudice di pace, con conferma nel resto della sentenza impugnata.
Il parziale accoglimento del gravame giustifica la compensazione delle spese dell'odierno grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- in parziale riforma della gravata sentenza, dichiarata inammissibile l'opposizione proposta in primo grado da avverso la cartella esattoriale n. 097/2012/01993192/52/000, Controparte_1
per difetto di giurisdizione del Giudice di pace adito, con conferma nel resto della sentenza impugnata;
- compensa tra le parti le spese dell'odierno grado del giudizio.
Roma 11.02.2025
Il Giudice
Assunta Canonaco
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2207 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione giusta ordinanza del 18.10.2024, pronunciata all'esito della scadenza dei termini ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla via dei Fiorentini n. 21 nello studio dell'Avv. Carlo Palumbo che la rappresenta e difende giusta mandato in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Savini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via Sabotino n. 12, giusta procura alle liti del 03.02.2022 depositata nel primo grado di giudizio
APPELLATO
CP_2
pagina 1 di 8 rappresentata e difesa dall' Avv. Valentina Rossi dell'Avvocatura Capitolina in virtù di procura generale alle liti per atto del dott. Notaio in Roma rep. 22013 del 04.08.2022, e presso la stessa Persona_1
elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21
APPELLATA
E
E CP_3 Controparte_4
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 13896/22, pubblicata il
15/07/22.
CONCLUSIONI: come da difese delle parti in atti e note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi interamente richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
L (di seguito per brevità anche , con atto d'appello Parte_1 Pt_2
tempestivamente notificato, in data 05.01.2023, ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale
, la e il proponendo impugnazione Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma indicata in epigrafe, con la quale era stata accolta l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2021 90384881 17/000 per un importo complessivo di euro 3.676,11 notificata dall'Agente della Riscossione in data 03.02.2022 e contenente le seguenti cartelle (con cui era stato intimato il pagamento di sanzioni amministrative, irrogate per violazione al Codice della Strada accertate da e dal nel corso degli anni CP_2 Controparte_4
2007-2008-2009-2013, nonché a fronte di una Tassa Automobilistica della per l'anno CP_3
2009):
- n. 097 2012 00810501 42 – anno 2007) CP_2
- n. 097 2012 01656987 42 – anno 2008) CP_2
- n. 097 2012 01993192 52 – anno 2009) CP_3
- n. 097 2012 02187464 47 – anno 2007) Controparte_4
- n. 097 2013 01714217 60 – anno 2008) CP_2
pagina 2 di 8 - n. 097 2013 01808033 39 – anno 2008) CP_2
- n. 097 2013 02551955 54 – anno 2008-2009) CP_2
- n. 097 2015 02153799 90 – anno 2013). CP_2
E' necessario premettere, che parte opponente in primo grado ( ) aveva chiesto Controparte_1
l'annullamento dell'intimazione e delle sottese cartelle, allegando: -l'omessa e/o irrituale notifica delle cartelle relative ai crediti pretesi a titolo di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada e la prescrizione quinquennale dei crediti;
- la prescrizione del credito tributario (tassa automobilistica) per decorso del termine triennale tra la data di notifica della cartella (effettuata pacificamente in data 19.12.2012) e la notifica dell'intimazione opposta eseguita il 03.02.2022.
Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace, dopo avere ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario, in relazione alla cartella avente ad oggetto l'intimazione di pagamento della tassa automobilistica, ha statuito, nel merito, l'estinzione di tutti i crediti di cui all'intimazione per intervenuta prescrizione, in particolare, riguardo ai crediti derivanti dalla irrogazione di sanzioni amministrative, in difetto di prova della valida notifica delle cartelle.
Nell'atto di appello ha chiesto la parziale riforma della gravata sentenza, chiedendo in particolare: Pt_2
“a) accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma relativamente alla c.e. n. 097/2012/01993192/52/000 in quanto ha ad oggetto il mancato pagamento della tassa automobilistica;
b) accertare la perfetta regolarità della notifica delle cartelle di pagamento n.
097/2012/00810501/42/000, n. 097/2012/01656987/42/000, n.097/2012/02187464/47/000 e n.
097/2012/01993192/52/000 di cui all'intimazione di pagamento impugnata e la piena valenza probatoria della documentazione prodotta;
c) accertare che il credito portato dalle cartelle n. 097/2012/00810501/42/000, n.
097/2012/01656987/42/000, n. 097/2012/02187464/47/000 e n. 097/2012/01993192/52/000 di cui all'intimazione di pagamento impugnata non è prescritto;
d) con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre magg. iva e cpa”.
pagina 3 di 8 Ha dedotto quali motivi di impugnazione:
1. l'erroneità della sentenza nella parte in cui, in relazione alla cartella esattoriale n. 097/2012/01993192/52/000, era stata esclusa la giurisdizione del giudice tributario, trattandosi pacificamente di un credito di natura tributaria;
2. l'erroneità ed ingiustizia della sentenza di primo grado nella parte in cui era stata ritenuta la mancanza di prova in ordine alla rituale notifica delle cartelle esattoriali n. 097/2012/00810501/42/000, n. 097/2012/01656987/42/000, n.
097/2012/02187464/47/000 e n. 097/2012/01993192/52/000; 3. l'erroneità della sentenza nella parte in cui era stata ritenuta la prescrizione del credito portato dalle 4 richiamate cartelle, atteso che riguardo alle medesime era stato pacificamente notificato il preavviso di fermo amministrativo direttamente alla destinataria sig.ra in data 25.03.2016. In particolare, ha assunto che, da un lato, la mancata CP_1
impugnazione del preavviso di fermo amministrativo aveva determinato la irretrattabilità della pretesa ad esso sottesa e, in ogni caso, non era maturato il termine di prescrizione stante il periodo di sospensione dell'attività di riscossione, dall'08.03.2020 al 31.08.021 (in virtù del D.L. 18/2020 e del
D.L. 73/2021).
Nel costituirsi, nell'odierno grado del giudizio, , ha chiesto il rigetto del gravame e la Controparte_1
conferma della gravata sentenza, correttamente motivata. In particolare, ha dedotto che dall'esame della documentazione depositata in primo grado da (doc.ti 3-4-5 allegati nel fascicolo depositato Pt_2
dinanzi al giudice di prime cure) si evinceva senza alcun dubbio la nullità dell'attività notificatoria posta in essere dall'ente esattore, essendo assente la prova certa della spedizione della successiva raccomandata informativa (CAD) per irreperibilità temporanea della destinataria ed essendo
Contr assolutamente mancante la produzione in giudizio della medesima. Ha ribadito che “nel primo grado di giudizio (cfr. doc.ti 3-4-5 fascicolo ) non risultavano allegate da parte appellante le CAD Pt_2
(comunicazioni di avvenuto deposito), quali comunicazioni necessarie per dare notizia alla destinataria dell'avvenuto deposito dei plichi presso la Casa Comunale, e l'unico avviso di deposito, ex adverso depositato in atti, richiama il documento n. 0107045013020802109177 (cfr. doc. 4 di controparte del primo grado di giudizio) del tutto inconferente con le cartelle per cui è causa”. Ha aggiunto che, in ogni caso, con riferimento alle raccomandate richiamate nell'atto di appello mancava la prova che le presunte raccomandate contenessero le relative comunicazioni di avvenuto deposito. Ha altresì precisato che i pagina 4 di 8 crediti portati dalle cartelle oggetto di gravame dovevano ritenersi comunque estinti per intervenuta prescrizione, non potendo trovare applicazione le disposizioni emesse nel periodo emergenziale Covid a crediti già iscritti a ruolo nel 2012.
Si è costituita anche la quale ha condiviso le ragioni di gravame dell' (in CP_2 Pt_2
particolare riguardo alla mancata impugnazione del preavviso di fermo amministrativo che aveva determinato la irretrattabilità della pretesa ad esso sottesa) e ha chiesto nel merito l'accoglimento dell'appello e, in subordine, di essere dichiarata esente da responsabilità, sul presupposto che l'ente comunale avrebbe correttamente adempiuto ai suoi obblighi con la notifica dei verbali sottesi alle cartelle di cui all'intimazione di pagamento impugnata.
Hanno scelto la contumacia nell'odierno giudizio di appello la e il CP_3 Controparte_4
Il primo motivo di gravame riguardo alla cartella esattoriale n. 097/2012/01993192/52/000, avente ad oggetto un credito pacificamente di natura tributaria, è fondato.
Al riguardo, il Tribunale intende dare continuità all'orientamento, ormai consolidato, della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione” (cfr. Cass. n.16986/2022).
In sostanza l'opposizione proposta dalla sig.ra fondata esclusivamente sulla questione della CP_1
prescrizione maturata dopo la notifica della cartella, in quanto non di carattere meramente esecutivo doveva essere conosciuta dal giudice tributario e non dal giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione trattandosi di questione suscettibile di incidere sulla pretesa tributaria in quanto tale e non afferente ad atti dell'esecuzione forzata, non venendo ancora in rilievo un atto di pignoramento (cfr.
Cass. n.32539/2024 parte motiva).
Quanto al motivo di gravame di cui al n. 2 sopra indicato esso è fondato.
pagina 5 di 8 Parte appellata ( ) nelle proprio difese ha eccepito che la documentazione posta Controparte_1 dall'appellante a fondamento dell'atto di appello (e ritenuta idonea a provare la validità delle notifiche delle cartelle oggetto di gravame) non corrisponde esattamente a quella prodotta in primo grado. La circostanza in effetti trova conferma, oltre che nelle statuizioni contenute nella sentenza impugnata, anche nella documentazione allegata in analogico nel fascicolo di in primo grado (e acquisita Pt_2 unitamente al fascicolo d'ufficio di primo grado) da cui risulta che: riguardo alla cartella n. 097/2012/00810501/42/000 (cfr. all. 3 del fascicolo di parte di primo grado), è stato depositata la relata dell'08.02.2013 (da cui risulta la temporanea assenza della destinataria) l'avviso di ricevimento della raccomandata n. 61163514883-6 dell'11.02.2013 (nel quale è indicato il numero della cartella e il numero della raccomandata) reinviata al mittente per compiuta giacenza, nonché un avviso di notifica di atto mediante deposito nella casa comunale da cui non è evincibile che si tratti proprio della cartella n. 097/2012/00810501/42/000; riguardo alla cartella 097/2012/01656987/42/000 è stato depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata n. 67094315229-1 del 16.05.2012 reinviato al mittente per compiuta giacenza il
30.06.2012 e nel quale è indicato il numero della cartella (all. 4 del fascicolo di parte di primo grado), ma non “l'avviso di notifica di atto mediante deposito nella casa comunale” (al contrario depositato come allegato 4 all'atto di appello solo nell'odierno grado del giudizio); riguardo alla cartella n. 097/2012/02187464/47/000 è stato depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata n. 67095432007-1 del 13.06.2012 reinviato al mittente per compiuta giacenza il
28.06.2012 e nel quale è indicato il numero della cartella (all. 5 del fascicolo di parte di primo grado), ma non “l'avviso di notifica di atto mediante deposito nella casa comunale” (al contrario depositato come allegato 5 all'atto di appello solo nell'odierno grado del giudizio);
E' noto che la documentazione non prodotta nel giudizio di primo grado non può essere acquisita nel grado di appello, atteso che nel “nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3,
c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n.
134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012, come nel caso di specie), pone il divieto assoluto di ammissione di
pagina 6 di 8 nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile” (cfr Cass. 9.11.2017, n. 26522; in questo senso anche Cass. n.
29506/2023; Cass. n.16289/2024).
Deve aggiungersi che la produzione dei documenti sopra indicati, risultati mancanti nel fascicolo analogico di in primo grado, non risulta nemmeno dall'indice del fascicolo depositato in Pt_2 cancelleria in data 23.03.2022 (come da timbro e firma del cancelliere), atteso che nell'indice si fa riferimento solo “alla copia di relata”, mentre secondo la giurisprudenza di legittimità “per il deposito in appello di documenti già prodotti nel primo grado, la parte è onerata di dimostrare che gli stessi coincidono con quelli già presentati al primo giudice in osservanza degli adempimenti prescritti dagli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.; in difetto, è precluso al giudice dell'impugnazione l'esame della produzione, senza che rilevi la mancata opposizione della controparte, non trattandosi di salvaguardare il principio del contradditorio sulla prova, bensì di assicurare il rispetto della regola - di ordine pubblico processuale - stabilita dall'art. 345, comma 3, c.p.c.” (cfr. Cass. n.16235/2022).
Ciò detto, devono condividersi le valutazioni del Giudice di pace che ha ritenuto la mancanza di prova in ordine alla rituale notifica delle cartelle oggetto di gravame.
Quanto al motivo di gravame di cui al punto n. 3 sopra indicato, deve osservarsi che, trattandosi di crediti derivanti dalla irrogazione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada risalenti agli anni 2007-2009, a fronte della mancata notifica delle cartelle, la successiva notifica del preavviso di fermo pacificamente avvenuta nel marzo 2016, non è idonea a produrre effetti interruttivi, essendo nel frattempo maturato il termine quinquennale di prescrizione.
Né la mancata impugnazione del preavviso di fermo consente di ritenere consolidati i crediti sanzionatori, non essendo previsto alcun termine perentorio per opporsi a tale atto e tenuto conto che, per giurisprudenza consolidata, l'opposizione ex art. 615 cpc azionata in primo grado dalla sig.ra CP_1
è strumento spendibile in via residuale per contestare fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (come nel caso di specie l'intervenuta prescrizione), poiché la contestazione investe pagina 7 di 8 esclusivamente il diritto di procedere all'esecuzione (e per tale opposizione non è previsto alcun termine di decadenza).
In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza deve essere dichiarata inammissibile l'opposizione proposta in primo grado da avverso la Controparte_1
cartella esattoriale n. 097/2012/01993192/52/000, per difetto di giurisdizione del Giudice di pace, con conferma nel resto della sentenza impugnata.
Il parziale accoglimento del gravame giustifica la compensazione delle spese dell'odierno grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- in parziale riforma della gravata sentenza, dichiarata inammissibile l'opposizione proposta in primo grado da avverso la cartella esattoriale n. 097/2012/01993192/52/000, Controparte_1
per difetto di giurisdizione del Giudice di pace adito, con conferma nel resto della sentenza impugnata;
- compensa tra le parti le spese dell'odierno grado del giudizio.
Roma 11.02.2025
Il Giudice
Assunta Canonaco
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