Sentenza 18 novembre 2022
Rigetto
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/03/2025, n. 2222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2222 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02222/2025REG.PROV.COLL.
N. 01768/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1768 del 2023, proposto da
SE ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Parenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
BA d'IA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Piera Coppotelli, Giovanni Lupi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 15299/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della BA d'IA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2024 il Cons. Roberta Ravasio e uditi per le parti gli avvocati Alessandro Bartolotta e Piera Coppotelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno appellante è dipendente della BA d’IA dal 1995, all’epoca dei fatti inquadrato nella carriera operativa con il grado di Coadiutore Principale nel Ruolo Unificato del CCNL BA D’IA.
2. In tale qualità, prendeva parte alla procedura, indetta dall’Istituto con comunicazione del 18.11.2004, per l’assegnazione di immobili abitativi di proprietà della stessa BA, riservata ai “ dipendenti della banca in attività di servizio (anche se a contratto) che prestino stabilmente la loro opera presso le strutture organizzative dell'amministrazione centrale o presso le filiali di Roma ovvero che siano trasferiti in via definitiva con esplicito provvedimento dell'Istituto ”.
3. A seguito della procedura il sig. ON otteneva l’assegnazione di un alloggio, sito in Roma sottoscriveva, quindi, con decorrenza 1° aprile 2005, contratto di locazione quadriennale, rinnovabile in assenza di disdetta da parte dell’Istituto, a un canone annuo di €. 7.896,00, pari a €. 658,00 mensili.
4. Il 27 dicembre 2012 la BA esercitava il diritto di recesso, al quale si opponeva l’appellante, che instaurava, innanzi al Tribunale Ordinario di Roma, un giudizio nel corso del quale chiedeva: (i) di dichiarare la natura di fringe benefit dell'alloggio, la natura retributiva del godimento dello stesso e la conseguente computabilità ai fini del calcolo del TFR; (ii) di condannare la BA d’IA al pagamento di un'indennità mensile compensativa o sostitutiva del valore equivalente al canone di locazione mensile di euro 736,13 e, a decorrere dal maggio 2013, pari al controvalore dell'indennità di occupazione di euro 744,96 mensili, ovvero all'importo ritenuto di giustizia; (iii) di veder condannare la BA d’IA al pagamento delle spese di trasloco, dell'agenzia per il reperimento di un nuovo alloggio in locazione e del valore degli arredi acquistati su misura per l'alloggio, da quantificarsi in corso di causa mediante CTU.
5. Il Tribunale di Roma con sentenza n. 3149 del 20 marzo 2014 dichiarava il difetto di giurisdizione.
6. Con il ricorso introduttivo del primo grado del presente giudizio il sig. ON ha introdotto un nuovo, autonomo, giudizio, nel corso del quale, tenuto conto dell’avvenuto rinnovo del contratto d’affitto, l’odierno appellante ha chiesto accertarsi la natura di fringe benefit e la natura retributiva dell’alloggio condotto, con ogni conseguenza in ordine alla computabilità ai fini del calcolo del TFR.
7. All’esito del giudizio il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso.
7.1. IL TAR ha richiamato la giurisprudenza giuslavoristica secondo cui si considera “ fringe
benefit ” ogni prestazione “collegata” al rapporto di lavoro e finalizzata (non già all’esecuzione della prestazione lavorativa, quanto piuttosto) alla soddisfazione di esigenze personali del lavoratore: in tal caso il “ fringe benefit ” concesso dall’azienda al dipendente è remunerazione che fa parte della retribuzione lavorativa (quantificata forfetariamente in busta paga) e si sostanzia normalmente nella concessione in uso personale, ma non esclusivo, di un bene.
7.2. Secondo il TAR, laddove, come nel caso in esame, venga in considerazione un rapporto di pubblico impiego non contrattualizzato, perché possa configurarsi un fringe benefit occorre, non solo il collegamento funzionale diretto tra il servizio prestato ed il beneficio, ma anche la previsione di tale beneficio, in termini di controprestazione, nella struttura del rapporto.
7.3. Nel caso di specie, tuttavia, non si apprezza la ricorrenza di alcuno di quegli elementi che caratterizzano il collegamento sinallagmatico tra beneficio e prestazione lavorativa: l’assegnazione dell’alloggio abitativo, infatti, non sarebbe necessaria per garantire o migliorare la prestazione lavorativa, rispondendo invece a un interesse economico dell’Istituto; il rapporto di lavoro costituirebbe, quindi, solo l’occasione, ma non la causa, dell’assegnazione dell’unità abitativa, come confermato dalla circostanza che la concessione in locazione di immobili di proprietà della BA d’IA può avvenire anche a favore di soggetti non appartenenti al personale dell’Istituto; oltre a ciò la fruizione dell’alloggio è condizionata al pagamento di un canone che non può assolutamente considerarsi irrisorio.
8. Il sig. ON ha proposto appello avverso l’indicata sentenza.
9. La BA d’IA si è costituita in giudizio per resistere al gravame.
10. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 21 novembre 2024, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
11. Con unico, articolato, motivo d’appello il sig. ON deduce che il TAR sarebbe incorso in alcuni errores in procedendo e/o iudicando.
11.1. Sotto un primo profilo l’appellante deduce che il TAR avrebbe errato affermando che i benefits sono caratterizzati dalla sussistenza di un nesso di causalità diretto tra l’adempimento della prestazione e il beneficio: un simile nesso di causalità, invece, non costituirebbe condizione necessaria per la definizione dei fringe benefits, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui la natura di fringe benefits deve riconoscersi a tutti quei beni o servizi che le imprese accordano ad alcuni dipendenti, in aggiunta alla retribuzione, e proprio con riferimento all'attribuzione del godimento di un alloggio si è affermato che essa costituisce una componente in natura della retribuzione, da considerare ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, se in connessione con la posizione lavorativa del dipendente che ne fruisce, a prescindere dal nomen iuris dato dalle parti. Sarebbe dunque sufficiente un nesso di mera occasionalità tra il benefit e il rapporto di lavoro, rapporto certamente ravvisabile nel caso di specie, tenuto conto del fatto che l’appellante ha potuto partecipare alla gara per l’assegnazione dell’alloggio proprio in virtù del fatto che era dipendente della BA d’IA.
Secondo l’appellante sarebbero dirimenti la considerazione che solo i dipendenti della BA d’IA possono beneficiare di tali agevolazioni -i “terzi” assegnatari degli alloggi costituendo solo un’ipotesi residuale -, oltre al fatto che si tratta di una situazione dalla quale traggono beneficio sia la BA d’IA, in termini economici, sia i dipendenti di essa, ai quali viene data la possibilità di fruire di un alloggio a condizioni agevolate, posto vicino alla sede lavorativa: l’appellante, in particolare, insiste sul fatto che la BA concederebbe gli alloggi a un canone ben inferiore a quello di mercato, sicché la differenza tra quest’ultimo e quello corrisposto alla banca costituirebbe, appunto, un beneficio che va ad integrare la retribuzione.
11.2. Sotto diverso profilo il sig. ON contesta la statuizione del TAR secondo cui sarebbe stata necessaria una espressa previsione che attribuisse natura di fringe benefit al beneficio di che trattasi.
Tale condizione non sarebbe mai stata enucleata dalla giurisprudenza. Inoltre, rammentando che l’interpretazione del contratto deve essere condotta indagando la comune intenzione delle parti e il comportamento da esse tenuto, l’appellante sostiene essere irrilevante la mancanza, nel contratto di locazione, di una clausola che ne abbia precisato la natura di “benefit”, anche perché i dipendenti godono di precedenza, rispetto ai “terzi”, nell’accesso a tali locazioni.
L’appellante ribadisce, inoltre, che vari tipi di benefit trovano “occasione” nel rapporto di lavoro, e quindi anche il contratto di locazione in esame, “occasionato” dal rapporto intercorrente tra l’appellante e la BA d’IA, ben può essere inquadrato come “fringe benefit”.
11.3. L’appellante ha quindi concluso insistendo perché, in riforma dell’appellata sentenza:
- sia riconosciuta la natura di benefit alla assegnazione dell’alloggio, alle condizioni economiche indicate nel contratto di locazione;
- sia quantificato l’equivalente monetario del benefit, come differenza tra il canone di locazione di mercato dell’immobile e il canone effettivamente corrisposto dal ricorrente;
- sia riconosciuto a tale benefit la natura di componente della retribuzione, ai fini del calcolo del trattamento di quiescenza, con attribuzione alla controparte del pagamento degli oneri fiscali conseguenti al riconoscimento del benefit al ricorrente, al fine di lasciare integro il valore
economico del benefit al netto degli oneri fiscali.
12. L’appello è destituito di fondamento, il che dispensa il Collegio dal valutare approfonditamente l’attualità e l’effettività dell’interesse alla base della domanda di accertamento qui proposta.
13. Osta all’accoglimento della domanda dell’appellante in primo luogo la circostanza, pacifica e puntualmente evidenziata nella appellata sentenza, secondo cui i contratti di locazione che la BA d’IA stipula con i propri dipendenti ai sensi del Regolamento per l’assegnazione degli alloggi non sono contemplati, dalla normativa che disciplina i rapporti di lavoro alle dipendenze della BA d’IA, quali “fringe benefits”.
14. Occorre rilevare, in linea generale, che nell’ambito di un rapporto di pubblico impiego non è possibile attribuire rilevanza, come pretenderebbe parte appellante, ad eventuali comportamenti concludenti tra le parti, che abbiano l’effetto di alterare il trattamento economico tra dipendenti inquadrati nella medesima posizione. Il rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione, infatti, deve per definizione essere improntato a imparzialità e parità di trattamento tra i dipendenti: di conseguenza, le differenze nel trattamento economico, che possono manifestarsi anche nella attribuzione di fringe benefits , possono giustificarsi solo sulla base delle differenti funzioni svolte dal dipendente e del diverso inquadramento, ovvero, quantomeno, debbono trovare causa nell’espletamento di lavoro aggiuntivo o in una premialità attribuita ad un determinato dipendente a un determinato titolo; in tutti i casi questi trattamenti “aggiuntivi”, siano essi erogati sotto forma di fringe benefits o siano erogati sotto forma di premio di produzione/risultato o con altra causa, debbono essere previsti a priori in modo da garantire che a parità di inquadramento contrattuale, di condizioni di lavoro e di risultati raggiunti i dipendenti ricevano il medesimo trattamento.
14.1. Quando il rapporto di lavoro pubblico è di tipo contrattualizzato, la parità di trattamento tra i dipendenti di una pubblica amministrazione è assicurata dalla contrattazione collettiva, alla quale spetta, eventualmente, prevedere i singoli fringe benefits che possono essere concessi ai dipendenti contrattualizzati.
14.2. Laddove, invece, venga in considerazione una rapporto di lavoro pubblico non contrattualizzato, il rapporto di lavoro risulta regolato direttamente dalla legge (come nel caso dei magistrati e delle forze dell’ordine), oppure da regolamenti interni, che le amministrazioni interessate adottano, normalmente, dopo aver sentito le associazioni sindacali: in questi casi quelli che vengono denominati “accordi sindacali” non costituiscono dei contratti collettivi, ma sono, appunto, semplici accordi che intercorrono tra le associazioni sindacali e le amministrazioni, destinati ad essere recepiti nei regolamenti che le amministrazioni medesime adottano al fine di disciplinare il rapporto di lavoro con i propri dipendenti. Il rapporto di lavoro, tuttavia, non trova fonte in un contratto, ma trova origine in atti amministrativi, a partire dall’atto di assunzione e di primo inquadramento, applicativi di quell’atto generale che è il regolamento per il personale adottato dalla singola amministrazione, la quale è a ciò legittimata da una norma di legge. Tale è, appunto, la situazione del personale dipendente dalla BA d’IA (come pure, ad imitazione di quello della BA d’IA, del personale dipendente di varie autorità amministrative indipendenti), il cui rapporto di lavoro si perfeziona con la presa di servizio, e non con la firma di un contratto.
14.3. Tenendo presente quanto sopra rilevato circa la necessità che le pubbliche amministrazioni assicurino un trattamento uguale e imparziale ai propri dipendenti, a parità di condizioni di lavoro e di risultato, è evidente che i fringe benefits , intesi quali prestazioni in natura che contribuiscono a definire il trattamento economico, debbono essere disciplinati a monte del singolo rapporto di lavoro, in modo da assicurare che siano garantiti a tutti i dipendenti che si trovano nelle medesime condizioni. Per quanto riguarda i dipendenti della BA d’IA, gli eventuali fringe benefits dovrebbero, quindi, essere contemplati dal regolamento per il personale: eventuali benefici, in senso lato, che non siano contemplati dal regolamento del personale quale componente della retribuzione, non possono invece qualificarsi in termini di fringe benefits .
14.4. Nel caso di specie è pacifico che l’assegnazione dell’alloggio in base alle previsioni del regolamento sulla assegnazione degli alloggi, non è prevista quale fringe benefit dal regolamento del personale, tant’è che l’assegnazione degli alloggi è effettuata sulla base di una selezione, alla quale partecipano a domanda i dipendenti: ove si trattasse di un benefit il regolamento per il personale la contemplerebbe, in automatico, a favore di tutti i dipendenti, eventualmente con la possibilità di commutarla in una prestazione in danaro; si osserva, inoltre, che non risulta che gli alloggi che la BA d’IA concede in locazione a terzi siano stipulati a condizioni più onerose rispetto a quelli dati in locazione ai dipendenti: il che conferma, indirettamente, che questi contratti di locazione non intendono beneficiare i dipendenti, sotto forma di canone d’affitto particolarmente conveniente, e che essi rispondono, piuttosto, all’esigenza dell’Istituto di mettere a reddito i cespiti immobiliari di proprietà.
14.5. In ogni caso, quanto sopra rilevato in ordine alla necessità che nel rapporto di pubblico impiego i fringe benefits siano puntualmente contemplati e disciplinati a monte dei singoli rapporti di lavoro, è di per sé dirimente, indipendentemente dalla funzione che si voglia attribuire ai contratti di locazione che la BA d’IA stipula in base al regolamento interno sulla assegnazione degli alloggi.
14.6. Si rileva dunque corretta nella sostanza, sia pure con qualche precisazione, la statuizione del TAR secondo cui nel regime di pubblico impiego non contrattualizzato, affinchè una determinata prestazione da parte del datore di lavoro nei confronti di propri dipendenti possa considerarsi “fringe benefit” è necessario che il beneficio sia previsto, in termini di controprestazione, nella struttura del rapporto di impiego: che non è contrattuale, e proprio per tale ragione non può essere influenzata dall’autonomia contrattuale.
14.7. A tutto questo si deve aggiungere altresì come la titolarità degli immobili di proprietà della BA d’IA sia stata più di recente affidata ad una società di diritto privato, sulla quale la BA esercita direzione e coordinamento, ed è con essa che l’odierno appellante ha stipulato il contratto di locazione attualmente in corso, per un canone mensile intorno agli 800 euro all’apparenza non irrisorio e che come tale non contraddice la natura onerosa e la corrispettività del contratto medesimo.
15. In conclusione, l’appello è infondato.
16. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore della BA d’IA, alle spese relative al presente grado di giudizio, che si liquidano in €. 4.000,00 (quattromila), oltre accessori, se per legge dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO