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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/10/2025, n. 3379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3379 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2818/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2818/2024
Oggi20 ottobre 2025 innanzi alla dott.ssa Micaela Picone, sono comparsi:
Per l'avv. FONTANA SARAH oggi sostituito da avv. Quaia Costanza la quale Parte_1 si riporta alle note conclusionali depositate insistendo in tutto quanto ivi dedotto e nell'accoglimento del ricorso.
Per l'avv. BINI ALESSANDRO oggi sostituito dall'avv. Tina Giannuzzi Parte_2 giusta delega la quale si riporta alle note conclusionali ed insiste nel rigetto del ricorso.
Dopo breve discussione orale, i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula.
A seguito di camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo in assenza concordata delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice on. dott.ssa Micaela Picone, ha pronunziato ex art. 429 cpc
SENTENZA
nella causa civile n. 2818 di R.G. del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del 2024, promossa da,
e in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_3 Parte_1 rappresentati e difesi dall'avv. Fontana Sarah
- ricorrenti -
contro
, in persona del della Giunta Regionale pro-tempore, rappresentato Parte_2 CP_1
e difeso ai sensi dell'art. 6 c. 9 del D.Lgs. 150/2011 dal Dott. Alessandro Bini
- resistente -
Oggetto: opposizione alle Ordinanze-Ingiunzione n. 22A/2024
Conclusioni: come rassegnate dai procuratori delle parti nell'allegato verbale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
In fatto
pagina 2 di 7 I ricorrenti hanno impugnato l'Ordinanza Ingiunzione n. 22A/2024 del 6/02/2024 della Regione
Toscana-Direzione Programmazione e Bilancio-Settore Contabilità (prot. 0085533 del 6.02.2024) con la quale sono stati sanzionati, nella qualità di soggetti trasgressori ed obbligati in solido, per la violazione dell'art. 133, comma 3 del D.Lgs 152/06 per avere effettuato uno scarico di acque reflue urbane, provenienti dal depuratore di Aschieto, senza osservare la prescrizione di cui al punto 14 dell'Allegato A dell'Autorizzazione allo scarico (AUA Atto Dirigenziale della N. Parte_2
7892 del 24/05/2018).
Nel merito hanno assunto che la , con decorrenza 01.01.2002, ha assunto la Controparte_2 gestione del servizio idrico integrato (definito dalla Legge 36/94 quale “insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue”) – per effetto della convenzione di affidamento – per conto dei comuni facenti parte l'Autorità di Ambito n. 3 del Medio VA (oggi compresa nell'Autorità Idrica Toscana), ivi compresi quelli facenti parte il territorio della Provincia di Firenze, oggi Città Metropolitana di Firenze.
Nell'ambito della gestione del servizio di depurazione delle acque reflue, pertanto, gestisce Parte_1 anche l'impianto di depurazione reflui denominato “Aschieto” sito nel Comune di Pontassieve autorizzato a scaricare nel fiume Sieve – all'epoca dei fatti contestati – con Autorizzazione Unica n. 71 del 02.07.2018 rilasciata dal SUAP del Comune di Pontassieve.
Nelle date del 29 e 30 gennaio 2019, Tecnici ARPAT svolgevano – presso l' in gestione a CP_3
– attività di controllo programmato, durante le quali veniva rilevato che “Al punto 14. Parte_1
Delle Prescrizioni nell'Allegato A dell'Autorizzazione allo scarico (Atto Dirigenziale della Pt_2
n. 7892 del 24/05/2018 è riporto che entro 90 giorni dal ricevimento dell'atto unico SUAP il
[...]
Gestore trasmetta (tramite SUAP) alla Regione Toscana Settore Autorizzazioni Ambientali e ad
[...]
di Firenze, un Piano di Monitoraggio volto alla definizione di una concentrazione CP_4 caratteristica di CH Coli dell'effluente dell'impianto”. In tale occasione i tecnici chiesta CP_4 prova dell'avvenuto adempimento alla prescrizione 14 sopra citata, verbalizzavano che “Il 1° febbraio
2019 ha inviato per PEC, al SUAP di Pontassieve, ed il Piano di Parte_1 Parte_2 CP_4
Monitoraggio CH OL (nostro protocollo N. 0008536 del 01/02/2019) quindi in ritardo rispetto ai
90 giorni dal ricevimento dell'atto unico SUAP (02/07/2018) come riportato al punto 14. in
Prescrizioni”.
Tale circostanza determinava gli ad elevare il verbale n. 7/2019 per la presunta Parte_4 violazione dell'art. 124, comma 1 del D.lgs 152/06, sanzionata dall'art. 133, comma 3 del medesimo decreto nonché la stante il passaggio di funzioni in materia ambientale disposto dalla Parte_2
L.R. 22/2015, ad elevare l'ordinanza ingiunzione de qua. pagina 3 di 7 I ricorrenti hanno invocato l'annullamento dell'Ord. Ing. 22/A/2024 stante l'Erronea applicazione degli artt. 124 e 133, c. 2 del D.Lgs 152/06 ed erronea valutazione della prescrizione n. 14 di cui all'allegato
A dell'AUA da parte della Parte_2
Si è costituita in giudizio la contestando nel merito quanto dedotto dai ricorrenti ed Parte_2 istando per il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
In diritto
L'ordinanza – ingiunzione opposta si fonda sulla asserita violazione delle prescrizioni di cui all'Autorizzazione Unica SUAP n. 71, rilasciata dall' in data 02/07/2018 90/c, per come CP_4 adottata dalla con atto dirigenziale n. 7892 del 24/05/2018, richiamandone Parte_2 integralmente le limitazioni e prescrizioni, nonché le motivazioni ivi indicate, con riferimento all'impianto di depurazione denominato ASCHIETO posto a PONTASSIEVE in via Aretina snc (doc. 4 parte resistente).
In particolare, nell'atto dirigenziale si evidenziava che “…il titolare dell'autorizzazione dovrà rispettare le prescrizioni di cui all'Allegato A – autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpo superficiale e all'Allegato B – autorizzazione alle emissioni in atmosfera, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto…”.
Alla luce delle prescrizioni di cui al punto 14 dell'Allegato A dell'Autorizzazione allo scarico si prevedeva: “che entro 90 giorni dal ricevimento dell'atto unico SUAP il Gestore trasmetta (tramite
SUAP) alla Regione Toscana Settore Autorizzazioni Ambientali e ad Parte_5 un Piano di Monitoraggio volto alla definizione di una concentrazione caratteristica di Escherichia OL dell'effluente dell'impianto che sia di ausilio alla comprensione dell'incidenza di questa sulla effettiva situazione ambientale ed igienico-sanitaria del corpo recettore e che permetta quindi all'autorità competente di definire un eventuale limite appropriato e tale da non determinare la necessità per il gestore di un utilizzo continuativo del comparto di disinfezione…”.
Come emerge dal Verbale di accertamento e contestazione n. 7/2019 elevato da “In occasione CP_4 del campionamento del 31/01/2019 con relativo Verbale di campionamento è stata richiesta
Attestazione, ovvero copia della presentazione formale (a SUAP a ) [del suddetto] Parte_2
Piano di monitoraggio [come da suddetta p. 14], da inviare via PEC entro e non oltre una settimana dalla data del presente Verbale. Il 1° febbraio 2019 ha inviato per PEC, al SUAP del Parte_1
Comune di Pontassieve, ed il Piano di monitoraggio Escherichia OL Parte_2 CP_4
(nostro protocollo N° 0008536 del 01/02/2019) quindi in ritardo rispetto ai 90 giorni dal ricevimento dell'atto unico SUAP(o2/07/2018) come riportato a punto 14 in Prescrizioni” (vedi doc. 8 parte resistente). pagina 4 di 7 Sulla scorta di tale rappresentazione dei fatti viene ad esaminarsi l'unico motivo di doglianza esposto dalla difesa dei ricorrenti e cioè l'Erronea applicazione degli artt. 124 e 133, c. 2 del D.Lgs 152/06 ed erronea valutazione della prescrizione n. 14 di cui all'allegato A dell'AUA da parte dell'Ente resistente.
I ricorrenti non contestano di aver trasmesso il Piano di Monitoraggio Coli in ritardo Persona_1 rispetto al termine di 90 giorni dal ricevimento dell'Atto Unico SUAP (02/07/2018) come richiesto dalla lettera prescrizione n. 14 di cui all'allegato A dell'AUA e, precisamente, in data 01.02.2019 solo a seguito dei rilievi verbali sollevati dai medesimi tecnici in sede di sopralluogo;
piuttosto, CP_4 forniscono una loro lettura della prescrizione n. 14 di cui all'allegato A dell'AUA.
Pertanto, si pone necessaria l'interpretazione di cui al punto 14 dell'All. A dell'AUA per come esplicitamente richiamato dal provvedimento amministrativo autorizzatorio: tale operazione ermeneutica è necessaria allo scopo di ricostruire l'effettiva portata dell'obbligo gravante sul Gestore.
Come è pacifico in giurisprudenza, tale interpretazione va svolta applicando all'atto amministrativo
“per analogia le regole interpretative previste dal codice civile in materia di contratti, agli artt. 1362 e ss.; trattandosi di atti amministrativi, va privilegiato il canone dell'interpretazione letterale, senza attribuirvi significati impliciti o inespressi, che evidentemente sarebbero in contrasto con il principio stesso di legalità” (Cons. Stato sez. IV, 09/11/2020, n. 6859).
La giurisprudenza ha altresì precisato che “La interpretazione degli atti amministrativi soggiace alle stesse regole dettate dagli artiOL 1362 e seguenti del codice civile per l'interpretazione dei contratti tra le quali ha carattere preminente quella collegata all'elemento letterale - in quanto compatibili con il provvedimento amministrativo - dovendo il giudice anche ricostruire l'intento dell'Amministrazione e il potere che ha inteso in concreto esercitare, tenendo altresì conto del complesso dell'atto e del comportamento dell'Autorità amministrativa, oltre che di quanto può razionalmente intendere, secondo buona fede, il destinatario” (Cassazione civile sez. un., 25/07/2019, n. 20181).
I ricorrenti hanno sostenuto che la prescrizione asseritamente violata non possa essere interpretata nel senso di imporre la formale predisposizione di un piano di monitoraggio al Gestore quanto la
“…raccolta dei dati, mediante campionamenti e analisi, relativi alla presenza di escheria OL nello scarico finale, su un arco di tempo sufficientemente lungo e idoneo a consentire alle autorità competenti le valutazioni di cui sopra.” monitoraggio che “ – nei termini descritti nella comunicazione
(ovvero 6 campionamenti annui adeguatamente distribuiti nelle stagioni climatiche) – era già operativo da gennaio 2018, ovvero con nove mesi di anticipo rispetto al termine indicato nella prescrizione n. 14 per la sua predisposizione e attivazione, e sei mesi di anticipo rispetto, addirittura, alla notifica della vigente AUA che ne prescrive l'adozione.” (vedi ricorso pag. 4). pagina 5 di 7 Tale tesi difensiva, tuttavia, non è condivisibile.
Prevede l'art. 133, comma 3, del D.Lgs 152/06 che “chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al difuori delle ipotesi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 2, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro”.
Si rammenta che le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi amministrativi sono obblighi che il destinatario deve rispettare per poter esercitare legittimamente l'attività concessa.
Ebbene nella fattispecie in esame l'Autorizzazione allo scarico (Atto Dirigenziale della Pt_2
N. 7892 del 24/05/2018) fa espresso richiamo all'Allegato A il quale al punto 14 prescrive
[...]
l'invio “…entro 90 giorni dal ricevimento dell'atto unico SUAP” da parte del Gestore (tramite SUAP) alla Settore Autorizzazioni Ambientali e ad di Parte_2 Parte_5
“…un Piano di Monitoraggio volto alla definizione di una concentrazione caratteristica di Escherichia OL dell'effluente dell'impianto…”.
Ed infatti la contestazione dell'illecito nella fattispecie in esame è ricollegata proprio al mancato invio nei termini prescritti dalla disposizione del Piano di Monitoraggio.
L'interpretazione dell'atto autorizzativo porta senza dubbio che sul Gestore gravava l'OBBLIGO di rispettare le prescrizioni di cui all'Allegato A - autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpo superficiale – tra cui rientra il disposto di cui al n.14 sopra trascritto.
La Società odierna ricorrente era tenuta, pertanto, ad inviare specificatamente il 'Piano di
Monitoraggio' e non semplicemente ad eseguire “6 campionamenti annui adeguatamente distribuiti nelle stagioni climatiche” da consegnare previa richiesta alla ed all per la Pt_2 CP_4 realizzazione della finalità cui era preposta la prescrizione n. 14.
Onere, questo, tempestivamente conosciuto dal Gestore al momento del rilascio dell'autorizzazione nonché senz'altro esigibile, poiché non comportante alcun sacrificio abnorme degli interessi dell'obbligato proprio perché i dati del monitoraggio del parametro dell'E.C. erano già in suo possesso per quanto dallo stesso riconosciuto in atto introduttivo a pag. 4 (cfr.“La clausola generale di buona fede oggettiva o correttezza ex articolo 1175 del Cc, oltre che regola (artiOL 1337,1358,1375 e 1460 del Cc) di comportamento, quale dovere di solidarietà, fondato sull'articolo 2 della Costituzione, che trova applicazione a prescindere dalla sussistenza di specifici obblighi contrattuali, là dove impone di compiere quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio, che non si sostanzi cioè in attività gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici, si specifica in particolare nel significato di lealtà, pagina 6 di 7 sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte. Alla stregua di tali criteri,
l'obbligo di buona fede o correttezza, da valutarsi alla stregua della causa concreta del contratto, e cioè con lo scopo pratico dalle parti perseguito mediante la stipulazione, o, in altre parole, con
l'interesse che l'operazione contrattuale è propriamente volta a soddisfare” Cass. Civile sez. III,
14/03/2024, n. 6930).
Per quanto osservato il ricorso deve essere rigettato con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Le spese di lite
La natura interpretativa della disciplina sottesa all'adozione del provvedimento impugnato rappresenta un giustificato motivo per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:
- Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione de qua.
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Firenze, lì 20 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2818/2024
Oggi20 ottobre 2025 innanzi alla dott.ssa Micaela Picone, sono comparsi:
Per l'avv. FONTANA SARAH oggi sostituito da avv. Quaia Costanza la quale Parte_1 si riporta alle note conclusionali depositate insistendo in tutto quanto ivi dedotto e nell'accoglimento del ricorso.
Per l'avv. BINI ALESSANDRO oggi sostituito dall'avv. Tina Giannuzzi Parte_2 giusta delega la quale si riporta alle note conclusionali ed insiste nel rigetto del ricorso.
Dopo breve discussione orale, i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula.
A seguito di camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo in assenza concordata delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice on. dott.ssa Micaela Picone, ha pronunziato ex art. 429 cpc
SENTENZA
nella causa civile n. 2818 di R.G. del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del 2024, promossa da,
e in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_3 Parte_1 rappresentati e difesi dall'avv. Fontana Sarah
- ricorrenti -
contro
, in persona del della Giunta Regionale pro-tempore, rappresentato Parte_2 CP_1
e difeso ai sensi dell'art. 6 c. 9 del D.Lgs. 150/2011 dal Dott. Alessandro Bini
- resistente -
Oggetto: opposizione alle Ordinanze-Ingiunzione n. 22A/2024
Conclusioni: come rassegnate dai procuratori delle parti nell'allegato verbale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
In fatto
pagina 2 di 7 I ricorrenti hanno impugnato l'Ordinanza Ingiunzione n. 22A/2024 del 6/02/2024 della Regione
Toscana-Direzione Programmazione e Bilancio-Settore Contabilità (prot. 0085533 del 6.02.2024) con la quale sono stati sanzionati, nella qualità di soggetti trasgressori ed obbligati in solido, per la violazione dell'art. 133, comma 3 del D.Lgs 152/06 per avere effettuato uno scarico di acque reflue urbane, provenienti dal depuratore di Aschieto, senza osservare la prescrizione di cui al punto 14 dell'Allegato A dell'Autorizzazione allo scarico (AUA Atto Dirigenziale della N. Parte_2
7892 del 24/05/2018).
Nel merito hanno assunto che la , con decorrenza 01.01.2002, ha assunto la Controparte_2 gestione del servizio idrico integrato (definito dalla Legge 36/94 quale “insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue”) – per effetto della convenzione di affidamento – per conto dei comuni facenti parte l'Autorità di Ambito n. 3 del Medio VA (oggi compresa nell'Autorità Idrica Toscana), ivi compresi quelli facenti parte il territorio della Provincia di Firenze, oggi Città Metropolitana di Firenze.
Nell'ambito della gestione del servizio di depurazione delle acque reflue, pertanto, gestisce Parte_1 anche l'impianto di depurazione reflui denominato “Aschieto” sito nel Comune di Pontassieve autorizzato a scaricare nel fiume Sieve – all'epoca dei fatti contestati – con Autorizzazione Unica n. 71 del 02.07.2018 rilasciata dal SUAP del Comune di Pontassieve.
Nelle date del 29 e 30 gennaio 2019, Tecnici ARPAT svolgevano – presso l' in gestione a CP_3
– attività di controllo programmato, durante le quali veniva rilevato che “Al punto 14. Parte_1
Delle Prescrizioni nell'Allegato A dell'Autorizzazione allo scarico (Atto Dirigenziale della Pt_2
n. 7892 del 24/05/2018 è riporto che entro 90 giorni dal ricevimento dell'atto unico SUAP il
[...]
Gestore trasmetta (tramite SUAP) alla Regione Toscana Settore Autorizzazioni Ambientali e ad
[...]
di Firenze, un Piano di Monitoraggio volto alla definizione di una concentrazione CP_4 caratteristica di CH Coli dell'effluente dell'impianto”. In tale occasione i tecnici chiesta CP_4 prova dell'avvenuto adempimento alla prescrizione 14 sopra citata, verbalizzavano che “Il 1° febbraio
2019 ha inviato per PEC, al SUAP di Pontassieve, ed il Piano di Parte_1 Parte_2 CP_4
Monitoraggio CH OL (nostro protocollo N. 0008536 del 01/02/2019) quindi in ritardo rispetto ai
90 giorni dal ricevimento dell'atto unico SUAP (02/07/2018) come riportato al punto 14. in
Prescrizioni”.
Tale circostanza determinava gli ad elevare il verbale n. 7/2019 per la presunta Parte_4 violazione dell'art. 124, comma 1 del D.lgs 152/06, sanzionata dall'art. 133, comma 3 del medesimo decreto nonché la stante il passaggio di funzioni in materia ambientale disposto dalla Parte_2
L.R. 22/2015, ad elevare l'ordinanza ingiunzione de qua. pagina 3 di 7 I ricorrenti hanno invocato l'annullamento dell'Ord. Ing. 22/A/2024 stante l'Erronea applicazione degli artt. 124 e 133, c. 2 del D.Lgs 152/06 ed erronea valutazione della prescrizione n. 14 di cui all'allegato
A dell'AUA da parte della Parte_2
Si è costituita in giudizio la contestando nel merito quanto dedotto dai ricorrenti ed Parte_2 istando per il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
In diritto
L'ordinanza – ingiunzione opposta si fonda sulla asserita violazione delle prescrizioni di cui all'Autorizzazione Unica SUAP n. 71, rilasciata dall' in data 02/07/2018 90/c, per come CP_4 adottata dalla con atto dirigenziale n. 7892 del 24/05/2018, richiamandone Parte_2 integralmente le limitazioni e prescrizioni, nonché le motivazioni ivi indicate, con riferimento all'impianto di depurazione denominato ASCHIETO posto a PONTASSIEVE in via Aretina snc (doc. 4 parte resistente).
In particolare, nell'atto dirigenziale si evidenziava che “…il titolare dell'autorizzazione dovrà rispettare le prescrizioni di cui all'Allegato A – autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpo superficiale e all'Allegato B – autorizzazione alle emissioni in atmosfera, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto…”.
Alla luce delle prescrizioni di cui al punto 14 dell'Allegato A dell'Autorizzazione allo scarico si prevedeva: “che entro 90 giorni dal ricevimento dell'atto unico SUAP il Gestore trasmetta (tramite
SUAP) alla Regione Toscana Settore Autorizzazioni Ambientali e ad Parte_5 un Piano di Monitoraggio volto alla definizione di una concentrazione caratteristica di Escherichia OL dell'effluente dell'impianto che sia di ausilio alla comprensione dell'incidenza di questa sulla effettiva situazione ambientale ed igienico-sanitaria del corpo recettore e che permetta quindi all'autorità competente di definire un eventuale limite appropriato e tale da non determinare la necessità per il gestore di un utilizzo continuativo del comparto di disinfezione…”.
Come emerge dal Verbale di accertamento e contestazione n. 7/2019 elevato da “In occasione CP_4 del campionamento del 31/01/2019 con relativo Verbale di campionamento è stata richiesta
Attestazione, ovvero copia della presentazione formale (a SUAP a ) [del suddetto] Parte_2
Piano di monitoraggio [come da suddetta p. 14], da inviare via PEC entro e non oltre una settimana dalla data del presente Verbale. Il 1° febbraio 2019 ha inviato per PEC, al SUAP del Parte_1
Comune di Pontassieve, ed il Piano di monitoraggio Escherichia OL Parte_2 CP_4
(nostro protocollo N° 0008536 del 01/02/2019) quindi in ritardo rispetto ai 90 giorni dal ricevimento dell'atto unico SUAP(o2/07/2018) come riportato a punto 14 in Prescrizioni” (vedi doc. 8 parte resistente). pagina 4 di 7 Sulla scorta di tale rappresentazione dei fatti viene ad esaminarsi l'unico motivo di doglianza esposto dalla difesa dei ricorrenti e cioè l'Erronea applicazione degli artt. 124 e 133, c. 2 del D.Lgs 152/06 ed erronea valutazione della prescrizione n. 14 di cui all'allegato A dell'AUA da parte dell'Ente resistente.
I ricorrenti non contestano di aver trasmesso il Piano di Monitoraggio Coli in ritardo Persona_1 rispetto al termine di 90 giorni dal ricevimento dell'Atto Unico SUAP (02/07/2018) come richiesto dalla lettera prescrizione n. 14 di cui all'allegato A dell'AUA e, precisamente, in data 01.02.2019 solo a seguito dei rilievi verbali sollevati dai medesimi tecnici in sede di sopralluogo;
piuttosto, CP_4 forniscono una loro lettura della prescrizione n. 14 di cui all'allegato A dell'AUA.
Pertanto, si pone necessaria l'interpretazione di cui al punto 14 dell'All. A dell'AUA per come esplicitamente richiamato dal provvedimento amministrativo autorizzatorio: tale operazione ermeneutica è necessaria allo scopo di ricostruire l'effettiva portata dell'obbligo gravante sul Gestore.
Come è pacifico in giurisprudenza, tale interpretazione va svolta applicando all'atto amministrativo
“per analogia le regole interpretative previste dal codice civile in materia di contratti, agli artt. 1362 e ss.; trattandosi di atti amministrativi, va privilegiato il canone dell'interpretazione letterale, senza attribuirvi significati impliciti o inespressi, che evidentemente sarebbero in contrasto con il principio stesso di legalità” (Cons. Stato sez. IV, 09/11/2020, n. 6859).
La giurisprudenza ha altresì precisato che “La interpretazione degli atti amministrativi soggiace alle stesse regole dettate dagli artiOL 1362 e seguenti del codice civile per l'interpretazione dei contratti tra le quali ha carattere preminente quella collegata all'elemento letterale - in quanto compatibili con il provvedimento amministrativo - dovendo il giudice anche ricostruire l'intento dell'Amministrazione e il potere che ha inteso in concreto esercitare, tenendo altresì conto del complesso dell'atto e del comportamento dell'Autorità amministrativa, oltre che di quanto può razionalmente intendere, secondo buona fede, il destinatario” (Cassazione civile sez. un., 25/07/2019, n. 20181).
I ricorrenti hanno sostenuto che la prescrizione asseritamente violata non possa essere interpretata nel senso di imporre la formale predisposizione di un piano di monitoraggio al Gestore quanto la
“…raccolta dei dati, mediante campionamenti e analisi, relativi alla presenza di escheria OL nello scarico finale, su un arco di tempo sufficientemente lungo e idoneo a consentire alle autorità competenti le valutazioni di cui sopra.” monitoraggio che “ – nei termini descritti nella comunicazione
(ovvero 6 campionamenti annui adeguatamente distribuiti nelle stagioni climatiche) – era già operativo da gennaio 2018, ovvero con nove mesi di anticipo rispetto al termine indicato nella prescrizione n. 14 per la sua predisposizione e attivazione, e sei mesi di anticipo rispetto, addirittura, alla notifica della vigente AUA che ne prescrive l'adozione.” (vedi ricorso pag. 4). pagina 5 di 7 Tale tesi difensiva, tuttavia, non è condivisibile.
Prevede l'art. 133, comma 3, del D.Lgs 152/06 che “chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al difuori delle ipotesi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 2, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro”.
Si rammenta che le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi amministrativi sono obblighi che il destinatario deve rispettare per poter esercitare legittimamente l'attività concessa.
Ebbene nella fattispecie in esame l'Autorizzazione allo scarico (Atto Dirigenziale della Pt_2
N. 7892 del 24/05/2018) fa espresso richiamo all'Allegato A il quale al punto 14 prescrive
[...]
l'invio “…entro 90 giorni dal ricevimento dell'atto unico SUAP” da parte del Gestore (tramite SUAP) alla Settore Autorizzazioni Ambientali e ad di Parte_2 Parte_5
“…un Piano di Monitoraggio volto alla definizione di una concentrazione caratteristica di Escherichia OL dell'effluente dell'impianto…”.
Ed infatti la contestazione dell'illecito nella fattispecie in esame è ricollegata proprio al mancato invio nei termini prescritti dalla disposizione del Piano di Monitoraggio.
L'interpretazione dell'atto autorizzativo porta senza dubbio che sul Gestore gravava l'OBBLIGO di rispettare le prescrizioni di cui all'Allegato A - autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpo superficiale – tra cui rientra il disposto di cui al n.14 sopra trascritto.
La Società odierna ricorrente era tenuta, pertanto, ad inviare specificatamente il 'Piano di
Monitoraggio' e non semplicemente ad eseguire “6 campionamenti annui adeguatamente distribuiti nelle stagioni climatiche” da consegnare previa richiesta alla ed all per la Pt_2 CP_4 realizzazione della finalità cui era preposta la prescrizione n. 14.
Onere, questo, tempestivamente conosciuto dal Gestore al momento del rilascio dell'autorizzazione nonché senz'altro esigibile, poiché non comportante alcun sacrificio abnorme degli interessi dell'obbligato proprio perché i dati del monitoraggio del parametro dell'E.C. erano già in suo possesso per quanto dallo stesso riconosciuto in atto introduttivo a pag. 4 (cfr.“La clausola generale di buona fede oggettiva o correttezza ex articolo 1175 del Cc, oltre che regola (artiOL 1337,1358,1375 e 1460 del Cc) di comportamento, quale dovere di solidarietà, fondato sull'articolo 2 della Costituzione, che trova applicazione a prescindere dalla sussistenza di specifici obblighi contrattuali, là dove impone di compiere quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio, che non si sostanzi cioè in attività gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici, si specifica in particolare nel significato di lealtà, pagina 6 di 7 sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte. Alla stregua di tali criteri,
l'obbligo di buona fede o correttezza, da valutarsi alla stregua della causa concreta del contratto, e cioè con lo scopo pratico dalle parti perseguito mediante la stipulazione, o, in altre parole, con
l'interesse che l'operazione contrattuale è propriamente volta a soddisfare” Cass. Civile sez. III,
14/03/2024, n. 6930).
Per quanto osservato il ricorso deve essere rigettato con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Le spese di lite
La natura interpretativa della disciplina sottesa all'adozione del provvedimento impugnato rappresenta un giustificato motivo per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:
- Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione de qua.
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Firenze, lì 20 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
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