Sentenza 25 novembre 2011
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 25/11/2011, n. 2214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2214 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02214/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02191/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2191 del 2007, proposto da:
NA RE, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’avv. Alfonso Napoli, presso il cui studio, in Palermo, corso Alberto Amedeo, n. 74, è elettivamente domiciliato;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via Alcide De Gasperi, n. 81, è domiciliato per legge;
per l'annullamento
- del decreto n. 985/N del 22 giugno 2007, notificato il 12 luglio 2007, con il quale il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza presentata dal ricorrente al fine di ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della seguente infermità “grave quadro di coxoartrosi deformante a sx con riduzione ampiezza rima articolare, sclerosi sub condrale, voluminose cavità geodiche e deformazione testa del femore. Modesti fenomeni di coxoartrosi dx”, nonché la a concessione di un equo indennizzo;
- del parere negativo di cui alla delibera del Comitato di Verifica per le cause di servizio n. 264022004 del 12 ottobre 2005, allegata al decreto suindicato;
- di ogni altro atto presupposto o conseguente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Avvocatura dello Stato per l’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il primo referendario Aurora Lento;
Uditi, alla pubblica udienza dell’8 novembre 2011, i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato:
FATTO
Con ricorso, notificato il 12 ottobre 2007 e depositato il 10 novembre successivo, il signor RE NA, premesso di essere stato arruolato nei ranghi della carriera direttiva della Polizia di Stato il 1° aprile 1975 e di dirigere il compartimento della polizia ferroviaria della Sicilia, esponeva di avere svolto una intensa e delicata attività lavorativa, che aveva comportato il mantenimento della posizione eretta e la esposizione agli agenti atmosferici per lunghi periodi.
Con decreto ministeriale n. 1032 del 23 luglio 2007, gli era stato concesso l’equo indennizzo di 7° categoria misura massima per le seguenti infermità “1) modesti segni di spondilo-artrosi diffusa, note di artrosi alle ginocchia e interfalangee; 2) segni di gastrite e duodenite bulbare”.
Con istanza del 20 settembre 2000 aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle seguenti infermità “grave quadro di coxoartrosi deformante a sx con riduzione ampiezza rima articolare, sclerosi sub condrale, voluminose cavità geodiche e deformazione testa del femore, modesti fenomeni di coxoartrosi dx”.
In data 26 agosto 2003 aveva, inoltre, chiesto la concessione di un equo indennizzo.
Con verbale n. 366 del 9 maggio 2003, la Commissione Medica Ospedaliera del Centro Militare di medicina legale di Palermo aveva riconosciuto tali infermità dipendenti da causa di servizio e ascrivibili alla categoria 8, misura minima, delle tabelle di cui al DPR n. 834 del 30.12.1981.
Il comitato di verifica per le cause di servizio aveva, però, espresso il parere negativo n. 26402/2004 del 12 ottobre 2005, ritenendo le infermità de quibus non dipendenti da causa di servizio “trattandosi di patologia legata a disturbi circolatori, meccanici o dismetabolici, secondari il più delle volte a displasia, per errato sviluppo dell’articolazione coxofemorale (60 – 80%) delle forme con difetti singoli o multipli a carico delle componenti articolari .. elementi questi che comportano uno spostamento dell’asse di carico e, di conseguenza, una comparsa ed evoluzione ingravescente dell’affezione. Gli allegati eventi di servizio pertanto possono avere avuto al più il ruolo di occasione rivelatrice, ma non quella di concausa efficiente e determinante”.
Con decreto n. n. 985/N del 22 giugno 2007, il Ministero dell’Interno, conformandosi al parere da ultimo citato, aveva respinto le istanze di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, dei provvedimenti impugnati, per i seguenti motivi:
1) Violazione degli artt. 6, 11, 12 e 14 del DPR 29 ottobre 2001, n. 461.
Del comitato di verifica per le cause di servizio avrebbe dovuto far parte anche uno “specialista in medicina legale e delle assicurazioni”.
2) Eccesso di potere per omessa e insufficiente motivazione.
Vi sarebbe uno stretto rapporto di interdipendenza tra gli stress psicofisici lavorativi subiti e le infermità in questione, le quali sarebbero, pertanto, dipendenti da causa di servizio.
Sarebbe stato acriticamente recepito il parere del comitato di verifica per le cause di servizio con conseguente difetto di motivazione.
Per l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato, che ha depositato una memoria, con la quale ha chiesto che il ricorso, vinte le spese, fosse rigettato, poiché infondato.
Alla pubblica udienza dell’8 novembre 2011, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il gravame è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso ha ad oggetto il provvedimento, con il quale è stata respinta l’istanza di concessione dell’equo indennizzo per causa di servizio presentata dal ricorrente con riferimento alla seguente patologia “grave quadro di coxoartrosi deformante a sx con riduzione ampiezza rima articolare, sclerosi sub condrale, voluminose cavità geodiche e deformazione testa del femore, modesti fenomeni di coxoartrosi dx”.
2. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 6, 11, 12 e 14 del DPR 29 ottobre 2001, n. 461, in quanto del comitato di verifica per le cause di servizio avrebbe dovuto far parte anche uno “specialista in medicina legale e delle assicurazioni”.
La doglianza è infondata, in quanto il comma 2 dell’art. 6 succitato statuiva (nella formulazione vigente all’epoca dei fatti) testualmente che: “ La Commissione è composta di tre ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni”.
Trattasi di una previsione in termini di “preferenza” con la conseguenza che la eventuale mancata presenza di soggetto in possesso di tale titolo non comporta la illegittimità degli atti adottati dalla commissione.
3. Parimenti infondato è il secondo motivo, con il quale è stato dedotto l’eccesso di potere e l’erronea motivazione, stante l’acritico recepimento del parere del comitato di verifica per le cause di servizio e l’erroneità del giudizio in considerazione dello stretto rapporto di interdipendenza tra gli stress psicofisici lavorativi subiti e le infermità in questione.
La censura è infondata.
3.1 Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudizio finale del Comitato di verifica per le cause di servizio si impone all'Amministrazione come momento di sintesi e di comparazione dei diversi pareri resi dagli organi consultivi intervenuti nel procedimento stesso (per tutte Consiglio Stato, III, 20 gennaio 2010, n. 1935). Ne deriva che la p.a. è tenuta a motivare in maniera particolareggiata solo nei casi in cui ritenga di non adeguarsi al parere di tale comitato, ma non quando ritenga, invece, di condividerlo (per tutte Consiglio di Stato, VI, 23 giugno 2008, n. 3146).
Ne deriva la infondatezza del primo profilo, dovendosi ritenere adeguata la motivazione per relationem del diniego.
3.2 Parimenti infondato è il secondo profilo, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio è espressione di discrezionalità tecnica e come tale non è sindacabile nel merito e può essere censurato per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva (ex plurimis Consiglio di Stato, III, 18 dicembre 2009, n. 2164).
Nella specie, il comitato di verifica ha motivato il proprio parere negativo, facendo riferimento alla circostanza che trattasi “di patologia legata a disturbi circolatori, meccanici o dismetabolici, secondari il più delle volte a displasia, per errato sviluppo dell’articolazione coxofemorale (60 – 80%) delle forme con difetti singoli o multipli a carico delle componenti articolari .. elementi questi che comportano uno spostamento dell’asse di carico e, di conseguenza, una comparsa ed evoluzione ingravescente dell’affezione. Gli allegati eventi di servizio pertanto possono avere avuto al più il ruolo di occasione rivelatrice, ma non quella di concausa efficiente e determinante”.
Trattasi di una motivazione particolarmente articolata, basata sulla indicazione di ragioni circostanziate, la cui ragionevolezza non viene meno per il riferimento genericamente fatto in ricorso al carattere stressante dell’attività lavorativa svolta.
Concludendo, in forza di quanto esposto, il ricorso è infondato e va rigettato.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Maisano, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere
Aurora Lento, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/11/2011
IL SEGRETARIO