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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 7665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7665 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6996 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 17/07/2025, con assegnazione dei termini di legge, vertente
TRA
- Parte_1
( ), in persona del commissario straordinario
[...] P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Auricchio come da Parte_2 procura in atti;
APPELLANTE
E
- ( , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Bocchi con elezione di domicilio presso l'avv. Maurizio Giuliani come da procura in atti;
APPELLATA/ APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 16657 del
25/10/2021.
r.g. n. 1 CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e negletta ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della sentenza n. 16657/2021 resa il 22 ottobre 2021 dal Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Luisa De Rosa, nell'ambito del giudizio sub n. 50250/2017 R.G. accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, l'appello proposto e, per l'effetto: A. in via principale: i. accertare e dichiarare l'inefficacia, ex art. 44 l.fall. e/o ex art. 167 l.fall. e/o ex art. 182-quinquies, comma 5, l.fall., di tutti i pagamenti eseguiti da in favore di Parte_1 dal 12 febbraio 2013 in poi, per complessivi Euro Controparte_1
31.292,04 e, per l'effetto, condannare al pagamento, Controparte_1 in favore di in , dell'importo di Parte_1 Parte_1
Euro 31.292,04, ovvero della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
ii. accertare e dichiarare l'inefficacia e la revoca, ex art. 67, comma 2, l.fall., di tutti i pagamenti eseguiti da in favore di Parte_1 Controparte_1 per complessivi Euro 54.634,16 e, per l'effetto, condannare Controparte_1 al pagamento, in favore di in amministrazione
[...] Parte_1 straordinaria, dell'importo di Euro 54.634,16, ovvero della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, per le ragioni esposte in narrativa nonché. B. in via subordinata: accertare e dichiarare l'inefficacia e la revoca, ex art. 67, comma 2, l.fall., di tutti i pagamenti eseguiti da in favore di Parte_1 [...] nel semestre antecedente il 17 aprile 2013, per complessivi Controparte_1
Euro 85.926,20 e, per l'effetto, condannare al Controparte_1 pagamento, in favore di , Parte_1 dell'importo di Euro 85.926,20, ovvero della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda al saldo per le ragioni esposte in narrativa. In ogni caso, con rifusione di spese, competenze ed onorari e relativi accessori di entrambi i gradi del giudizio”.
Per l'appellata: “Rigettata ogni contraria istanza, voglia la Corte d'Appello adita, rigettare, perché infondato, l'appello principale proposto da
[...]
avverso la sentenza n.16657/2021 del Tribunale Parte_1 di Roma, Sezione Fallimentare, Giudice Dott.ssa Maria Luisa De Rosa, pronunciata in data 22.10.21 e pubblicata in data 25.10.21, nel giudizio civile n.50250/2017 R.G.; dichiarare inammissibile la domanda formulata dall'appellante ai sensi dell'art.182 quinquies co.5 L.F., in quanto nuova;
dare atto che l'appellante ha rinunciato alla domanda di condanna per euro 10.192,00 non riproposta in grado d'appello; accogliere l'appello incidentale proposto da con riforma parziale della sentenza precitata, Controparte_1 escludendo ogni condanna nei confronti della stessa e Controparte_1 condannando a restituire alla Parte_1
r.g. n. 2 prima l'importo di euro 10.315,32, corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi, e a rifonderle le spese di entrambi i gradi di giudizio, previa eventuale ammissione ed espletamento delle prove richieste nelle conclusioni di primo grado, accogliere integralmente le conclusioni formulate in primo grado: Rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, voglia il Giudice adito: in via pregiudiziale: per tutti i motivi esposti in atti, accertare e dichiarare l'improponibilità e/o inammissibilità delle domande proposte da
[...]
e/o la decadenza dall'azione Parte_1 revocatoria;
nel merito: rigettare le domande formulate da
[...]
, in quanto infondate ed indimostrate, per tutti i Parte_1 motivi esposti in atti;
in subordine ed in via istruttoria, per l'ipotesi che il Giudicante lo ritenesse necessario al fine del rigetto delle domande avversarie, rimettere la causa in istruttoria ed ammettere prova per interrogatorio e testi, sui capitoli dedotti nella seconda memoria art.183, VI comma c.p.c. della convenuta in data 23.04.2018, con i testi ivi indicati. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di avvocato”.
FATTO E DIRITTO
L'amministrazione straordinaria di ha proposto appello Parte_1 contro la sentenza di accoglimento soltanto parziale delle domande dalla medesima svolte.
I. Il tribunale, infatti, ha dichiarato l'inefficacia dei versamenti eseguiti (in bonis) in favore di per complessivi euro 10.192,00 (di cui alla tabella 3 CP_1 della citazione) in quanto “è incontestato che essi intervennero dopo il 12/2/13 e quindi successivamente al 17/4/2013 data di pubblicazione nel registro imprese della seconda domanda di concordato preventivo prenotativo”; ha invece respinto la revocatoria ex art. 67, II comma l.f. per la somma totale di euro 54.634,16 (di cui alla tabella 1) in quanto tali “pagamenti non sono avvenuti con mezzi anomali
o con tempistiche sospette anche in considerazione del fatto che la era CP_1 una fornitrice della di materiale e apparecchiature dialitiche, che il Parte_1 commissario straordinario è subentrato nel rapporto contrattuale pre-esistente e tale prosecuzione ha consentito la continuazione dell'esercizio dell'impresa fino alla cessione dell'azienda avvenuta con atto del 6/2/17”.
II. L'appellante lamenta l'erronea valutazione della scientia decoctionis: a) la non anomalia dei mezzi di pagamento è irrilevante rispetto all'azione ex art. 67,
r.g. n. 3 II comma l.f.; b) l'assenza di “tempistiche sospette” è contraddetta dal fatto che i pagamenti sono parziali o effettuati in anticipo rispetto all'emissione della fattura e persino all'ordine, nonostante la previsione contrattuale della scadenza a “120
GG FINE MESE”; c) la qualità di fornitore abituale, operante nello stesso settore
(o comunque affine), costituisce a sua volta indice sintomatico della conoscenza dello stato di insolvenza;
d) il subentro del commissario straordinario nel rapporto contrattuale è circostanza inesistente, indimostrata e comunque irrilevante trattandosi di “pagamenti precedenti”. A riprova della scientia decoctionis,
l'attrice ha quindi evidenziato che il contratto del 10/11/2011, prodotto dalla controparte, prevedeva il piano di rientro per i crediti vantati e che, tanto più in tale contesto, doveva essere nota la presentazione del ricorso ex art. 182 bis lf nel
“marzo 2012” (che, dichiarato inammissibile il 19/4/2012, ha preceduto le iniziative per l'accesso al concordato preventivo); lo stato di insolvenza, d'altro canto, risultava evidente dal bilancio di esercizio 2011, pubblicato a giugno 2012
(che “ha esposto una perdita di esercizio di circa Euro 25 milioni, laddove l'esercizio precedente ha registrato una perdita di circa Euro 10 milioni, determinando così la riduzione del patrimonio netto da Euro 30 milioni circa nel
2010 ad Euro 5 milioni circa nel 2011; il citato bilancio di esercizio ha inoltre registrato debiti per circa Euro 88,5 milioni (in netto aumento, di circa Euro 20 milioni rispetto all'esercizio precedente), di cui circa Euro 65 milioni esigibili entro l'esercizio successivo, a fronte di un patrimonio netto, come riferito, ridottosi drasticamente”).
Sotto altro profilo, l'appellante si duole dell'omessa pronuncia in ordine alla domanda di inefficacia “ex artt. 44 e/o 167 e/o 182 quinquies, V comma l.f.” in relazione ai pagamenti per complessivi euro 31.292,04 (di cui alla tabella 2) che, eseguiti tra il primo concordato (di cui alla domanda del 12/2/2013, dichiarata improcedibile in data 20/3/2013) e il secondo concordato (di cui alla domanda
“con riserva” del 17/4/2013, quale procedura che è stata poi aperta in data
29/1/2014 e revocata il 30/5/2014), riguardano debiti pregressi e non sono stati autorizzati.
r.g. n. 4 L'attrice ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare l'inefficacia dei pagamenti per euro 31.292,04 (tabella 2) “ex artt.
44/167/182-quinquies, comma 5” l.f. nonché per euro 54.634,16 (tabella 1) ex art. 67, II comma l.f.; in via subordinata, in ipotesi di ritenuta irrilevanza della prima domanda di concordato rispetto alla consecuzione delle procedure ex art. 69 bis l.f.., ha chiesto di accertare l'inefficacia dei pagamenti per la complessiva somma di euro 85.926,20 ex art. 67, II comma l.f. (quale importo totale delle tabelle 1 e
2).
III. Costituendosi in giudizio, la società convenuta ha chiesto il rigetto del gravame e, a sua volta, ha proposto appello incidentale per il rigetto della domanda già accolta a suo carico, chiedendo la restituzione dell'importo di euro
10.192,00 oltre accessori (tabella 3) corrisposto in esecuzione della sentenza impugnata.
L'appellata lamenta l'omessa pronuncia sulle eccezioni preliminari di inammissibilità e/o decadenza dall'azione revocatoria: non si è Parte_1 costituita in giudizio tempestivamente, nel termine perentorio di dieci giorni, e, comunque, è decaduta dall'azione, in quanto proposta oltre il termine di tre anni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza;
il , inoltre, Parte_3 non è legittimato a promuovere azioni di inefficacia ex artt. 44/167 l.f. in relazione alle procedure precedenti.
Nel merito, la convenuta ha impugnato la condanna a suo carico:
l'applicazione dell'art. 64 l.f., enunciata dal tribunale, è palesemente errata, trattandosi di corrispettivi per forniture (kit monouso per dialisi) che non sono a titolo gratuito;
l'art. 44 l.f., per altro verso, non è applicabile al concordato preventivo o all'amministrazione straordinaria prima della dichiarazione di insolvenza, poiché in tali procedure il debitore conserva la gestione d'impresa: le forniture di materiale dialitico erano indispensabili per la continuazione dell'ordinaria attività di e, quindi, i pagamenti non possono essere Parte_1 considerati atti di straordinaria amministrazione non autorizzati (ex art. 167, II comma l.f.). Per contro, essendo relativi a forniture correnti eseguite durante la r.g. n. 5 procedura concorsuale, si riferiscono a crediti prededucibili ai sensi dell'art. 111 e
167 l.f.; d'altro canto, il tribunale ha accertato il subentro del commissario straordinario nel rapporto contrattuale risalente al 10/11/2011, come comprovato dalla negoziazione degli sconti e dal successivo trasferimento del contratto al cessionario dell'azienda (Villa IA Hospital srl): sussiste quindi il diritto al saldo del prezzo ai sensi dell'art. 74 l.f..
Con specifico riferimento alla revocatoria ex art. 67 l.f., l'appellata ha contestato l'applicazione dell'art. 69 bis, II comma l.f. rispetto all'amministrazione straordinaria susseguente al concordato, dovendo il periodo sospetto essere computato a decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza
(in data 7/7/2014) come previsto dall'art. 49, II comma d.lgs. 270/1999. Con riguardo al gravame di controparte, ha altresì contestato la prova della CP_1 conoscenza dello stato di insolvenza: essendo mera fornitrice commerciale - peraltro con sede a Mirandola e quindi lontano da Roma- non aveva l'obbligo di monitorare i bilanci alla stregua di un operatore qualificato;
il piano di rientro, inoltre, non costituisce prova di dissesto, essendo anzi sintomatico della persistente fiducia nel partner commerciale.
IV. Disattesa ogni diversa istanza, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, giunta alla cognizione dello scrivente relatore, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
Le eccezioni preliminari della convenuta, la cui valutazione è stata omessa in primo grado, risultano manifestamente infondate: dall'esame del fascicolo consta la costituzione in giudizio dell'attrice in data 14/7/2017 e, pertanto, entro il termine di dieci giorni di cui all'art. 165 cpc;
infatti, come riportato dall'appellata medesima, la notifica della citazione risale al 5/7/2017.
Per altro verso, l'azione -che sarebbe comunque tempestiva rispetto alla scadenza del 7/7/2017 individuata dall'appellata- non è soggetta al termine di cui all'art. 69 bis l.f. ma, ex art. 49 d.lgs. 270/1999, soltanto a quello di cui all'art. 2903 c.c. (decorrente dal momento in cui il programma di cessione dei beni r.g. n. 6 aziendali è stato approvato, cfr. Cass. 8384/2025).
1. Non sussistono concrete ragioni di dubbio in ordine all'astratta ammissibilità dell'azione revocatoria ed all'applicabilità dell'art. 69 bis lf rispetto al “periodo sospetto”: “nell'amministrazione straordinaria, l'art. 49 del D.Lgs. n.
270/1999 si limita a fare espresso rinvio esclusivamente alle "azioni per … la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori previste dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare" e ai "termini stabiliti", ai fini della determinazione del periodo sospetto, "dalle disposizioni indicate nel comma 1", non anche ai termini per promuovere tali azioni così come previsti dalla norma sopravvenuta di cui all'art. 69-bis, comma 1, L.Fall., che non trova, pertanto, applicazione, neppure in via analogica” (Cass. cit.).
Tale termine deve essere individuato in ragione della data del 12/2/2013
(indistintamente richiamato dal tribunale), di pubblicazione della prima domanda di concordato nel registro delle imprese: la mancanza di discontinuità dell'insolvenza (cfr. Cass. n. 25166/2024), infatti, è inferibile dall'esigua successione temporale fra la pronuncia di improcedibilità di tale domanda
(peraltro fondata sul difetto di competenza) e il deposito in data 17/4/2013 della successiva domanda di ammissione alla procedura concordataria. Non è controverso che a quest'ultima (revocata in data 30/5/2014) sia correlata la dichiarazione dello stato di insolvenza, pronunciata con sentenza del 7/7/2014 su ricorso “in proprio” del 6/5/2014.
Pertanto, i pagamenti di cui alla tabella 1 per complessivi euro 54.634,16
(documentati in atti ed oggetto di generica contestazione) ricadono nel semestre rilevante ex art. 69 bis, II comma c.p.c. (in quanto compresi fra il 2/11/2012 ed il
24/1/2013) e sono suscettibili di revocatoria ex art. 67, II comma l.f..
È irrilevante il “subentro” nel contratto di fornitura, quale circostanza che - contestata dall'attrice- è stata valorizzata nella sentenza impugnata ai fini dell'esclusione della scientia decoctionis: si tratta di crediti liquidi ed esigibili relativi a fatture antecedenti al concordato preventivo (come risulta dalla tabella stessa); è inoltre inconferente, rispetto alla fattispecie in esame, il riferimento del r.g. n. 7 tribunale alla mancanza di “anomalie” nei mezzi di pagamento, mentre la qualità di fornitrice abituale è circostanza di per sé “neutra” che va apprezzata alla luce delle ulteriori circostanze del caso concreto.
In proposito, si deve considerare che, contrariamente all'affermata assenza di “tempistiche sospette” (v. sentenza impugnata), dalla documentazione versata in atti (doc. 10) risulta effettivamente che tutte le fatture del periodo in questione
(a parte la prima, pagata soltanto parzialmente) sono state oggetto di saldo ben prima della scadenza contrattuale (120 giorni fine mese) e della stessa fatturazione dell'ordine, come analiticamente riportato dall'attrice nel proprio atto processuale
(in difetto di specifica contestazione della controparte).
Le ragioni di tali modalità di pagamento non sono state giustificate in base alla prassi commerciale fra le parti ed appaiono oggettivamente riconducibili alla pretesa della creditrice (difforme dalla pattuizione) di ricevere integralmente il dovuto, prima della fornitura oggetto dell'ordine. In tale contesto, va poi apprezzato l'ulteriore elemento indiziario richiamato dall'appellante: la condizione della debitrice, quale committente abituale, era verificabile sulla base delle risultanze del registro imprese (tenuto conto, se non anche dell'accordo di ristrutturazione, del bilancio già pubblicato).
Si ritiene quindi che, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, l'attrice abbia assolto alla prova, nelle forme di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c., della scientia decoctionis: il complesso delle risultanze acquisite appare tale che la convenuta, facendo uso della normale prudenza (rapportata alle condizioni in cui ha in concreto operato), non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione della debitrice.
D'altro canto, non è utilmente invocabile l'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. a) l.f. (genericamente richiamata dall'appellata unitamente alle altre ipotesi di legge), trattandosi di pagamenti secondo modalità che sono difformi dalle condizioni contrattuali e di cui non è provata (ma neppure allegata) la rispondenza a precedenti pratiche, stabili e consolidate, tra le parti stesse.
Pertanto, in accoglimento dell'appello sul punto, la statuizione di primo r.g. n. 8 grado va riformata, dovendo essere accolta la domanda di revocatoria rispetto alla somma complessiva di euro 54.634,16 (di cui alla tabella 1).
Competono altresì gli interessi legali dalla domanda giudiziale.
2. Come denunciato dall'appellante, la sentenza impugnata non contiene alcuna pronuncia rispetto alla somma di euro 31.292,04 (di cui alla tabella 2).
Sebbene antecedenti alla procedura concorsuale effettivamente aperta, tali pagamenti (eseguiti fra il 12/3/2013 ed il 12/4/2013) riguardano fatture successive alla prima domanda di concordato del 12/2/2013 (poi dichiarata improcedibile): non sono soggetti alla revocatoria fallimentare, essendo tuttavia inefficaci se eseguiti al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 167 l.f. (v. Cass. n. 18729/2018).
Gli atti inefficaci, tuttavia, sono soltanto quelli che, compiuti senza l'autorizzazione giudiziale, eccedano l'ordinaria amministrazione: l'atto funzionale alla prosecuzione dell'attività di impresa, costituente modalità esecutiva del concordato, costituisce in sé atto di ordinaria amministrazione (v.
Cass. n. 35794/2023).
Lo stesso tribunale ha ravvisato che la prosecuzione del rapporto contrattuale con “ha consentito la continuazione dell'esercizio CP_1 dell'impresa fino alla cessione dell'azienda avvenuta con atto del 6/2/17”: tale affermazione si pone in contrasto con la ritenuta inefficacia dei pagamenti che sono stati effettuati in costanza del concordato.
In disparte la questione relativa al subentro del Parte_3
(oggetto della prova testimoniale genericamente richiamata mediante rinvio agli atti processuali del primo grado, ma secondo l'appellata comunque inferibile dalla relazione del commissario, dalla corrispondenza in atti e dall'inclusione del contratto nella cessione dell'azienda), la convenuta ha dedotto che le forniture in questione riguardano materiale sanitario indispensabile per la continuazione dell'ordinaria attività di (trattandosi, peraltro, di kit “unici Parte_1 compatibili con le apparecchiature per dialisi B.Braun” presenti presso la struttura, necessari per l'esecuzione dei trattamenti di dialisi ai degenti): tale deduzione è intrinsecamente coerente con il quadro sopra ricostruito (di fornitura continuativa,
r.g. n. 9 oggetto di regolazione negoziale) e non è stata specificamente contestata dalla controparte, che nulla ha evidenziato neppure in relazione alla natura ed al contenuto del concordato. D'altro canto, come pure dedotto dall'appellata, nessun rilievo è stato svolto, rispetto a tali pagamenti (che secondo la tabella stessa riguardano fatture successive alla domanda di concordato), nella relazione ex art. 173 l.f. presentata dal commissario giudiziale nell'ambito del secondo concordato.
In tale contesto, il fatto in sé del pagamento in mancanza dell'autorizzazione è quindi insufficiente per affermare l'inefficacia del pagamento stesso, agli effetti di cui all'art. 167, II comma l.f. (e art. 161, VII comma l.f., risultando inconferente l'art. 182 quinquies, V comma l.f. ora richiamato dall'attrice).
Per quanto premesso, la domanda di in amministrazione Pt_1 Parte_1 straordinaria va respinta in relazione alla somma di euro 31.292,04 (di cui alla tabella 2).
3. Eguali rilievi valgono rispetto alla domanda di inefficacia dei pagamenti per complessivi euro 10.192,00 (di cui alla. tabella 3), che è stata accolta dal tribunale (sebbene in difetto di esplicitazione dei relativi presupposti).
Una volta riconosciuta la rilevanza della prima domanda di concordato
(pubblicata il 12/2/2013), infatti, non vi è ragione per tenere distinti i pagamenti effettuati (in data 9/6/2014 e 16/6/2014) dopo la seconda domanda (del 17/4/2013) di ammissione alla procedura concordataria: questi ultimi seguono il medesimo regime e non possono ritenersi inefficaci per il solo fatto di essere ad essa successivi (v. sopra).
In disparte l'inconferente richiamo del tribunale all'art. 64 l.f. e 6 d.l.
347/200 (che appare riconducibile al mero refuso), deve quindi trovare accoglimento l'appello incidentale della convenuta.
Va quindi accolta la domanda restitutoria dell'appellata nei limiti della sorte capitale di euro 10.192,00 (tabella 3) oltre accessori. Non è controversa l'esecuzione della sentenza di primo grado;
tuttavia, non si fa luogo alla
“compensazione”, in difetto di allegazione della data del pagamento e della r.g. n. 10 somma effettivamente corrisposta (comprensiva degli accessori).
V. In conclusione, va accolta la domanda di revocatoria ex artt. 67, II comma e 69 bis, II comma l.f. per la somma di euro 54.634,16 (tabella 1), mentre deve essere respinta quella di inefficacia ex art. 167, II comma l.f. per euro
41.484,04 (quale sommatoria di euro 31.292,04, relativa alla tabella 2, e di euro
10.192,00, di cui alla tabella 3). Trattandosi di domande distinte, è configurabile la reciproca soccombenza parziale agli effetti di cui all'art. 92 c.p.c.; non vi sono ragioni ostative alla liquidazione delle spese di primo grado in conformità alla sentenza impugnata, dovendosi egualmente provvedere in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 per quelle del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 nonché sull'appello incidentale spiegato da Controparte_1 ogni altra conclusione disattesa o assorbita, Controparte_1 così provvede: in totale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 16657/2021,
- dichiara inefficaci i versamenti individuati in motivazione (tabella 1)
e, per l'effetto, condanna al pagamento, Controparte_1 in favore di , della Parte_1 somma complessiva di euro 54.634,16, oltre interessi legali dalla domanda;
- rigetta la domanda in relazione agli ulteriori pagamenti per complessivi euro 41.484,04 (tabella 2 e 3) e, per l'effetto, condanna alla restituzione Parte_1 in favore di della somma (tabella 3) di Controparte_1 euro 10.192,00 oltre interessi dal giorno del versamento;
− compensa parzialmente le spese e, per l'effetto, condanna
[...] alla refusione della metà delle spese in favore di Controparte_1
quale quota che Parte_1
r.g. n. 11 liquida, per il primo grado, in euro 5.096,00 per compensi e, per il presente giudizio, in euro 569,25 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi, oltre in entrambi i casi spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 16/12/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. 12