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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/05/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2382/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. ssa Maria Grazia Federici Presidente dr. ssa Adriana Cassano Cicuto Consigliere rel. est. dr. ssa Maria Carla Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello da
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore Sig.ra rappresentata e difesa dagli Avvocati Giangiacomo Parte_2
Alborghetti (C.F.: ), (C.F.: C.F._1 Parte_3
), (C.F.: ) e C.F._2 Parte_4 C.F._3 Parte_5
(CF: ), elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv.
[...] C.F._4
Giangiacomo Alborghetti in Palazzolo Sull'Oglio (BS), via Serioletto, 3, giusta procura in atti;
APPELLANTE
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore dott. rappresentata e difesa, dagli Controparte_2
Avvocati Agostino Vismara (C.F. ) e Giuseppe Battaglia (C.F. C.F._5
pagina 1 di 16 , elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Leopardi, C.F._6
n. 1 e con domicilio digitale all'indirizzo PEC giusta Email_1
procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2211/2024, pubblicata in data 24.7.2024, notificata in data 26.7.2024
CONCLUSIONI:
Per parte appellante:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione della controparte, in riforma parziale della sentenza n. 7339/2024 resa dal Tribunale
Ordinario di Milano in persona del Giudice Dott. Giovanni Grassi, pubblicata in data 24 luglio
2024 e notificata in data 26 luglio 2024, a decisione del procedimento iscritto al ruolo generale
n. 227361/2022 al quale è stato riunito il procedimento iscritto al ruolo generale n.
31567/2022:
In via preliminare:
1. Dichiarare l'inammissibilità nel presente giudizio delle domande, istanze e mezzi istruttori nuovi dedotti da Controparte_1
In via principale:
2. Accertati i fatti allegati in narrativa, con riferimento agli ordini nn. 23/2021, 25/2021,
27/2020, 39/2020, 1/2021, 19/2021, condannare la società Controparte_1
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle penali contrattuali per ritardo nella consegna per l'ammontare dell'importo di euro 977.817,68, oltre interessi dal dovuto al saldo, ovvero nella maggiore o minore quantificazione accertata in causa e ritenuta di giustizia.
3. Accertato e rilevato il grave inadempimento per ritardo nella consegna della società
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rispetto alle obbligazioni assunte con i contratti di cui agli ordini nn. 8/2020, 44/2020 e
24/2021 e per l'effetto condannarla al pagamento della somma di ulteriori euro 1.252.150,00
e alle ulteriori penali che matureranno sino all'effettiva consegna dei manufatti oggetto degli ordini 44/2020 e 24/2021, oltre interessi dal dovuto al saldo, ovvero nella maggiore o minor somma accertata in giudizio e/o ritenuta di giustizia, a titolo di penale per i ritardi nelle consegne dei beni.
pagina 2 di 16
4. Accertati i fatti allegati in narrativa, rigettare la domanda di condanna di
[...]
relativa al pagamento da parte di dell'ordine 12/2020 di euro Controparte_1 Pt_1
304.000,00 in quanto infondata in fatto e in diritto.
5. Accertati i fatti allegati in narrativa, rigettare la domanda di condanna di
[...]
relativa al pagamento da parte di dell'ordine 23/2021 di euro Controparte_1 Pt_1
204.000,00, o quantomeno riformare parzialmente la sentenza rideterminando detto importo dell'importo del danno risarcibile e quindi del valore dei pezzi affetti da vizi e difetti del valore di euro 108.000,00 o della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso dell'appello.
In via subordinata alla domanda principale n. 4:
4.1 Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello non ritenesse di rigettare la domanda di pagamento dell'ordine
12/2020 di parte appellata, accertati i fatti allegati in narrativa, condannare al Pt_1
pagamento della somma di euro 304.000,00 condizionatamente alla effettiva consegna della merce di cui all'ordine 12/2020 da parte di nonché al Controparte_1 pagamento da parte di quest'ultima della penale per ritardo pari ad euro 15.200,00 oltre interessi dal dovuto al saldo, ovvero nella maggiore o minor somma accertata in giudizio e/o ritenuta di giustizia.
In via subordinata alla domanda principale n. 5:
5.1 Nella denegata e non creduta ipotesi per la quale l'Ecc.ma Corte d'Appello non ritenesse di rigettare la domanda di pagamento dell'ordine 23/2021 di parte appellata nella misura di cui al quarto motivo, così come discende dai fatti allegati in narrativa, determinare la penale per ritardo in ordine alla omessa consegna
Contr di 9 anelli di cui dell'ordine 23/2021 e, per l'effetto, condannare al pagamento di detta penale pari ad euro 543.240,00 o, comunque nella maggiore o minor somma accertata in giudizio e/o ritenuta di giustizia, nel limite della domanda svolta in primo grado, il tutto oltre interessi dal dovuto al saldo.
In via istruttoria:
6.1 Dichiarare ammissibile, previa eventuale rimessione in termini, anche ai sensi degli art. 153, ult. co. e 345 c.p.c., il deposito del ns. doc. A, contenente corrispondenza sopravvenuta rispetto all'ultima udienza del 17/12/2024 e che assume rilievo rispetto al conteggio aggiornato delle penali contrattuali dovute a Pt_1
6.2 In accoglimento dell'istanza ex art. 210 c.p.c., formulata in data 8 gennaio 2024, ordinare Contr alla società l'esibizione in giudizio della fattura di vendita e dei documenti di spedizione
e trasporto dell'albero di cui all'ordine di n. 24/2021 e relativo al cliente di Pt_1 quest'ultima denominato Elsib.
6.3 In accoglimento delle istanze istruttorie formulate nella Memoria Ex Art. 183, Comma 6,
n. 2 C.p.c. nell'interesse di in data 12.02.2023 ammettersi prova testimoniale e per Parte_1
pagina 3 di 16 Contr interrogatorio formale del legale rappresentante di sulle circostanze di fatto come di seguito capitolate secondo la numerazione proposta: Contr
1) “vero che eccepì più volte l'inadempimento della anche verbalmente, Pt_1 costituito dal ritardo nella consegna dei beni di cui all'ordine 23/2021?”; Contr
2) “vero che nelle occasioni in cui eccepiva l'inadempimento dei le rappresentava Pt_1 che il ritardo nella consegna dei beni di cui all'ordine 23/2021 aveva causato il mancato pagamento del cliente ”; Pt_1
3) “vero che alla consegna dell'ordine 23/2021 contestò verbalmente i gravi vizi dei Pt_1 beni ricevuti secondo quanto verificato e denunciato dal cliente di ?”; Controparte_4
Contr 4) “vero che eccepì più volte verbalmente l'inadempimento di costituente nel Pt_1
ritardo nella consegna 24/2021, 25/2021 e 29/2021?
Contr 5) “vero che in occasione della contestazione dell'inadempimento ad per il Pt_1
Contr ritardo degli ordini 24/2021, 25/2021 e 29/2021 comunicava a che il ritardo nella consegna dei beni prevista aveva causato il mancato pagamento del cliente di ?”; CP_5
6) “vero che successivamente alla consegna degli ordini 24/201, 25/2021 e 29/2021 Pt_1
contestò verbalmente i gravi vizi dei beni ricevuti così come verificati e denunciati dal cliente
”; Pt_1
Contr
7) “vero che eccepì più volte a il suo inadempimento costituito nel ritardo nella Pt_1 consegna dei beni di cui all'ordine 30/2021?”; Contr
8) “vero che in occasione della contestazione dell'inadempimento di per il ritardo Pt_1
Contr dell'ordine 30/2021 comunicava a che il ritardo nella consegna aveva causato il mancato pagamento del cliente ”; Pt_1
9) “vero che successivamente alla consegna dell'ordine 30/2021 contestò verbalmente Pt_1
i gravi vizi dei beni ricevuti in linea con quanto verificato e denunciato dal cliente ”; Pt_1
Contr
10) “vero che eccepì verbalmente più volte a l'inadempimento contrattuale Pt_1 costituito dalla mancata consegna dei beni di cui all'ordine 08/2020?”; Contr
11) “vero che eccepì a che il ritardo nella consegna dei beni di cui all'ordine Pt_1
8/2022 stava causando il mancato pagamento del cliente di ”; Pt_1
Contr
12) “vero che eccepì più volte verbalmente a il proprio inadempimento costituito Pt_1 dalla omessa consegna dei beni di cui all'ordine 44/2020?”; Contr
13) “vero che eccepì a che il ritardo nella consegna dei beni di cui all'ordine Pt_1
44/2020 stava causando il mancato pagamento del cliente di ”; Pt_1
Contr 14) “vero che eccepì verbalmente più volte a l'inadempimento contrattuale Pt_1
costituito dalla mancata consegna dei beni di cui all'ordine 11/2020?”;
pagina 4 di 16 Contr 15) “vero che eccepì a che il ritardo nella consegna dei beni di cui all'ordine Pt_1
11/2020 stava causando il mancato pagamento del cliente di ”; Pt_1
Contr
16) vero che eccepì verbalmente più volte a l'inadempimento contrattuale Pt_1 costituito dalla mancata consegna dei beni di cui all'ordine 24/2020?”; Contr
17) “vero che eccepì a che il ritardo nella consegna dei beni di cui all'ordine Pt_1
24/2020 stava causando il mancato pagamento del cliente di ?”; CP_5
Contr
18) “vero che eccepì verbalmente più volte a il proprio inadempimento Pt_1 contrattuale costituito dal ritardo nella consegna degli ordini 27/2020, 39/2020 e 01/2021?”; Contr
19) “vero che eccepì a che il ritardo nella consegna dei beni di cui agli ordini Pt_1
27/2020, 39/2020 e 1/2021 stava causando il mancato pagamento del cliente di ”; Pt_1
20) “vero che successivamente alla consegna degli ordini 27/2020, 39/2020 e 1/2021 Pt_1
contestò verbalmente i gravi vizi dei beni ricevuti così come verificati e denunciati dal cliente
”; Pt_1
Contr 21) “vero che eccepì verbalmente più volte a il suo inadempimento contrattuale Pt_1
costituito dal ritardo nella consegna degli ordini 12/2021, 19/2021, 20/2021, 27/2021, 33/2021,
35/2021?”; Contr 22) “vero che eccepì a che il ritardo nella consegna dei beni di cui agli ordini Pt_1
12/2021, 19/2021, 20/2021, 27/2021, 33/2021 e 35/2021 stava causando il mancato pagamento del cliente di ” Pt_1
23) “vero che successivamente alla consegna degli ordini 12/2021, 19/2021, 20/2021, 27/2021,
33/2021, 35/2021 contestò verbalmente i gravi vizi dei beni ricevuti così come verificati Pt_1
e denunciati dal cliente ”; Pt_1
Contr 24) “vero che inviò nell'ottobre 2021 e nel dicembre 2021 presso la sede di i Pt_1 propri vettori per il ritiro dell'albero di cui all'ordine 24/2021 e per gli anelli di cui all'ordine Contr 27/2021?”; 25) “vero che nelle circostanze di cui al capoverso che precedere impedì Contr l'ingresso dei vettori presso lo stabilimento di ”; CP_1
Contr 26) “vero che nelle circostanze di cui ai due capitoli, n. 24 e 25, che precedono rifiutò di consegnare a i beni di cui agli ordini 24/2021 e 27/2021?”; Pt_1
Contr 27) “vero che il cliente ELSIB sollecitò la consegna degli anelli ordinati da a e Pt_1
Contr di cui agli ordini 27/2021 e 32/2021?”; Parte_1
28) “vero che il cliente ELSIB comunicò che avrebbe interrotto i rapporti commerciali con
a causa della mancata consegna nei tempi concordati dei beni oggetto degli ordini Pt_1
Contr
- 27/2021, 32/2021, 24/2021 e 33/2021?”; Pt_1
pagina 5 di 16 Contr 29) “vero che il cliente sollecitò la consegna degli anelli ordinati da a e CP_4 Pt_1
Contr di cui all'ordine 23/2021?”; Parte_1
30) “vero che il cliente comunicò che avrebbe interrotto i rapporti commerciali con CP_4
a causa della mancata consegna nei tempi concordati dei beni oggetto dell'ordine Pt_1
23/2021?”;
31) “vero che il cliente sollecitò la consegna degli anelli ordinati da Parte_6 Pt_1
Contr a e di cui agli ordini 44/2020 e 20/2021?”; CP_6
32) “vero che il cliente comunicò che avrebbe interrotto i rapporti Parte_6
commerciali con a causa della mancata consegna nei tempi concordati dei beni oggetto Pt_1
Contr degli ordini - 20/2021 e 44/2020?”; Pt_1
33) “vero che a partire dall'anno 2021 il cliente interruppe gli ordini a ”; CP_7 Pt_1
34) “vero che a far data dall'anno 2021 il cliente “ interruppe gli ordini a CP_4 Pt_1
”; 35) “vero che a far data dall'anno 2021 il cliente “ Pt_1 Parte_7
LLC interruppe gli ordini a ”;
[...] Pt_1
36) “vero che il documento prodotto sub. docc. 59 e 60 che si rammostra al teste rappresenta la posizione contabile ELSIB SPA-RUSITAL per gli anni 2020-2022?”;
Si indicano a testi i signori: (i) residente in [...]
246 – 24060 EN AI (BG), sui capitoli di prova da 1 a 28; (ii) Testimone_2
residente in [...] - 24062 Costa Volpino (BG), sui capitoli di prova da 1 a 28).
Si chiede, altresì, che l'Ill.mo Giudice adito voglia disporre l'interrogatorio formale del legale Contr rappresentante sui capitoli di prova sopra dedotti per la prova testimoniale.
Si richiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi con i medesimi testi indicati a prova diretta.
6.4 Si chiede infine che l'Ill.ma Corte adita voglia ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio, a Part mezzo rogatoria internazionale sugli anelli oggi presenti nei magazzini LLC “ ” in CP_4
Eniseyskaya Str. 8i - Celiabinsk 454010 Russia, volta ad accertare i vizi, difetti e non
Contr conformità dei beni prodotti da di cui all'ordine 23/2021.
In ogni caso
7. Con vittoria di spese, diritti e onorari per entrambi i gradi di giudizio, da quantificarsi secondo i criteri dettati dal d.m. 10.2.2014 n. 55 o successivo, oltre rimborso forfettario delle spese, IVA e CPA.”
Per parte appellata:
pagina 6 di 16 “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
1. in principalità, accertare e dichiarare l'inammissibilità e infondatezza di tutti i motivi di appello ed istanze istruttorie avversari, rigettarli, e confermare la sentenza impugnata in ogni sua parte. Per l'effetto, confermare la condanna della soc. (C.F. e P. IVA), al Parte_1 pagamento in favore della soc. dell'importo di euro Controparte_1
624.103,90, o del diverso importo che dovesse risultare all'esito della causa, in ogni caso oltre interessi al saggio di cui all'art. 5 d. lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture azionate sino al pagamento, con ogni provvedimento inerente e conseguente.
2. in subordine: - per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, del primo motivo di appello avversario, ridurre, ai sensi dell'art. 1384 c.c., il quantum dovuto da a titolo di penali contrattuali con riferimento agli ordini Controparte_1
nn. 23/2021, 25/2021, 27/2020, 39/2020, 1/2021 e 19/2021, per tutti i motivi indicati in atti;
- per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, del secondo motivo di appello avversario, ridurre, ai sensi dell'art. 1384 c.c., il quantum dovuto da
[...]
a titolo di penali contrattuali con riferimento agli ordini nn. 44/2020 e Controparte_1
24/2021, per tutti i motivi indicati in atti.
3. in ogni caso, accertare e disporre la compensazione di ogni e qualsiasi ragione di credito che, in denegata e non creduta ipotesi, dovesse essere riconosciuta in capo a con Parte_1
i controcrediti vantati da con riferimento agli ordini nn. Controparte_1
29/2021, 30/2021, 25/2021, 19/2021, 23/2021, 27/2020, 39/2020, 1/2021 e 12/2020.
4. in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari della presente fase e del presente giudizio, oltre al rimborso di spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura prevista dalla legge.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente causa vede contrapposte la società appellante (di seguito, per Parte_1 brevità, anche solo ) attiva nella commercializzazione di prodotti metallurgici per i Pt_1
settori energetico, petrolchimico e meccanico, e la società Controparte_1
Contr (di seguito, anche solo “ ”) cui l'appellante ha commissionato negli anni la costruzione di componenti in acciaio forgiati su misura sulla base delle indicazioni prescritte da Pt_1 nell'interesse dei propri clienti.
Nel corso degli anni 2020 e 2021 insorgevano tra le parti alcune problematiche attinenti alla consegna/al pagamento/alla conformità dei componenti oggetto di alcuni ordini.
pagina 7 di 16 Contr Con un primo decreto ingiuntivo n. 6381/2022 emesso in data 19 aprile 2022 su ricorso di , era condannata al pagamento della somma di Euro 338.452,00 oltre interessi e spese di Pt_1
ingiunzione a titolo di corrispettivo per gli ordini n. 23/2021, n. 25/2021, n. 29/2021, n. 30/2021.
Il giudizio di opposizione avverso tale decreto (R.G. 22731/2022), instaurato da – che Pt_1
faceva valere un controcredito per penale da ritardo e per risarcimento del danno per vizi nei componenti costruiti;
la mancata consegna di alcuni componenti, le difformità di alcuni ordini, diverse contestazioni per gli ordini n. 12/2020, n. 12/2021, n. 19/2021, n. 20/2021, n. 27/2021,
Contr n. 33/2021 e n. 35/2021 - era riunito a quello instaurato da (R.G. 31567/2022) avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 11206/2022 emesso il 7 luglio 2022 su richiesta di per la consegna dei componenti oggetto degli ordini nn. 8/2020, 44/2020, Pt_1
Contr 11/2020, 24/2021. In quest'ultimo giudizio eccepiva che i componenti di cui all'ordine n. 11/2020 erano già stati consegnati a e quelli di cui agli ordini nn. 8/2020, 44/2020 e Pt_1
24/2021 non erano stati né pagati né ritirati da nonostante l'avviso di merce pronta;
Pt_1
inoltre, deduceva di vantare un credito per corrispettivo degli svariati ordini intercorsi fra le parti per Euro 829.474,00, che azionava in via riconvenzionale.
2. In corso di causa è stato proposto (il 18 ottobre 2023) ricorso per sequestro giudiziario per i beni cui agli ordini nn. 8/2020, 44/2020 e 24/2021, ottenuto da con nomina a custode Pt_1
Contr di .
3. Con sentenza n. 7339/2024 del 24.7.2024 il Tribunale accoglieva parzialmente le
Contr opposizioni, revocando i decreti ingiuntivi ottenuti da e Pt_1
In particolare, il Tribunale qualificava i contratti tra le parti come contratti d'appalto d'opera e, reputando insussistente il collegamento tra di essi, rigettava sia l'eccezione ex art. 1460 c.c. Contr proposta da , non correttamente esercitata trattandosi di obbligazioni corrispettive nascenti dal medesimo ordine, sia l'eccezione ex art. 1461 c.c., in assenza di prova del peggioramento delle condizioni patrimoniali dell'opponente. Dopo aver esaminato singolarmente i singoli Contr ordini contestati (n. 18), da una parte condannava alla consegna dei beni sottoposti a sequestro, dall'altra condannava al pagamento della somma di Euro 624.103,90 Pt_1
Contr (derivante dalla compensazione fra il credito per corrispettivo di e l'ammontare delle penali riconosciute a . Pt_1
4. Avverso tale sentenza proponeva appello la società affidato a n. 4 motivi. Pt_1
Contr Si costituiva in giudizio , chiedendo di dichiarare l'inammissibilità e infondatezza di tutti i motivi di appello, e dunque di confermare la sentenza di primo grado. In subordine, chiedeva Contr di ridurre ai sensi dell'art. 1384 c.c. il quantum dovuto da a titolo di penali contrattuali con riferimento agli ordini nn. 23/2021, 25/2021, 27/2020, 39/2020, 1/2021 e 19/2021, 44/2020
pagina 8 di 16 e 24/2021. In ogni caso, richiedeva di compensare il credito eventualmente riconosciuto in capo
Contr a con i controcrediti vantati da per gli ordini nn. 29/2021, 30/2021, 25/2021, Pt_1
19/2021, 23/2021, 27/2020, 39/2020, 1/2021 e 12/2020.
A seguito del ricorso proposto da ex artt. 283 e 351 c.p.c., con ordinanza del 22.8.2024 Pt_1 era disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
In data 17.12.2024 la causa veniva rinviata per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 16.9.2025, poi anticipata all'8.4.2025.
5. I motivi di appello proposti da riguardano solo alcuni degli ordini oggetto di disamina Pt_1
nel giudizio di primo grado (più precisamente, gli ordini nn. 23/2021, 25/2021, 27/2020,
39/2020, 1/2021, 19/2021, 23/2021, 8/2020, 44/2020, 24/2021), per cui le statuizioni relative ai rimanenti ordini nn. 29/2021, 30/2021, 11/2020, 12/2021, 20/2021, 27/2021, 33/2021 e 35/2021 devono ritenersi coperte dal giudicato.
6. Con il primo motivo di appello la società lamenta uno scorretto esercizio del potere Pt_1 di cui all'art. 1384 c.c. ad opera del primo giudice rispetto a n. 6 ordini (23/2021, 25/2021,
27/2020, 39/2020, 1/2021 e 19/2021).
Nella prospettazione dell'appellante, il Tribunale avrebbe errato a rideterminare l'ammontare delle clausole previste nei diversi ordini applicando criteri differenti e illogici per i vari ordini, senza tener conto dell'interesse del creditore all'adempimento. Inoltre, il primo giudice né avrebbe adeguatamente esplicitato le ragioni alla base della riduzione della penale né avrebbe tenuto in debito conto della circostanza per la quale è la parte tenuta al pagamento della penale a dover offrire in comunicazione elementi probatori da cui risulti l'eccessività della penale.
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe errato nel riconoscere la penale solo ove il suo ammontare era contenuto, come nel caso dell'ordine n. 29/2021 (del valore di Euro 48.000,00, per il quale è stata ritenuta congrua la penale contrattuale che risultava pari ad Euro 2.800,00 per 12 giorni di ritardo) e nel ridurne invece l'ammontare nei casi in cui l'inesatto adempimento Contr di risultava più gravoso alla luce sia dei giorni di ritardo che del valore degli ordini.
Più nel dettaglio, per quanto riguarda l'ordine n. 23/2021, dal valore di Euro 408.000,00, secondo l'ammontare della penale previsto per contratto non avrebbe dovuto essere Pt_1
ridotto poiché dalla tabella di cui a pag. 13 del proprio atto di appello e dalla documentazione in atti emergerebbe la consegna in ritardo della merce. La società domanda dunque la penale nella misura stabilita dal contratto pari ad Euro 169.320,00, importo che il Tribunale ha reputato eccessivo “posto che per un ritardo di circa cinquanta giorni, avente a oggetto solo una parte degli anelli oggetto dell'ordine, si giunge a una decurtazione di oltre un quarto del corrispettivo. Le caratteristiche del ritardo e il parziale adempimento tempestivo del convenuto
pagina 9 di 16 portano, dunque, ad applicare il potere di riduzione di cui all'art. 1384 c.c.; si individua come congrua una penale limitata al 5% dell'importo contrattuale, pari ad euro 20.400,00” (cfr. pag.
4 sentenza impugnata).
Anche per l'ordine n. 27/2020 dal valore di Euro 370.000 Euro, la penale contrattuale (pari ad
Euro 677.107,32) è stata ridotta dal giudice “posto che per il ritardo si giunge a una decurtazione di quasi il doppio del corrispettivo. Le caratteristiche del ritardo e il progressivo adempimento del convenuto opposto portano, dunque, ad applicare il potere di riduzione di cui all'art. 1384 c.c.; si individua come congrua una penale limitata al 10% dell'importo contrattuale, pari ad euro 37.000,50” (cfr. pag. 11 sentenza). L'appellante chiede la penale nella misura prevista dal contratto e sostiene che, essendosi perfezionata la consegna con un ritardo notevole (366 giorni) rispetto alla data indicata nell'ordine, non possa essere ritenuta equa la riduzione operata dal Tribunale: “È evidente che una penale da euro 36.000,00, quale quella determinata dalla sentenza, rispetto al valore dell'ordine di euro 370.000,00 con un anno di ritardo sulla consegna non arriva nemmeno ad avvicinarsi al concetto del risarcimento del danno per cui la penale stessa esiste ed è stata contrattualizzata (…) È infatti evidente che un siffatto risibile importo, nell'ambito dell'aumento dei prezzi dell'acciaio che la guerra
Russo / Ucraina ha determinato, appare più che un disincentivo all'inadempimento un vero proprio invito all'inadempimento totale.” (cfr. pag. 16 atto di appello). Per poi, a nulla Pt_1
Contr rileverebbe il progressivo adempimento di , posto che per la società era essenziale ricevere tutti i pezzi nello stesso momento “altrimenti avrebbe previsto consegne differite come per
l'ordine 23/2021”.
Per quanto attiene l'ordine n. 25/2021 dal valore di 69.000 Euro, la penale contrattuale pari ad
Euro 7.935,46 è stata ridotta in quanto: “la penale risulta così computata risulta eccessiva: il breve periodo di ritardo porta ad applicare il potere di riduzione di cui all'art. 1384 c.c.; nel caso di specie, si individua come congrua una penale limitata al 10% dell'importo contrattuale, pari ad euro 6.900,00” (cfr. pag. 6 sentenza appellata). L'appellante censura le argomentazioni del primo giudice che ha ritenuto manifestamente eccessiva una penale di poco superiore a quella liquidata, applicando una penale pari al 10% del prezzo del contratto, mentre per l'ordine n. 23/2021 è stata rideterminata nel 5% del prezzo del contratto.
pagina 10 di 16 Da ultimo, con riferimento agli ordini nn. 39/20201, 1/20212, 19/20213 il Tribunale ha ritenuto di liquidare, secondo equità, penali di importo pari al 10% del valore dell'ordini. Secondo
l'appellante il criterio di riduzione di tali penali è errato perché “non risulta infatti che sia stato ricercato o accertato l'interesse di – che avendo ancorato il quantum della penale ai Pt_1
giorni effettivi di ritardo, ha palesemente dimostrato l'importanza di un adempimento tempestivo – né che il Tribunale abbia esplicitato le ragioni di fatto e diritto per le quali ha ridotto la penale, né, infine, che parte appellata abbia allegato e documentato l'eccessività della penale.”
Il Collegio reputa di respingere il primo motivo di gravame. Anzitutto, per ogni ordine sono state specificate in sentenza le ragioni (parziale adempimento, ritardo contenuto) che hanno condotto alla riduzione dell'ammontare della penale al fine di impedire che potesse Pt_1
Contr ottenere un indebito arricchimento dal ritardo di
Più nel dettaglio, quanto agli ordini nn. 23/2021 e 27/2020, chiede nel presente grado Pt_1
Contr di giudizio che sia condannata al pagamento di clausole penali il cui ammontare non corrisponde – ed è notevolmente maggiorato – rispetto a quello indicato in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado: per l'ordine 23/2021 richiede a titolo di penale Euro
169.320,00, quando in occasione della precisazione delle conclusioni del primo grado la richiesta era di Euro 65.040,00 (fattura n. 3/2022).
Quanto all'ordine 27/2020 chiede una somma più che triplicata (Euro 677.107,32) Pt_1
rispetto a quella richiesta in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, ove era domandato il pagamento della fattura n. 2/2022 per Euro 200.310,00, emessa per il pagamento della penale relativa all'ordine 27/2020 (cfr. doc. 14 . Pt_1
Tali domande non possono essere accolte, avendone quantificato la misura solo in sede Pt_1
di comparsa conclusionale: è sì infatti consentito alle parti di intervenire sul petitum nel corso del giudizio, purché ciò avvenga nel rigoroso rispetto del termine perentorio di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. prescritto per la precisazione delle conclusioni, per evitare di compromettere il diritto di difesa della controparte o di provocare un'irragionevole dilatazione dei tempi processuali. Entro tali limiti si configura la cosiddetta emendatio libelli: nel caso in esame, la domanda di cui l'attore ha chiesto l'accoglimento è differente da quella presentata in sede di precisazione delle conclusioni e, pertanto, oltre che infondata, risulta inammissibile.
Quanto all'ordine n. 25/2021 è opportuno chiarire i) che, non essendo l'ordine n. 23/2021 e l'ordine n. 25/2021 collegati tra loro, non vi era ragione di adottare il medesimo criterio equitativo ii) anche a voler prescindere da tale considerazione, la penale per l'ordine n. 23/2021
è stata ridotta in misura superiore (5% dell'ordine) valutando il parziale adempimento Contr tempestivo di , non sussistente per l'ordine n. 25/2021, che vedeva solo una penale ritenuta eccessiva, per cui del tutto correttamente il Tribunale ha ritenuto equo applicare una penale del
10%.
Per quanto attiene agli ordini nn. 39/2020, 1/2021, 19/2021 il giudice ha valorizzato il “breve periodo di ritardo” nella consegna (rispettivamente, 33 giorni, 77 giorni, 40 giorni): le argomentazioni espresse nella sentenza appaiono coerenti e sono pienamente condivisibili.
7. Con il secondo motivo di appello, deduce l'erroneo rigetto della domanda di Pt_1
pagamento delle penali da ritardo per gli ordini nn. 8/2020, 44/2020 e 24/2021, pagati da il cui diritto a ricevere i beni mai consegnati – e sequestrati in corso di causa - è stato Pt_1
Contr accertato in sentenza con conseguente condanna di alla consegna.
Secondo la sentenza appellata è errata nella misura in cui ha ritenuto che la deduzione Pt_1 della mancata consegna dei beni impedisca l'applicazione della penale (“non vi è titolo per il richiesto risarcimento del danno in favore dell'attore opponente, posto che la deduzione della mancata consegna impedisce l'applicazione della penale da ritardo prevista dall'ordine e che non sono stati allegati e provati danni ulteriori” cfr. pagg. 8, 9 e 10 sentenza appellata): per Contr
infatti diverrebbe del tutto antieconomico adempiere le proprie obbligazioni, perché grazie alla mancata consegna non si vedrebbe applicata la penale contrattuale.
Per l'ordine n. 8/2020 chiede l'applicazione della penale contrattuale “dallo 0,5% a Pt_1 settimana ad un massimo del 5% calcolato sui pezzi effettivamente in ritardo” per un importo pari ad Euro 2.470,00. Per l'ordine 44/2020 chiede l'applicazione della penale contrattuale
“dello 0,5% sull'importo totale per ogni giorno di ritardo” per un importo pari, alla data del 1 Contr agosto 2024, ad Euro 476.580,00; tuttavia, nella prospettazione dell'appellante dovrà essere condannata al pagamento dell'importo che risulterà dovuto al momento in cui la consegna sarà effettuata, esattamente come per l'ordine n. 24/2021, per il quale la penale da ritardo ammonterebbe, alla data del 1 agosto 2024, ad Euro 585.000,00.
pagina 12 di 16 L'appellante reitera la propria richiesta istanza di produzione della fattura di vendita a terzi da Contr parte di del manufatto di cui all'ordine 24/2021. Contr In merito a tale motivo di gravame, anzitutto si rileva che si è dichiarata disponibile alla consegna dei componenti di cui agli ordini contestati “- i manufatti di cui essa è custode (ordini Contr nn. 8/2020 e 44/2020) si trovano presso la sede di in e potranno essere ritirati da CP_1
in qualunque momento, previo accordo tra le parti sulle modalità del ritiro;
- il Pt_1 manufatto di cui all'ordine n. 24/2021 verrà messo a disposizione di per la consegna, Pt_1 con i tempi tecnici necessari per il suo realizzo ex novo.”
È vero poi che il principio secondo cui l'art. 1383 c.c. vieta il cumulo tra la domanda della prestazione principale e quella diretta a ottenere la penale per l'inadempimento non esclude che si possa chiedere tale prestazione insieme con la penale per il ritardo e, nell'ipotesi di risoluzione del contratto, il risarcimento del danno da inadempimento e la penale per la mancata esecuzione dell'obbligazione nel termine stabilito ovvero, cumulativamente, la penale per il ritardo e quella per l'inadempimento (sul punto, cfr. Cass., sez. II, 10/06/2024, n. 16032).
Nel caso oggetto del presente giudizio è però necessario rilevare la tardività delle richieste di di applicazione della penale per gli ordini per cui non è intervenuta consegna: per quanto Pt_1 riguarda l'ordine n. 8/2020, la richiesta di applicazione della penale è stata svolta solo in occasione della comparsa conclusionale, con cui la società ha richiesto l'applicazione di una penale pari a Euro 2.450,00 calcolati applicando il 5% sul prezzo totale;
per quanto riguarda l'ordine n. 44/2020 solo con la comparsa conclusionale quantificava la penale pari a Pt_1
“Euro 421.200,00 calcolati dal 28.03.2021 al 05.04.2024”; per quanto riguarda l'ordine n.
24/2021, infine, nel giudizio di primo grado aveva determinato la penale richiesta Pt_1 nell'importo di Euro 31.200,00 (cfr. doc. 11 giudizio R.G. n. 31567/2022), sulla base del contenuto della fattura n. 8/2022, mentre ora richiede la cifra di Euro 585.000,00.
8. Con il terzo motivo di appello, lamenta di essere stata condannata al pagamento in Pt_1
Contr favore di del corrispettivo (Euro 304.000,00) nonostante l'assenza della prova della controprestazione dell'ordine 12/2020 del 13 febbraio 2020, mai consegnata né messa formalmente a disposizione di per il ritiro. Nella prospettazione dell'appellante dalla Pt_1
Contr comunicazione di del 2 ottobre 2020 emergerebbe chiaramente che la merce non era disponibile per il ritiro così come invece previsto dalla clausola “ex works” e dalla prassi operativa seguita dalle parti. censura la decisione altresì per aver escluso la debenza della penale per ritardo di cui Pt_1 chiede l'applicazione della penale quantomeno dalla data in cui controparte ha affermato la produzione dell'ordine (2 ottobre 2020).
pagina 13 di 16 Sul punto, bisogna anzitutto evidenziare come abbia abbandonato la linea difensiva del Pt_1
giudizio di primo grado, ove ha sostenuto la mancata conclusione del contratto in ragione della Contr revoca dell'ordine prima dell'accettazione da parte di . Il primo giudice, condivisibilmente, aveva evidenziato che la comunicazione di cui al doc. 18 (18 Parte_1
marzo 2020) non costituisse una revoca della proposta, bensì di una richiesta di sospensione temporanea della produzione, in seguito superata dalla comunicazione di cui al doc. 75
(intervenuta il 13 luglio 2020), con la quale fu richiesto di procedere con la produzione degli anelli in alta priorità. Poiché i successivi scambi di comunicazione, con i quali aveva Pt_1
manifestato la richiesta di sospendere la produzione, giunsero a opera ormai compiuta (doc. 76
Contr
– ottobre 2020), non poteva darsi recesso dal contratto di subappalto. L'esclusione del pagamento della penale è data dal fatto che la dilazione nella produzione, se vi fu, dipese dalle contraddittorie e mutevoli indicazioni fornite dall'opponente nel corso dell'anno 2020. Contr Ciò premesso, la comunicazione di del 2 ottobre 2020 con cui essa indicava infine di aver
“bloccato le ultime attività di produzione relative all'ordine in oggetto il problema è che tutti i pezzi sono o pronti o già prodotti incruditi. Non possiamo tenerli a magazzino senza fatturarli Contr parliamo di 304k € di lavoro” (doc. 76) non costituisce prova dell'inadempimento di alla propria prestazione di realizzazione dei manufatti, ma anzi attesta che alla data del 2 ottobre
Contr 2020 avesse pronti per la consegna la maggior parte degli anelli, e che le ultime lavorazioni su alcuni pezzi “già prodotti ed incruditi”, venivano bloccate a seguito della nuova Contr richiesta di sospensione pervenuta da che peraltro aveva comunicato a che Pt_1 avrebbe comunque utilizzato il materiale “Utilizzeremo il materiale per altri ordini, non preoccupatevi” (ns. doc. 76).
Non corrisponde dunque al vero che la merce di cui all'ordine n. 12/2020 non sia mai stata messa a disposizione dell'odierna appellante, che non ha provveduto al ritiro, e che chiede la consegna del bene per la prima volta nell'odierno giudizio.
9. Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui l'ha condannata al pagamento dell'importo di Euro 204.000,00 quale saldo dell'ordine 23 del 2021 nonostante 9 anelli – dei 34 ordinati – fossero risultati difettati ed inservibili da parte del cliente finale.
Contr La società cita la sentenza a Sezioni Unite n. 13533.2001 e sostiene che , a fronte dell'allegazione di inadempimento di cui al doc. 38 fascicolo di primo grado, non abbia fornito alcuna prova dell'esatto adempimento dell'ordine, per cui la domanda di pagamento del saldo dell'ordine n. 23 del 2021 avrebbe dovuto essere respinta o, quantomeno, ridotta.
pagina 14 di 16 In via subordinata, la società chiede l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. depositata in primo grado. ritiene di aver documentalmente provato, a mezzo del doc. 38, l'esistenza dei vizi di 9 Pt_1
Contr anelli dei 34 ordinati a Tale documento contiene un reclamo proveniente da un cliente di la soc. la quale rappresentava - dapprima in data 16 dicembre 2021 e Pt_1 CP_4
successivamente in data 6 dicembre 2022 - che 9 anelli dei 34 ordinati avrebbero presentato delle discrepanze nelle dimensioni geometriche. Come rilevato dal giudice di prime cure, tuttavia, tale reclamo non costituisce prova dell'esistenza dei vizi e/o difetti lamentati, bensì
“semplice denuncia”. non ha dato prova del fatto che gli anelli di cui aveva lamentato la sussistenza Pt_1 CP_4
Contr dei difetti fossero quelli prodotti e consegnati da , non ha fornito un documento di natura tecnica che attestasse l'esistenza dei vizi (come foto, misurazioni, analisi, perizie redatte da esperti del settore, … ) e non ha specificato quali dei 34 anelli fossero difettosi, pur essendo gravata della relativa prova. Nell'ambito del contratto di appalto, infatti, a seguito dell'accettazione dell'opera, anche per facta concludentia, il committente acquisisce la disponibilità materiale e giuridica dell'opera, e per il principio di vicinanza della prova ha l'onere di dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate.
10. Le istanze istruttorie avanzate da sono da rigettare perché superflue ai fini del Pt_1 decidere. Ciò vale, anzitutto, per la richiesta di esibizione della fattura di cui all'ordine n. Contr 24/2021, che l'appellante reputa necessaria per comprendere se abbia intrapreso iniziative speculative a danno di anche se ciò non riguarda l'oggetto del presente giudizio, ma Pt_1
altresì per i capitoli di prova formulati da generici e non circostanziati e per la richiesta Pt_1
di CTU, del tutto esplorativa.
11. Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza, la condanna dell'appellante società a rifondere alla controparte le spese di lite che si liquidano, come Pt_1
da dispositivo, ex D.M. 55/2014 (modificato con D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia (Euro 2.057.018,18) e in applicazione dei parametri medi (quanto alla fase di studio, a quella introduttiva e decisionale) e minimi (quanto alla fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria).
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
P.Q.M.
pagina 15 di 16 La Corte d'Appello di Milano, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando;
altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante al pagamento in favore di controparte delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 29.033,00, di cui €
7.418,00 per la fase di studio della controversia, € 4.313,00 per la fase introduttiva, € 4.969,00 per la fase di trattazione ed € 12.133,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso in Milano, il 15 Aprile 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Dott. ssa Maria Grazia Federici
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ordine n. 39.2020 dal valore di Euro 61.090,00 con penale contrattuale pari ad Euro 10.079,85. Il Tribunale ha così statuito: “la penale così computata risulta eccessiva: il breve periodo di ritardo porta ad applicare il potere di riduzione di cui all'art. 1384 c.c.; nel caso di specie, si individua come congrua una penale limitata al 10% dell'importo contrattuale, pari ad euro 6.109,00” (cfr. pag. 12 della sentenza). 2 Ordine n.
1.2021 con penale contrattuale pari ad Euro 94.375,05. Il ha previsto che “la penale così CP_8 computata risulta eccessiva: il breve periodo di ritardo porta ad applicare il potere di riduzione di cui all'art. 1384 c.c.; nel caso di specie, si individua come congrua una penale limitata al 10% dell'importo contrattuale, pari ad euro 24.513,00” (cfr. pag. 13 della sentenza). 3 Ordine n. 19/2021 dal valore di Euro 95.000 con penale contrattuale pari ad euro 19.000,00, il Tribunale ha inteso ridurre la penale come di seguito: “la penale così computata risulta eccessiva: il breve periodo di ritardo porta ad applicare il potere di riduzione di cui all'art. 1384 c.c.; nel caso di specie, si individua come congrua una penale limitata al 10% dell'importo contrattuale, pari ad euro 9.500,00” (cfr. pag. 15 della sentenza). pagina 11 di 16