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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 26/2020 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al numero 26 del Registro Generale dell'anno 2020, e vertente tra
in persona del rappresentante legale pro tempore Parte_1
(C.F.: ), e per essa – nella qualità di mandataria – P.IVA_1 Parte_2
in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Napoli del Foro di Palmi, appellante,
nei confronti di
1 (C.F.: ) e (C.F.: CP_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2 [...]
, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Eugenio C.F._2
Vagni del Foro di Palmi, appellati.
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1.1. Nel merito, l'appello è fondato.
2. L'appellante chiede la riforma della sentenza numero 879/19, emessa dal
Tribunale di Palmi nell'ambito del procedimento iscritto al numero 36/2015
R.G., con la quale – in accoglimento dell'opposizione promossa dagli appellati
– veniva dichiarato nullo il precetto oggetto di lite, per via della mancata produzione – da parte degli avversari – dell'avviso di pubblicazione del foglio inserzioni della AZ IC, e la cui assenza – secondo il decidente – avrebbe impedito a) la verifica circa l'effettiva cessione dei crediti, nonché b) quella (ulteriore) relativa alla contestata inclusione del credito azionato tra quelli ceduti.
2.1. La società censura la sentenza (anche) nella parte in cui il giudice avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, statuendo su una causa petendi diversa rispetto a quella avanzata dagli attori (i quali avevano dedotto innanzi al Tribunale una carenza di legitimatio ad causam dell'odierna appellante, senza mai mettere in dubbio l'inclusione del credito controverso fra quelli ceduti).
2 2.2. La notifica dell'avvenuta cessione – secondo la creditrice – non sarebbe stata esigibile, poiché sostituita dalla pubblicazione del relativo avviso nella
AZ IC.
2.3. La medesima appellante evidenzia, ancora, il travisamento delle acquisizioni istruttorie.
2.3.1. L'inefficacia della notizia dell'avvenuta cessione oggetto di pubblicazione in AZ IC (come evocata dagli avversari) avrebbe, infatti, ben dovuto essere superata dal giudice di prima istanza, sulla base della prescrizione dell'art. 58 del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia, secondo cui la pubblicazione in AZ sopperisce completamente agli effetti della comunicazione singolare del trasferimento del credito.
2.4. La compagine sottolinea, infine, come – qualora non si volesse ritenere pacifica la cessione tramite la pubblicazione in AZ – a tenere luogo della comunicazione ai ceduti gioverebbe la successiva diffida all'adempimento dell'obbligazione, trasmessa dalla cessionaria con nota del 30 dicembre 2011.
2.4.1. In questo senso, allora, sarebbe rispettata l'interpretazione generale secondo cui l'obbligo di notificazione della cessione non andrebbe adempiuto secondo rigidi formalismi, ma a mezzo di qualsiasi strumento in grado di porre l'obbligato a conoscenza della modificazione soggettiva (ex latere creditoris) dell'obbligazione posta a suo carico.
3. Le parti appellate – di contro – chiedono sia confermata la sentenza gravata, previo rigetto dei motivi enucleati dagli appellanti.
3.1. Gli stessi sostengono – più partitamente – come il primo giudice non sarebbe incorso in alcun errore procedurale o vizio d'ultrapetizione, avendo piuttosto esercitato (semplicemente) il potere di rilevare d'ufficio la carenza di legittimazione attiva della società opposta, la quale – omettendo di produrre in giudizio a) la prova della pubblicazione dei crediti ceduti nel foglio inserzioni della AZ IC, unitamente b) alla prova dell'avvenuta registrazione del contratto di cessione in blocco nel Registro delle Imprese – avrebbe mancato la dimostrazione d'aver ottemperato alla prescrizione dell'art. 1264
c.c.
3.2. I medesimi contestano, poi, le censure mosse dagli appellanti, nella parte in cui esse segnalano d'aver comunque adempiuto all'obbligo di
3 comunicazione tramite la della lettera del 30 dicembre 2011, il deposito della stessa avendo formato oggetto di contestazione già in primo grado da parte degli appellati: ciò, in quanto la suddetta missiva – oltre a non essere mai stata ricevuta dai destinatari – sarebbe stata illeggibile (non potendosi cogliere il numero di raccomandata, la data di spedizione, quella di ricevimento, il nome del ricevente, e il testo della lettera stessa).
3.3. Le parti appellate, infine, ribadiscono le eccezioni di prescrizione del credito e d'usurarietà degli interessi, sollevate in primo grado e ritenute dal decidente assorbite da quella di mancanza di prova del titolo.
4. All'esito della camera di consiglio dell'8 gennaio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. In primo grado gli appellati avevano censurato – ribadendo l'avversario difetto di legittimazione attiva anche nella prima memoria formulata ex art. 183,
VI c., c.p.c. – l'atto di precetto spiccato nei loro confronti (non soltanto in ragione dell'asserito difetto di notifica circa la cessione del credito, ma anche) in virtù della ritenuta carenza – a monte – della prova attinente alla riconducibilità della posta azionata (da al compendio Parte_1
oggetto di cessione: il Tribunale, al riguardo, aderiva alla ricostruzione degli opponenti, rilevando l'inutilizzabilità – ai fini della dimostrazione della cessione,
e soprattutto dell'appartenenza a quest'ultima del credito qui disputato – del documento rinvenuto al fascicolo d'ufficio.
5.1. Il primo giudice, invero, ha reputato indimostrata la tempestività della produzione di tale documento, e ritenuto insuperabile il dubbio in ordine all'avvenuta osservanza – nel caso specifico – delle preclusioni codicistiche
(gravanti sul convenuto in primo grado) concernenti la produzione di documenti nella tempistica pertinente.
5.2. L'Ufficio giudiziario adito inizialmente – più nello specifico – è pervenuto a tale conclusione rilevando come di siffatto documento non si potesse affermare con certezza la reperibilità, all'interno del fascicolo della società convenuta (ancorché menzionato – nella memoria di – fra Parte_1
i documenti offerti in comunicazione dalla compagine).
6. Le conclusioni del Tribunale di Palmi, tuttavia, non sono condivisibili.
7. È opportuno sottolineare come la notificazione della cessione – in casi quali quello in delibazione – non debba essere necessariamente compiuta
4 singolarmente, ma possa validamente aver luogo mediante pubblicazione dell'operazione in AZ IC (avendo la notificazione della cessione – in ogni caso – la sola funzione di precludere ogni effetto liberatorio nei confronti del debitore ceduto, qualora questi abbia pagato al creditore cedente, ancorché notiziato previamente della cessione intervenuta).
7.1. Come chiarito, al riguardo, da Cass., Sez. III Civ., ord. n. 3405/2024, «In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non [sia] sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla AZ IC ai sensi dell'art.
58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere a un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n.
17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass.,
05/11/2020, n. 24798 Cass., 02/03/2016, n. 4116). Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla AZ IC, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari
a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821)».
7.2. Puntualizzato quanto sopra, sebbene – dalla consultazione della comparsa di costituzione di (datata 7 maggio 2015) – non Parte_1
sia estraibile, a partire dai documenti allegati alla comparsa in questione, la copia del contratto di cessione, la cessione di crediti in blocco non richiede la forma scritta ad substantiam.
8. Orbene, giusta – fra le altre – Cass., Sez. III Civ., ord. n. 17944/2023, «In caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società
5 cessionaria nella AZ IC, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco»: tenendo, allora, in considerazione la giurisprudenza appena citata, nella vicenda in commento l'estratto dell'avviso – inserito in AZ IC
– risulta presente al fascicolo di primo grado, e lo stesso può conseguentemente esplicare quella funzione indiziaria cui si è fatto cenno subito sopra.
9. Tale indizio, a sua volta, va integrato con il restante materiale probatorio
(versato in primo grado), e consistente in plurime produzioni – fra le quali i due atti di precetto (offerti in comunicazione dall'appellante) – da cui è ragionevolmente evincibile, in capo a la titolarità del Pt_1 Parte_1
credito disputato.
9.1. L'avvenuto ottenimento del decreto ingiuntivo – poi azionato unitamente al duplice precetto, e alla successiva (e ulteriore) missiva di messa in mora degli appellati – depone, con sufficiente margine di chiarezza e persuasività, per la riconducibilità – alla compagine introduttrice del gravame qui esaminato
– delle poste attive fatte valere dalla creditrice medesima.
10. La giurisprudenza di legittimità (surriferita), invero, ha chiarito come la ricostruzione dei rapporti di dare e avere (in presenza di fenomeni di factoring) possa bensì transitare per una lettura complessiva delle emergenze probatorie, e condurre alla constatazione d'effettività della cessione (e della pedissequa legittimità dell'iniziativa recuperatoria del credito nei confronti del ceduto) anche in assenza di prova diretta della traslazione della voce di credito
(dall'originaria parte attiva del rapporto alla sua sopravvenuta interlocutrice contrattuale), allorché – considerando unitariamente gli elementi e i riscontri documentali a disposizione dell'Autorità giudiziaria – sia possibile desumere come il sedicente creditore appaia pienamente tale sul piano giuridico- economico.
11. Nella fattispecie, l'esistenza agli atti di a) un (risalente) decreto ingiuntivo
(emesso nel 1997), b) una pluralità dei precetti spiccati dalla Controparte_3
(almeno il secondo dei quali inviato con data certa), e c) una
[...] successiva lettera di diffida (corredata dell'avviso di ricevimento), rimesso
6 dalla cessionaria all'indirizzo degli appellati, autorizza a sancire l'autenticità e storicità della cessione, tale approdo collimando con il principio del più probabile che non (essendo inverosimile arguire – all'opposto – un ottenimento e un'ostensione di tale documentazione – da parte di – Parte_1
indebiti o fraudolenti).
12. Per tutto quanto appena rilevato, allora, l'appello va accolto, e l'originaria opposizione a precetto respinta.
13. Le spese di ambo i gradi seguono la soccombenza, sono liquidate ai sensi dei parametri vigenti (contemplati per lo specifico scaglione di valore, e considerando la vicenda di complessità bassa), tengono conto del comportamento processuale delle parti, e sono computate secondo il prospetto seguente:
Giudizio di primo grado:
Fase di studio della controversia: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio: € 814,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 2.835,00
Fase decisionale: € 2.127,00
Compenso tabellare: € 7.052,00
Giudizio d'appello:
Fase di studio della controversia: € 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio: € 956,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 2.163,00
Fase decisionale: € 2.552,00
Compenso tabellare: € 7.160,00
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da – e, per essa, nella qualità di Parte_1 mandataria, – in persona del rappresentante legale pro tempore, Parte_2
nei confronti di e , disattese ogni altra istanza CP_1 Controparte_2
ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello;
7 - conseguentemente rigetta l'opposizione a precetto proposta da CP_1
e , opponenti in primo grado;
[...] Controparte_2
- condanna e – in solido fra loro – alla rifusione, CP_1 Controparte_2
in favore di in persona del rappresentante legale pro Parte_1 tempore, delle spese di lite, liquidate complessivamente – per ambo i gradi di giudizio – in 14.212,00 euro, oltre a spese generali al 15%, spese documentate eventuali, IVA e CPA, come per legge.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
8
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al numero 26 del Registro Generale dell'anno 2020, e vertente tra
in persona del rappresentante legale pro tempore Parte_1
(C.F.: ), e per essa – nella qualità di mandataria – P.IVA_1 Parte_2
in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Napoli del Foro di Palmi, appellante,
nei confronti di
1 (C.F.: ) e (C.F.: CP_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2 [...]
, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Eugenio C.F._2
Vagni del Foro di Palmi, appellati.
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1.1. Nel merito, l'appello è fondato.
2. L'appellante chiede la riforma della sentenza numero 879/19, emessa dal
Tribunale di Palmi nell'ambito del procedimento iscritto al numero 36/2015
R.G., con la quale – in accoglimento dell'opposizione promossa dagli appellati
– veniva dichiarato nullo il precetto oggetto di lite, per via della mancata produzione – da parte degli avversari – dell'avviso di pubblicazione del foglio inserzioni della AZ IC, e la cui assenza – secondo il decidente – avrebbe impedito a) la verifica circa l'effettiva cessione dei crediti, nonché b) quella (ulteriore) relativa alla contestata inclusione del credito azionato tra quelli ceduti.
2.1. La società censura la sentenza (anche) nella parte in cui il giudice avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, statuendo su una causa petendi diversa rispetto a quella avanzata dagli attori (i quali avevano dedotto innanzi al Tribunale una carenza di legitimatio ad causam dell'odierna appellante, senza mai mettere in dubbio l'inclusione del credito controverso fra quelli ceduti).
2 2.2. La notifica dell'avvenuta cessione – secondo la creditrice – non sarebbe stata esigibile, poiché sostituita dalla pubblicazione del relativo avviso nella
AZ IC.
2.3. La medesima appellante evidenzia, ancora, il travisamento delle acquisizioni istruttorie.
2.3.1. L'inefficacia della notizia dell'avvenuta cessione oggetto di pubblicazione in AZ IC (come evocata dagli avversari) avrebbe, infatti, ben dovuto essere superata dal giudice di prima istanza, sulla base della prescrizione dell'art. 58 del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia, secondo cui la pubblicazione in AZ sopperisce completamente agli effetti della comunicazione singolare del trasferimento del credito.
2.4. La compagine sottolinea, infine, come – qualora non si volesse ritenere pacifica la cessione tramite la pubblicazione in AZ – a tenere luogo della comunicazione ai ceduti gioverebbe la successiva diffida all'adempimento dell'obbligazione, trasmessa dalla cessionaria con nota del 30 dicembre 2011.
2.4.1. In questo senso, allora, sarebbe rispettata l'interpretazione generale secondo cui l'obbligo di notificazione della cessione non andrebbe adempiuto secondo rigidi formalismi, ma a mezzo di qualsiasi strumento in grado di porre l'obbligato a conoscenza della modificazione soggettiva (ex latere creditoris) dell'obbligazione posta a suo carico.
3. Le parti appellate – di contro – chiedono sia confermata la sentenza gravata, previo rigetto dei motivi enucleati dagli appellanti.
3.1. Gli stessi sostengono – più partitamente – come il primo giudice non sarebbe incorso in alcun errore procedurale o vizio d'ultrapetizione, avendo piuttosto esercitato (semplicemente) il potere di rilevare d'ufficio la carenza di legittimazione attiva della società opposta, la quale – omettendo di produrre in giudizio a) la prova della pubblicazione dei crediti ceduti nel foglio inserzioni della AZ IC, unitamente b) alla prova dell'avvenuta registrazione del contratto di cessione in blocco nel Registro delle Imprese – avrebbe mancato la dimostrazione d'aver ottemperato alla prescrizione dell'art. 1264
c.c.
3.2. I medesimi contestano, poi, le censure mosse dagli appellanti, nella parte in cui esse segnalano d'aver comunque adempiuto all'obbligo di
3 comunicazione tramite la della lettera del 30 dicembre 2011, il deposito della stessa avendo formato oggetto di contestazione già in primo grado da parte degli appellati: ciò, in quanto la suddetta missiva – oltre a non essere mai stata ricevuta dai destinatari – sarebbe stata illeggibile (non potendosi cogliere il numero di raccomandata, la data di spedizione, quella di ricevimento, il nome del ricevente, e il testo della lettera stessa).
3.3. Le parti appellate, infine, ribadiscono le eccezioni di prescrizione del credito e d'usurarietà degli interessi, sollevate in primo grado e ritenute dal decidente assorbite da quella di mancanza di prova del titolo.
4. All'esito della camera di consiglio dell'8 gennaio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. In primo grado gli appellati avevano censurato – ribadendo l'avversario difetto di legittimazione attiva anche nella prima memoria formulata ex art. 183,
VI c., c.p.c. – l'atto di precetto spiccato nei loro confronti (non soltanto in ragione dell'asserito difetto di notifica circa la cessione del credito, ma anche) in virtù della ritenuta carenza – a monte – della prova attinente alla riconducibilità della posta azionata (da al compendio Parte_1
oggetto di cessione: il Tribunale, al riguardo, aderiva alla ricostruzione degli opponenti, rilevando l'inutilizzabilità – ai fini della dimostrazione della cessione,
e soprattutto dell'appartenenza a quest'ultima del credito qui disputato – del documento rinvenuto al fascicolo d'ufficio.
5.1. Il primo giudice, invero, ha reputato indimostrata la tempestività della produzione di tale documento, e ritenuto insuperabile il dubbio in ordine all'avvenuta osservanza – nel caso specifico – delle preclusioni codicistiche
(gravanti sul convenuto in primo grado) concernenti la produzione di documenti nella tempistica pertinente.
5.2. L'Ufficio giudiziario adito inizialmente – più nello specifico – è pervenuto a tale conclusione rilevando come di siffatto documento non si potesse affermare con certezza la reperibilità, all'interno del fascicolo della società convenuta (ancorché menzionato – nella memoria di – fra Parte_1
i documenti offerti in comunicazione dalla compagine).
6. Le conclusioni del Tribunale di Palmi, tuttavia, non sono condivisibili.
7. È opportuno sottolineare come la notificazione della cessione – in casi quali quello in delibazione – non debba essere necessariamente compiuta
4 singolarmente, ma possa validamente aver luogo mediante pubblicazione dell'operazione in AZ IC (avendo la notificazione della cessione – in ogni caso – la sola funzione di precludere ogni effetto liberatorio nei confronti del debitore ceduto, qualora questi abbia pagato al creditore cedente, ancorché notiziato previamente della cessione intervenuta).
7.1. Come chiarito, al riguardo, da Cass., Sez. III Civ., ord. n. 3405/2024, «In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non [sia] sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla AZ IC ai sensi dell'art.
58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere a un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n.
17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass.,
05/11/2020, n. 24798 Cass., 02/03/2016, n. 4116). Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla AZ IC, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari
a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821)».
7.2. Puntualizzato quanto sopra, sebbene – dalla consultazione della comparsa di costituzione di (datata 7 maggio 2015) – non Parte_1
sia estraibile, a partire dai documenti allegati alla comparsa in questione, la copia del contratto di cessione, la cessione di crediti in blocco non richiede la forma scritta ad substantiam.
8. Orbene, giusta – fra le altre – Cass., Sez. III Civ., ord. n. 17944/2023, «In caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società
5 cessionaria nella AZ IC, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco»: tenendo, allora, in considerazione la giurisprudenza appena citata, nella vicenda in commento l'estratto dell'avviso – inserito in AZ IC
– risulta presente al fascicolo di primo grado, e lo stesso può conseguentemente esplicare quella funzione indiziaria cui si è fatto cenno subito sopra.
9. Tale indizio, a sua volta, va integrato con il restante materiale probatorio
(versato in primo grado), e consistente in plurime produzioni – fra le quali i due atti di precetto (offerti in comunicazione dall'appellante) – da cui è ragionevolmente evincibile, in capo a la titolarità del Pt_1 Parte_1
credito disputato.
9.1. L'avvenuto ottenimento del decreto ingiuntivo – poi azionato unitamente al duplice precetto, e alla successiva (e ulteriore) missiva di messa in mora degli appellati – depone, con sufficiente margine di chiarezza e persuasività, per la riconducibilità – alla compagine introduttrice del gravame qui esaminato
– delle poste attive fatte valere dalla creditrice medesima.
10. La giurisprudenza di legittimità (surriferita), invero, ha chiarito come la ricostruzione dei rapporti di dare e avere (in presenza di fenomeni di factoring) possa bensì transitare per una lettura complessiva delle emergenze probatorie, e condurre alla constatazione d'effettività della cessione (e della pedissequa legittimità dell'iniziativa recuperatoria del credito nei confronti del ceduto) anche in assenza di prova diretta della traslazione della voce di credito
(dall'originaria parte attiva del rapporto alla sua sopravvenuta interlocutrice contrattuale), allorché – considerando unitariamente gli elementi e i riscontri documentali a disposizione dell'Autorità giudiziaria – sia possibile desumere come il sedicente creditore appaia pienamente tale sul piano giuridico- economico.
11. Nella fattispecie, l'esistenza agli atti di a) un (risalente) decreto ingiuntivo
(emesso nel 1997), b) una pluralità dei precetti spiccati dalla Controparte_3
(almeno il secondo dei quali inviato con data certa), e c) una
[...] successiva lettera di diffida (corredata dell'avviso di ricevimento), rimesso
6 dalla cessionaria all'indirizzo degli appellati, autorizza a sancire l'autenticità e storicità della cessione, tale approdo collimando con il principio del più probabile che non (essendo inverosimile arguire – all'opposto – un ottenimento e un'ostensione di tale documentazione – da parte di – Parte_1
indebiti o fraudolenti).
12. Per tutto quanto appena rilevato, allora, l'appello va accolto, e l'originaria opposizione a precetto respinta.
13. Le spese di ambo i gradi seguono la soccombenza, sono liquidate ai sensi dei parametri vigenti (contemplati per lo specifico scaglione di valore, e considerando la vicenda di complessità bassa), tengono conto del comportamento processuale delle parti, e sono computate secondo il prospetto seguente:
Giudizio di primo grado:
Fase di studio della controversia: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio: € 814,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 2.835,00
Fase decisionale: € 2.127,00
Compenso tabellare: € 7.052,00
Giudizio d'appello:
Fase di studio della controversia: € 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio: € 956,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 2.163,00
Fase decisionale: € 2.552,00
Compenso tabellare: € 7.160,00
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da – e, per essa, nella qualità di Parte_1 mandataria, – in persona del rappresentante legale pro tempore, Parte_2
nei confronti di e , disattese ogni altra istanza CP_1 Controparte_2
ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello;
7 - conseguentemente rigetta l'opposizione a precetto proposta da CP_1
e , opponenti in primo grado;
[...] Controparte_2
- condanna e – in solido fra loro – alla rifusione, CP_1 Controparte_2
in favore di in persona del rappresentante legale pro Parte_1 tempore, delle spese di lite, liquidate complessivamente – per ambo i gradi di giudizio – in 14.212,00 euro, oltre a spese generali al 15%, spese documentate eventuali, IVA e CPA, come per legge.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
8