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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/02/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Seconda Sezione Civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dr Giovanni Dipietro Presidente
Dr.ssa Maria Stella Arena Consigliere
Dr Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 198/2024 R.G. promossa: da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Controparte_1 P.IVA_1
, con sede in Catania, via Gorizia 66, elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Controparte_2
Montedoro 18, presso lo studio dell'Avv. Pier Luigi Romano (C.F. ), che la C.F._1
rappresenta e la difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2
tempore Avv. Mercedes Morelli, con sede in Verona, Viale G.R. Gumpert n. 1, elettivamente domiciliata in Bergamo, via Verdi n. 2, presso lo studio legale dell'Avv. Maria Grazia Salvoni Hahn
(C.F. ), che la rappresenta e la difende, giusta procura in atti;
C.F._2
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE Controparte_4
, (C.F. ), nato a [...] il [...];
[...] C.F._3
APPELLATO CONTUMACE
****************
1 Nell'udienza di discussione orale del 4.02.2025 la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 116/2024 pubblicata il 18.01.2024 (resa nel procedimento iscritto al n. 6379/2018
R.G.), il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica (adito dal Sig. per Controparte_4
dichiarare la responsabilità di -poi incorporata per fusione da - e CP_5 Controparte_1 condannarla al risarcimento dei danni materiali riportati dall'autovettura Caravelle tg. CP_3
FB985KS, con vittoria di spese e compensi), così statuiva:
“1. Dichiara la responsabilità della oggi per l'incendio occorso alla Controparte_5 Controparte_1 vettura Caravel tg. FB985KS di proprietà di e, per l'effetto, condanna CP_3 Controparte_4
la oggi al pagamento in favore di della somma di Controparte_5 Controparte_1 Controparte_4
Euro 19.762,00, oltre rivalutazione monetaria a far data dal giorno 08.10.2017 ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata sino al soddisfo;
2. Rigetta la domanda di manleva azionata dalla oggi nei confronti Controparte_5 Controparte_1
della Controparte_3
3. Condanna la oggi al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_5 Controparte_1 dell'Erario, spese liquidate in Euro 5.077,00 per compenso di avvocato;
4. Condanna la oggi al pagamento delle spese di lite nei confronti Controparte_5 Controparte_1
della spese liquidate in Euro 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre Controparte_3
rimborso forfettario spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5. Pone a carico dalla oggi le spese della consulenza tecnica Controparte_5 Controparte_1
d'ufficio.”
Con atto di citazione notificato il 09.02.2024 (e depositato nel fascicolo telematico il 16.02.2024), la proponeva appello avverso la menzionata sentenza, formulando tre motivi di Controparte_1
gravame.
Si costituiva in giudizio la che proponeva appello incidentale adesivo Controparte_3 parziale rispetto al primo motivo d'appello, mentre eccepiva l'infondatezza delle ulteriori pretese attoree.
non si costituiva. Controparte_4
All'udienza di discussione del 04.02.2025, all'esito delle note conclusive depositate dalle parti, la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , non costituitosi seppure Controparte_4
regolarmente citato.
2 Con il primo motivo di gravame, l'appellante deduce l'insussistenza e/o carenza di prova in ordine alle cause dell'incendio subito dall'autovettura di proprietà di , tg FB985KS, nonché Controparte_4
l'errata e/o contraddittoria motivazione in relazione alle risultanze istruttorie.
Parte appellante, al riguardo, rileva che: a) a differenza di quanto indicato dal Giudice di prime cure, nessuna rilevanza doveva attribuirsi alle dichiarazioni del teste , il quale ha dichiarato di Tes_1
essere solito portare a passeggio il cane verso le ore 5.30/6.00, mentre l'evento si è verificato alle ore
4.00; b) è altresì irrilevante ai fini probatori l'accertata ubicazione del punto di innesco dell'incendio; c) inoltre, il Giudice di primo grado ha errato nell'escludere la natura dolosa dell'incendio sulla base della certificazione di archiviazione del procedimento penale;
d) peraltro, ha errato il Giudice nell'affermare la responsabilità in capo alla dal momento che il CTU ha ritenuto impossibile Controparte_1 determinare la causa dell'incendio; e) infine, il Tribunale non ha considerato che il non ha CP_4
contestato la circostanza secondo cui quest'ultimo aveva modificato la struttura del veicolo, facendo installare da terzi un impianto frigo.
La società appellata ed appellante incidentale aderisce al motivo suddetto, aggiungendo che: a) il
Giudice di prime cure non ha considerato l'elemento della velocità di propagazione dell'incendio (circa
6 minuti), compatibile con la presenza sull'auto di un acceleratore di fiamma, più facilmente spiegabile come un atto doloso;
b) la testimonianza del Sig. è inutile, in quanto proprietario della Fiat 600 Tes_2 coinvolta anch'essa nell'incendio, e quindi non del tutto indifferente alle sorti del giudizio;
c) infine, il
Tribunale non ha considerato che il mezzo aveva già percorso 118.000 chilometri.
Le doglianze dell'appellante e dell'appellante incidentale sono fondate nei limiti e per le ragioni che seguono.
In base alla relazione tecnica elaborata dal consulente tecnico d'ufficio (Dott. Ing. ) nel Persona_1 giudizio di primo grado, a causa della indisponibilità dell'autoveicolo, sottoposto a demolizione da parte di un rivenditore subito dopo l'incendio, così come riferito dal difensore dell'attore, CP_3
odierno appellato contumace, e in ragione del grado di distruzione appurato dall'analisi dei reperti fotografici, “non è possibile determinare la causa dell'incendio né se questo sia di natura dolosa o accidentale” (v. paragrafo 6, pag. 13 della relazione tecnica del 14.10.2022).
Inoltre, la constatazione del CTU secondo la quale: “verosimilmente, l'incendio è scaturito nella parte anteriore per poi propagarsi anche a quella posteriore del veicolo” (pag. 13), non permette di individuare la causa dell'incendio e, allo stesso tempo, non è sufficiente a fondare la tesi della responsabilità da vizi e/o difetti originari del mezzo.
Per quanto concerne le prove testimoniali assunte, la dichiarazione del teste , secondo cui Tes_1
“verso le 5.30 o 6 del mattino porto a spasso il cane a fare i bisogni. Ricordo che ho visto l'autovettura
3 di cui al capitolo prendere fuoco in quanto usciva fumo dal cofano anteriore”, non è pienamente inattendibile in quanto il fatto oggetto di giudizio si è verificato intorno alle ore 04.00, dal momento che la richiesta di soccorso è avvenuta alle ore 04.11 dell'8.10.2017, come attestato nel rapporto d'intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Siracusa (in atti). Dunque, è plausibile che il teste abbia assistito ad un momento successivo sia allo scoppio dell'incendio che all'azione di spegnimento da parte dei Vigili.
È altrettanto irrilevante ai fini probatori la testimonianza del Sig. , avendo questi dichiarato di Tes_2
aver avuto conoscenza del fatto solo dopo lo scoppio dell'incendio e avendo affermato di non conoscerne la causa.
Né può ritenersi probante, in ordine alla responsabilità da vizi della cosa venduta, l'intervenuta archiviazione del procedimento penale aperto a seguito di denuncia che non ha ravvisato l'effettuazione a carico di terzi di alcun atto doloso.
Il Tribunale, peraltro, non ha tenuto in debita considerazione la circostanza che il veicolo, a distanza di poco più di un anno e sette mesi dall'acquisto (intervenuto il 13.04.2016 come da visura PRA del
29.06.2022 in atti), aveva già percorso 118.000 chilometri e che ad esso erano state apportate delle modifiche strutturali all'impianto elettrico al fine di allestire un impianto frigo al suo interno, circostanza quest'ultima mai contestata dalla difesa del Sig. (ex art. 115 c.p.c.). CP_4
Ritiene la Corte che parte attrice non abbia adeguatamente allegato né, tanto meno, dimostrato l'esistenza del vizio e/o del difetto di conformità della sua autovettura e il relativo nesso causale con l'incendio verificatosi in data 8.10.2017.
Ciò premesso, in accoglimento del primo motivo dell'appello principale e di quello incidentale adesivo, deve dichiararsi l'insussistenza della responsabilità per vizi della cosa venduta da parte della concessionaria Controparte_1
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante sostiene che il Giudice di prime cure ha errato nel rigettare la domanda di garanzia e/o manleva nei confronti della in Controparte_3
quanto trattasi non di mero distributore, bensì del produttore dell'autoveicolo oggetto della controversia.
Contrariamente, parte appellata chiede la conferma del capo di sentenza in questione, in quanto gli autoveicoli - come quello acquistato da - vengono realizzati in Polonia e in Controparte_4
Germania e, peraltro, la società non possiede alcun stabilimento che produca Controparte_3
tali autoveicoli. Deduce, inoltre, che la Corte di Cassazione è già intervenuta in fattispecie analoga, riconoscendo l'estraneità dal processo di produzione della filiale italiana del gruppo e CP_3
affermando che essa possa essere assimilata al produttore solo nei casi in cui non abbia comunicato
4 l'identità e il domicilio del produttore al danneggiato che ne abbia fatto richiesta. Infine, ribadisce che non può essere imputata al distributore alcuna responsabilità per vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1490 c.c. e dell'art. 130 del Codice del Consumo che riconoscono tale responsabilità esclusivamente in capo al venditore.
Alla luce del pieno accoglimento del primo motivo di appello, le superiori doglianze devono ritenersi assorbite.
Con il terzo motivo d'appello, parte appellante, con l'adesione della società appellata, rileva l'errata liquidazione da parte del primo giudice delle spese di lite in favore dell'Erario, in quanto la somma individuata nel decreto di liquidazione del Tribunale del 18.01.2024 (emesso in favore dell'Avv. Dania
Alicata, difensore di ), pari ad euro 2.538,50 oltre accessori, differisce rispetto alla Controparte_4
cifra indicata nella sentenza impugnata, pari ad euro 5.077,00. Dunque, il pagamento di tale importo determinerebbe un illegittimo arricchimento in favore dell'Erario.
Premesso che detta doglianza è infondata, atteso che secondo condivisibile e recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. I, 2.1.2024 n. 64), “Quanto alla omessa dimidiazione, delle spese questa
Corte ha chiarito che "in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processual-penalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità" (cfr. Cass. 19/2020,136/2020 11590/2019, 22017/2018)”, in ragione della nuova regolamentazione delle spese di lite, consequenziale all'esito della riforma della impugnata sentenza, il terzo motivo di censura è, comunque, da ritenersi assorbito.
Per quanto concerne le spese processuali, lo scaglione di riferimento per la liquidazione delle stesse è quello compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, considerato il quantum risarcitorio riconosciuto dal primo giudice nella misura di euro 19.762,00.
Le stesse vanno liquidate, per il primo grado, nella medesima misura già quantificata dal Tribunale
(euro 5.077,00) e per il presente giudizio di appello, come da dispositivo, tenendo conto della media complessità dell'attività difensiva svolta dalle parti nel corso del giudizio, secondo i parametri medi
5 previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ad eccezione della fase di trattazione per la quale vanno riconosciuti i parametri minimi, in ragione del mancato espletamento di attività istruttoria.
Relativamente alle spese di lite inerenti al rapporto processuale tra e Controparte_1 [...]
ne va disposta la compensazione ex art. 92 comma 2 c.p.c. per entrambi i gradi di Controparte_3 giudizio, ritenendo sussistenti le “gravi ed eccezionali ragioni” nuovamente introdotte dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018, in quanto, in primo grado, la prospettazione attorea ha ragionevolmente indotto alla chiamata in causa della Controparte_1 Controparte_3
nella qualità di produttore/distributore, anche alla luce dell'art. 131 del Codice del Consumo (D.lgs.
206/2005) che permette al venditore finale di agire in regresso nei confronti del soggetto responsabile facente parte della catena distributiva, nei casi di responsabilità nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile al produttore.
In ragione dell'accoglimento dell'appello, le spese di CTU, originariamente disposte a carico della vanno poste definitivamente a carico della parte soccombente e, Controparte_1 Controparte_4
per esso, a carico dell'Erario (ex art. 131 comma 4 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115), a seguito dell'anticipata e provvisoria ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa in data 24.04.2018 (delibera in atti).
Per questi motivi
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa di appello iscritta al n. 198/2024 R.G., accoglie l'appello principale proposto dalla e l'appello incidentale adesivo parziale della Controparte_1
avverso la sentenza n. 116/2024 del Tribunale di Siracusa, pubblicata il Controparte_3
18.01.2024 nel giudizio iscritto al n. 6379/2018 R.G. e, per l'effetto, rigetta ogni domanda risarcitoria avanzata da . Controparte_4
Condanna al pagamento, in favore dell'appellante principale Controparte_4 Controparte_1
delle spese processuali del giudizio di primo grado nella misura di euro 5.077,00, come già liquidate nell'impugnata sentenza.
Condanna al pagamento, in favore dell'appellante principale Controparte_4 Controparte_1 delle spese processuali del presente giudizio d'appello, che liquida in euro 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase di trattazione ed euro 1.911,00 per la fase decisionale) ed euro 382,50 per esborsi, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi.
Compensa tra l'appellante principale e l'appellante incidentale Controparte_1 Controparte_3
le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
[...]
6 Pone definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica d'ufficio, così Controparte_4
come liquidate nel giudizio di primo grado, e per esso, a carico dell'Erario.
Così deciso in Catania il 06.02.2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Seconda Sezione Civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dr Giovanni Dipietro Presidente
Dr.ssa Maria Stella Arena Consigliere
Dr Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 198/2024 R.G. promossa: da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Controparte_1 P.IVA_1
, con sede in Catania, via Gorizia 66, elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Controparte_2
Montedoro 18, presso lo studio dell'Avv. Pier Luigi Romano (C.F. ), che la C.F._1
rappresenta e la difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2
tempore Avv. Mercedes Morelli, con sede in Verona, Viale G.R. Gumpert n. 1, elettivamente domiciliata in Bergamo, via Verdi n. 2, presso lo studio legale dell'Avv. Maria Grazia Salvoni Hahn
(C.F. ), che la rappresenta e la difende, giusta procura in atti;
C.F._2
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE Controparte_4
, (C.F. ), nato a [...] il [...];
[...] C.F._3
APPELLATO CONTUMACE
****************
1 Nell'udienza di discussione orale del 4.02.2025 la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 116/2024 pubblicata il 18.01.2024 (resa nel procedimento iscritto al n. 6379/2018
R.G.), il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica (adito dal Sig. per Controparte_4
dichiarare la responsabilità di -poi incorporata per fusione da - e CP_5 Controparte_1 condannarla al risarcimento dei danni materiali riportati dall'autovettura Caravelle tg. CP_3
FB985KS, con vittoria di spese e compensi), così statuiva:
“1. Dichiara la responsabilità della oggi per l'incendio occorso alla Controparte_5 Controparte_1 vettura Caravel tg. FB985KS di proprietà di e, per l'effetto, condanna CP_3 Controparte_4
la oggi al pagamento in favore di della somma di Controparte_5 Controparte_1 Controparte_4
Euro 19.762,00, oltre rivalutazione monetaria a far data dal giorno 08.10.2017 ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata sino al soddisfo;
2. Rigetta la domanda di manleva azionata dalla oggi nei confronti Controparte_5 Controparte_1
della Controparte_3
3. Condanna la oggi al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_5 Controparte_1 dell'Erario, spese liquidate in Euro 5.077,00 per compenso di avvocato;
4. Condanna la oggi al pagamento delle spese di lite nei confronti Controparte_5 Controparte_1
della spese liquidate in Euro 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre Controparte_3
rimborso forfettario spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5. Pone a carico dalla oggi le spese della consulenza tecnica Controparte_5 Controparte_1
d'ufficio.”
Con atto di citazione notificato il 09.02.2024 (e depositato nel fascicolo telematico il 16.02.2024), la proponeva appello avverso la menzionata sentenza, formulando tre motivi di Controparte_1
gravame.
Si costituiva in giudizio la che proponeva appello incidentale adesivo Controparte_3 parziale rispetto al primo motivo d'appello, mentre eccepiva l'infondatezza delle ulteriori pretese attoree.
non si costituiva. Controparte_4
All'udienza di discussione del 04.02.2025, all'esito delle note conclusive depositate dalle parti, la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , non costituitosi seppure Controparte_4
regolarmente citato.
2 Con il primo motivo di gravame, l'appellante deduce l'insussistenza e/o carenza di prova in ordine alle cause dell'incendio subito dall'autovettura di proprietà di , tg FB985KS, nonché Controparte_4
l'errata e/o contraddittoria motivazione in relazione alle risultanze istruttorie.
Parte appellante, al riguardo, rileva che: a) a differenza di quanto indicato dal Giudice di prime cure, nessuna rilevanza doveva attribuirsi alle dichiarazioni del teste , il quale ha dichiarato di Tes_1
essere solito portare a passeggio il cane verso le ore 5.30/6.00, mentre l'evento si è verificato alle ore
4.00; b) è altresì irrilevante ai fini probatori l'accertata ubicazione del punto di innesco dell'incendio; c) inoltre, il Giudice di primo grado ha errato nell'escludere la natura dolosa dell'incendio sulla base della certificazione di archiviazione del procedimento penale;
d) peraltro, ha errato il Giudice nell'affermare la responsabilità in capo alla dal momento che il CTU ha ritenuto impossibile Controparte_1 determinare la causa dell'incendio; e) infine, il Tribunale non ha considerato che il non ha CP_4
contestato la circostanza secondo cui quest'ultimo aveva modificato la struttura del veicolo, facendo installare da terzi un impianto frigo.
La società appellata ed appellante incidentale aderisce al motivo suddetto, aggiungendo che: a) il
Giudice di prime cure non ha considerato l'elemento della velocità di propagazione dell'incendio (circa
6 minuti), compatibile con la presenza sull'auto di un acceleratore di fiamma, più facilmente spiegabile come un atto doloso;
b) la testimonianza del Sig. è inutile, in quanto proprietario della Fiat 600 Tes_2 coinvolta anch'essa nell'incendio, e quindi non del tutto indifferente alle sorti del giudizio;
c) infine, il
Tribunale non ha considerato che il mezzo aveva già percorso 118.000 chilometri.
Le doglianze dell'appellante e dell'appellante incidentale sono fondate nei limiti e per le ragioni che seguono.
In base alla relazione tecnica elaborata dal consulente tecnico d'ufficio (Dott. Ing. ) nel Persona_1 giudizio di primo grado, a causa della indisponibilità dell'autoveicolo, sottoposto a demolizione da parte di un rivenditore subito dopo l'incendio, così come riferito dal difensore dell'attore, CP_3
odierno appellato contumace, e in ragione del grado di distruzione appurato dall'analisi dei reperti fotografici, “non è possibile determinare la causa dell'incendio né se questo sia di natura dolosa o accidentale” (v. paragrafo 6, pag. 13 della relazione tecnica del 14.10.2022).
Inoltre, la constatazione del CTU secondo la quale: “verosimilmente, l'incendio è scaturito nella parte anteriore per poi propagarsi anche a quella posteriore del veicolo” (pag. 13), non permette di individuare la causa dell'incendio e, allo stesso tempo, non è sufficiente a fondare la tesi della responsabilità da vizi e/o difetti originari del mezzo.
Per quanto concerne le prove testimoniali assunte, la dichiarazione del teste , secondo cui Tes_1
“verso le 5.30 o 6 del mattino porto a spasso il cane a fare i bisogni. Ricordo che ho visto l'autovettura
3 di cui al capitolo prendere fuoco in quanto usciva fumo dal cofano anteriore”, non è pienamente inattendibile in quanto il fatto oggetto di giudizio si è verificato intorno alle ore 04.00, dal momento che la richiesta di soccorso è avvenuta alle ore 04.11 dell'8.10.2017, come attestato nel rapporto d'intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Siracusa (in atti). Dunque, è plausibile che il teste abbia assistito ad un momento successivo sia allo scoppio dell'incendio che all'azione di spegnimento da parte dei Vigili.
È altrettanto irrilevante ai fini probatori la testimonianza del Sig. , avendo questi dichiarato di Tes_2
aver avuto conoscenza del fatto solo dopo lo scoppio dell'incendio e avendo affermato di non conoscerne la causa.
Né può ritenersi probante, in ordine alla responsabilità da vizi della cosa venduta, l'intervenuta archiviazione del procedimento penale aperto a seguito di denuncia che non ha ravvisato l'effettuazione a carico di terzi di alcun atto doloso.
Il Tribunale, peraltro, non ha tenuto in debita considerazione la circostanza che il veicolo, a distanza di poco più di un anno e sette mesi dall'acquisto (intervenuto il 13.04.2016 come da visura PRA del
29.06.2022 in atti), aveva già percorso 118.000 chilometri e che ad esso erano state apportate delle modifiche strutturali all'impianto elettrico al fine di allestire un impianto frigo al suo interno, circostanza quest'ultima mai contestata dalla difesa del Sig. (ex art. 115 c.p.c.). CP_4
Ritiene la Corte che parte attrice non abbia adeguatamente allegato né, tanto meno, dimostrato l'esistenza del vizio e/o del difetto di conformità della sua autovettura e il relativo nesso causale con l'incendio verificatosi in data 8.10.2017.
Ciò premesso, in accoglimento del primo motivo dell'appello principale e di quello incidentale adesivo, deve dichiararsi l'insussistenza della responsabilità per vizi della cosa venduta da parte della concessionaria Controparte_1
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante sostiene che il Giudice di prime cure ha errato nel rigettare la domanda di garanzia e/o manleva nei confronti della in Controparte_3
quanto trattasi non di mero distributore, bensì del produttore dell'autoveicolo oggetto della controversia.
Contrariamente, parte appellata chiede la conferma del capo di sentenza in questione, in quanto gli autoveicoli - come quello acquistato da - vengono realizzati in Polonia e in Controparte_4
Germania e, peraltro, la società non possiede alcun stabilimento che produca Controparte_3
tali autoveicoli. Deduce, inoltre, che la Corte di Cassazione è già intervenuta in fattispecie analoga, riconoscendo l'estraneità dal processo di produzione della filiale italiana del gruppo e CP_3
affermando che essa possa essere assimilata al produttore solo nei casi in cui non abbia comunicato
4 l'identità e il domicilio del produttore al danneggiato che ne abbia fatto richiesta. Infine, ribadisce che non può essere imputata al distributore alcuna responsabilità per vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1490 c.c. e dell'art. 130 del Codice del Consumo che riconoscono tale responsabilità esclusivamente in capo al venditore.
Alla luce del pieno accoglimento del primo motivo di appello, le superiori doglianze devono ritenersi assorbite.
Con il terzo motivo d'appello, parte appellante, con l'adesione della società appellata, rileva l'errata liquidazione da parte del primo giudice delle spese di lite in favore dell'Erario, in quanto la somma individuata nel decreto di liquidazione del Tribunale del 18.01.2024 (emesso in favore dell'Avv. Dania
Alicata, difensore di ), pari ad euro 2.538,50 oltre accessori, differisce rispetto alla Controparte_4
cifra indicata nella sentenza impugnata, pari ad euro 5.077,00. Dunque, il pagamento di tale importo determinerebbe un illegittimo arricchimento in favore dell'Erario.
Premesso che detta doglianza è infondata, atteso che secondo condivisibile e recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. I, 2.1.2024 n. 64), “Quanto alla omessa dimidiazione, delle spese questa
Corte ha chiarito che "in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processual-penalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità" (cfr. Cass. 19/2020,136/2020 11590/2019, 22017/2018)”, in ragione della nuova regolamentazione delle spese di lite, consequenziale all'esito della riforma della impugnata sentenza, il terzo motivo di censura è, comunque, da ritenersi assorbito.
Per quanto concerne le spese processuali, lo scaglione di riferimento per la liquidazione delle stesse è quello compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, considerato il quantum risarcitorio riconosciuto dal primo giudice nella misura di euro 19.762,00.
Le stesse vanno liquidate, per il primo grado, nella medesima misura già quantificata dal Tribunale
(euro 5.077,00) e per il presente giudizio di appello, come da dispositivo, tenendo conto della media complessità dell'attività difensiva svolta dalle parti nel corso del giudizio, secondo i parametri medi
5 previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ad eccezione della fase di trattazione per la quale vanno riconosciuti i parametri minimi, in ragione del mancato espletamento di attività istruttoria.
Relativamente alle spese di lite inerenti al rapporto processuale tra e Controparte_1 [...]
ne va disposta la compensazione ex art. 92 comma 2 c.p.c. per entrambi i gradi di Controparte_3 giudizio, ritenendo sussistenti le “gravi ed eccezionali ragioni” nuovamente introdotte dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018, in quanto, in primo grado, la prospettazione attorea ha ragionevolmente indotto alla chiamata in causa della Controparte_1 Controparte_3
nella qualità di produttore/distributore, anche alla luce dell'art. 131 del Codice del Consumo (D.lgs.
206/2005) che permette al venditore finale di agire in regresso nei confronti del soggetto responsabile facente parte della catena distributiva, nei casi di responsabilità nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile al produttore.
In ragione dell'accoglimento dell'appello, le spese di CTU, originariamente disposte a carico della vanno poste definitivamente a carico della parte soccombente e, Controparte_1 Controparte_4
per esso, a carico dell'Erario (ex art. 131 comma 4 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115), a seguito dell'anticipata e provvisoria ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa in data 24.04.2018 (delibera in atti).
Per questi motivi
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa di appello iscritta al n. 198/2024 R.G., accoglie l'appello principale proposto dalla e l'appello incidentale adesivo parziale della Controparte_1
avverso la sentenza n. 116/2024 del Tribunale di Siracusa, pubblicata il Controparte_3
18.01.2024 nel giudizio iscritto al n. 6379/2018 R.G. e, per l'effetto, rigetta ogni domanda risarcitoria avanzata da . Controparte_4
Condanna al pagamento, in favore dell'appellante principale Controparte_4 Controparte_1
delle spese processuali del giudizio di primo grado nella misura di euro 5.077,00, come già liquidate nell'impugnata sentenza.
Condanna al pagamento, in favore dell'appellante principale Controparte_4 Controparte_1 delle spese processuali del presente giudizio d'appello, che liquida in euro 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase di trattazione ed euro 1.911,00 per la fase decisionale) ed euro 382,50 per esborsi, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi.
Compensa tra l'appellante principale e l'appellante incidentale Controparte_1 Controparte_3
le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
[...]
6 Pone definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica d'ufficio, così Controparte_4
come liquidate nel giudizio di primo grado, e per esso, a carico dell'Erario.
Così deciso in Catania il 06.02.2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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