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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 10/10/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14/2025
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 10/10/2025
Dott.ssa MA XO Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Chiamata la causa
Parte_1
Avv. LA RI sostituito dall'Avv. VERGA Parte_2
APPELLANTE/I contro
CP_1
Avv. MARTINELLI DESIRE'E sostituito dall'Avv. M. OGGIANO
APPELLATO /I
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Il Presidente
Dott.ssa MA XO
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.: pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE La Corte, composta da Magistrati
Dott.ssa MA XO Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 14/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
LA RI come da procura in atti Parte_2
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv. MARTINELLI DESIRE'E come da procura in atti CP_1
APPELLATO /I
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 794/2024 pubblicata in data 27 giugno 2024 il Tribunale di Sassari decideva in merito all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1063/2022 promossa da nei confronti di CP_1 [...]
la quale aveva agito in via monitoria per ottenere il pagamento della somma pari ad € Parte_1
pagina 2 di 10 13.426,32, oltre interessi e spese, a titolo di saldo debitore relativo ad un contratto di finanziamento stipulato tra il e la Controparte_2
A sostegno della spiegata opposizione, l'opponente eccepiva, in via preliminare, la carenza della legittimazione ad agire della per la mancanza di titolarità del credito azionato, sul rilievo che la documentazione prodotta non avesse efficacia probatoria della cessione del credito sorto inizialmente in capo alla società Nel merito e in via principale eccepiva: CP_2
- l'insufficienza della documentazione prodotta dalla controparte;
- l'erroneità dell'importo indicato ingiunto;
- la mancata produzione degli estratti conto;
- il disconoscimento delle firme apposte sulle copie dei contratti e la difformità all'originale;
- lamentava la vessatorietà delle clausole relative agli interessi di mora.
Si costituiva in giudizio l'opposta, quale cessionaria della che deduceva la mancata e tempestiva CP_2
contestazione sulla conclusione e sottoscrizione del contratto di finanziamento e sul ricevimento della somma finanziata.
A dimostrazione della sua titolarità del credito azionato, depositava il contratto di finanziamento, l'atto di cessione dei crediti, gli annex allegati alla cessione, la notifica della cessione al debitore.
Sugli altri motivi di opposizione insisteva circa la regolarità dell'operazione di finanziamento.
Il Tribunale accoglieva l'eccezione relativa al difetto di legittimazione per difetto della titolarità del credito e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto. Riteneva che gli elenchi dei crediti, fra cui vi era anche quello oggetto della cessione, non presentassero alcun collegamento con la cessione, impedendo così di poterli ritenere parte essenziale del contratto ed elementi fondanti della titolarità del credito azionato.
***
pagina 3 di 10 Avverso tale sentenza ha proposto appello la , censurando l'erroneità della decisione sotto diversi profili:
1) errata valutazione dei fatti e dei documenti dedotti in giudizio con violazione dell'art. 2697 c.c.;
2) errata interpretazione delle norme sulla cessione di crediti codicistiche e speciali.
Con tali articolati motivi, l'appellante ha contestato la sentenza laddove il primo Giudice accoglieva l'eccezione preliminare relativa alla carenza di legittimazione attiva, ritenendo insufficiente la documentazione atta a provare la sua titolarità del credito e la sua inclusione tra quelli ceduti alla CP_2
In particolare, ha sottolineato di aver prodotto, già in fase monitoria, il contratto di cessione con gli allegati contenenti l'elenco dei crediti ceduti, omissato per ragioni di privacy che, unitamente al materiale possesso di tutta documentazione del finanziamento e alla comunicazione dell'avvenuta cessione, a suo dire, non ponevano in dubbio sia la regolarità della cessione sia la sua legittimazione ad agire.
Nel merito, in relazione agli ulteriori motivi di opposizione, ha riproposto le medesime questioni ed argomentazioni del giudizio di cognizione, insistendo circa la piena regolarità dell'operazione di finanziamento conclusa.
Si è costituito il , resistendo alle avverse difese, insistendo circa l'assenza di legittimazione attiva e di agire di controparte. Ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e, in subordine, in ipotesi di accoglimento dell'appello sulla questione della legittimazione, ha insistito sui motivi di opposizione proposti in primo grado.
La causa è stata definita all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere, pertanto, accolto in applicazione della disciplina e della giurisprudenza in materia.
pagina 4 di 10 a. Fondata la censura relativa alla inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione.
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato, quale principio generale, che in caso di contestazione della regolare cessione del credito, laddove viene messa in dubbio la titolarità del rapporto da parte del cessionario, al fine di fornire la prova della cessione del credito, pur non essendo necessaria la prova scritta, non può tuttavia ritenersi sufficiente la semplice comunicazione o notifica al debitore della cessione, in quanto tale adempimento non costituisce la prova della esistenza stessa della cessione e del suo contenuto (Cass. Civ. 22151/2019).
Tale principio è stato ribadito anche in una recente pronuncia della Suprema Corte in tema di cessione in blocco, in cui viene ulteriormente specificato che “non può ritenersi sufficiente una mera
dichiarazione della cessionaria e quindi la mera notificazione, neanche se effettuata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB”. Peraltro, si è altresì precisato che l'avviso, la comunicazione o la notificazione della cessione “unitamente ad altri elementi, può essere valutato come indizio dal giudice di merito al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione” (Cass. Civ.
17944/2023), come ribadito anche nella più recente ordinanza n. 5478/2024, citata dal tribunale nella sentenza impugnata.
Occorre, quindi, esaminare e valutare i documenti prodotti dall'appellante in sede monitoria e con comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione al fine di verificare se ricorrano i presupposti per ravvisare quantomeno indizi precisi, gravi e concordanti a fondamento dell'inclusione del credito in esame tra quelli oggetto di cessione, costituiti da:
1) contratto di finanziamento tra il e la in data 19.3.2019; CP_2
2) contratti di cessione del credito e di conferimento del ramo di azienda tra la e la in data CP_2
29.6.2018;
3) allegati contenente l'elenco specifico dei debiti ceduti, tra cui quello del;
pagina 5 di 10 4) avviso della cessione e contestuale intimazione di pagamento notificata al a mezzo di raccomandata A/R a lui ricevuta e firmata personalmente in data 2.2.2016.
Ciò considerato, erroneamente il tribunale non riteneva provata l'inclusione del credito in esame tra quelli oggetto di cessione, ritenendo privo di collegamento il contratto con gli allegati.
In senso inverso:
1) la stessa dicitura degli allegati che espressamente richiamano il contratto di cessione
22.12.2015;
2) la premessa contenuta nel contratto di cessione cui si fa riferimento agli allegati come parte integrante (pag. 2 del contratto);
3) la definizione data dalle parti all'oggetto della loro cessione (pag. 3 del contratto), in cui espressamente si indica che i crediti ceduti sono quelli di cui all'allegato A;
4) il paragrafo 3.1. del contratto (pag. 4) che, definendo l'oggetto dell'accordo, espressamente lo indica come cessione e vendita dei “crediti di cui agli allegati a)”.
Ed allora, ritiene questa Corte che tali elementi, unitamente al materiale possesso di tutta la documentazione da parte della , nonché l'avviso dato al debitore mediante raccomandata in data
2.2.2016, singolarmente e complessivamente valutati, appaiono indicatori sufficientemente gravi e precisi tali da consentire, con presumibile grado di certezza, l'affermazione dell'avvenuta regolare cessione del credito in capo alla e la legittimazione dell'appellante a richiedere al la posizione ceduta.
Rigettata, quindi, la eccezione preliminare di difetto di legittimazione, devono essere esaminati i motivi di opposizione proposti dal e da esso riproposti in questa sede in via subordinata.
1. Quanto alla pretesa creditoria, ha lamentato l'opponente la mancanza di efficacia probatoria degli estratti conto depositati in fase monitoria e della registrazione delle movimentazioni intervenute.
pagina 6 di 10 Preso atto, quindi, della produzione dell'estratto conto analitico con la registrazione dei movimenti del rapporto, era onere del formulare specifiche contestazioni in merito a tali risultanze, non essendo sufficiente una contestazione generica come, invece, avvenuto nel caso di specie.
Come insegna la giurisprudenza di legittimità “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della
controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass., SS. UU., 30/10/2001).
Il primo motivo di opposizione deve quindi essere rigettato.
2. Neanche coglie il segno la eccezione relativa alla mancanza di certificazione ex art. 50 TUB da parte della , essendo questa un intermediario iscritto all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari CP_2
di cui all'art. 106 T.U.B., sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 T.U.B., e non un istituto bancario.
Dunque, non trattandosi di apertura di credito in conto corrente - nella quale il saldo debitore dipende dall'utilizzo flessibile del finanziamento fatto dal cliente ricavabile solo ex post dagli estratti conto - e non essendo contestata l'effettiva erogazione del finanziamento, l'estratto conto assume una mera funzione rappresentativa del piano di ammortamento e dei pagamenti eseguiti dal debitore.
Pertanto, al di là della sua efficacia probatoria ex art. 50 TUB, “è carico del debitore l'onere di formulare contestazioni specifiche e quello di allegare l'esistenza di pagamenti ulteriori oltre a quelli ivi risultanti”
(Cass., 15/09/2000, n. 12169) e costituisce prova del credito anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie, gli estratti riferiscono e riportano le condizioni applicate con riferimento a tutte le voci di costo relative all'operazione finanziaria, nonché alle penali chiaramente identificabili e, quindi,
pagina 7 di 10 non vessatorie secondo l'interpretazione data dalla Suprema Corte (“affinché una clausola contrattuale possa considerarsi vessatoria, e come tale efficace solo se specificamente approvata per iscritto, non è sufficiente indicare che essa comporti l'alterazione del sinallagma contrattuale, ma è necessario
specificare a quale ipotesi di vessatorietà tale clausola, inserita in condizioni generali di contratto, sia riconducibile” Cass 6314/2006).
A identiche conclusioni si giunge con preciso riferimento alle clausole relative agli interessi di mora,
anch'esse lamentate come vessatorie dal in sede di opposizione al decreto ingiuntivo. Con riferimento ad esse, in assenza di una specifica doglianza da parte dell'opponente, si osserva che anche tali clausole risultano pattuite e firmate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., nonché indicate in entrambi i contratti di finanziamento.
Il Pais veniva informato dei costi e della determinazione degli interessi:
- nel contratto n. 45667774 in cui veniva previsto il pagamento di n. 120 rate mensili, tutte del medesimo importo (euro 193,00), con TAN al 11,81% e TAEG al 13,30%, con un conseguente costo dell'operazione pari ad € 240,00 per spese istruttorie, € 12.000,00 per importo erogato, €
9.599,55 di interessi, oltre a bolli ed imposte (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio);
- nel contratto n. 5432518727821751 in cui veniva previsto il rimborso minimo del fido pari al 3%,
ovvero € 25,00 con un fido massimo concesso di € 500,00 con TAN al 16,50% e TAEG al
17,81% (cfr. doc. 8 fascicolo monitorio).
3. Quale ulteriore motivo di opposizione, riproposto anche in questa sede, il Pais ha disconosciuto ai sensi dell'art. 214 c.p.c. le sottoscrizioni apposte in calce ai contratti azionati.
Nel caso concreto, si rileva che l'opponente, prima proponeva eccezioni relative al merito del rapporto di credito (non necessarie se non avesse effettivamente assunto l'obbligo di pagamento) e, poi, genericamente effettuava il disconoscimento delle copie dei contratti.
pagina 8 di 10 Egli, però, non negava:
1) di aver dato spontanea esecuzione, ancorché parziale, al rapporto (come emerge dagli estratti conto depositati in sede monitoria);
2) di aver ricevuto la comunicazione di intervenuta cessione del credito trasmessa da .
Solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo, senza contestare l'avvenuto finanziamento e il pagamento di precedenti rate, procedeva genericamente al disconoscimento delle sue sottoscrizioni, proponendo altresì una difesa nel merito incompatibile con il disconoscimento della firma del documento.
D'altronde, se davvero l'opponente non avesse sottoscritto i contratti, non si comprenderebbe come la società possa essere in possesso dei suoi documenti strettamente personali, già depositati in sede monitoria: carta d'identità; codice fiscale;
CUD anno 2009; busta paga gennaio-febbraio 2009; pagamento bolletta Enel Servizio Elettronico del 06.03.2009.
La doglianza dell'opponente deve, quindi, essere disattesa.
4. A identiche conclusioni si giunge quanto all'ulteriore disconoscimento della conformità degli atti all'originale (art. 2719 c.c.).
In assenza di specifiche contestazioni relative alle differenze fra le copie prodotte e quelle originali, la eccezione appare generica, nonché infondata.
La Suprema Corte di Cassazione statuisce che “L'art. 2719 c.c. esige, difatti, l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche: conseguentemente, la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua
conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosce, in modo specifico ed inequivoco” (Cass. n. 882/2018; n. 4053/2018; n. 13425/2014).
L'appello deve, quindi, essere accolto e con rigetto dell'opposizione proposta e conferma del decreto ingiuntivo emesso.
pagina 9 di 10 Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio sono poste a carico del , in quanto integralmente soccombente, e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del relativo scaglione stante la facilità della controversia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
- accoglie l'appello proposto da contro la sentenza n. 794/2024 Parte_1
emessa dal Tribunale di Sassari in data 27 giugno 2024, rigetta l'opposizione proposta da
[...]
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1063/2022 emesso il 14 dicembre 2022 CP_1
dal Tribunale di Sassari;
- condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante alla refusione delle CP_1
competenze di entrambi i gradi del giudizio liquidate in € 2.540,00 per il primo grado di giudizio, €
2.906,00 per il presente grado, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in Sassari, il 10.10.2025 Il Presidente – rel.
Dott.ssa MA XO
pagina 10 di 10
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 10/10/2025
Dott.ssa MA XO Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Chiamata la causa
Parte_1
Avv. LA RI sostituito dall'Avv. VERGA Parte_2
APPELLANTE/I contro
CP_1
Avv. MARTINELLI DESIRE'E sostituito dall'Avv. M. OGGIANO
APPELLATO /I
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Il Presidente
Dott.ssa MA XO
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.: pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE La Corte, composta da Magistrati
Dott.ssa MA XO Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 14/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
LA RI come da procura in atti Parte_2
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv. MARTINELLI DESIRE'E come da procura in atti CP_1
APPELLATO /I
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 794/2024 pubblicata in data 27 giugno 2024 il Tribunale di Sassari decideva in merito all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1063/2022 promossa da nei confronti di CP_1 [...]
la quale aveva agito in via monitoria per ottenere il pagamento della somma pari ad € Parte_1
pagina 2 di 10 13.426,32, oltre interessi e spese, a titolo di saldo debitore relativo ad un contratto di finanziamento stipulato tra il e la Controparte_2
A sostegno della spiegata opposizione, l'opponente eccepiva, in via preliminare, la carenza della legittimazione ad agire della per la mancanza di titolarità del credito azionato, sul rilievo che la documentazione prodotta non avesse efficacia probatoria della cessione del credito sorto inizialmente in capo alla società Nel merito e in via principale eccepiva: CP_2
- l'insufficienza della documentazione prodotta dalla controparte;
- l'erroneità dell'importo indicato ingiunto;
- la mancata produzione degli estratti conto;
- il disconoscimento delle firme apposte sulle copie dei contratti e la difformità all'originale;
- lamentava la vessatorietà delle clausole relative agli interessi di mora.
Si costituiva in giudizio l'opposta, quale cessionaria della che deduceva la mancata e tempestiva CP_2
contestazione sulla conclusione e sottoscrizione del contratto di finanziamento e sul ricevimento della somma finanziata.
A dimostrazione della sua titolarità del credito azionato, depositava il contratto di finanziamento, l'atto di cessione dei crediti, gli annex allegati alla cessione, la notifica della cessione al debitore.
Sugli altri motivi di opposizione insisteva circa la regolarità dell'operazione di finanziamento.
Il Tribunale accoglieva l'eccezione relativa al difetto di legittimazione per difetto della titolarità del credito e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto. Riteneva che gli elenchi dei crediti, fra cui vi era anche quello oggetto della cessione, non presentassero alcun collegamento con la cessione, impedendo così di poterli ritenere parte essenziale del contratto ed elementi fondanti della titolarità del credito azionato.
***
pagina 3 di 10 Avverso tale sentenza ha proposto appello la , censurando l'erroneità della decisione sotto diversi profili:
1) errata valutazione dei fatti e dei documenti dedotti in giudizio con violazione dell'art. 2697 c.c.;
2) errata interpretazione delle norme sulla cessione di crediti codicistiche e speciali.
Con tali articolati motivi, l'appellante ha contestato la sentenza laddove il primo Giudice accoglieva l'eccezione preliminare relativa alla carenza di legittimazione attiva, ritenendo insufficiente la documentazione atta a provare la sua titolarità del credito e la sua inclusione tra quelli ceduti alla CP_2
In particolare, ha sottolineato di aver prodotto, già in fase monitoria, il contratto di cessione con gli allegati contenenti l'elenco dei crediti ceduti, omissato per ragioni di privacy che, unitamente al materiale possesso di tutta documentazione del finanziamento e alla comunicazione dell'avvenuta cessione, a suo dire, non ponevano in dubbio sia la regolarità della cessione sia la sua legittimazione ad agire.
Nel merito, in relazione agli ulteriori motivi di opposizione, ha riproposto le medesime questioni ed argomentazioni del giudizio di cognizione, insistendo circa la piena regolarità dell'operazione di finanziamento conclusa.
Si è costituito il , resistendo alle avverse difese, insistendo circa l'assenza di legittimazione attiva e di agire di controparte. Ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e, in subordine, in ipotesi di accoglimento dell'appello sulla questione della legittimazione, ha insistito sui motivi di opposizione proposti in primo grado.
La causa è stata definita all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere, pertanto, accolto in applicazione della disciplina e della giurisprudenza in materia.
pagina 4 di 10 a. Fondata la censura relativa alla inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione.
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato, quale principio generale, che in caso di contestazione della regolare cessione del credito, laddove viene messa in dubbio la titolarità del rapporto da parte del cessionario, al fine di fornire la prova della cessione del credito, pur non essendo necessaria la prova scritta, non può tuttavia ritenersi sufficiente la semplice comunicazione o notifica al debitore della cessione, in quanto tale adempimento non costituisce la prova della esistenza stessa della cessione e del suo contenuto (Cass. Civ. 22151/2019).
Tale principio è stato ribadito anche in una recente pronuncia della Suprema Corte in tema di cessione in blocco, in cui viene ulteriormente specificato che “non può ritenersi sufficiente una mera
dichiarazione della cessionaria e quindi la mera notificazione, neanche se effettuata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB”. Peraltro, si è altresì precisato che l'avviso, la comunicazione o la notificazione della cessione “unitamente ad altri elementi, può essere valutato come indizio dal giudice di merito al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione” (Cass. Civ.
17944/2023), come ribadito anche nella più recente ordinanza n. 5478/2024, citata dal tribunale nella sentenza impugnata.
Occorre, quindi, esaminare e valutare i documenti prodotti dall'appellante in sede monitoria e con comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione al fine di verificare se ricorrano i presupposti per ravvisare quantomeno indizi precisi, gravi e concordanti a fondamento dell'inclusione del credito in esame tra quelli oggetto di cessione, costituiti da:
1) contratto di finanziamento tra il e la in data 19.3.2019; CP_2
2) contratti di cessione del credito e di conferimento del ramo di azienda tra la e la in data CP_2
29.6.2018;
3) allegati contenente l'elenco specifico dei debiti ceduti, tra cui quello del;
pagina 5 di 10 4) avviso della cessione e contestuale intimazione di pagamento notificata al a mezzo di raccomandata A/R a lui ricevuta e firmata personalmente in data 2.2.2016.
Ciò considerato, erroneamente il tribunale non riteneva provata l'inclusione del credito in esame tra quelli oggetto di cessione, ritenendo privo di collegamento il contratto con gli allegati.
In senso inverso:
1) la stessa dicitura degli allegati che espressamente richiamano il contratto di cessione
22.12.2015;
2) la premessa contenuta nel contratto di cessione cui si fa riferimento agli allegati come parte integrante (pag. 2 del contratto);
3) la definizione data dalle parti all'oggetto della loro cessione (pag. 3 del contratto), in cui espressamente si indica che i crediti ceduti sono quelli di cui all'allegato A;
4) il paragrafo 3.1. del contratto (pag. 4) che, definendo l'oggetto dell'accordo, espressamente lo indica come cessione e vendita dei “crediti di cui agli allegati a)”.
Ed allora, ritiene questa Corte che tali elementi, unitamente al materiale possesso di tutta la documentazione da parte della , nonché l'avviso dato al debitore mediante raccomandata in data
2.2.2016, singolarmente e complessivamente valutati, appaiono indicatori sufficientemente gravi e precisi tali da consentire, con presumibile grado di certezza, l'affermazione dell'avvenuta regolare cessione del credito in capo alla e la legittimazione dell'appellante a richiedere al la posizione ceduta.
Rigettata, quindi, la eccezione preliminare di difetto di legittimazione, devono essere esaminati i motivi di opposizione proposti dal e da esso riproposti in questa sede in via subordinata.
1. Quanto alla pretesa creditoria, ha lamentato l'opponente la mancanza di efficacia probatoria degli estratti conto depositati in fase monitoria e della registrazione delle movimentazioni intervenute.
pagina 6 di 10 Preso atto, quindi, della produzione dell'estratto conto analitico con la registrazione dei movimenti del rapporto, era onere del formulare specifiche contestazioni in merito a tali risultanze, non essendo sufficiente una contestazione generica come, invece, avvenuto nel caso di specie.
Come insegna la giurisprudenza di legittimità “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della
controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass., SS. UU., 30/10/2001).
Il primo motivo di opposizione deve quindi essere rigettato.
2. Neanche coglie il segno la eccezione relativa alla mancanza di certificazione ex art. 50 TUB da parte della , essendo questa un intermediario iscritto all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari CP_2
di cui all'art. 106 T.U.B., sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 T.U.B., e non un istituto bancario.
Dunque, non trattandosi di apertura di credito in conto corrente - nella quale il saldo debitore dipende dall'utilizzo flessibile del finanziamento fatto dal cliente ricavabile solo ex post dagli estratti conto - e non essendo contestata l'effettiva erogazione del finanziamento, l'estratto conto assume una mera funzione rappresentativa del piano di ammortamento e dei pagamenti eseguiti dal debitore.
Pertanto, al di là della sua efficacia probatoria ex art. 50 TUB, “è carico del debitore l'onere di formulare contestazioni specifiche e quello di allegare l'esistenza di pagamenti ulteriori oltre a quelli ivi risultanti”
(Cass., 15/09/2000, n. 12169) e costituisce prova del credito anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie, gli estratti riferiscono e riportano le condizioni applicate con riferimento a tutte le voci di costo relative all'operazione finanziaria, nonché alle penali chiaramente identificabili e, quindi,
pagina 7 di 10 non vessatorie secondo l'interpretazione data dalla Suprema Corte (“affinché una clausola contrattuale possa considerarsi vessatoria, e come tale efficace solo se specificamente approvata per iscritto, non è sufficiente indicare che essa comporti l'alterazione del sinallagma contrattuale, ma è necessario
specificare a quale ipotesi di vessatorietà tale clausola, inserita in condizioni generali di contratto, sia riconducibile” Cass 6314/2006).
A identiche conclusioni si giunge con preciso riferimento alle clausole relative agli interessi di mora,
anch'esse lamentate come vessatorie dal in sede di opposizione al decreto ingiuntivo. Con riferimento ad esse, in assenza di una specifica doglianza da parte dell'opponente, si osserva che anche tali clausole risultano pattuite e firmate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., nonché indicate in entrambi i contratti di finanziamento.
Il Pais veniva informato dei costi e della determinazione degli interessi:
- nel contratto n. 45667774 in cui veniva previsto il pagamento di n. 120 rate mensili, tutte del medesimo importo (euro 193,00), con TAN al 11,81% e TAEG al 13,30%, con un conseguente costo dell'operazione pari ad € 240,00 per spese istruttorie, € 12.000,00 per importo erogato, €
9.599,55 di interessi, oltre a bolli ed imposte (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio);
- nel contratto n. 5432518727821751 in cui veniva previsto il rimborso minimo del fido pari al 3%,
ovvero € 25,00 con un fido massimo concesso di € 500,00 con TAN al 16,50% e TAEG al
17,81% (cfr. doc. 8 fascicolo monitorio).
3. Quale ulteriore motivo di opposizione, riproposto anche in questa sede, il Pais ha disconosciuto ai sensi dell'art. 214 c.p.c. le sottoscrizioni apposte in calce ai contratti azionati.
Nel caso concreto, si rileva che l'opponente, prima proponeva eccezioni relative al merito del rapporto di credito (non necessarie se non avesse effettivamente assunto l'obbligo di pagamento) e, poi, genericamente effettuava il disconoscimento delle copie dei contratti.
pagina 8 di 10 Egli, però, non negava:
1) di aver dato spontanea esecuzione, ancorché parziale, al rapporto (come emerge dagli estratti conto depositati in sede monitoria);
2) di aver ricevuto la comunicazione di intervenuta cessione del credito trasmessa da .
Solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo, senza contestare l'avvenuto finanziamento e il pagamento di precedenti rate, procedeva genericamente al disconoscimento delle sue sottoscrizioni, proponendo altresì una difesa nel merito incompatibile con il disconoscimento della firma del documento.
D'altronde, se davvero l'opponente non avesse sottoscritto i contratti, non si comprenderebbe come la società possa essere in possesso dei suoi documenti strettamente personali, già depositati in sede monitoria: carta d'identità; codice fiscale;
CUD anno 2009; busta paga gennaio-febbraio 2009; pagamento bolletta Enel Servizio Elettronico del 06.03.2009.
La doglianza dell'opponente deve, quindi, essere disattesa.
4. A identiche conclusioni si giunge quanto all'ulteriore disconoscimento della conformità degli atti all'originale (art. 2719 c.c.).
In assenza di specifiche contestazioni relative alle differenze fra le copie prodotte e quelle originali, la eccezione appare generica, nonché infondata.
La Suprema Corte di Cassazione statuisce che “L'art. 2719 c.c. esige, difatti, l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche: conseguentemente, la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua
conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosce, in modo specifico ed inequivoco” (Cass. n. 882/2018; n. 4053/2018; n. 13425/2014).
L'appello deve, quindi, essere accolto e con rigetto dell'opposizione proposta e conferma del decreto ingiuntivo emesso.
pagina 9 di 10 Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio sono poste a carico del , in quanto integralmente soccombente, e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del relativo scaglione stante la facilità della controversia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
- accoglie l'appello proposto da contro la sentenza n. 794/2024 Parte_1
emessa dal Tribunale di Sassari in data 27 giugno 2024, rigetta l'opposizione proposta da
[...]
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1063/2022 emesso il 14 dicembre 2022 CP_1
dal Tribunale di Sassari;
- condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante alla refusione delle CP_1
competenze di entrambi i gradi del giudizio liquidate in € 2.540,00 per il primo grado di giudizio, €
2.906,00 per il presente grado, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in Sassari, il 10.10.2025 Il Presidente – rel.
Dott.ssa MA XO
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