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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3120 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Maria Antonia GARZIA Presidente dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 7 ottobre 2025, mediante lettura in aula di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 539 del Registro Generale Lavoro dell'anno 2022
TRA
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1 e difesa dall'avv. Vallefuoco Valerio, APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea e Mauro Pietrangeli Controparte_1 Bernabei,
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 1863/2025 del 13.2.2025
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 9.7.2024, la ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1417/2024, con cui il Tribunale di Roma le ha ingiunto di pagare in favore di la somma complessiva di € 222.409,09, di cui € 107.119,60 a titolo di TFR. Controparte_1
A tal fine, ha dedotto che dall'importo di € 107.119,60 andava sottratta la somma di €
67.315,99 da essa azienda versata al Fondo di Tesoreria INPS e dall'Istituto già corrisposta al lavoratore in virtù dell'apposita istanza avanzata dall'azienda al medesimo Istituto in data 22.2.2024.
si è costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1 A tal fine, ha dedotto che l'importo azionato a titolo di TFR corrispondeva a quello indicato dallo stesso datore di lavoro sia nella Certificazione Unica 2024 (per i redditi 2023) quale “TFR rimasto in azienda”, sia nella busta-paga di gennaio 2024, nella quale tra le “competenze” era riportato l'importo di € 107.119,50 quale “TFR (automatico)”.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato la società al pagamento della somma complessiva di € 216.702,07, così ridotta in ragione del minor importo riconosciuto a titolo di TFR, pari ad € 101.412,58, risultante dalla CU 2024 come
“TFR rimasto in azienda”.
Il Tribunale, infatti, pur osservando che il lavoratore non aveva contestato di aver ricevuto dall'INPS la somma di € 67.315,99 a titolo di TFR accantonato presso il Fondo di Tesoreria, ha tuttavia ritenuto, in assenza di ulteriori elementi di prova, che l'importo risultante dalla CU 2024 quale “TFR rimasto in azienda” non includesse detto importo di € 67.315,99 versato dall'azienda al
Fondo di Tesoreria e da questo poi corrisposto al lavoratore;
inoltre, rilevando una discrasia tra l'importo complessivo risultante a titolo di TFR dalla CU – pari appunto ad € 101.412,58 – e quello risultante dalla busta-paga di gennaio 2024 – pari invece ad € 107.119,50 – ha dato prevalenza a quanto risultante dalla prima, quale documento formalmente proveniente dalla parte datoriale;
ha infine ritenuto non ostativa alla condanna al pagamento la circostanza che la società, sottoposta a concordato preventivo, beneficiasse delle misure protettive di cui al d. lgs. n. 14/2019 (recante
“Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”), in quanto l'art. 54, co. 7 dello stesso decreto esclude da tali misure protettive i crediti dei lavoratori.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la società, chiedendone la riforma esclusivamente con riguardo al quantum riconosciuto al lavoratore a titolo di TFR, giacché non epurato dall'importo già versatogli dal Fondo di Tesoreria, con sostanziale duplicazione delle relative poste. Ha chiesto dunque di “dichiarare che la somma di € 67.315,99 è inclusa nella somma di € 101.412,58, e che pertanto, deve essere da questa sottratta, poiché già versata, come confermato e non contestato dalla stessa controparte”, istando altresì per “la restituzione di tutte le somme indebitamente eventualmente versate ad nel corso del presente procedimento”, nonché per l'eventuale ammissione di una CP_1
CTU contabile ai fini dell'accertamento del TFR ancora dovuto.
L ha resistito, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso perché non rispettoso CP_1 dei dettami di cui all'art. 434 c.p.c. o, in subordine, respingersi l'appello con conferma della sentenza impugnata, eccependo peraltro l'inammissibilità di una eventuale CTU contabile.
A tal fine ha dedotto che la CU, proveniente dal datore di lavoro, avrebbe valore confessorio,
e che la voce n. 813 in essa riportata – diversamente da quanto prospettato dall'appellante – non sarebbe riservata ai soli versamenti in favore dei fondi complementari di previdenza ma “in essa può essere indicato sia il TFR versato al Fondo complementare che il TFR versato al Fondo Tesoreria”.
All'udienza del 7.10.2025, la causa, matura per la decisione senza necessità di istruttoria, è stata definita mediante lettura contestuale di dispositivo e motivazione.
2. Ebbene, va disattesa preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 434 c.p.c., considerato che dal ricorso si evince chiaramente quali sono i passaggi della sentenza che l'appellante ha inteso censurare, quali le modifiche richieste e quali le relative ragioni.
3. Nel merito, considerato che la società appellante è pacificamente soggetta all'obbligo di versare al Fondo di Tesoreria INPS parte del TFR maturato dai lavoratori, appare opportuno ricordare in punto di diritto che la legge finanziaria 2007 (l. n. 296/2006), all'art. 1, co. 755 e ss., per quanto qui interessa, ha così disposto:
“755. Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", … gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato
l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.
756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile … maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 … Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, … limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro”.
3.1. Ciò posto, rileva in fatto il Collegio che dai documenti prodotti in atti risulta:
- dalla CU 2024: alla voce n. 809 “TFR maturato fino al 31/12/2000 e rimasto in azienda” €
10.368,91; alla voce n. 810 “TFR maturato dall'1/1/2001 e rimasto in azienda” € 91.043,67; nulla invece risulta alle voci n. 811 “TFR maturato fino al 31/12/2000 e versato al fondo”, n. 812 “TFR maturato dall'1/1/2001 al 31/12/2006 e versato al fondo” e n. 813 “TFR maturato dall'1/1/2007 e versato al fondo”;
- dalla busta-paga di gennaio 2024, contenente le competenze di fine rapporto in ragione della cessazione intervenuta il 4.12.2023: nella colonna “competenze”, la voce “TFR (automatico) €
107.119,60”; nella colonna “trattenute”, la voce “TFR INPS NON EROGATO € 67.315,99”.
Va infine rilevato che parte appellante ha chiarito i motivi della discrasia tra quanto risultante dalla CU 2024 e quanto riportato dalla busta-paga di gennaio 2024: la prima indicherebbe quale “TFR rimasto in azienda” la sorte capitale di € 101.412,58 (pari ad € 10.368,91 + € 91.043,67, maturati rispettivamente fino al 31.12.2000 e dal 1.1.2001), mentre la seconda riporterebbe tale sorte capitale maggiorata di interessi, pari alla somma complessiva di € 107.119,60 risultante dalla colonna
“competenze”.
3.2. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che l'appello sia fondato.
Ed invero, alla luce della normativa sopra richiamata, deve evidenziarsi anzitutto che l'obbligo per le aziende di versare – ricorrendone i presupposti – il TFR al Fondo di Garanzia è scattato dal
1.1.2007. Prima di allora, era possibile esclusivamente il versamento del TFR ai fondi di previdenza complementare.
Di tanto si coglie evidenza, peraltro, proprio dal modulo predisposto dall'Agenzia delle
Entrate per la Certificazione Unica, nel quale le voci n. 811, n. 812 e n. 813 sono dedicate rispettivamente al “TFR maturato fino al 31/12/2000 e versato al fondo”, al “TFR maturato dall'1/1/2001 al 31/12/2006 e versato al fondo” ed al “TFR maturato dall'1/1/2007 e versato al fondo”, dovendo escludersi che in tali voci per “fondo” debba intendersi il Fondo di Garanzia INPS che, come già rilevato, è stato istituito solo dalla l. n. 296/2006 e ha ricevuto i versamenti a titolo di
TFR solo dal 1.1.2007.
Ed invero, le voci n. 811 e n. 812 non possono certamente includere i versamenti al Fondo di
Tesoreria INPS, in quanto esse riguardano per definizione versamenti effettuati in epoca in cui tale
Fondo non esisteva ancora.
Di conseguenza, stante la continuità dei periodi di riferimento indicati dalle 3 voci (ante
31.12.2000, tra il 1.1.2001 ed il 31.12.2006, e post 1.1.2007), deve ritenersi che il termine “fondo” sia utilizzato in tutte le 3 voci con la stessa accezione, ovverosia come fondo di previdenza complementare.
Peraltro, considerata la diversità di disciplina tra previdenza complementare e prestazioni a carico del Fondo di Tesoreria, non si vede il motivo per cui – come prospettato dall'odierno appellato
– nella voce n. 813 dovrebbero confluire indistintamente sia i versamenti ai fondi di previdenza complementare per scelta del lavoratore, sia quelli effettuati obbligatoriamente per legge dalle aziende al Fondo di Tesoreria.
La voce n. 810 “TFR maturato dall'1/1/2001 e rimasto in azienda” deve pertanto intendersi riferita al TFR non versato dall'azienda ai fondi di previdenza complementare e, pertanto, al TFR rimasto in azienda, ivi incluso il TFR che l'azienda ha dovuto ex lege versare al Fondo di Tesoreria
INPS.
Tale ricostruzione risulta peraltro confermata proprio dalla busta-paga di gennaio 2024 prodotta in atti.
Ed invero – in disparte la discrasia circa il quantum, riconducibile tuttavia al calcolo degli interessi –, l'importo di € 107.119,60 risulta tra le “competenze” dovute al lavoratore, mentre la somma di € 67.315,99 risulta tra le “trattenute” quale “TFR INPS NON EROGATO” e, dunque, quale somma che va detratta dal TFR maturato di € 107.119,60 in quanto versata dall'azienda all'INPS, anche se all'epoca ancora non erogata al lavoratore (la domanda di erogazione, infatti, è stata avanzata a febbraio 2024, come documentato in atti).
Ove, invece, il lavoratore avesse maturato un TFR maggiore (in ipotesi pari ad € 174.435,59, ovverosia alla somma tra € 107.119,60 ed € 67.315,99), tale maggior importo sarebbe stato invece inserito tra le “competenze”, le quali notoriamente – secondo i consueti criteri di compilazione delle buste-paga – includono gli importi dovuti al lavoratore al lordo di ogni trattenuta e ritenuta.
Peraltro, a riprova della correttezza della ricostruzione, non può tralasciarsi che una tale somma di € 174.435,59 non si raggiungerebbe neppure ove si moltiplicasse per le 13 mensilità annue e per i circa 31 anni di durata del rapporto di lavoro (dal 12.10.1992 al 4.12.2023, come da buste- paga in atti) il rateo mensile di € 393,88 maturato dal lavoratore a titolo di TFR nel mese di novembre
2023 (ultimo mese lavorato interamente prima della cessazione, come da buste-paga in atti), tenuto conto peraltro che nel corso degli anni, dall'assunzione in poi, la retribuzione dell' deve essere CP_1 via via aumentata e che dunque l'importo di € 393,88 è con ogni probabilità quello massimo maturato dal lavoratore a titolo di rateo mensile TFR nel corso dell'intero rapporto.
4. Da tutto quanto sin qui osservato discende che l'appello va accolto.
Tuttavia, considerato che il Tribunale ha invece riconosciuto al lavoratore la minor somma di
€ 101.412,58 senza che l' abbia sul punto spiegato appello incidentale, è da tale ultima somma CP_1 che va detratto l'importo di € 67.315,99 già versatogli dall'INPS.
La società, infatti, pur riconoscendo nel proprio atto d'appello come corretta la somma di €
107.119,60 in quanto comprensiva di interessi, ha tuttavia chiesto – come già sopra evidenziato –
“dichiarare che la somma di € 67.315,99 è inclusa nella somma di € 101.412,58, e … pertanto, deve essere da questa sottratta, poiché già versata”. Ne consegue che al lavoratore va riconosciuta la somma residua di € 34.096,59 a titolo di TFR
e, pertanto, a titolo di differenze retributive la somma complessiva di € 149.386,08, pari ad €
216.702,07 riconosciuti dal Tribunale tenuto conto del TFR di € 101.412,58, al netto degli ulteriori €
67.315,99 accantonati presso il Fondo di Tesoreria e già versati al lavoratore.
Ove, nelle more del giudizio, il lavoratore avesse ricevuto somme maggiori, la società avrà dunque diritto alla restituzione, come richiesta.
6. Le spese di lite, stante la soccombenza solo parziale della società come risultata all'esito del giudizio, vanno compensate in ragione di 1/3 e, per il residuo, poste a carico della Parte_1
[...]
La liquidazione tiene conto del valore della causa, come risultato all'esito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto:
1. condanna l'appellata al pagamento della complessiva somma di € 149.386,08 per i titoli di cui al ricorso monitorio, di cui € 34.096,59 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
2. condanna l'appellato alla restituzione all'appellante delle maggiori somme eventualmente già ricevute in esecuzione della sentenza impugnata, maggiorate di interessi dal pagamento alla restituzione;
3. compensa le spese di lite del doppio grado in ragione di 1/3 e, per il residuo, condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellato di € 4.760,00 per il primo grado ed €
4.650,00 per il secondo grado a titolo di compensi, oltre accessori come per legge e rimborso di 2/3 del contributo unificato, ove versato.
Così deciso in Roma, lì 7.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.ssa Sara Foderaro LA PRESIDENTE
dott.ssa Maria Antonia Garzia