Trib. Messina, sentenza 14/04/2025, n. 726
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Sentenza 14 aprile 2025

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Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da un opponente contro un opposto, avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1087/2022, con cui al primo era stato ingiunto il pagamento della somma di € 15.000,00 oltre interessi e spese. L'opponente ha chiesto la revoca del decreto, deducendo la carenza di prova del credito azionato in sede monitoria, sostenendo che la somma di € 30.000,00, versata dall'opposto sul conto corrente cointestato all'opponente e a un terzo, fosse stata effettuata per mero spirito di liberalità, configurando una donazione indiretta. L'opposto, costituendosi in giudizio, ha contestato l'opposizione, chiedendone il rigetto e allegando che la somma era stata data in prestito alla figlia e al suo compagno, cointestatari del conto, al fine di fornire loro la provvista per l'acquisto immobiliare, con conseguente obbligo di restituzione parziale. In via subordinata, l'opposto ha chiesto la dichiarazione di nullità della donazione per carenza della forma solenne e la restituzione dell'attribuzione patrimoniale per mancanza di causa giustificativa.

Il Tribunale ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, rigettando le altre domande. In particolare, ha rilevato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, quale attore sostanziale, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del proprio credito. Nel caso di specie, l'opposto ha prodotto prova del versamento della somma e della cointestazione del conto, elementi costitutivi della consegna nel contratto di mutuo, ma è risultata carente la prova dell'accordo tra le parti circa il titolo della dazione, ossia la volontà concorde di configurare un mutuo. La giurisprudenza richiamata sottolinea che la mera dazione di denaro non fonda di per sé la richiesta di restituzione se l'accipiens ne contesta la legittimità, imponendo all'attore di dimostrare il titolo giuridico implicante l'obbligo di restituzione. L'opposto non ha fornito tale prova, né ha chiesto l'ammissione di prove in tal senso, avendo rinunciato a tali istanze. La domanda subordinata di nullità della donazione è stata dichiarata inammissibile in quanto rivolta a un soggetto terzo estraneo. Le spese di lite sono state poste a carico dell'opposto, liquidate secondo i parametri minimi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Messina, sentenza 14/04/2025, n. 726
    Giurisdizione : Trib. Messina
    Numero : 726
    Data del deposito : 14 aprile 2025

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