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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/04/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5152 /2022 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 12 dicembre 2024, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Messina, via Cesareo n. 24, presso lo studio degli avv.ti Maria Zagami e Tiziana
Bello, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti,
opponente contro (C.F. ), elettivamente domiciliato CP_1 C.F._2 in Messina, via Enzo Geraci n. 23 is. 78, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Melazzo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti,
opposto avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1087/2022, emesso dal Tribunale di Messina nel giudizio n. 1936/2022 R.G. In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 4 novembre 2022,
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1087/2022 con il Pt_2 quale il Tribunale di Messina gli ha ingiunto il pagamento della somma di € 15.000,00, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di a CP_1 titolo restitutorio della somma di € 30.000,00 versata da parte di quest'ultimo sul conto corrente n. 2598932 mediante bonifico.
A fondamento della proposta opposizione, ha eccepito la carenza di prova del credito esercitato in sede monitoria allegando che il bonifico è stato effettuato dall'opposto in favore della e per mero spirito di liberalità Parte_3 trattandosi di donazione indiretta.
costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza CP_1 dell'opposizione e chiesto il rigetto allegando che la somma di € 30.000,00 è stata dallo stesso data in prestito alla figlia e al suo compagno Parte_3 [...]
, tramite versamento su conto a quest'ultimi cointestato e ciò al fine di Pt_2 fornire loro la provvista necessaria per l'acquisto immobiliare di cui al contratto di compravendita con terzi del 6.10.2017, a fronte del quale gli acquirenti hanno altresì stipulato distinto contratto di mutuo con un Istituto di credito per il pagamento del residuo del prezzo. Ha, pertanto, allegato l'inadempimento all'obbligazione parziaria di restituzione dell'odierno opponente chiedendo il rigetto dell'opposizione ed in subordine la dichiarazione di nullità formale della donazione per carenza della forma solenne prescritta dall'art. 782 c.c. e di restituzione dell'attribuzione patrimoniale perché priva di causa giustificativa. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata. In primo luogo, occorre rilevare come parte opposta – attore in senso sostanziale – ha allegato a fondamento del proprio credito restitutorio esercitato in sede monitoria la conclusione con l'opponente di un contratto di mutuo, per l'importo di € 30.000,00 avendo dato in prestito la predetta somma a Pt_3
e ad , ritenuti obbligati alla restituzione ciascuno per la metà;
[...] Parte_2 nei confronti di ha pertanto agito in via monitoria per la restituzione Parte_2 della metà allegando l'inadempimento dell'obbligo restitutorio. Come è noto, il creditore che deduce l'inadempimento del debitore deve dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa o di una sua parte. Conseguentemente, spetta al debitore fornire la prova dell'esistenza del titolo dal quale deriva il suo diritto (cfr. Cass. civ. sez. un. 30/10/2001 n. 13533 e Cass. civ. 20/01/2015 n. 826).
Questo principio va applicato anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il cui atto introduttivo, come affermato dalla Corte di cassazione (ex multis Cass. SS.UU. 14/01/2014 n. 578), dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione finalizzato ad accertare la fondatezza della domanda del creditore opposto (che mantiene la posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente ingiunto (che assume posizione sostanziale di convenuto). In altri termini, l'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova.
Nel presente giudizio di merito, quindi, deve verificarsi la fondatezza della domanda proposta con il ricorso monitorio da , soggetto al quale Parte_2 compete la posizione sostanziale di attore e sul quale grava l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4 dicembre 1997, n.
12311; id 14 aprile 1999, n. 3671; id 25 maggio 1999, n. 5055; id. 7 settembre
1977 n. 3902; id. 11 luglio 1983 n. 4689; id. 9 aprile 1975 n. 1304) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria. In seguito, si dovrà valutare se l'opponente abbia dato prova di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr. Cass. Civ. n. 15107/2004;
Cass. Civ. n. 6666/2004; Cass. Civ. n.9285/2003). Nel caso di specie, l'opposto ha prodotto in giudizio un documento comprovante l'avvenuto versamento sul conto n. 2598932 della somma di €
2 30.000,00 mediante bonifico con ordinante e beneficiaria CP_1 Pt_3
, nonché documento comprovante la cointestazione del suddetto medesimo
[...] tra e l'opponente . La consegna, pertanto, quale Parte_3 Parte_2 elemento costitutivo di fattispecie del contratto di mutuo, può dirsi provata. Carente è, invece, la prova dell'ulteriore elemento di fattispecie rappresentato dall'accordo tra il supposto mutuante e i supposti mutuatari. Il mutuo è, infatti, un tipo di contratto reale con effetti obbligatori, avente a oggetto un bene fungibile – qual è il denaro – e costitutivo di una obbligazione in capo al mutuatario di restituzione del tantundem. Ai sensi dell'art. 2697 c.c. è, infatti, onere della parte che chiede la restituzione di somme date a mutuo provare gli elementi costitutivi della domanda, ossia la consegna del denaro ed il titolo della stessa, con conseguente obbligo del convenuto alla restituzione (cfr. Cassazione civile sez. II, 16/10/2017, n.24328), con la specificazione che “la datio di una somma di danaro non vale, dunque, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova” (Cassazione civile sez. II, 29/11/2018, n. 30944; conf. Cassazione civile, sez. II, 08/01/2018, n. 180; Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2020, n.
28827). Ancora, “la prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta” (Cass. civ. Ordinanza n. 8829 del 29/03/2023).
Da quanto detto discende che il ricorrente è tenuto a dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che l'eventuale contestazione del resistente possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 35959 del 22/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 24328 del 16/10/2017; Sez. 3, Sentenza n. 6295 del 13/03/2013; Sez. 3, Sentenza n. 20740 del 28/09/2009; Sez. 3, Sentenza n. 2974 del 15/02/2005; Sez. 2, Sentenza n. 3642 del 24/02/2004; Sez. 3, Sentenza n.
12119 del 19/08/2003). Ed infatti, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione
3 restitutoria, impone alla parte che chiede la restituzione di dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa. Onere, questo, che si estende anche alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione. Nel caso di specie, nulla è stato prodotto, invero, dall'opposto, neppure in sede di opposizione, in ordine alla dimostrazione della manifestazione – espressa, orale o scritta, ovvero tacita – della volontà concorde dei pretesi contraenti non avendo peraltro chiesto all'esito della concessione dei termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. l'ammissione delle prove articolate formulando al contrario richiesta di rinvio per la precisazione delle conclusioni ( cfr. note di trattazione del 21 novembre 2024) sicché deve ritenersi, per orientamento granitico della giurisprudenza in argomento, che abbia inteso rinunciare alle stesse (cfr. Cass. Civ
.n.12241/02; Cass. Civ. n. 18688/07 e Cass. Civ. n. 10797/18). Quanto alla domanda azionata in subordine dall'opposto di dichiarazione di nullità della donazione, la stessa non può essere esaminata e va rigettata in quanto rivolta a soggetto terzo estraneo considerato che è stato allegato che la stessa è stata effettuata in favore della figlia. In accoglimento dell'opposizione il decreto ingiuntivo opposto va revocato. Ogni altra questione ed eccezione resta assorbita. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opposta ed in favore dell'opponente e liquidate, tenuto conto del valore della controversia e della semplicità dell'attività difensiva spiegata, applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 ( fase studio, introduttiva e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5152/22 sulla domanda proposta da (C.F. Parte_1
), contro (C.F. ), C.F._1 CP_1 C.F._2 rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, così dispone:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1087/2022 del Tribunale di Messina;
2. rigetta le altre domande;
2. condanna al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_2 di lite liquidate € 1700,00 per compensi ed € 118,50 per spese oltre accessori di legge. Così deciso in Messina, il 10 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
4
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5152 /2022 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 12 dicembre 2024, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Messina, via Cesareo n. 24, presso lo studio degli avv.ti Maria Zagami e Tiziana
Bello, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti,
opponente contro (C.F. ), elettivamente domiciliato CP_1 C.F._2 in Messina, via Enzo Geraci n. 23 is. 78, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Melazzo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti,
opposto avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1087/2022, emesso dal Tribunale di Messina nel giudizio n. 1936/2022 R.G. In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 4 novembre 2022,
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1087/2022 con il Pt_2 quale il Tribunale di Messina gli ha ingiunto il pagamento della somma di € 15.000,00, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di a CP_1 titolo restitutorio della somma di € 30.000,00 versata da parte di quest'ultimo sul conto corrente n. 2598932 mediante bonifico.
A fondamento della proposta opposizione, ha eccepito la carenza di prova del credito esercitato in sede monitoria allegando che il bonifico è stato effettuato dall'opposto in favore della e per mero spirito di liberalità Parte_3 trattandosi di donazione indiretta.
costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza CP_1 dell'opposizione e chiesto il rigetto allegando che la somma di € 30.000,00 è stata dallo stesso data in prestito alla figlia e al suo compagno Parte_3 [...]
, tramite versamento su conto a quest'ultimi cointestato e ciò al fine di Pt_2 fornire loro la provvista necessaria per l'acquisto immobiliare di cui al contratto di compravendita con terzi del 6.10.2017, a fronte del quale gli acquirenti hanno altresì stipulato distinto contratto di mutuo con un Istituto di credito per il pagamento del residuo del prezzo. Ha, pertanto, allegato l'inadempimento all'obbligazione parziaria di restituzione dell'odierno opponente chiedendo il rigetto dell'opposizione ed in subordine la dichiarazione di nullità formale della donazione per carenza della forma solenne prescritta dall'art. 782 c.c. e di restituzione dell'attribuzione patrimoniale perché priva di causa giustificativa. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata. In primo luogo, occorre rilevare come parte opposta – attore in senso sostanziale – ha allegato a fondamento del proprio credito restitutorio esercitato in sede monitoria la conclusione con l'opponente di un contratto di mutuo, per l'importo di € 30.000,00 avendo dato in prestito la predetta somma a Pt_3
e ad , ritenuti obbligati alla restituzione ciascuno per la metà;
[...] Parte_2 nei confronti di ha pertanto agito in via monitoria per la restituzione Parte_2 della metà allegando l'inadempimento dell'obbligo restitutorio. Come è noto, il creditore che deduce l'inadempimento del debitore deve dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa o di una sua parte. Conseguentemente, spetta al debitore fornire la prova dell'esistenza del titolo dal quale deriva il suo diritto (cfr. Cass. civ. sez. un. 30/10/2001 n. 13533 e Cass. civ. 20/01/2015 n. 826).
Questo principio va applicato anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il cui atto introduttivo, come affermato dalla Corte di cassazione (ex multis Cass. SS.UU. 14/01/2014 n. 578), dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione finalizzato ad accertare la fondatezza della domanda del creditore opposto (che mantiene la posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente ingiunto (che assume posizione sostanziale di convenuto). In altri termini, l'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova.
Nel presente giudizio di merito, quindi, deve verificarsi la fondatezza della domanda proposta con il ricorso monitorio da , soggetto al quale Parte_2 compete la posizione sostanziale di attore e sul quale grava l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4 dicembre 1997, n.
12311; id 14 aprile 1999, n. 3671; id 25 maggio 1999, n. 5055; id. 7 settembre
1977 n. 3902; id. 11 luglio 1983 n. 4689; id. 9 aprile 1975 n. 1304) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria. In seguito, si dovrà valutare se l'opponente abbia dato prova di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr. Cass. Civ. n. 15107/2004;
Cass. Civ. n. 6666/2004; Cass. Civ. n.9285/2003). Nel caso di specie, l'opposto ha prodotto in giudizio un documento comprovante l'avvenuto versamento sul conto n. 2598932 della somma di €
2 30.000,00 mediante bonifico con ordinante e beneficiaria CP_1 Pt_3
, nonché documento comprovante la cointestazione del suddetto medesimo
[...] tra e l'opponente . La consegna, pertanto, quale Parte_3 Parte_2 elemento costitutivo di fattispecie del contratto di mutuo, può dirsi provata. Carente è, invece, la prova dell'ulteriore elemento di fattispecie rappresentato dall'accordo tra il supposto mutuante e i supposti mutuatari. Il mutuo è, infatti, un tipo di contratto reale con effetti obbligatori, avente a oggetto un bene fungibile – qual è il denaro – e costitutivo di una obbligazione in capo al mutuatario di restituzione del tantundem. Ai sensi dell'art. 2697 c.c. è, infatti, onere della parte che chiede la restituzione di somme date a mutuo provare gli elementi costitutivi della domanda, ossia la consegna del denaro ed il titolo della stessa, con conseguente obbligo del convenuto alla restituzione (cfr. Cassazione civile sez. II, 16/10/2017, n.24328), con la specificazione che “la datio di una somma di danaro non vale, dunque, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova” (Cassazione civile sez. II, 29/11/2018, n. 30944; conf. Cassazione civile, sez. II, 08/01/2018, n. 180; Cassazione civile, sez. VI, 16/12/2020, n.
28827). Ancora, “la prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta” (Cass. civ. Ordinanza n. 8829 del 29/03/2023).
Da quanto detto discende che il ricorrente è tenuto a dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che l'eventuale contestazione del resistente possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 35959 del 22/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 24328 del 16/10/2017; Sez. 3, Sentenza n. 6295 del 13/03/2013; Sez. 3, Sentenza n. 20740 del 28/09/2009; Sez. 3, Sentenza n. 2974 del 15/02/2005; Sez. 2, Sentenza n. 3642 del 24/02/2004; Sez. 3, Sentenza n.
12119 del 19/08/2003). Ed infatti, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione
3 restitutoria, impone alla parte che chiede la restituzione di dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa. Onere, questo, che si estende anche alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione. Nel caso di specie, nulla è stato prodotto, invero, dall'opposto, neppure in sede di opposizione, in ordine alla dimostrazione della manifestazione – espressa, orale o scritta, ovvero tacita – della volontà concorde dei pretesi contraenti non avendo peraltro chiesto all'esito della concessione dei termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. l'ammissione delle prove articolate formulando al contrario richiesta di rinvio per la precisazione delle conclusioni ( cfr. note di trattazione del 21 novembre 2024) sicché deve ritenersi, per orientamento granitico della giurisprudenza in argomento, che abbia inteso rinunciare alle stesse (cfr. Cass. Civ
.n.12241/02; Cass. Civ. n. 18688/07 e Cass. Civ. n. 10797/18). Quanto alla domanda azionata in subordine dall'opposto di dichiarazione di nullità della donazione, la stessa non può essere esaminata e va rigettata in quanto rivolta a soggetto terzo estraneo considerato che è stato allegato che la stessa è stata effettuata in favore della figlia. In accoglimento dell'opposizione il decreto ingiuntivo opposto va revocato. Ogni altra questione ed eccezione resta assorbita. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opposta ed in favore dell'opponente e liquidate, tenuto conto del valore della controversia e della semplicità dell'attività difensiva spiegata, applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 ( fase studio, introduttiva e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5152/22 sulla domanda proposta da (C.F. Parte_1
), contro (C.F. ), C.F._1 CP_1 C.F._2 rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, così dispone:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1087/2022 del Tribunale di Messina;
2. rigetta le altre domande;
2. condanna al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_2 di lite liquidate € 1700,00 per compensi ed € 118,50 per spese oltre accessori di legge. Così deciso in Messina, il 10 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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