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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/04/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.) Il giorno 8 del mese di aprile dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina Sez. 2 civile, dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2534/2018 R.G. promossa da già denominata Parte_1 Parte_2
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Messina, Via Nino Bixio n. 89,
[...] P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Carlo Vermiglio, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Ninfa Badalamenti, giusta procura in atti, appellante contro
Controparte_1
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...] P.IVA_2 domiciliata in Messina, Corso Cavour n. 143, presso lo studio dell'avv. Francesco Fiorillo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti, appellata
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_2 P.IVA_3
Messina, Via dei Verdi n. 85, presso lo studio dell'avv. Concetta Bosurgi, rappresentata e difesa dall'avv. Biagio Bruno, giusta procura in atti,
appellata ed appellante incidentale
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Sono comparsi per l'appellante l'avv. Gabriele Capizzoto, su delega Avv. Bruno, che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Sono comparsi per l'appellato ditta l'avv. Naselli, su delega Avv. Controparte_1
Fiorillo, che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. L'Avv. Naselli chiede la distrazione delle spese, dichiarandosi antistatario. Sono comparsi l'avv. Paolo Giovanni Rotelli, su delega Avv. Badalamenti, per l' Pt_2 che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. PROPONE APPELLO
per l'annullamento della sentenza n. 2228/2017 emessa dal Giudice di Pace di Messina dep. il 7.11.2017
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate, nonché in tutti i rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c., come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con sentenza n. 2228/17, depositata in data 07.11.2017, il Giudice di Pace di Messina, accogliendo la domanda proposta dalla condannava Controparte_1 [...]
a pagare in favore della stessa la complessiva somma di € 1.515,00 a titolo CP_2 di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale (somministrazione di energia elettrica), derivante da sbalzi di tensione e conseguente interruzione di energia elettrica, verificatasi in data 24.02.2015, che aveva determinato il danneggiamento di alcune apparecchiature elettriche in uso nei locali della ditta, dichiarando il diritto di
[...]
a ripetere da tutte le somme versate alla ditta attrice CP_2 Parte_2 in conseguenza del giudizio. Il primo decidente, anche sulla base della prova testimoniale, escludendo che gli accaduti fossero dipesi da caso fortuito o forza maggiore, assumeva l'inadempimento contrattuale della società che non aveva agito con l'ordinaria diligenza per impedire gli eventi dannosi. Proponeva appello la società , rilevando come erroneamente il Parte_2
Giudice di primo grado avesse ritenuto provati i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria e chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda attorea e la condanna dell'appellata alla restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di prime cure pari a complessivi €. 3.113,02 a titolo di sorte e spese processuali. Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio in data 11.09.2018, mediante deposito del fascicolo processuale e della comparsa di costituzione, Controparte_2 chiedendo l'accoglimento dei motivi di appello proposti da e la Parte_3 conseguente riforma della sentenza impugnata. Proponeva, inoltre, appello incidentale con riferimento alla pronuncia di primo grado sull'eccezione di incompetenza territoriale nonché in merito alla regolamentazione delle spese di lite tra la parte convenuta e la terza chiamata in causa. Successivamente, si costituiva in giudizio la Controparte_1 che contestava l'atto di appello e ne chiedeva il rigetto.
[...]
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza. Preliminarmente, si deve rilevare l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Messina in favore del Giudice di Pace di Milano sollevata dalla con appello incidentale. Controparte_2
Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, poiché non vi è prova in atti della sottoscrizione da parte della della clusola derogativa della Controparte_1 competenza contenuta nel contratto, essendosi questo concluso verbalmente tra le parti, per via telefonica, va dichiarata l'inefficacia della predetta clausola ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c.. Ed invero, come sottolineato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 1838 del 2018
“Affinché il foro convenzionalmente pattuito possa ritenersi esclusivo è, infatti, necessario che ciò venga sancito in maniera espressa ed inequivocabile così che non si abbia alcun dubbio in merito alla volontà delle parti di devolvere la cognizione della causa al giudice indicato nella clausola;
peraltro, affinché tale clausola sia considerata validamente apposta si rende necessario che vi sia la doppia sottoscrizione, in osservanza di quanto previsto ex artt. 1341 e 1342 c.c..” Tanto premesso, occorre innanzitutto procedere alla qualificazione giuridica della responsabilità invocata dalla parte appellante. Orbene, la Suprema Corte ha chiarito che la produzione e distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa, sia in relazione ai rischi ai quali espone, sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di rischi da contatto o di guasti alla distribuzione (Cass. n. 32498/2019). Ebbene, la giurisprudenza di legittimità ha delineato i presupposti della responsabilità della società erogatrice di energia elettrica nel caso in cui si verifichino interruzioni di fornitura oppure sbalzi di frequenza o di tensione, precisando che si tratta di responsabilità discendente dall'esercizio di un'attività pericolosa, superabile solo offrendo la prova liberatoria indicata dall'art. 2050 c.c., ossia l'aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (Cass. n. 11193/2007). Pertanto, diversamente da quanto affermato dal primo decidente che aveva ravvisato un contratto di somministrazione tra le parti e, quindi, una ipotesi di responsabilità contrattuale, la qualificazione giuridica da attribuire al rapporto giuridico in esame è quella prevista dall'art. 2050 c.c. In particolare, in tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 c.c., presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico, la prova del quale incombe al danneggiato che, nel caso di specie, l'ha pacificamente fornita. Invero, esiste, inconfutabilmente, la relazione diretta tra i danni verificatisi ai beni mobili del danneggiato ed il rischio specifico dell'attività pericolosa costituita dalla distribuzione dell'energia elettrica. Ciò posto, deve, comunque, accertarsi che l'antecedente medesimo non sia neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé tale da determinare l'evento: in tal caso, anche nell'ipotesi in cui l'esercente dell'attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti del caso fortuito — cioè la eccezionalità e l'oggettiva imprevedibilità — e sia idonea, da sola, a causare l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori. Accertato il nesso causale, e dunque attribuito l'evento dannoso all'esercente dell'attività pericolosa, il quale — come detto — risponde del danno indipendentemente da ogni sua colpa, è pur sempre possibile per quest'ultimo fornire la c.d. prova liberatoria, relativa alle modalità organizzative dell'attività, che devono essere idonee per prevenire l'eventualità di eventi dannosi, ovvero provare di “avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.” Il danneggiante, in particolare, deve fornire una prova non solo “negativa” —non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge, regolamentari o di comune diligenza o prudenza— ma anche “positiva”, cioè l'aver impiegato ogni cura o misura (ivi compreso il rispetto delle più avanzate tecniche note ed anche solo astrattamente possibili all'epoca: Cass. n. 5484/1998; Trib. Milano 15 giugno 2000) atta ad impedire l'evento dannoso (Cass. n. 11454/2003; Cass. n. 3022/2001) È poi irrilevante, ai fini dell'esclusione della responsabilità, che il danneggiato non abbia sopperito, con autonome iniziative, alle omissioni imputabili al gestore dell'attività medesima;
l'art. 2050 c.c., infatti, non pone obblighi di diligenza a carico dei terzi estranei alla gestione dell'impresa pericolosa, né limita il proprio ambito operativo alle ipotesi in cui la pericolosità sia occulta, non avvertibile secondo un metro di ordinaria diligenza e quindi tale da tradursi in una insidia nascosta (Cass. n. 2584/1989). L'attività pericolosa, in altri termini, deve essere svolta nelle condizioni di massima sicurezza, con l'adozione di ogni accorgimento che la tecnica offre, quale ne sia il costo: se, nonostante ciò, l'evento dannoso si è verificato ugualmente, esso apparirà inevitabile, e pertanto non in rapporto causale con essa. Applicando tali condivisibili principi giurisprudenziali al caso in esame, deve rilevarsi, innanzitutto, che la verificazione dal forte vento che si è abbattuto sulla zona nella giornata del 24 febbraio 2015 non bastava ad escludere la responsabilità della società di erogazione della fornitura elettrica. Infatti, con specifico riferimento ai danni cagionati da avverse condizioni atmosferiche, va esclusa l'ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore esimente qualora si sia in presenza di fenomeni meteorologici, anche di particolare forza e intensità, protrattisi per tempo molto lungo, allorquando il danno trovi origine nell'insufficienza delle adottate misure volte ad evitarne l'accadimento (Corte di Appello Genova, sez. II n. 952/2021 e Corte di Appello Napoli sez VIII n. 4396/2019) Ne consegue che, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, anche l'esercente attività pericolosa è tenuto a dimostrare di aver tenuto la condotta diligente dovuta nel caso concreto, con particolare riferimento alla scrupolosa manutenzione dell'impianto elettrico ed alla previsione di strumenti ed impianti che assicurino la effettiva disattivazione dell'energia elettrica in presenza di eventi di particolare intensità. Ciò detto, nessuna delle due misure cautelative risulta essere stata eseguita nell'episodio che ha determinato i lamentati danni. In quello coincidente con l'evento atmosferico, invero, proprio il persistente ed anomalo afflusso dell'energia elettrica che, normalmente, dovrebbe interrompersi, in caso di eventi atmosferici estremi, ha causato i danni alle apparecchiature della ditta appellata. Ebbene, è evidente e notorio che la società di distribuzione deve assicurare la completa manutenzione -ordinaria e straordinaria- degli impianti elettrici. In definitiva, gravava sulla stessa società che invocava, per un verso, la sussistenza del caso fortuito allegare gli elementi di prova, non solo circa l'eccezionalità dell'evento dannoso, ma anche di avere adottato gli accorgimenti idonei per scongiurare danni agli impianti e, conseguentemente, ai beni degli utenti. Sul punto, la generica deposizione rilasciata del teste , tecnico Testimone_1 dell' nulla ha apportato alla prospettazione dell'appellante che avrebbe ben potuto, Pt_2 anche mediante una relazione tecnica, precisare il tipo di guasto verificatosi e le misure preventive adottate per evitare gli eventi. Nessun specifico apporto probatorio è stato, in definitiva, fornito dalla società appellante che ne era onerata, ai sensi dell'art. 2050 c.c., dovendosi ritenere che i danni hanno trovato origine nell'insufficienza delle misure adottate volte ad evitare gli accadimenti pregiudizievoli, riconducibili causalmente all'attività pericolosa esercitata dalla società appellante. Per ragioni anloghe deve parimenti essere rigettata l'eccezione con cui Parte_3 invoca, ai fini una quantomeno parziale esclusione della propria responsabilità, il
[...] concorso del fatto colposo della società attrice e odierna appellata nella causazione dell'evento dannoso ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Emerge, invero, per tabulas che l'impianto elettrico interno ai locali della
[...] fosse dotato dei c.d. gruppi di continuità e scaricatori di tensione, così Controparte_1 come risulta dal certificato di conformità degli impianti alle norme di legge (depositato dall'odierna appellata all'udienza dell'08.02.2016, nel corso del giudizio di primo grado). Ciò posto, nessuna idonea prova liberatoria ex art. 2050 c.c. è stata, in conclusione, fornita perchè l'ipotesi dello sbalzo di tensione o dell'anomala fornitura di energia non può costituire esimente per la società di distribuzione, poiché rientra nell'usuale rischio dell'attività di impresa ed è prevedibile e prevenibile dalla società con l'utilizzo delle necessarie cautele. L'appello principale, pertanto, deve essere rigettato. Non può essere, parimenti, accolto, l'appello incidentale. A sostegno del motivo la ha addotto l'omessa pronuncia da parte Controparte_2 del giudice di prime cure in merito alle spese processuali inerenti al rapporto instauratosi tra la medesima convenuta/chiamante e la terza chiamata in causa nel giudizio di primo grado, Parte_2
Tuttavia, correttamente, il giudice di prime cure, stante la soccombenza della
[...]
, e sussistendo i presupposti per l'accoglimento della domanda di manleva CP_2 proposta nei confronti della ha condannato Parte_2 Controparte_2
a titolo risarcitorio, al pagamento in favore della ditta attrice della somma di € 1.515,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda fino al soddisfo, nonché alla refusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.303,00 oltre oneri accessori, dichiarando il diritto di a ripetere da tutte le somme versate Controparte_2 Parte_2 all'attore in conseguenza del giudizio. Ed invero, emerge documentalmente come da ricevuta di avvenuto bonifico allegato in atti, che la società di distribuzione dell'energia ha dato puntuale esecuzione alle statuizioni di cui sopra, rimborsando alla tutti gli importi corrisposti alla Controparte_2 [...]
a titolo di sorte e spese di lite, la quale è, pertanto, rimasta del tutto Controparte_1 indenne dalle conseguenze derivanti dalla sentenza impugnata. Ne deriva che tanto l'appello principale quanto quello incidentale sono infondati e vanno, pertanto, rigettati. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, per le controversie di valore compreso tra € 1.001,00, ed € 5.200,00, con esclusione della fase di trattazione/istruzione, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di ed in Parte_2 Controparte_2 solido, in favore della Controparte_1
Visto l'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma, con conseguente obbligo in capo all'appellante principale e all'appellante incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (cfr. Cassazione civile sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2534/2018 R.G. così provvede:
1. rigetta, per le causali esposte in motivazione, l'appello principale proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 2228/17, emessa dal Giudice di Pace di Parte_3
Messina e depositata in data 07.11. 2017;
2. rigetta, per le causali esposte in motivazione, l'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. 2228/17, emessa dal Giudice di Pace Controparte_2 di Messina e depositata in data 07.11. 2017;
3. condanna ed in solido, al pagamento Parte_2 Controparte_2 delle spese del presente grado del giudizio in favore della
[...]
che liquida in euro 852,00 per compensi, oltre Controparte_1 spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore Francesco Fiorillo, che si dichiara antistatario.
4. dà atto che sussiste il presupposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02, per il pagamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, rispettivamente, per l'appello principale e per l'appello incidentale. Si comunichi. Così deciso, Messina 8 aprile 2025
Il Giudice
dott. Paolo Petrolo
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Messina, Via Nino Bixio n. 89,
[...] P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Carlo Vermiglio, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Ninfa Badalamenti, giusta procura in atti, appellante contro
Controparte_1
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...] P.IVA_2 domiciliata in Messina, Corso Cavour n. 143, presso lo studio dell'avv. Francesco Fiorillo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti, appellata
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_2 P.IVA_3
Messina, Via dei Verdi n. 85, presso lo studio dell'avv. Concetta Bosurgi, rappresentata e difesa dall'avv. Biagio Bruno, giusta procura in atti,
appellata ed appellante incidentale
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Sono comparsi per l'appellante l'avv. Gabriele Capizzoto, su delega Avv. Bruno, che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Sono comparsi per l'appellato ditta l'avv. Naselli, su delega Avv. Controparte_1
Fiorillo, che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. L'Avv. Naselli chiede la distrazione delle spese, dichiarandosi antistatario. Sono comparsi l'avv. Paolo Giovanni Rotelli, su delega Avv. Badalamenti, per l' Pt_2 che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. PROPONE APPELLO
per l'annullamento della sentenza n. 2228/2017 emessa dal Giudice di Pace di Messina dep. il 7.11.2017
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate, nonché in tutti i rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c., come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con sentenza n. 2228/17, depositata in data 07.11.2017, il Giudice di Pace di Messina, accogliendo la domanda proposta dalla condannava Controparte_1 [...]
a pagare in favore della stessa la complessiva somma di € 1.515,00 a titolo CP_2 di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale (somministrazione di energia elettrica), derivante da sbalzi di tensione e conseguente interruzione di energia elettrica, verificatasi in data 24.02.2015, che aveva determinato il danneggiamento di alcune apparecchiature elettriche in uso nei locali della ditta, dichiarando il diritto di
[...]
a ripetere da tutte le somme versate alla ditta attrice CP_2 Parte_2 in conseguenza del giudizio. Il primo decidente, anche sulla base della prova testimoniale, escludendo che gli accaduti fossero dipesi da caso fortuito o forza maggiore, assumeva l'inadempimento contrattuale della società che non aveva agito con l'ordinaria diligenza per impedire gli eventi dannosi. Proponeva appello la società , rilevando come erroneamente il Parte_2
Giudice di primo grado avesse ritenuto provati i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria e chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda attorea e la condanna dell'appellata alla restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di prime cure pari a complessivi €. 3.113,02 a titolo di sorte e spese processuali. Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio in data 11.09.2018, mediante deposito del fascicolo processuale e della comparsa di costituzione, Controparte_2 chiedendo l'accoglimento dei motivi di appello proposti da e la Parte_3 conseguente riforma della sentenza impugnata. Proponeva, inoltre, appello incidentale con riferimento alla pronuncia di primo grado sull'eccezione di incompetenza territoriale nonché in merito alla regolamentazione delle spese di lite tra la parte convenuta e la terza chiamata in causa. Successivamente, si costituiva in giudizio la Controparte_1 che contestava l'atto di appello e ne chiedeva il rigetto.
[...]
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza. Preliminarmente, si deve rilevare l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Messina in favore del Giudice di Pace di Milano sollevata dalla con appello incidentale. Controparte_2
Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, poiché non vi è prova in atti della sottoscrizione da parte della della clusola derogativa della Controparte_1 competenza contenuta nel contratto, essendosi questo concluso verbalmente tra le parti, per via telefonica, va dichiarata l'inefficacia della predetta clausola ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c.. Ed invero, come sottolineato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 1838 del 2018
“Affinché il foro convenzionalmente pattuito possa ritenersi esclusivo è, infatti, necessario che ciò venga sancito in maniera espressa ed inequivocabile così che non si abbia alcun dubbio in merito alla volontà delle parti di devolvere la cognizione della causa al giudice indicato nella clausola;
peraltro, affinché tale clausola sia considerata validamente apposta si rende necessario che vi sia la doppia sottoscrizione, in osservanza di quanto previsto ex artt. 1341 e 1342 c.c..” Tanto premesso, occorre innanzitutto procedere alla qualificazione giuridica della responsabilità invocata dalla parte appellante. Orbene, la Suprema Corte ha chiarito che la produzione e distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa, sia in relazione ai rischi ai quali espone, sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di rischi da contatto o di guasti alla distribuzione (Cass. n. 32498/2019). Ebbene, la giurisprudenza di legittimità ha delineato i presupposti della responsabilità della società erogatrice di energia elettrica nel caso in cui si verifichino interruzioni di fornitura oppure sbalzi di frequenza o di tensione, precisando che si tratta di responsabilità discendente dall'esercizio di un'attività pericolosa, superabile solo offrendo la prova liberatoria indicata dall'art. 2050 c.c., ossia l'aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (Cass. n. 11193/2007). Pertanto, diversamente da quanto affermato dal primo decidente che aveva ravvisato un contratto di somministrazione tra le parti e, quindi, una ipotesi di responsabilità contrattuale, la qualificazione giuridica da attribuire al rapporto giuridico in esame è quella prevista dall'art. 2050 c.c. In particolare, in tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 c.c., presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico, la prova del quale incombe al danneggiato che, nel caso di specie, l'ha pacificamente fornita. Invero, esiste, inconfutabilmente, la relazione diretta tra i danni verificatisi ai beni mobili del danneggiato ed il rischio specifico dell'attività pericolosa costituita dalla distribuzione dell'energia elettrica. Ciò posto, deve, comunque, accertarsi che l'antecedente medesimo non sia neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé tale da determinare l'evento: in tal caso, anche nell'ipotesi in cui l'esercente dell'attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti del caso fortuito — cioè la eccezionalità e l'oggettiva imprevedibilità — e sia idonea, da sola, a causare l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori. Accertato il nesso causale, e dunque attribuito l'evento dannoso all'esercente dell'attività pericolosa, il quale — come detto — risponde del danno indipendentemente da ogni sua colpa, è pur sempre possibile per quest'ultimo fornire la c.d. prova liberatoria, relativa alle modalità organizzative dell'attività, che devono essere idonee per prevenire l'eventualità di eventi dannosi, ovvero provare di “avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.” Il danneggiante, in particolare, deve fornire una prova non solo “negativa” —non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge, regolamentari o di comune diligenza o prudenza— ma anche “positiva”, cioè l'aver impiegato ogni cura o misura (ivi compreso il rispetto delle più avanzate tecniche note ed anche solo astrattamente possibili all'epoca: Cass. n. 5484/1998; Trib. Milano 15 giugno 2000) atta ad impedire l'evento dannoso (Cass. n. 11454/2003; Cass. n. 3022/2001) È poi irrilevante, ai fini dell'esclusione della responsabilità, che il danneggiato non abbia sopperito, con autonome iniziative, alle omissioni imputabili al gestore dell'attività medesima;
l'art. 2050 c.c., infatti, non pone obblighi di diligenza a carico dei terzi estranei alla gestione dell'impresa pericolosa, né limita il proprio ambito operativo alle ipotesi in cui la pericolosità sia occulta, non avvertibile secondo un metro di ordinaria diligenza e quindi tale da tradursi in una insidia nascosta (Cass. n. 2584/1989). L'attività pericolosa, in altri termini, deve essere svolta nelle condizioni di massima sicurezza, con l'adozione di ogni accorgimento che la tecnica offre, quale ne sia il costo: se, nonostante ciò, l'evento dannoso si è verificato ugualmente, esso apparirà inevitabile, e pertanto non in rapporto causale con essa. Applicando tali condivisibili principi giurisprudenziali al caso in esame, deve rilevarsi, innanzitutto, che la verificazione dal forte vento che si è abbattuto sulla zona nella giornata del 24 febbraio 2015 non bastava ad escludere la responsabilità della società di erogazione della fornitura elettrica. Infatti, con specifico riferimento ai danni cagionati da avverse condizioni atmosferiche, va esclusa l'ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore esimente qualora si sia in presenza di fenomeni meteorologici, anche di particolare forza e intensità, protrattisi per tempo molto lungo, allorquando il danno trovi origine nell'insufficienza delle adottate misure volte ad evitarne l'accadimento (Corte di Appello Genova, sez. II n. 952/2021 e Corte di Appello Napoli sez VIII n. 4396/2019) Ne consegue che, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, anche l'esercente attività pericolosa è tenuto a dimostrare di aver tenuto la condotta diligente dovuta nel caso concreto, con particolare riferimento alla scrupolosa manutenzione dell'impianto elettrico ed alla previsione di strumenti ed impianti che assicurino la effettiva disattivazione dell'energia elettrica in presenza di eventi di particolare intensità. Ciò detto, nessuna delle due misure cautelative risulta essere stata eseguita nell'episodio che ha determinato i lamentati danni. In quello coincidente con l'evento atmosferico, invero, proprio il persistente ed anomalo afflusso dell'energia elettrica che, normalmente, dovrebbe interrompersi, in caso di eventi atmosferici estremi, ha causato i danni alle apparecchiature della ditta appellata. Ebbene, è evidente e notorio che la società di distribuzione deve assicurare la completa manutenzione -ordinaria e straordinaria- degli impianti elettrici. In definitiva, gravava sulla stessa società che invocava, per un verso, la sussistenza del caso fortuito allegare gli elementi di prova, non solo circa l'eccezionalità dell'evento dannoso, ma anche di avere adottato gli accorgimenti idonei per scongiurare danni agli impianti e, conseguentemente, ai beni degli utenti. Sul punto, la generica deposizione rilasciata del teste , tecnico Testimone_1 dell' nulla ha apportato alla prospettazione dell'appellante che avrebbe ben potuto, Pt_2 anche mediante una relazione tecnica, precisare il tipo di guasto verificatosi e le misure preventive adottate per evitare gli eventi. Nessun specifico apporto probatorio è stato, in definitiva, fornito dalla società appellante che ne era onerata, ai sensi dell'art. 2050 c.c., dovendosi ritenere che i danni hanno trovato origine nell'insufficienza delle misure adottate volte ad evitare gli accadimenti pregiudizievoli, riconducibili causalmente all'attività pericolosa esercitata dalla società appellante. Per ragioni anloghe deve parimenti essere rigettata l'eccezione con cui Parte_3 invoca, ai fini una quantomeno parziale esclusione della propria responsabilità, il
[...] concorso del fatto colposo della società attrice e odierna appellata nella causazione dell'evento dannoso ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Emerge, invero, per tabulas che l'impianto elettrico interno ai locali della
[...] fosse dotato dei c.d. gruppi di continuità e scaricatori di tensione, così Controparte_1 come risulta dal certificato di conformità degli impianti alle norme di legge (depositato dall'odierna appellata all'udienza dell'08.02.2016, nel corso del giudizio di primo grado). Ciò posto, nessuna idonea prova liberatoria ex art. 2050 c.c. è stata, in conclusione, fornita perchè l'ipotesi dello sbalzo di tensione o dell'anomala fornitura di energia non può costituire esimente per la società di distribuzione, poiché rientra nell'usuale rischio dell'attività di impresa ed è prevedibile e prevenibile dalla società con l'utilizzo delle necessarie cautele. L'appello principale, pertanto, deve essere rigettato. Non può essere, parimenti, accolto, l'appello incidentale. A sostegno del motivo la ha addotto l'omessa pronuncia da parte Controparte_2 del giudice di prime cure in merito alle spese processuali inerenti al rapporto instauratosi tra la medesima convenuta/chiamante e la terza chiamata in causa nel giudizio di primo grado, Parte_2
Tuttavia, correttamente, il giudice di prime cure, stante la soccombenza della
[...]
, e sussistendo i presupposti per l'accoglimento della domanda di manleva CP_2 proposta nei confronti della ha condannato Parte_2 Controparte_2
a titolo risarcitorio, al pagamento in favore della ditta attrice della somma di € 1.515,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda fino al soddisfo, nonché alla refusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.303,00 oltre oneri accessori, dichiarando il diritto di a ripetere da tutte le somme versate Controparte_2 Parte_2 all'attore in conseguenza del giudizio. Ed invero, emerge documentalmente come da ricevuta di avvenuto bonifico allegato in atti, che la società di distribuzione dell'energia ha dato puntuale esecuzione alle statuizioni di cui sopra, rimborsando alla tutti gli importi corrisposti alla Controparte_2 [...]
a titolo di sorte e spese di lite, la quale è, pertanto, rimasta del tutto Controparte_1 indenne dalle conseguenze derivanti dalla sentenza impugnata. Ne deriva che tanto l'appello principale quanto quello incidentale sono infondati e vanno, pertanto, rigettati. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, per le controversie di valore compreso tra € 1.001,00, ed € 5.200,00, con esclusione della fase di trattazione/istruzione, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di ed in Parte_2 Controparte_2 solido, in favore della Controparte_1
Visto l'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma, con conseguente obbligo in capo all'appellante principale e all'appellante incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (cfr. Cassazione civile sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2534/2018 R.G. così provvede:
1. rigetta, per le causali esposte in motivazione, l'appello principale proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 2228/17, emessa dal Giudice di Pace di Parte_3
Messina e depositata in data 07.11. 2017;
2. rigetta, per le causali esposte in motivazione, l'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. 2228/17, emessa dal Giudice di Pace Controparte_2 di Messina e depositata in data 07.11. 2017;
3. condanna ed in solido, al pagamento Parte_2 Controparte_2 delle spese del presente grado del giudizio in favore della
[...]
che liquida in euro 852,00 per compensi, oltre Controparte_1 spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore Francesco Fiorillo, che si dichiara antistatario.
4. dà atto che sussiste il presupposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02, per il pagamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, rispettivamente, per l'appello principale e per l'appello incidentale. Si comunichi. Così deciso, Messina 8 aprile 2025
Il Giudice
dott. Paolo Petrolo