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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 118/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALPARONE CARMELA, Presidente
ATANASIO CA, AT
CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Giudice
in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1053/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4055/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 3
e pubblicata il 16/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820210048970816000 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820190108250262000 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1591/2025 depositato il
14/07/2025 Richieste delle parti:
Appellante: riformare integralmente la sentenza n. 4055/3/2024 confermando la legittimità dei provvedimenti di diniego impugnati e condannando altresì la parte appellata alla refusione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
Appellato: confermare la sentenza impugnata in questa sede. Con vittoria di spese, distratte in favore del difensore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agenzia delle entrate impugna la sentenza numero 4055 del 2024 in data 30/09/2024 che ha accolto i ricorsi riuniti con i quali l'odierno appellato ha impugnato i dinieghi della definizione agevolata nelle controversie tributarie in relazione alle domande di accertamento n. T9D 200772/2023 del 22/09/2023 e
T9D 200786/2023 del 28/09/2023 con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 068 2019 01082502 62
000 e 068 2021 00489708 16 000.
Con il ricorso proposto, il contribuente aveva chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere per definizione agevolata con compensazione delle spese.
La Corte aveva accolto il ricorso e dichiarati estinti i giudizi riuniti per intervenuta definizione agevolata con compensazione delle spese.
L'ufficio lamenta che il contribuente, in entrambi i casi, aveva proposto istanza di reclamo, ai sensi dell'articolo 17 bis del decreto legislativo 546 del 1992, reclami che erano stati respinti.
Il contribuente non aveva proposto ricorso giudiziale nei confronti dei reclami.
Agenzia delle entrate rileva che, dalla lettura delle disposizioni di cui alla legge 197/22, si ricava che il presupposto per l'accesso alla definizione agevolata è la pendenza - alla data di entrata in vigore della legge cioè al 1° gennaio 2023 - di una lite.
Però obiettivo della legge è anche evitare che vi possa essere una attivazione strumentale di un giudizio quando ormai i termini sono scaduti al solo fine di accedere alla definizione agevolata della controversia.
Ciò determinerebbe un aumento del contenzioso volto solamente alla definizione agevolata, impedendo in concreto al giudice di pronunciarsi sull'ammissibilità o meno del ricorso.
Sicché, secondo l'Ufficio, non sarebbe possibile attivare il ricorso per accedere alla definizione agevolata quando il contenzioso non sussista più in quanto l'atto impositivo sia divenuto definitivo;
e richiama la sentenza della Corte di Cassazione numero 15.158 del 2006 qualificando il comportamento del contribuente quale abuso del processo, come avviene nel caso in cui il contribuente abbia impugnato l'atto impositivo ben oltre il termine di legge senza nulla argomentare in ordine alla perdurante ammissibilità dell'impugnazione.
Sottolinea anche la circostanza che l'impugnazione dell'atto è avvenuta ben oltre il termine di legge, senza nulla argomentare, e poi quando ormai si era a ridosso dell'approvazione della legge 197 del 2022 ed era noto il provvedimento legislativo in materia di definizione della lite.
Il contribuente si è costituito in giudizio contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto.
Fissata l'odierna udienza di trattazione, all'esito della discussione in pubblica udienza, la causa è stata portata in decisione in camera di consiglio, tenutasi con le consentite modalità precisate nel verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 1 comma 186 della legge 197/22 “Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”.
Ai sensi del successivo art. 1 comma 192 “La definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva”.
Ebbene, il dettato legislativo appare inequivocabile: qualsiasi giudizio non esaurito può essere definito con la definizione agevolata ai sensi di quella legge;
e la sola condizione perché ciò avvenga è che il ricorso sia stato notificato alla controparte entro il termine di entrata in vigore della legge;
ciò che è appunto avvenuto.
Obiettivo del legislatore è propiziare la chiusura della lite fiscale, anche qualora vi sia la possibilità che il ricorso proposto possa essere dichiarato inammissibile (a meno che l'inammissibilità sia stata già dichiarata precedentemente da altro giudice), proprio in quanto si intende evitare qualsiasi pronuncia giudiziale;
è pertanto sufficiente la potenziale idoneità dell'atto a determinare il sindacato giudiziale sul provvedimento impositivo, indipendentemente da una pronuncia sulla ritualità in concreto dell'iniziativa del contribuente
Del resto, che non possa parlarsi di abuso del diritto si ricava dal fatto che il contribuente ha eccepito di non avere ricevuto la notifica dell'atto impugnato.
A ciò deve aggiungersi che è del tutto infondata l'eccezione che il comportamento del contribuente integrerebbe la fattispecie dell'abuso del diritto in quanto il ricorso di definizione agevolata è intervenuto a ridosso dell'entrata in vigore della legge 197 del 2022: è lo stesso legislatore a ritenere ammissibile la definizione agevolata purché il ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge (quindi anche nell'immediatezza della sua entrata in vigore).
Peraltro la stessa Agenzia delle entrate con la circolare numero 2 del 27 gennaio 2023 dispone che sono da considerarsi pendenti ai fini della definizione agevolata le controversie per le quali alla data del 1° gennaio 2023 sia stata presentato l'atto introduttivo del giudizio di primo grado ma il giudizio non sia definito alla data di presentazione della domanda di definizione;
ed occorre fare riferimento alla data in cui il ricorso introduttivo è stato notificato all'ufficio non essendo necessario che il 1° gennaio vi sia stata anche la costituzione in giudizio.
Conforme a tali considerazioni sono le pronunce della Corte di Giustizia milanese richiamate in memoria dal contribuente.
L'appello deve essere respinto.
Equi motivi giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Respinge l'appello; spese integralmente compensate.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALPARONE CARMELA, Presidente
ATANASIO CA, AT
CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Giudice
in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1053/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4055/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 3
e pubblicata il 16/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820210048970816000 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820190108250262000 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1591/2025 depositato il
14/07/2025 Richieste delle parti:
Appellante: riformare integralmente la sentenza n. 4055/3/2024 confermando la legittimità dei provvedimenti di diniego impugnati e condannando altresì la parte appellata alla refusione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
Appellato: confermare la sentenza impugnata in questa sede. Con vittoria di spese, distratte in favore del difensore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agenzia delle entrate impugna la sentenza numero 4055 del 2024 in data 30/09/2024 che ha accolto i ricorsi riuniti con i quali l'odierno appellato ha impugnato i dinieghi della definizione agevolata nelle controversie tributarie in relazione alle domande di accertamento n. T9D 200772/2023 del 22/09/2023 e
T9D 200786/2023 del 28/09/2023 con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 068 2019 01082502 62
000 e 068 2021 00489708 16 000.
Con il ricorso proposto, il contribuente aveva chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere per definizione agevolata con compensazione delle spese.
La Corte aveva accolto il ricorso e dichiarati estinti i giudizi riuniti per intervenuta definizione agevolata con compensazione delle spese.
L'ufficio lamenta che il contribuente, in entrambi i casi, aveva proposto istanza di reclamo, ai sensi dell'articolo 17 bis del decreto legislativo 546 del 1992, reclami che erano stati respinti.
Il contribuente non aveva proposto ricorso giudiziale nei confronti dei reclami.
Agenzia delle entrate rileva che, dalla lettura delle disposizioni di cui alla legge 197/22, si ricava che il presupposto per l'accesso alla definizione agevolata è la pendenza - alla data di entrata in vigore della legge cioè al 1° gennaio 2023 - di una lite.
Però obiettivo della legge è anche evitare che vi possa essere una attivazione strumentale di un giudizio quando ormai i termini sono scaduti al solo fine di accedere alla definizione agevolata della controversia.
Ciò determinerebbe un aumento del contenzioso volto solamente alla definizione agevolata, impedendo in concreto al giudice di pronunciarsi sull'ammissibilità o meno del ricorso.
Sicché, secondo l'Ufficio, non sarebbe possibile attivare il ricorso per accedere alla definizione agevolata quando il contenzioso non sussista più in quanto l'atto impositivo sia divenuto definitivo;
e richiama la sentenza della Corte di Cassazione numero 15.158 del 2006 qualificando il comportamento del contribuente quale abuso del processo, come avviene nel caso in cui il contribuente abbia impugnato l'atto impositivo ben oltre il termine di legge senza nulla argomentare in ordine alla perdurante ammissibilità dell'impugnazione.
Sottolinea anche la circostanza che l'impugnazione dell'atto è avvenuta ben oltre il termine di legge, senza nulla argomentare, e poi quando ormai si era a ridosso dell'approvazione della legge 197 del 2022 ed era noto il provvedimento legislativo in materia di definizione della lite.
Il contribuente si è costituito in giudizio contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto.
Fissata l'odierna udienza di trattazione, all'esito della discussione in pubblica udienza, la causa è stata portata in decisione in camera di consiglio, tenutasi con le consentite modalità precisate nel verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 1 comma 186 della legge 197/22 “Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”.
Ai sensi del successivo art. 1 comma 192 “La definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva”.
Ebbene, il dettato legislativo appare inequivocabile: qualsiasi giudizio non esaurito può essere definito con la definizione agevolata ai sensi di quella legge;
e la sola condizione perché ciò avvenga è che il ricorso sia stato notificato alla controparte entro il termine di entrata in vigore della legge;
ciò che è appunto avvenuto.
Obiettivo del legislatore è propiziare la chiusura della lite fiscale, anche qualora vi sia la possibilità che il ricorso proposto possa essere dichiarato inammissibile (a meno che l'inammissibilità sia stata già dichiarata precedentemente da altro giudice), proprio in quanto si intende evitare qualsiasi pronuncia giudiziale;
è pertanto sufficiente la potenziale idoneità dell'atto a determinare il sindacato giudiziale sul provvedimento impositivo, indipendentemente da una pronuncia sulla ritualità in concreto dell'iniziativa del contribuente
Del resto, che non possa parlarsi di abuso del diritto si ricava dal fatto che il contribuente ha eccepito di non avere ricevuto la notifica dell'atto impugnato.
A ciò deve aggiungersi che è del tutto infondata l'eccezione che il comportamento del contribuente integrerebbe la fattispecie dell'abuso del diritto in quanto il ricorso di definizione agevolata è intervenuto a ridosso dell'entrata in vigore della legge 197 del 2022: è lo stesso legislatore a ritenere ammissibile la definizione agevolata purché il ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge (quindi anche nell'immediatezza della sua entrata in vigore).
Peraltro la stessa Agenzia delle entrate con la circolare numero 2 del 27 gennaio 2023 dispone che sono da considerarsi pendenti ai fini della definizione agevolata le controversie per le quali alla data del 1° gennaio 2023 sia stata presentato l'atto introduttivo del giudizio di primo grado ma il giudizio non sia definito alla data di presentazione della domanda di definizione;
ed occorre fare riferimento alla data in cui il ricorso introduttivo è stato notificato all'ufficio non essendo necessario che il 1° gennaio vi sia stata anche la costituzione in giudizio.
Conforme a tali considerazioni sono le pronunce della Corte di Giustizia milanese richiamate in memoria dal contribuente.
L'appello deve essere respinto.
Equi motivi giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Respinge l'appello; spese integralmente compensate.