Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 118
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Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Legittimità dei provvedimenti di diniego della definizione agevolata

    La Corte ritiene che la legge sulla definizione agevolata sia chiara nel prevedere che qualsiasi giudizio non esaurito alla data di entrata in vigore della legge possa essere definito, purché il ricorso sia stato notificato entro tale data. La Corte rigetta l'eccezione di abuso del processo, evidenziando che il legislatore stesso ammette la definizione agevolata anche se il ricorso è stato notificato nell'immediatezza dell'entrata in vigore della legge. Inoltre, viene richiamata la circolare dell'Agenzia delle Entrate che conferma la pendenza della lite se l'atto introduttivo è stato presentato entro il 1° gennaio 2023 e il giudizio non è definito alla data di presentazione della domanda di definizione.

  • Accolto
    Diritto alla definizione agevolata

    La Corte ha ritenuto che il contribuente avesse diritto alla definizione agevolata in quanto il ricorso introduttivo era stato notificato entro la data di entrata in vigore della legge e il processo non si era ancora concluso con pronuncia definitiva, confermando la sentenza di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 118
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 118
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

    Testo completo