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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/05/2025, n. 2677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2677 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 13250/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni
Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 13250/2018 promossa da:
in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Silvio SANTACROCE
APPELLANTE
contro
(P.Iva: , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dell'avv. Luigi ROSSO;
APPELLATA
Con ordinanza del 13 gennaio 2025, precisate le conclusioni come da note ritualmente depositate per via telematica e sciolta la riserva ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione del termine di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Il proponeva appello avverso la sentenza Parte_1
n.243/2018, emessa dal giudice di pace di Catania in data 06/02/2018, con la quale era stata rigettata la opposizione dallo stesso proposta avverso il decreto con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 2.794,40 (per sorte capitale oltre IVA, CPA ed interessi), in favore di emesso a fronte della fattura n. 2070/G del Controparte_1
30/05/2013 relativa a prestazioni alberghiere.
La difesa del , domandata in via cautelare la sospensione dell'efficacia Parte_1
esecutiva della sentenza, proponeva due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, l'appellante contestava la sentenza nella parte in cui il giudice di pace aveva ritenuto “infondata la eccezione di estinzione del diritto di credito in base alla prescrizione presuntiva prevista dall'art. 2954 c.c..”, lamentando il difetto e la incongruità della motivazione addotta, in forza della quale “la prescrizione estintiva e la prescrizione presuntiva sono ontologicamente differenti, logicamente incompatibili e fondate su diritti diversi”.
Con un secondo motivo di impugnazione, la difesa dell'appellante evidenziava che era stato disatteso il principio dispositivo, in quanto il giudice di prime cure aveva rigettato la opposizione nonostante la società opposta non avesse assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, in quanto non era stata dimostrata in giudizio l'esistenza del rapporto contrattuale, né era stata fornita la prova della entità del danno.
In particolare, parte appellante evidenziava la inidoneità della fattura fiscale, quale documento unilateralmente predisposto dal creditore, a comprovare l'esistenza e l'entità del credito e sosteneva, pertanto, la irragionevolezza dell'orientamento interpretativo che ne riconosce il valore di principio di prova ai fini del rilascio del decreto ingiuntivo.
La difesa dell'appellante domandava conseguentemente la riforma della sentenza nella parte relativa la statuizione sulle spese ingiustamente poste a carico del . Parte_1
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§§§§§
costituitasi in giudizio, eccepiva in via preliminare la inesistenza o Controparte_1
insanabile nullità della notifica dell'appello, stante il difetto di firma digitale e attestazione di conformità, in violazione dell'art. 16 undecies dl 179/2012.
Sempre in via preliminare, la società appellata eccepiva la inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. data la genericità dei motivi di gravame proposti, e, nel merito, ne sosteneva la infondatezza.
In particolare, la difesa della società appellata evidenziava che il giudice di pace aveva adeguatamente motivato il rigetto della eccezione di prescrizione invocando, a sostegno della decisione, precedenti interventi giurisprudenziali della Suprema Corte, secondo la quale sussiste una ontologica incompatibilità tra la presunzione di avvenuto pagamento del debito, su cui si fonda la prescrizione presuntiva, e la posizione di chi contesta la stessa insorgenza del credito.
Quanto al secondo motivo di impugnazione, la difesa di sosteneva Controparte_1
che il giudice di prime cure aveva correttamente applicato il principio dispositivo, essendo stata fornita, in giudizio, la prova della nascita del rapporto obbligatorio mediante il deposito delle mail, pervenute alla struttura nelle date del 30 aprile, 3, 6 e 7 maggio
2013, di prenotazione dei servizi alberghieri, qualificandosi la prenotazione quale forma di accettazione dell'offerta al pubblico proposta dall'albergatore.
La società appellata contestava, infine, la sussistenza dei presupposti per la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza e chiedeva dichiararsi inammissibilità dell'appello o, in subordine, disporsi il rigetto nel merito con condanna al risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., comma terzo.
§§§§§
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Il giudice, implicitamente rigettata la istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza per difetto dei presupposti, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del
13.01.2023, poneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
(decorrenti dalla comunicazione del provvedimento).
§§§§§
Va preliminarmente esaminata la eccezione di nullità dell'atto di appello sollevata da la quale sosteneva che parte appellante aveva provveduto a Controparte_1
notificare, mediante invio alla casella di posta elettronica certificata del difensore, prima in data 26 luglio 2018 e poi in data 30 luglio 2018 (cfr. allegati 1-2 alla comparsa di costituzione e risposta), l'atto di appello e la procura redatti in formato analogico e successivamente convertiti in formato digitale senza apposizione della firma digitale e senza attestazione di conformità, in violazione dell'art. 3 bis legge n. 53/94 e dell'art. 16 undecies d.l. 179/2012.
La contestazione afferisce, pertanto, al difetto di sottoscrizione digitale dell'atto di appello notificato e al difetto di attestazione di conformità dello stesso all'originale.
La questione devesi ritenere superata in forza del principio di effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24 e 111 Cost.; art. 47 della Carta di Nizza;
art. 19 del Trattato sull'Unione europea;
art. 6 CEDU) che, secondo recente orientamento interpretativo della
Suprema Corte, “nella sua essenziale tensione verso una decisione di merito, richiede che eventuali restrizioni del diritto della parte all'accesso ad un tribunale siano ponderate attentamente alla luce dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità (così anche: Cass.,
S.U., n. 25513/2016; Cass., S.U., n. 10648/2017; Cass., S.U., n. 8950/2022; Cass., S.U.,
n. 28403/2023; Cass., S.U., n. 2075/2024”). Di qui, pertanto, anche la rinnovata vitalità assegnata al principio cardine di “strumentalità delle forme” degli atti del processo, dalla legge prescritte non per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di
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un fine proprio ed autonomo, ma in quanto strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato, il quale si pone come il traguardo che la norma disciplinante la forma dell'atto intende conseguire (tra le molte: Cass. n. 9772/2016; Cass., S.U., n.
14916/2016; Cass., S.U., n. 10937/2017; Cass. n. 8873/2020; Cass. n. 31085/2022;
Cass. n. 14692/2023). (Cass., S.U, n. 6477 del 12/03/2024 (Rv. 670581 - 01).
In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha ritenuto che “la mancanza di sottoscrizione digitale del ricorso nativo digitale notificato (ossia, del documento informatico originale) costituisce un “vizio che potrebbe determinare la nullità dell'atto, se non fosse possibile aliunde ascriverne la paternità certa, in ragione del principio del raggiungimento dello scopo”. In altri termini, la norma che prescrive la necessità della sottoscrizione digitale dell'atto digitale assolve lo scopo di rendere certa la paternità dell'atto, pertanto, “la sottoscrizione si rivela elemento indispensabile per la formazione dell'atto stesso, il cui difetto ne comporta (come, per l'appunto, sovente affermato)
l'inesistenza (in forza dell'estensione del principio della nullità insanabile stabilito dal secondo comma dell'art. 161 c.p.c.), qualora, però, non ne sia desumibile la paternità da altri elementi, come, in particolare, la sottoscrizione per autentica della firma della procura in calce o a margine dello stesso (tra le altre: Cass. n. 4078/1986; Cass. n.
6225/2005; Cass. n. 9490/2007; Cass. n. 1275/2011; Cass. n. 19434/2019; Cass. n.
32176/2022)”. (Sez. U, Sentenza n. 6477 del 12/03/2024 (Rv. 670581 - 01).
Al contempo, l'art. 3 bis comma 2, nel disporre che “Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 196-undecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie” persegue lo scopo di assicurare la conformità tra l'atto originale e la sua copia.
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In conformità allo scopo perseguito, l'art. 22 del codice dell'amministrazione digitale, infatti, prevede, al comma 1 bis, che “La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia” e al comma 3 “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta”.
Nel caso in esame, l'atto di appello depositato in giudizio e rinvenibile nel fascicolo, tanto telematico quanto cartaceo, reca la sottoscrizione digitale, che difetta, invece, nell'atto nella procura notificati alla controparte, privi, inoltre, della attestazione di conformità all'originale.
Tali vizi non possono, tuttavia, ritenersi causa di invalidità insanabile dell'impugnazione in oggetto, in quanto risulta certa la paternità dell'atto riconducibile all'avv. Santacroce
Salvatore che ha sottoscritto in modalità analogica e ha utilizzato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica. Quanto al difetto di attestazione di conformità, invece, la disponibilità dell'atto processuale, depositato in atti e, pertanto, disponibile in modalità telematica e cartacea, consente di pervenire ad una valutazione di esatta corrispondenza tra l'atto di appello depositato, successivamente sottoscritto digitalmente,
e quello notificato. Indi, trova applicazione nel caso di specie il principio del raggiungimento dello scopo.
Tale conclusione risulta coerente con l'orientamento della Suprema Corte che, pronunciatasi “in tema di contenzioso tributario”, ha sostenuto che , “il D.Lgs. 31
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dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 3, – richiamato, per il giudizio d'appello, dal successivo art. 53 – va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità del ricorso o dell'appello non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra l'atto depositato e quello notificato ma solo la loro effettiva difformità, accertabile d'ufficio in caso di omissione dell'attestazione. Tuttavia, se la controparte è rimasta contumace, la mancata attestazione della conformità costituisce, di per sè, causa di inammissibilità, non essendo questa onerata dell'accesso presso la segreteria della commissione tributaria per verificare l'eventuale difformità tra l'atto a lei notificato e quello depositato, trattandosi di attività difensiva che presuppone, comunque, già sorto un interesse concreto a contraddire” (Cass. n. 11271/22 cit.).
D'altronde, i precedenti della Suprema Corte richiamati dalla società appellata risultano inconferenti rispetto al caso di specie, in quanto il primo (Cass. Civ. Sez. VI, 08.06.2017
n. 14338) si occupava del difetto di sottoscrizione dell'originale del ricorso (per cassazione), non già del difetto di sottoscrizione dell'atto notificato alla controparte, mentre il secondo (Cass. Civ. sez.III; 02.03.2018 n. 4932) riguardava la prova dell'avvenuta notifica del controricorso, che ove fornita mediante deposito in formato analogico, richiede la attestazione di conformità. Nel caso in esame, infatti, la avvenuta notifica dell'atto di appello nei confronti di non era stata oggetto di Controparte_1
contestazione, avendone la stessa appellata depositato in formato '.eml' la prova, al fine di denunciarne la nullità insanabile.
Pertanto, stante la costituzione della società appellata che era nelle condizioni di valutare la conformità dell'atto di appello notificato a quello depositato in giudizio, l'eccezione di nullità proposta va rigettata.
§§§§§
Altrettanto infondata è l'eccezione di cui all'art. 342 c.p.c., in quanto l'atto di appello riporta sostanzialmente i motivi di censura della sentenza impugnata.
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§§§§§
Sempre preliminarmente, deve darsi atto della ritualità della impugnazione, proposta nel rispetto dei termini posto che l'atto di citazione in appello è stato notificato, a mezzo pec, in data 26 luglio 2018, e la sentenza era stata depositata in data 06 febbraio 2018.
§§§§§
Con il primo motivo di impugnazione, Parte_1
contestava la sentenza lamentando che il GdP aveva omesso di motivare in merito al rigetto dell'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata ai sensi dell'art. 2954
c.c. a fronte della decorrenza di un periodo superiore a mesi 6 tra la data di emissione della fattura (30/05/2013) e la data in cui era stata inviata diffida per il pagamento del debito (16/10/2014).
Il motivo è infondato.
Contrariamente a quanto lamentato, la sentenza reca una esaustiva e corretta motivazione in merito al rigetto della summenzionata eccezione, essendo stata chiarita, dal giudice di pace, anche mediante ricorso a precedenti interpretativi della Suprema Corte,
l'incompatibilità ontologica sussistente tra l'applicazione della presunzione di estinzione del credito di cui all'art. 2954 c.c. e la contestazione della stessa insorgenza del rapporto obbligatorio.
Invero, l'art. 2954 c.c., lungi dal comportare la definitiva estinzione del diritto, costituisce una ipotesi di prescrizione presuntiva che determina una inversione dell'onere probatorio, esonerando il debitore dall'onere di comprovare l'avvenuto adempimento del debito che si presume estinto.
In particolare, il legislatore, rilevato che secondo “id quod plerumque accidit” i debiti derivanti da un rapporto di natura alberghiera vengono tempestivamente soddisfatti entro la data del soggiorno, ha ritenuto ragionevole introdurre una presunzione relativa di pagina 8 di 14 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
prescrizione del credito, per intervenuto adempimento, al decorrere di 6 mesi dalla data del compimento della prestazione.
Tuttavia, l'applicazione di tale presunzione è stata espressamente esclusa nell'ipotesi in cui chi la invoca abbia ammesso in giudizio che l'obbligazione non era stata estinta (art. 2959 c.c.: “l'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta”).
La presunzione di cui all'art. 2954 c.c., pertanto, dovendosi ritenere relativa o “iuris tantum”, può essere superata, oltre che con la prova dell'inadempimento fornita dal creditore in ragione dell'inversione dell'onere probatorio, anche dal fatto che il debitore abbia contestato la stessa insorgenza del rapporto obbligatorio, sì ammettendo, indirettamente, di non aver adempiuto la prestazione sottostante.
È, quindi, inconferente la censura sollevata dal appellante, in merito al Parte_1
fatto che, diversamente da quanto sostenuto dal giudice, non era stata ammessa, in giudizio, la mancata estinzione del debito.
Secondo la Suprema Corte, infatti, “L'art. 2959 cod. civ. stabilisce che l'eccezione va rigettata nei casi in cui chi la oppone ammette che l'obbligazione non si è estinta;
ciò si verifica nel caso in cui il debitore sollevi eccezioni incompatibili, anche in modo implicito, sul piano logico e giuridico, con il verificarsi dell'estinzione dell'obbligazione, come nel caso in cui contesti l'an della pretesa, vale a dire l'esistenza o la validità del titolo o di non essere lui ma altri il debitore ovvero contesti la prestazione da cui sorgerebbe il suo debito, oppure contesti il quantum, situazioni che presuppongono che il credito non sia stato estinto (Cass. sez. 2 20-1-2022 n. 1765 Rv. 663535-01, in motivazione, per tutte)” (Sez. 2 Ordinanza n. 17591 del 20/06/2023).
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Pertanto, come correttamente ritenuto ed esaustivamente motivato dal giudice di prime cure, la difesa del si è rivelata incompatibile con la presunzione di Parte_1
prescrizione del credito, impedendone l'operatività.
§§§§§
Con il secondo motivo di appello, la difesa del contestava la sentenza Parte_1
sostenendo la violazione del principio dispositivo, non avendo la società, originaria parte opposta, comprovato le circostanze alla base delle pretese creditorie, nonché la quantificazione delle stesse, dovendosi negare rilevanza probatoria alla fattura.
Il motivo è infondato.
Come correttamente motivato in seno alla sentenza di primo grado, Controparte_1
aveva prodotto in giudizio documentazione comprovante il raggiungimento tra le parti di un accordo, integrante il contratto atipico di natura alberghiera, che si perfeziona con la prenotazione, quale momento in cui la struttura alberghiera ha conoscenza dell'avvenuta accettazione dell'offerta resa al pubblico.
In particolare, aveva depositato n. 5 mail con cui il Controparte_1 [...]
aveva provveduto alla prenotazione di servizi alberghieri in Parte_1
favore di vari ospiti (cfr. all. 2, 3, 4, 5, 6 al fascicolo di . Controparte_1
Tuttavia, come correttamente rilevato, la prenotazione era stata effettuata “per conto del consorzio” e lo stesso aveva dedotto che, con la Parte_1
mail inviata in data 06/05/2013, aveva indicato i propri dati ai fini della fatturazione.
Pertanto, parte contrattuale tenuta all'adempimento della prestazione avente ad oggetto il pagamento dei servizi alberghieri doveva ritenersi il , eventualmente Parte_1 qualificabile come “stipulante” di un contratto a favore di terzi.
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Quanto, infine, alla censura relativa alle modalità di quantificazione del danno, va premesso che la somma oggetto del decreto ingiuntivo era stata individuata, sulla base della fattura, non come posta di danno, ma quale corrispettivo dei servizi alberghieri pattuiti.
Rispetto a tale quantificazione, originaria parte opponente, odierna appellante, non ha svolto alcuna osservazione specifica, limitandosi a contestare l'utilizzabilità della fattura, sostenendo, in particolare, che la “fattura (fosse) incongruente sia in termini di veridicità rispetto alla pretesa attività che si vorrebbe essere stata svolta, sia con ovvio riferimento alla sua quantificazione che non potrebbe, per assurdo, rappresentare il reale corrispettivo del quantum eventualmente dovuto” aggiungendo rispetto al “corrispettivo, peraltro cosi elevato, per servizi alberghieri senza che lo stresso abbia mai commissionato l'opera” (cfr. pag. 4 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Pertanto, comprovata l'effettiva insorgenza del rapporto obbligatorio mediante il deposito delle mail di prenotazione, il giudice di pace aveva correttamente rigettato la opposizione a decreto ingiuntivo, confermandone l'importo, in ragione della assoluta genericità delle contestazioni sollevate dall'opponente rispetto alla quantificazione del corrispettivo. Ciò in quanto, conformemente all'orientamento interpretativo della Suprema Corte, le contestazioni generiche si considerano non apposte.
D'altronde, la fattura, nell'immediatezza non contestata dal destinatario, aveva ad oggetto una somma ragionevole, in quanto l'importo di euro 2.794.40 può ritenersi congruo corrispettivo dei servizi alberghieri offerti a favore di 8 persone, con previsione di alloggio in stanza singola, per un periodo di due/tre notti ciascuno, anche in ragione della categoria della struttura alberghiera.
Il valore indiziario della fattura circa il previo raggiungimento di un accordo sul prezzo del servizio offerto risulta, pertanto, non adeguatamente smentito da una opposizione (o pagina 11 di 14 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
contestazione) immediata ovvero successiva ma specifica e si ritiene supportato dal giudizio di ragionevolezza.
§§§§§
In ragione delle superiori considerazioni, l'appello non può trovare accoglimento, con conferma della sentenza di primo grado con la quale il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo, anche nella parte relativa la statuizione sulle spese, correttamente poste a carico dell'originario opponente in forza del principio di soccombenza.
§§§§§
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore di come da dispositivo, nei minimi, avuto riguardo al non particolare Controparte_1
complessità delle questioni oggetto di giudizio.
§§§§§
L'appellante va, inoltre, condannata al pagamento della sanzione prevista dall'art. 96 co.
3 cpc. che così dispone: “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
La sanzione prevista dalla citata norma è volta a perseguire, sia pure indirettamente, interessi pubblici, quali il buon funzionamento e l'efficienza della giustizia civile e, più in particolare, la ragionevole durata dei processi (che dovrebbe essere garantita dalla diminuzione del contenzioso), mediante l'eliminazione delle cause pretestuose o strumentali e che tra le varie finalità abbia proprio quella di scoraggiare l'abuso del processo od il comportamento della parte che durante il processo abbia tenuto una condotta contraria al generale dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., in modo che possa fungere da deterrente alle liti temerarie od a condotte processuali pagina 12 di 14 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
colpevolmente dilatorie deflazionando il contenzioso ingiustificato (si vedano Tribunale
Modena, sez. II 15 febbraio 2013 n. 217, Tribunale Reggio Emilia 25 settembre 2012 n.
1569; Tribunale Varese sez. I 02 ottobre 2012 n. 27; Tribunale Milano sez. VIII 13 giugno 2012; tutte le pronunzie citate sono edite in banca dati www.dejure.it ).
Va ancora precisato che – diversamente dal risarcimento del danno previsto dai primi due commi dell'art. 96 cpc – la sanzione prevista dal terzo comma dell'art. 96 cpc non richiede alcuna prova del danno subito dalla parte ma solo l'accertamento dell'esistenza della lite temeraria, cioè proposta con dolo o colpa grave.
Poste tali premesse in linea di principio, non sembra necessario spendere articolata motivazione oltre a quanto sopra esposto in dettaglio;
in concreto, l'atto di appello, in estrema sintesi e ribadito il richiamo, sul punto, delle argomentazioni sopra ampiamente svolte, si è svolto su due censure, una palesemente infondata stante la esaustività, in diritto, della motivazione resa in sentenza dal giudice di prime cure, e l'altra eccessivamente generica e sostanzialmente volta a disconoscere un debito per prestazioni direttamente ed inequivocabilmente chieste alla controparte.
Sussistono, dunque, tutti i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento di una somma che, per espressa previsione normativa, va determinata equitativamente e può parametrarsi sulle spese processuali liquidate che tenuto conto della gravità della condotta processuale e della durata del processo, va fissata in euro 350,00.
§§§§§
Sussistono altresì i presupposti per il pagamento, a carico del Parte_1
del doppio del contributo ex art.13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002,
[...] in ragione del rigetto integrale dell'appello.
P.Q.M.
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il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in persona del giudice unico, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 13250/2018 R.G., così statuisce:
- RIGETTA l'appello proposto da e per Parte_1
l'effetto conferma la sentenza n.243/2018 del giudice di pace di Catania;
- CONDANNA l'appellante al pagamento Parte_1
in favore di delle spese processuali che liquida in complessivi Controparte_1
euro 852,00 (studio, introduttiva e decisionale) oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali;
- CONDANNA l'appellante al pagamento Parte_1
ex art.96 comma 3 c.p.c. in favore di della somma di euro Controparte_1
350,00;
- DA' atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico di del doppio del contributo ex art.13 Parte_1
comma 1 quater d.P.R. 115/2002.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Francesca
MANNINO, funzionario in servizio presso questo Ufficio). CP_2
Catania, 20 maggio 2025.
IL GIUDICE Giovanni Cariolo depositato telematicamente ex art. 15 D.M. 44/2011
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni
Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 13250/2018 promossa da:
in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Silvio SANTACROCE
APPELLANTE
contro
(P.Iva: , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dell'avv. Luigi ROSSO;
APPELLATA
Con ordinanza del 13 gennaio 2025, precisate le conclusioni come da note ritualmente depositate per via telematica e sciolta la riserva ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione del termine di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Il proponeva appello avverso la sentenza Parte_1
n.243/2018, emessa dal giudice di pace di Catania in data 06/02/2018, con la quale era stata rigettata la opposizione dallo stesso proposta avverso il decreto con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 2.794,40 (per sorte capitale oltre IVA, CPA ed interessi), in favore di emesso a fronte della fattura n. 2070/G del Controparte_1
30/05/2013 relativa a prestazioni alberghiere.
La difesa del , domandata in via cautelare la sospensione dell'efficacia Parte_1
esecutiva della sentenza, proponeva due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, l'appellante contestava la sentenza nella parte in cui il giudice di pace aveva ritenuto “infondata la eccezione di estinzione del diritto di credito in base alla prescrizione presuntiva prevista dall'art. 2954 c.c..”, lamentando il difetto e la incongruità della motivazione addotta, in forza della quale “la prescrizione estintiva e la prescrizione presuntiva sono ontologicamente differenti, logicamente incompatibili e fondate su diritti diversi”.
Con un secondo motivo di impugnazione, la difesa dell'appellante evidenziava che era stato disatteso il principio dispositivo, in quanto il giudice di prime cure aveva rigettato la opposizione nonostante la società opposta non avesse assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, in quanto non era stata dimostrata in giudizio l'esistenza del rapporto contrattuale, né era stata fornita la prova della entità del danno.
In particolare, parte appellante evidenziava la inidoneità della fattura fiscale, quale documento unilateralmente predisposto dal creditore, a comprovare l'esistenza e l'entità del credito e sosteneva, pertanto, la irragionevolezza dell'orientamento interpretativo che ne riconosce il valore di principio di prova ai fini del rilascio del decreto ingiuntivo.
La difesa dell'appellante domandava conseguentemente la riforma della sentenza nella parte relativa la statuizione sulle spese ingiustamente poste a carico del . Parte_1
pagina 2 di 14 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
§§§§§
costituitasi in giudizio, eccepiva in via preliminare la inesistenza o Controparte_1
insanabile nullità della notifica dell'appello, stante il difetto di firma digitale e attestazione di conformità, in violazione dell'art. 16 undecies dl 179/2012.
Sempre in via preliminare, la società appellata eccepiva la inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. data la genericità dei motivi di gravame proposti, e, nel merito, ne sosteneva la infondatezza.
In particolare, la difesa della società appellata evidenziava che il giudice di pace aveva adeguatamente motivato il rigetto della eccezione di prescrizione invocando, a sostegno della decisione, precedenti interventi giurisprudenziali della Suprema Corte, secondo la quale sussiste una ontologica incompatibilità tra la presunzione di avvenuto pagamento del debito, su cui si fonda la prescrizione presuntiva, e la posizione di chi contesta la stessa insorgenza del credito.
Quanto al secondo motivo di impugnazione, la difesa di sosteneva Controparte_1
che il giudice di prime cure aveva correttamente applicato il principio dispositivo, essendo stata fornita, in giudizio, la prova della nascita del rapporto obbligatorio mediante il deposito delle mail, pervenute alla struttura nelle date del 30 aprile, 3, 6 e 7 maggio
2013, di prenotazione dei servizi alberghieri, qualificandosi la prenotazione quale forma di accettazione dell'offerta al pubblico proposta dall'albergatore.
La società appellata contestava, infine, la sussistenza dei presupposti per la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza e chiedeva dichiararsi inammissibilità dell'appello o, in subordine, disporsi il rigetto nel merito con condanna al risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., comma terzo.
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Il giudice, implicitamente rigettata la istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza per difetto dei presupposti, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del
13.01.2023, poneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
(decorrenti dalla comunicazione del provvedimento).
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Va preliminarmente esaminata la eccezione di nullità dell'atto di appello sollevata da la quale sosteneva che parte appellante aveva provveduto a Controparte_1
notificare, mediante invio alla casella di posta elettronica certificata del difensore, prima in data 26 luglio 2018 e poi in data 30 luglio 2018 (cfr. allegati 1-2 alla comparsa di costituzione e risposta), l'atto di appello e la procura redatti in formato analogico e successivamente convertiti in formato digitale senza apposizione della firma digitale e senza attestazione di conformità, in violazione dell'art. 3 bis legge n. 53/94 e dell'art. 16 undecies d.l. 179/2012.
La contestazione afferisce, pertanto, al difetto di sottoscrizione digitale dell'atto di appello notificato e al difetto di attestazione di conformità dello stesso all'originale.
La questione devesi ritenere superata in forza del principio di effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24 e 111 Cost.; art. 47 della Carta di Nizza;
art. 19 del Trattato sull'Unione europea;
art. 6 CEDU) che, secondo recente orientamento interpretativo della
Suprema Corte, “nella sua essenziale tensione verso una decisione di merito, richiede che eventuali restrizioni del diritto della parte all'accesso ad un tribunale siano ponderate attentamente alla luce dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità (così anche: Cass.,
S.U., n. 25513/2016; Cass., S.U., n. 10648/2017; Cass., S.U., n. 8950/2022; Cass., S.U.,
n. 28403/2023; Cass., S.U., n. 2075/2024”). Di qui, pertanto, anche la rinnovata vitalità assegnata al principio cardine di “strumentalità delle forme” degli atti del processo, dalla legge prescritte non per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di
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un fine proprio ed autonomo, ma in quanto strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato, il quale si pone come il traguardo che la norma disciplinante la forma dell'atto intende conseguire (tra le molte: Cass. n. 9772/2016; Cass., S.U., n.
14916/2016; Cass., S.U., n. 10937/2017; Cass. n. 8873/2020; Cass. n. 31085/2022;
Cass. n. 14692/2023). (Cass., S.U, n. 6477 del 12/03/2024 (Rv. 670581 - 01).
In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha ritenuto che “la mancanza di sottoscrizione digitale del ricorso nativo digitale notificato (ossia, del documento informatico originale) costituisce un “vizio che potrebbe determinare la nullità dell'atto, se non fosse possibile aliunde ascriverne la paternità certa, in ragione del principio del raggiungimento dello scopo”. In altri termini, la norma che prescrive la necessità della sottoscrizione digitale dell'atto digitale assolve lo scopo di rendere certa la paternità dell'atto, pertanto, “la sottoscrizione si rivela elemento indispensabile per la formazione dell'atto stesso, il cui difetto ne comporta (come, per l'appunto, sovente affermato)
l'inesistenza (in forza dell'estensione del principio della nullità insanabile stabilito dal secondo comma dell'art. 161 c.p.c.), qualora, però, non ne sia desumibile la paternità da altri elementi, come, in particolare, la sottoscrizione per autentica della firma della procura in calce o a margine dello stesso (tra le altre: Cass. n. 4078/1986; Cass. n.
6225/2005; Cass. n. 9490/2007; Cass. n. 1275/2011; Cass. n. 19434/2019; Cass. n.
32176/2022)”. (Sez. U, Sentenza n. 6477 del 12/03/2024 (Rv. 670581 - 01).
Al contempo, l'art. 3 bis comma 2, nel disporre che “Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 196-undecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie” persegue lo scopo di assicurare la conformità tra l'atto originale e la sua copia.
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In conformità allo scopo perseguito, l'art. 22 del codice dell'amministrazione digitale, infatti, prevede, al comma 1 bis, che “La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia” e al comma 3 “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta”.
Nel caso in esame, l'atto di appello depositato in giudizio e rinvenibile nel fascicolo, tanto telematico quanto cartaceo, reca la sottoscrizione digitale, che difetta, invece, nell'atto nella procura notificati alla controparte, privi, inoltre, della attestazione di conformità all'originale.
Tali vizi non possono, tuttavia, ritenersi causa di invalidità insanabile dell'impugnazione in oggetto, in quanto risulta certa la paternità dell'atto riconducibile all'avv. Santacroce
Salvatore che ha sottoscritto in modalità analogica e ha utilizzato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica. Quanto al difetto di attestazione di conformità, invece, la disponibilità dell'atto processuale, depositato in atti e, pertanto, disponibile in modalità telematica e cartacea, consente di pervenire ad una valutazione di esatta corrispondenza tra l'atto di appello depositato, successivamente sottoscritto digitalmente,
e quello notificato. Indi, trova applicazione nel caso di specie il principio del raggiungimento dello scopo.
Tale conclusione risulta coerente con l'orientamento della Suprema Corte che, pronunciatasi “in tema di contenzioso tributario”, ha sostenuto che , “il D.Lgs. 31
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dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 3, – richiamato, per il giudizio d'appello, dal successivo art. 53 – va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità del ricorso o dell'appello non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra l'atto depositato e quello notificato ma solo la loro effettiva difformità, accertabile d'ufficio in caso di omissione dell'attestazione. Tuttavia, se la controparte è rimasta contumace, la mancata attestazione della conformità costituisce, di per sè, causa di inammissibilità, non essendo questa onerata dell'accesso presso la segreteria della commissione tributaria per verificare l'eventuale difformità tra l'atto a lei notificato e quello depositato, trattandosi di attività difensiva che presuppone, comunque, già sorto un interesse concreto a contraddire” (Cass. n. 11271/22 cit.).
D'altronde, i precedenti della Suprema Corte richiamati dalla società appellata risultano inconferenti rispetto al caso di specie, in quanto il primo (Cass. Civ. Sez. VI, 08.06.2017
n. 14338) si occupava del difetto di sottoscrizione dell'originale del ricorso (per cassazione), non già del difetto di sottoscrizione dell'atto notificato alla controparte, mentre il secondo (Cass. Civ. sez.III; 02.03.2018 n. 4932) riguardava la prova dell'avvenuta notifica del controricorso, che ove fornita mediante deposito in formato analogico, richiede la attestazione di conformità. Nel caso in esame, infatti, la avvenuta notifica dell'atto di appello nei confronti di non era stata oggetto di Controparte_1
contestazione, avendone la stessa appellata depositato in formato '.eml' la prova, al fine di denunciarne la nullità insanabile.
Pertanto, stante la costituzione della società appellata che era nelle condizioni di valutare la conformità dell'atto di appello notificato a quello depositato in giudizio, l'eccezione di nullità proposta va rigettata.
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Altrettanto infondata è l'eccezione di cui all'art. 342 c.p.c., in quanto l'atto di appello riporta sostanzialmente i motivi di censura della sentenza impugnata.
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Sempre preliminarmente, deve darsi atto della ritualità della impugnazione, proposta nel rispetto dei termini posto che l'atto di citazione in appello è stato notificato, a mezzo pec, in data 26 luglio 2018, e la sentenza era stata depositata in data 06 febbraio 2018.
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Con il primo motivo di impugnazione, Parte_1
contestava la sentenza lamentando che il GdP aveva omesso di motivare in merito al rigetto dell'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata ai sensi dell'art. 2954
c.c. a fronte della decorrenza di un periodo superiore a mesi 6 tra la data di emissione della fattura (30/05/2013) e la data in cui era stata inviata diffida per il pagamento del debito (16/10/2014).
Il motivo è infondato.
Contrariamente a quanto lamentato, la sentenza reca una esaustiva e corretta motivazione in merito al rigetto della summenzionata eccezione, essendo stata chiarita, dal giudice di pace, anche mediante ricorso a precedenti interpretativi della Suprema Corte,
l'incompatibilità ontologica sussistente tra l'applicazione della presunzione di estinzione del credito di cui all'art. 2954 c.c. e la contestazione della stessa insorgenza del rapporto obbligatorio.
Invero, l'art. 2954 c.c., lungi dal comportare la definitiva estinzione del diritto, costituisce una ipotesi di prescrizione presuntiva che determina una inversione dell'onere probatorio, esonerando il debitore dall'onere di comprovare l'avvenuto adempimento del debito che si presume estinto.
In particolare, il legislatore, rilevato che secondo “id quod plerumque accidit” i debiti derivanti da un rapporto di natura alberghiera vengono tempestivamente soddisfatti entro la data del soggiorno, ha ritenuto ragionevole introdurre una presunzione relativa di pagina 8 di 14 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
prescrizione del credito, per intervenuto adempimento, al decorrere di 6 mesi dalla data del compimento della prestazione.
Tuttavia, l'applicazione di tale presunzione è stata espressamente esclusa nell'ipotesi in cui chi la invoca abbia ammesso in giudizio che l'obbligazione non era stata estinta (art. 2959 c.c.: “l'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta”).
La presunzione di cui all'art. 2954 c.c., pertanto, dovendosi ritenere relativa o “iuris tantum”, può essere superata, oltre che con la prova dell'inadempimento fornita dal creditore in ragione dell'inversione dell'onere probatorio, anche dal fatto che il debitore abbia contestato la stessa insorgenza del rapporto obbligatorio, sì ammettendo, indirettamente, di non aver adempiuto la prestazione sottostante.
È, quindi, inconferente la censura sollevata dal appellante, in merito al Parte_1
fatto che, diversamente da quanto sostenuto dal giudice, non era stata ammessa, in giudizio, la mancata estinzione del debito.
Secondo la Suprema Corte, infatti, “L'art. 2959 cod. civ. stabilisce che l'eccezione va rigettata nei casi in cui chi la oppone ammette che l'obbligazione non si è estinta;
ciò si verifica nel caso in cui il debitore sollevi eccezioni incompatibili, anche in modo implicito, sul piano logico e giuridico, con il verificarsi dell'estinzione dell'obbligazione, come nel caso in cui contesti l'an della pretesa, vale a dire l'esistenza o la validità del titolo o di non essere lui ma altri il debitore ovvero contesti la prestazione da cui sorgerebbe il suo debito, oppure contesti il quantum, situazioni che presuppongono che il credito non sia stato estinto (Cass. sez. 2 20-1-2022 n. 1765 Rv. 663535-01, in motivazione, per tutte)” (Sez. 2 Ordinanza n. 17591 del 20/06/2023).
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Pertanto, come correttamente ritenuto ed esaustivamente motivato dal giudice di prime cure, la difesa del si è rivelata incompatibile con la presunzione di Parte_1
prescrizione del credito, impedendone l'operatività.
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Con il secondo motivo di appello, la difesa del contestava la sentenza Parte_1
sostenendo la violazione del principio dispositivo, non avendo la società, originaria parte opposta, comprovato le circostanze alla base delle pretese creditorie, nonché la quantificazione delle stesse, dovendosi negare rilevanza probatoria alla fattura.
Il motivo è infondato.
Come correttamente motivato in seno alla sentenza di primo grado, Controparte_1
aveva prodotto in giudizio documentazione comprovante il raggiungimento tra le parti di un accordo, integrante il contratto atipico di natura alberghiera, che si perfeziona con la prenotazione, quale momento in cui la struttura alberghiera ha conoscenza dell'avvenuta accettazione dell'offerta resa al pubblico.
In particolare, aveva depositato n. 5 mail con cui il Controparte_1 [...]
aveva provveduto alla prenotazione di servizi alberghieri in Parte_1
favore di vari ospiti (cfr. all. 2, 3, 4, 5, 6 al fascicolo di . Controparte_1
Tuttavia, come correttamente rilevato, la prenotazione era stata effettuata “per conto del consorzio” e lo stesso aveva dedotto che, con la Parte_1
mail inviata in data 06/05/2013, aveva indicato i propri dati ai fini della fatturazione.
Pertanto, parte contrattuale tenuta all'adempimento della prestazione avente ad oggetto il pagamento dei servizi alberghieri doveva ritenersi il , eventualmente Parte_1 qualificabile come “stipulante” di un contratto a favore di terzi.
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Quanto, infine, alla censura relativa alle modalità di quantificazione del danno, va premesso che la somma oggetto del decreto ingiuntivo era stata individuata, sulla base della fattura, non come posta di danno, ma quale corrispettivo dei servizi alberghieri pattuiti.
Rispetto a tale quantificazione, originaria parte opponente, odierna appellante, non ha svolto alcuna osservazione specifica, limitandosi a contestare l'utilizzabilità della fattura, sostenendo, in particolare, che la “fattura (fosse) incongruente sia in termini di veridicità rispetto alla pretesa attività che si vorrebbe essere stata svolta, sia con ovvio riferimento alla sua quantificazione che non potrebbe, per assurdo, rappresentare il reale corrispettivo del quantum eventualmente dovuto” aggiungendo rispetto al “corrispettivo, peraltro cosi elevato, per servizi alberghieri senza che lo stresso abbia mai commissionato l'opera” (cfr. pag. 4 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Pertanto, comprovata l'effettiva insorgenza del rapporto obbligatorio mediante il deposito delle mail di prenotazione, il giudice di pace aveva correttamente rigettato la opposizione a decreto ingiuntivo, confermandone l'importo, in ragione della assoluta genericità delle contestazioni sollevate dall'opponente rispetto alla quantificazione del corrispettivo. Ciò in quanto, conformemente all'orientamento interpretativo della Suprema Corte, le contestazioni generiche si considerano non apposte.
D'altronde, la fattura, nell'immediatezza non contestata dal destinatario, aveva ad oggetto una somma ragionevole, in quanto l'importo di euro 2.794.40 può ritenersi congruo corrispettivo dei servizi alberghieri offerti a favore di 8 persone, con previsione di alloggio in stanza singola, per un periodo di due/tre notti ciascuno, anche in ragione della categoria della struttura alberghiera.
Il valore indiziario della fattura circa il previo raggiungimento di un accordo sul prezzo del servizio offerto risulta, pertanto, non adeguatamente smentito da una opposizione (o pagina 11 di 14 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
contestazione) immediata ovvero successiva ma specifica e si ritiene supportato dal giudizio di ragionevolezza.
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In ragione delle superiori considerazioni, l'appello non può trovare accoglimento, con conferma della sentenza di primo grado con la quale il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo, anche nella parte relativa la statuizione sulle spese, correttamente poste a carico dell'originario opponente in forza del principio di soccombenza.
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Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore di come da dispositivo, nei minimi, avuto riguardo al non particolare Controparte_1
complessità delle questioni oggetto di giudizio.
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L'appellante va, inoltre, condannata al pagamento della sanzione prevista dall'art. 96 co.
3 cpc. che così dispone: “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
La sanzione prevista dalla citata norma è volta a perseguire, sia pure indirettamente, interessi pubblici, quali il buon funzionamento e l'efficienza della giustizia civile e, più in particolare, la ragionevole durata dei processi (che dovrebbe essere garantita dalla diminuzione del contenzioso), mediante l'eliminazione delle cause pretestuose o strumentali e che tra le varie finalità abbia proprio quella di scoraggiare l'abuso del processo od il comportamento della parte che durante il processo abbia tenuto una condotta contraria al generale dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., in modo che possa fungere da deterrente alle liti temerarie od a condotte processuali pagina 12 di 14 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
colpevolmente dilatorie deflazionando il contenzioso ingiustificato (si vedano Tribunale
Modena, sez. II 15 febbraio 2013 n. 217, Tribunale Reggio Emilia 25 settembre 2012 n.
1569; Tribunale Varese sez. I 02 ottobre 2012 n. 27; Tribunale Milano sez. VIII 13 giugno 2012; tutte le pronunzie citate sono edite in banca dati www.dejure.it ).
Va ancora precisato che – diversamente dal risarcimento del danno previsto dai primi due commi dell'art. 96 cpc – la sanzione prevista dal terzo comma dell'art. 96 cpc non richiede alcuna prova del danno subito dalla parte ma solo l'accertamento dell'esistenza della lite temeraria, cioè proposta con dolo o colpa grave.
Poste tali premesse in linea di principio, non sembra necessario spendere articolata motivazione oltre a quanto sopra esposto in dettaglio;
in concreto, l'atto di appello, in estrema sintesi e ribadito il richiamo, sul punto, delle argomentazioni sopra ampiamente svolte, si è svolto su due censure, una palesemente infondata stante la esaustività, in diritto, della motivazione resa in sentenza dal giudice di prime cure, e l'altra eccessivamente generica e sostanzialmente volta a disconoscere un debito per prestazioni direttamente ed inequivocabilmente chieste alla controparte.
Sussistono, dunque, tutti i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento di una somma che, per espressa previsione normativa, va determinata equitativamente e può parametrarsi sulle spese processuali liquidate che tenuto conto della gravità della condotta processuale e della durata del processo, va fissata in euro 350,00.
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Sussistono altresì i presupposti per il pagamento, a carico del Parte_1
del doppio del contributo ex art.13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002,
[...] in ragione del rigetto integrale dell'appello.
P.Q.M.
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il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in persona del giudice unico, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 13250/2018 R.G., così statuisce:
- RIGETTA l'appello proposto da e per Parte_1
l'effetto conferma la sentenza n.243/2018 del giudice di pace di Catania;
- CONDANNA l'appellante al pagamento Parte_1
in favore di delle spese processuali che liquida in complessivi Controparte_1
euro 852,00 (studio, introduttiva e decisionale) oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali;
- CONDANNA l'appellante al pagamento Parte_1
ex art.96 comma 3 c.p.c. in favore di della somma di euro Controparte_1
350,00;
- DA' atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico di del doppio del contributo ex art.13 Parte_1
comma 1 quater d.P.R. 115/2002.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Francesca
MANNINO, funzionario in servizio presso questo Ufficio). CP_2
Catania, 20 maggio 2025.
IL GIUDICE Giovanni Cariolo depositato telematicamente ex art. 15 D.M. 44/2011
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