Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3040/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente;
Alessandro Di Tano Giudice;
Lara Seccacini Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 3040/2024 promosso da:
– con C.F.: -, nata il [...] a [...]_1 C.F._1
(CI);
e
– con -, nato il [...] a [...]_1 C.F._2
SEBASTIANO AL VESUVIO (NA), entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. MARCELLO PRATO;
RICORRENTI
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE [e DIVORZIO CONGIUNTO];
CONCLUSIONI: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del vicendevole rispetto;
essi sin da ora prestano il reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto od altro documento equipollente valido per l'estero, sia per se stessi che per i figli minori e Per_1
. Per_2
2) La residenza coniugale è, al momento del deposito del presente ricorso, fissata nella casa coniugale in Fabriano (AN) alla Via Fratelli Rosselli, n. 8 in un immobile condotto in locazione con contratto intestato alla IG.ra ; d'accordo fra i ricorrenti, il IG. si Pt_1 CP_1
- 1 -
3) I figli e , che vengono affidati ad entrambi i genitori con affidamento che Per_1 Per_2 rimane c , nno a vivere con la mamma, che si è già intestata il contratto di locazione dell'immobile sito in Fabriano (AN) alla Via Fratelli Rosselli, n. 8.
4) Eventuali nuovi compagni/e dei ricorrenti dovranno essere inseriti gradualmente nella vita dei figli minori e , sempre rispettando le volontà di questi ultimi in modo da non Per_1 Per_2 creare loro difficoltà o traumi psicologici.
5) L'abitazione coniugale, così come sopra identificata, rimarrà nella esclusiva disponibilità della IG.ra che vi risiedierà unitamente ai 2 figli. Parte_1
6) Considerato che, ad oggi, a causa del lavoro svolto dal IG. quest'ultimo si CP_1 trova spesso ad essere in trasferta, i genitori si impegnano comunque a conciliare i rispettivi impegni di lavoro ed ad attivarsi per garantire una giusta frequentazione di entrambi con ed , compatibilmente con le esigenze dei minori stessi, e sempre nel loro interesse. Per_1 Per_2
7) Ai genitori spetta l'affidamento condiviso paritetico sui figli i quali abiteranno con la mamma ma dovranno frequentare il papà per almeno 12 giorni al mese, tenendo in considerazione quanto specificato al precedente punto 6; i genitori pianificheranno le frequentazioni reciproche scambiandosi entro il 20 del mese precedente un messaggio allo scopo di comunicare le reciproche disponibilità ed accordarsi sulla gestione di e relativamente Per_1 Per_2 all'accompagnamento e ritiro dalle rispettive scuole e consentire loro la frequentazione di attività extrascolastiche;
il genitore presso cui passeranno la notte, avrà l'obbligo, salvo diverso accordo, di accompagnare i bambini a scuola la mattina seguente compatibilmente con le loro condizioni di salute.
8) I genitori dovranno mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i figli, i quali riceveranno cura, educazione ed istruzione da entrambi e conserveranno rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale, così come previsto dalla Legge 8 Febbraio 2006, n. 54.
9) Rimarranno invariate le abitudini fino ad ora perseguite relativamente alla frequentazione di attività extrascolastiche.
10) Ogni anno, il IG. potrà tenere i figli con sé durante le festività natalizie CP_1 ad anni alterni dal 24 embre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
le festività Pasquali saranno passate dai figli ad anni alterni con ciascun genitore salvo diverso accordo;
tutte le rimanenti festività saranno trascorse dai figli ed con i IG.ri e Per_1 Per_2 CP_1
sempre rispettando la regola dell'alternanza; durante la stagione estiva, il IG. Pt_1 CP_1
potrà tenere i figli con sè per almeno 15 giorni anche non consecutivi in pe
[...] concordare per iscritto con la IG.ra , compatibilmente con impegni e ferie di Parte_1 entrambi i coniugi;
premesso che la riginaria della Sardegna e che per motivi Pt_1 di lavoro quest'ultima potrebbe anche ritornare nella sua Regione di nascita, il IG. CP_1 acconsente che la IG.ra possa trasferirsi con i figli in Sardegna per motivi di lavoro;
Pt_1 resta inteso che in caso d rimento per motivi di lavoro: a) la IG.ra TU avrà l'obbligo di comunicare il trasferimento al IG. con congruo anticipo di almeno 30 giorni salvo Pt_2 gravi motivi di urgenza;
b) la IG.ra caso di trasferimento di cui sopra si obbliga a Pt_1 facilitare la frequentazione del padre, IG. con i figli ed (a titolo CP_1 Per_1 Per_2 esemplificativo partecipando alle necessarie s sferta) pren tto ventuale
- 2 - trasferimento non potrebbe consentire il rigoroso rispetto delle frequentazioni come sopra stabilite ai punti 6), 7) , 8), 9), 10).
Resta inteso che anche in conseguenza di un trasferimento della sede di lavoro del IG. CP_1 si procederà in aderenza a quanto sopra stabilito
11) La IG.ra presta attività lavorativa presso il Comune di Fiuminata (MC) Parte_1 oltre che svol occasionali presso lo studio di architettura “CristalliStudio” con sede in Fabriano (AN), in viale IV Novembre, n. 16; lo stipendio complessivo mensile ammonta a circa € 2.000,00; si producono dichiarazioni fiscali relative alle ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate (doc_7_Ultime_tre_dichiarazioni_fiscali TU).
12) Il IG. è impiegato, a tempo indeterminato, presso il Consorzio Hirpinia- CP_1
Orsara del gruppo Società Webuild S.p.A. con sede in RI PI (AV), Via Nazionale, n. 4; lo stipendio mensile ammonta a circa € 4.200,00; si producono dichiarazioni fiscali relative alle ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate (doc_8_Ultime_tre_dichiarazioni_fiscali_Smimmo).
13) Ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli nel momento in cui gli stessi si troveranno presso di lui;
tenuto conto dei criteri di cui all'art. 155, comma 4°, c.c., così come novellato dalla Legge n. 54/06, il IG. verserà alla IG.ra , a CP_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento ed la so 00 Per_1 Per_2
(settecentocinquanta/00) per ciascuno mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita da versare entro il giorno 28 di ogni mese mediante bonifico bancario su c/c indicato dalla IG.ra ; il mantenimento dei figli dovrà essere corrisposto Parte_1 fino alla raggiunta indipen ed ed al compimento del diciottesimo anno Per_1 Per_2 di età andrà bonificato direttamente al figlio ormai diventato maggiorenne;
i coniugi stabiliscono che gli assegni familiari e/o unico per i figli saranno di spettanza, al 100% della IG.ra ; le eventuali detrazioni per i figli a carico, saranno applicate al 50% salvo Parte_1 futuro diverso accordo.
14) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
15) I ricorrenti provvederanno al pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie - in ossequio all'art.10 del Protocollo per la trattazione dei procedimenti in materia di famiglia, concordato dal Presidente del Tribunale di Ancona ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona in vigore dal 16.09.2013 come appresso riportato - che verranno rimborsate al genitore che le ha anticipate, entro 10 giorni dal loro verificarsi, previa loro documentazione;
per le altre spese dei figli, i ricorrenti dichiarano che saranno tutte divise al 50% come da protocollo del Tribunale di Ancona.
Definizione delle c.d. spese straordinarie
A) spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
- visite specialistiche prescritte dal medico curante
- cure dentistiche presso strutture pubbliche
- accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale
B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- 3 - - cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche
- cure termali e fisioterapiche
- accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale
- farmaci particolari
C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici
- libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche senza pernottamento
- trasporto pubblico
- servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto)
D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati
- corsi di specializzazione
- gite scolastiche con pernottamento
- corsi di recupero e lezioni private
- alloggio presso la sede universitaria
E) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola
- centro ricreativo e gruppo estivo
F) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature
- spese di custodia (baby sitter)
-viaggi e vacanze
Si specifica che, quando è richiesto il preventivo accordo delle spese straordinarie, il genitore dovrà formulare la richiesta di spesa all'altro genitore in forma scritta o email o whasthapp o sms o posta raccomandata e l'altro, tempestivamente e comunque entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della predetta richiesta, dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso in forma scritta o email o whasthapp o sms o posta raccomandata e motivata;
il silenzio dell'altro genitore, trascorsi 10 giorni dalla consegna della richiesta di spesa, sarà comunque considerato assenso;
qualora la spesa straordinaria per la sua tipologia e/o urgenza dovesse richiedere tempi inferiori ai 10 giorni, il genitore richiedente dovrà motivare per scritto o email o whasthapp o sms o posta raccomandata la deroga al predetto termine e l'altro è tenuto, con le stesse modalità a rispondere nei tempi richiesti;
la mancanza di risposta sarà considerata come assenso;
tale accordo non esonera comunque le parti dalla necessaria valutazione dei relativi costi in modo che possano essere sempre scelti quelli più convenienti;
- 4 - qualora le spese straordinarie dovessero riguardare settori che consentono la loro detrazione nella dichiarazione dei redditi, i IGnori e si divideranno al 50% la Pt_1 CP_1 documentazione ad esse relativa, onde cons all' chiesta di detrazione fiscale ammessa dalla legge.
16) I IGnori TU e dichiarano che sono stati già oggetto di divisione consensuale CP_1 tutti i beni mobili, de personali, regali e quanto fra loro e che con la sottoscrizione della presente non hanno più nulla da pretendere reciprocamente.
17) La IG.ra è titolare di un rapporto di c/c presso Banca Ing Bank N. V. a lei Pt_1 esclusivamente intestato, di cui si produce l'estratto conto relativo agli ultimi tre anni (doc_09_Estratto_Conto_TU); il IG. è titolare di rapporti di c/c presso Banca CP_1
Intesa San Paolo, Ing Bank N. V. e Fineco Bank a lui esclusivamente intestati, di cui si producono gli estratti conto relativi agli ultimi tre anni (doc_10_: Estratti_Conto_Smimmo).
18) La IG.ra è proprietaria di un'auto modello Jeep AS (doc_11_auto ); il Pt_1 Pt_1
IG. è proprietario di immobili come da visura allegata (doc._12_Visura_ . CP_1 CP_1
19) Il IG. contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso consegna le chiavi CP_1 della casa sita in Fabriano (AN) alla via Rosselli n. 18.
20) Le spese del presente giudizio si intendono interamente compensate tra le parti.
21) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si Parte_1 CP_1 sono sposati a Sant'Antioco l'1/09/2013, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità di procedere d'ufficio, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale e sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto
- 5 - continuativo con ciascun genitore (al fine di conciliare le numeroso trasferte paterne per motivi di lavoro con l'esigenza di garantire al ricorrente, quale genitore non collocatario, sufficienti tempi di visita dei minori, le parti, con una regolamentazione sufficientemente elastica, hanno previsto che la prole possa incontrare il padre per almeno dodici giorni al mese); inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato e dovendosi attendere il passaggio in giudicato della sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché lo stesso – trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte)
– provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 CP_1 contatto matrimonio a Sant' Antioco l'1/09/2013, trascritto nel Registro dello Stato Civile di questo Comune al n. 9, parte II, serie A dell'anno 2013; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Antioco di procedere alle annotazioni di legge;
dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18/XII/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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