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21 aprile 2015
21 aprile 2015
Art. 1. 1. Il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 , recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Avvertenza:
Il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 44 del 19 febbraio 2015. A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 32.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Avvertenza:
Il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 44 del 19 febbraio 2015. A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 32.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Milano, sez. IV, sentenza 01/04/2019, n. 698Provvedimento: Pubblicato il 01/04/2019 N. 00698/2019 REG.PROV.COLL. N. 02209/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2209 del 2016, proposto da Stoccaggi Gas Italia - Stogit S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Caia e Ugo Nichetti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Maria Carla Minieri, in Milano, via San Damiano n. 2; contro Regione Lombardia, rappresentata e difesa dall'avv. Viviana Fidani, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura regionale, in Milano, …Leggi di più...
- inammissibilità del ricorso·
- annullamento di deliberazione amministrativa·
- art. 16-ter della legge regionale n. 86/1983·
- art. 37 del d.l. n. 133/2004·
- art. 1 della legge regionale n. 43/2015·
- principio di precauzione·
- art. 11 della legge n. 394/1991·
- violazioni specifiche degli artt. 117 e 118 Cost.·
- interesse ad agire·
- principio di legalità e tipicità dei provvedimenti amministrativi·
- concessioni amministrative·
- principio di libera iniziativa economica·
- principio di leale collaborazione·
- eccesso di potere·
- art. 11 D.lgs. n. 164/2000