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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/09/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2511/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/9/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 4/6/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
DEBORA DI NERO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via L. Repaci n.16, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ALFREDO Parte_2 C.F._2
SAVERIO LUIGI MANCINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Seravezza (LU), via Aurelia n.1275, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, liberi di stabilire la propria residenza ove riterranno.
2) La Sig.ra vive nella casa di sua proprietà, in IO, frazione Metato, Via Napiaia Parte_2
n. 191 e qui risultano residenti i figli. Quella che era la casa familiare, di proprietà del Sig.
[...]
sita in IO via Grabbie n. 44, rimane nella piena e libera disponibilità del Sig. CP_1
che continuerà a viverci anche con i bambini nei giorni in cui saranno Parte_1 assegnati al medesimo.
3) Spetta ad entrambi i genitori l'affidamento condiviso dei figli minorenni, i quali saranno collocati prevalentemente presso l'abitazione della madre. In ragione dell'attività lavorativa svolta, il padre potrà tenere i figli con sé il martedì, dall'uscita da scuola fino alle ore 17,30. Nelle settimane in cui non è previsto che i figli siano collocati presso di lui per il week end, eventualmente gli stessi potranno saltuariamente pernottare presso il padre il martedì, in quei casi eccezionali che i genitori andranno
1 a concordare. Il padre potrà inoltre tenere i figli con sé il giovedì dall'uscita da scuola con pernottamento fino al mattino seguente quando li riaccompagnerà a scuola all'orario d'ingresso. In caso di chiusura della scuola, la madre li andrà a prelevare la mattina seguente. Inoltre il padre potrà tenere i figli con sé un fine settimana alternato con la madre dal sabato ore 9:00 alle ore 18:00 della domenica (o fino al lunedì mattina allorchè il padre provvederà all'accompagnamento all'istituto scolastico). Resta inteso, che in caso di ferie del padre, i bimbi potranno pernottare il sabato ed essere riaccompagnati il lunedì mattina.
Durante i periodi di feste natalizie, pasquali e vacanze estive, gli orari di gestione dei bambini al mattino del martedì e del giovedì, saranno gli stessi, potendo il padre tenere con sé i figli a partire dalle ore 10, salvo diversi accordi fra i genitori.
-Per quanto attiene al periodo natalizio, i figli trascorreranno alternativamente la Vigilia di Natale con un genitore e il Santo Natale con l'altro, mentre nel giorno di Santo Stefano saranno affidati al genitore che li ha tenuti la Vigilia di Natale.
I figli trascorreranno alternativamente il 31 dicembre con un genitore e il 1 gennaio con l'altro e il 6 gennaio saranno affidati al genitore che li ha tenuti il 31 dicembre;
fermo restando che si andrà incontro alle disponibilità orarie per favorire la gestione dei bambini come è avvenuto finora.
La Santa Pasqua si alternerà fra i due genitori con il Lunedì dell'Angelo, con la precisazione che la prima spetterà al genitore che non avrà trascorso il Natale con i figli nell'anno precedente. I genitori avranno facoltà di trascorrere le vacanze con i figli in base alle proprie esigenze lavorative, tenuto conto che, attualmente, il padre gode di ferie nel periodo pre-pasquale e la madre nel periodo che normalmente va dall'ultima settimana di luglio alla penultima di agosto.
Le vacanze con i figli, della durata non superiore a una settimana continuativa, dovranno concordarsi fra i coniugi con un preavviso di almeno 30 giorni. Le varie modalità concordate e da concordarsi per la gestione della vita quotidiana dei figli e della loro collocazione presso l'uno o l'altro dei genitori, dovranno perseguire, ai sensi dell'art.337ter c.c., il loro interesse morale e materiale, nel rispetto dei loro impegni scolastici ed extra-scolastici e, in generale, dei loro bisogni. Si allega piano genitoriale
- all. 1.
4) Il Sig. corrisponderà mensilmente alla Sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 Pt_2 mantenimento dei figli minori la somma di € 300,00 (euro trecento,00) euro per ciascun minore per un totale di € 600,00 (euro seicento,00), entro il giorno 15 di ciascun mese. Durante il periodo scolastico il padre e la madre si impegnano ad accompagnare e prelevare dall'istituto scolastico i figli, non sopportando le spese di trasporto;
in caso si rendesse necessario l'utilizzo del trasporto scolastico a pagamento, il costo farà carico al genitore che ne usufruirà.
La Sig.ra inoltre percepirà integralmente l'assegno familiare ove previsto. Le spese Pt_2 straordinarie dei minori saranno a carico di entrambi i genitori in pari misura. A tal fine le parti si richiamano al Protocollo del Tribunale di Lucca del 7.10.2020, allegato n.2 "Linee Guida sul mantenimento dei figli", che dichiarano di conoscere, e si impegnano a documentare le spese e a rimborsare la parte che le ha anticipate entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, come previsto nel Protocollo.
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro».
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in IO (LU) il 12/11/201, dal quale sono nati i due figli (nato il Per_1
5/1/2016) e (nato il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente Per_2 richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto, con la specificazione di cui al punto 3), come in epigrafe trascritte. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
n IO (LU) in data 12/11/2016, debitamente trascritto Parte_1 Parte_2 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di IO (LU) all'Atto Numero 37, Parte 2, Serie A, Ufficio 1, dell'Anno 2016; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IO (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 10/9/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/9/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 4/6/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
DEBORA DI NERO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via L. Repaci n.16, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ALFREDO Parte_2 C.F._2
SAVERIO LUIGI MANCINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Seravezza (LU), via Aurelia n.1275, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, liberi di stabilire la propria residenza ove riterranno.
2) La Sig.ra vive nella casa di sua proprietà, in IO, frazione Metato, Via Napiaia Parte_2
n. 191 e qui risultano residenti i figli. Quella che era la casa familiare, di proprietà del Sig.
[...]
sita in IO via Grabbie n. 44, rimane nella piena e libera disponibilità del Sig. CP_1
che continuerà a viverci anche con i bambini nei giorni in cui saranno Parte_1 assegnati al medesimo.
3) Spetta ad entrambi i genitori l'affidamento condiviso dei figli minorenni, i quali saranno collocati prevalentemente presso l'abitazione della madre. In ragione dell'attività lavorativa svolta, il padre potrà tenere i figli con sé il martedì, dall'uscita da scuola fino alle ore 17,30. Nelle settimane in cui non è previsto che i figli siano collocati presso di lui per il week end, eventualmente gli stessi potranno saltuariamente pernottare presso il padre il martedì, in quei casi eccezionali che i genitori andranno
1 a concordare. Il padre potrà inoltre tenere i figli con sé il giovedì dall'uscita da scuola con pernottamento fino al mattino seguente quando li riaccompagnerà a scuola all'orario d'ingresso. In caso di chiusura della scuola, la madre li andrà a prelevare la mattina seguente. Inoltre il padre potrà tenere i figli con sé un fine settimana alternato con la madre dal sabato ore 9:00 alle ore 18:00 della domenica (o fino al lunedì mattina allorchè il padre provvederà all'accompagnamento all'istituto scolastico). Resta inteso, che in caso di ferie del padre, i bimbi potranno pernottare il sabato ed essere riaccompagnati il lunedì mattina.
Durante i periodi di feste natalizie, pasquali e vacanze estive, gli orari di gestione dei bambini al mattino del martedì e del giovedì, saranno gli stessi, potendo il padre tenere con sé i figli a partire dalle ore 10, salvo diversi accordi fra i genitori.
-Per quanto attiene al periodo natalizio, i figli trascorreranno alternativamente la Vigilia di Natale con un genitore e il Santo Natale con l'altro, mentre nel giorno di Santo Stefano saranno affidati al genitore che li ha tenuti la Vigilia di Natale.
I figli trascorreranno alternativamente il 31 dicembre con un genitore e il 1 gennaio con l'altro e il 6 gennaio saranno affidati al genitore che li ha tenuti il 31 dicembre;
fermo restando che si andrà incontro alle disponibilità orarie per favorire la gestione dei bambini come è avvenuto finora.
La Santa Pasqua si alternerà fra i due genitori con il Lunedì dell'Angelo, con la precisazione che la prima spetterà al genitore che non avrà trascorso il Natale con i figli nell'anno precedente. I genitori avranno facoltà di trascorrere le vacanze con i figli in base alle proprie esigenze lavorative, tenuto conto che, attualmente, il padre gode di ferie nel periodo pre-pasquale e la madre nel periodo che normalmente va dall'ultima settimana di luglio alla penultima di agosto.
Le vacanze con i figli, della durata non superiore a una settimana continuativa, dovranno concordarsi fra i coniugi con un preavviso di almeno 30 giorni. Le varie modalità concordate e da concordarsi per la gestione della vita quotidiana dei figli e della loro collocazione presso l'uno o l'altro dei genitori, dovranno perseguire, ai sensi dell'art.337ter c.c., il loro interesse morale e materiale, nel rispetto dei loro impegni scolastici ed extra-scolastici e, in generale, dei loro bisogni. Si allega piano genitoriale
- all. 1.
4) Il Sig. corrisponderà mensilmente alla Sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 Pt_2 mantenimento dei figli minori la somma di € 300,00 (euro trecento,00) euro per ciascun minore per un totale di € 600,00 (euro seicento,00), entro il giorno 15 di ciascun mese. Durante il periodo scolastico il padre e la madre si impegnano ad accompagnare e prelevare dall'istituto scolastico i figli, non sopportando le spese di trasporto;
in caso si rendesse necessario l'utilizzo del trasporto scolastico a pagamento, il costo farà carico al genitore che ne usufruirà.
La Sig.ra inoltre percepirà integralmente l'assegno familiare ove previsto. Le spese Pt_2 straordinarie dei minori saranno a carico di entrambi i genitori in pari misura. A tal fine le parti si richiamano al Protocollo del Tribunale di Lucca del 7.10.2020, allegato n.2 "Linee Guida sul mantenimento dei figli", che dichiarano di conoscere, e si impegnano a documentare le spese e a rimborsare la parte che le ha anticipate entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, come previsto nel Protocollo.
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro».
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in IO (LU) il 12/11/201, dal quale sono nati i due figli (nato il Per_1
5/1/2016) e (nato il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente Per_2 richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto, con la specificazione di cui al punto 3), come in epigrafe trascritte. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
n IO (LU) in data 12/11/2016, debitamente trascritto Parte_1 Parte_2 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di IO (LU) all'Atto Numero 37, Parte 2, Serie A, Ufficio 1, dell'Anno 2016; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IO (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 10/9/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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