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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/01/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, all'udienza del 16.01.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 369/2023 (cui è riunito il procedimento per ATP n. 964/2021)
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Maria Rosaria Rendina presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in Maddaloni alla via S. Eustachio n. 11
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, rappr. e difeso Controparte_1 come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Riconoscimento provvidenze invalidi civili – Opposizione ad ATP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.01.2023 e ritualmente notificato, l'istante ha convenuto dinanzi a questo
Giudice l' esponendo che in data 24.11.2020, all'esito di visita di revisione, le veniva revocato CP_1 il beneficio della indennità di accompagnamento nonché riconosciuto lo status di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge n. 104/1992, ovvero senza la connotazione di gravità in CP_ precedenza riconosciutale dalla Commissione Medica
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 964/2021 R.G.), nella presente sede contestava le conclusioni rassegnate dal CTU - con particolare riguardo al mancato riconoscimento del requisito sanitario rilevante ai fini del riconoscimento della indennità di accompagnamento - deducendo che gli stati patologici denunciati le davano diritto alla provvidenza richiesta.
L' si costituiva in giudizio resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
**************
1 Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 21.11.2022 e la dichiarazione è stata depositata il 20.12.2022 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 19.01.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Orbene, sul punto la parte istante contesta al C.T.U. di non aver adeguatamente valutato le patologie sofferte dalla ricorrente.
I rilievi formulati e la documentazione sanitaria depositata nel corso del presente giudizio implicavano la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale che non presentava, tuttavia, omissioni (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277;
Cass., 10/11/2011n. 23413).
Osserva il giudicante come il CTU, nominato in sede di ATP, nella sua relazione scritta, integrata dai chiarimenti depositati in data 18.01.2024, nonché da quelli, successivi, resi all'udienza del 16.01.2025
- sulla scorta della visita medica effettuata e della documentazione sanitaria esaminata, considerate altresì le contestazioni sollevate in sede di opposizione nonché la documentazione, successiva alla data della visita peritale, versata in atti dalla ricorrente nel corso del giudizio, tutta compiutamente valutata dal consulente, - abbia diagnosticato in capo all'istante delle patologie, da intendersi qui integralmente trascritte, tali da determinare una invalidità del 100%.
Il CTU, pur dando atto della gravità del quadro patologico di cui la ricorrente è affetta, alla luce dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria prodotta, tutta compiutamente esaminata e
2 valutata, ha verificato, con motivazione che appare esauriente, che l'istante ha conservato la capacità di attendere agli atti quotidiani della vita senza l'ausilio di terzi nonché quella di deambulare autonomamente. Il consulente ha, altresì, accertato che il quadro clinico della ricorrente, complessivamente valutato, ne ha determinato una condizione di minorazione compatibile con lo status di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992, ovvero con connotazione di gravità.
Orbene, rileva il giudicante come le conclusioni circa il grado di invalidità cui giunge il C.T.U. in sede di elaborato peritale, anche all'esito dei chiarimenti resi dal consulente nel corso del presente giudizio, risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi
(esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Occorre richiamare il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale, per l'attribuzione del beneficio dell'indennità di accompagnamento, il legislatore con l'uso degli aggettivi qualificativi “continua” e “permanente” ha inteso precisare che l'incapacità del soggetto di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita debba essere “assoluta e permanente, non già transitoria o di entità non grave, non rilevando fatti episodici, nè una mera difficoltà di compiere i predetti atti, occorrendo invece che le predette incapacità si traducano in una assoluta impossibilità di deambulazione o di compimento degli atti quotidiani della vita” (in tal senso, cfr. Cass. lav.
01.7.2010, n. 15663/2010 nella cui motivazione sono richiamate le sentenze nn. 12521/2009,
14076/2006, 10281/2003 e 3228/1999).
La Suprema Corte ha, poi, al riguardo, affermato che “le condizioni previste dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma secondo, della legge 21 novembre
1988,n. 508) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità…”(in tal senso Cass, sez.lav., 28 maggio 2009, n. 12521).
Orbene, tutto ciò premesso, ritiene il giudicante come la relazione del CTU appaia pertanto ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni di parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure, così come appaiono esaustive le argomentazioni rassegnate dal consulente in occasione dei chiarimenti resi all'esito dell'esame della documentazione depositata dalla difesa attorea nel corso del presente giudizio.
Ritiene, in conclusione, il giudicante che, nel caso in esame, non vengano dedotte dalla parte istante carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate
3 omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico.
Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.).
In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. 6, Ordinanza n.
22707 del 08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Deve, altresì, evidenziarsi che la documentazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente nel corso del presente giudizio non appare in grado di inficiare la valutazione del consulente tecnico in quanto trattasi di documentazione – così come chiarito dal medesimo consulente - non attestante alcun sostanziale peggioramento delle condizioni di salute dell'istante rispetto alla obiettività clinica riscontrata dal CTU.
Pertanto, ritiene il giudicante, come non sussistano i presupposti per procedere ad un rinnovo delle operazioni peritali.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite si compensano integralmente tra le parti, attese le condizioni socio-economiche della parte ricorrente come allegate in atti, sebbene non ritualmente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nonché avuto riguardo allo stato di salute accertato.
Le spese di consulenza relative al procedimento per ATP vengono poste definitivamente a carico dell' e liquidate come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara soggetto in condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma Parte_1
3, della legge n. 104/1992;
b) rigetta il ricorso;
c) compensa le spese di lite;
CP_
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 16 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, all'udienza del 16.01.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 369/2023 (cui è riunito il procedimento per ATP n. 964/2021)
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Maria Rosaria Rendina presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in Maddaloni alla via S. Eustachio n. 11
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, rappr. e difeso Controparte_1 come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Riconoscimento provvidenze invalidi civili – Opposizione ad ATP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.01.2023 e ritualmente notificato, l'istante ha convenuto dinanzi a questo
Giudice l' esponendo che in data 24.11.2020, all'esito di visita di revisione, le veniva revocato CP_1 il beneficio della indennità di accompagnamento nonché riconosciuto lo status di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge n. 104/1992, ovvero senza la connotazione di gravità in CP_ precedenza riconosciutale dalla Commissione Medica
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 964/2021 R.G.), nella presente sede contestava le conclusioni rassegnate dal CTU - con particolare riguardo al mancato riconoscimento del requisito sanitario rilevante ai fini del riconoscimento della indennità di accompagnamento - deducendo che gli stati patologici denunciati le davano diritto alla provvidenza richiesta.
L' si costituiva in giudizio resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
**************
1 Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 21.11.2022 e la dichiarazione è stata depositata il 20.12.2022 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 19.01.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Orbene, sul punto la parte istante contesta al C.T.U. di non aver adeguatamente valutato le patologie sofferte dalla ricorrente.
I rilievi formulati e la documentazione sanitaria depositata nel corso del presente giudizio implicavano la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale che non presentava, tuttavia, omissioni (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277;
Cass., 10/11/2011n. 23413).
Osserva il giudicante come il CTU, nominato in sede di ATP, nella sua relazione scritta, integrata dai chiarimenti depositati in data 18.01.2024, nonché da quelli, successivi, resi all'udienza del 16.01.2025
- sulla scorta della visita medica effettuata e della documentazione sanitaria esaminata, considerate altresì le contestazioni sollevate in sede di opposizione nonché la documentazione, successiva alla data della visita peritale, versata in atti dalla ricorrente nel corso del giudizio, tutta compiutamente valutata dal consulente, - abbia diagnosticato in capo all'istante delle patologie, da intendersi qui integralmente trascritte, tali da determinare una invalidità del 100%.
Il CTU, pur dando atto della gravità del quadro patologico di cui la ricorrente è affetta, alla luce dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria prodotta, tutta compiutamente esaminata e
2 valutata, ha verificato, con motivazione che appare esauriente, che l'istante ha conservato la capacità di attendere agli atti quotidiani della vita senza l'ausilio di terzi nonché quella di deambulare autonomamente. Il consulente ha, altresì, accertato che il quadro clinico della ricorrente, complessivamente valutato, ne ha determinato una condizione di minorazione compatibile con lo status di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992, ovvero con connotazione di gravità.
Orbene, rileva il giudicante come le conclusioni circa il grado di invalidità cui giunge il C.T.U. in sede di elaborato peritale, anche all'esito dei chiarimenti resi dal consulente nel corso del presente giudizio, risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi
(esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Occorre richiamare il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale, per l'attribuzione del beneficio dell'indennità di accompagnamento, il legislatore con l'uso degli aggettivi qualificativi “continua” e “permanente” ha inteso precisare che l'incapacità del soggetto di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita debba essere “assoluta e permanente, non già transitoria o di entità non grave, non rilevando fatti episodici, nè una mera difficoltà di compiere i predetti atti, occorrendo invece che le predette incapacità si traducano in una assoluta impossibilità di deambulazione o di compimento degli atti quotidiani della vita” (in tal senso, cfr. Cass. lav.
01.7.2010, n. 15663/2010 nella cui motivazione sono richiamate le sentenze nn. 12521/2009,
14076/2006, 10281/2003 e 3228/1999).
La Suprema Corte ha, poi, al riguardo, affermato che “le condizioni previste dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma secondo, della legge 21 novembre
1988,n. 508) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità…”(in tal senso Cass, sez.lav., 28 maggio 2009, n. 12521).
Orbene, tutto ciò premesso, ritiene il giudicante come la relazione del CTU appaia pertanto ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni di parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure, così come appaiono esaustive le argomentazioni rassegnate dal consulente in occasione dei chiarimenti resi all'esito dell'esame della documentazione depositata dalla difesa attorea nel corso del presente giudizio.
Ritiene, in conclusione, il giudicante che, nel caso in esame, non vengano dedotte dalla parte istante carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate
3 omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico.
Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.).
In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. 6, Ordinanza n.
22707 del 08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Deve, altresì, evidenziarsi che la documentazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente nel corso del presente giudizio non appare in grado di inficiare la valutazione del consulente tecnico in quanto trattasi di documentazione – così come chiarito dal medesimo consulente - non attestante alcun sostanziale peggioramento delle condizioni di salute dell'istante rispetto alla obiettività clinica riscontrata dal CTU.
Pertanto, ritiene il giudicante, come non sussistano i presupposti per procedere ad un rinnovo delle operazioni peritali.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite si compensano integralmente tra le parti, attese le condizioni socio-economiche della parte ricorrente come allegate in atti, sebbene non ritualmente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nonché avuto riguardo allo stato di salute accertato.
Le spese di consulenza relative al procedimento per ATP vengono poste definitivamente a carico dell' e liquidate come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara soggetto in condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma Parte_1
3, della legge n. 104/1992;
b) rigetta il ricorso;
c) compensa le spese di lite;
CP_
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 16 gennaio 2025
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