TRIB
Sentenza 9 gennaio 2024
Sentenza 9 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 09/01/2024, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale della Spezia, Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Tiziana Lottini, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia RG 2020/1754
tra nato il [...] a [...] -c.f. Parte_1 rappresentato e difeso per procura dall'avv. Catia Cidale ed CodiceFiscale_1
presso la medesima;
parte opponente e la società (p.iva a , e per essa la mandataria CP_1 P.IVA_1 società (p.iva P. VA ), rappresentata e difeso per procura Controparte_2 P.IVA_2 dagli avv.ti Andrea Ornati e Raffaele Zurlo ed elettivamente domiciliata presso i medesimi;
parte opposta
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
conclusioni per la parte opponente Parte_1
''Si chiede all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: IN VIA PRINCIPALE revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 308/2020 (R.G. n. 910/2020), emesso dal Tribunale di La Spezia e che nulla è dovuto dal Sig. nei confronti della soc. Parte_1 CP_1
(P.IVA ) con sede legale in Milano al foro Buonaparte
[...] PartitaIVA_3 P.IVA_2
n. 12 e per essa la soc. (P.IVA ), con Controparte_2 PartitaIVA_3 P.IVA_4 sede legale in Milano al foro Buonaparte n. 12, quale procuratore in persona del procuratore sig. (CF ), per i motivi di cui in atti. CP_3 C.F._2
Il tutto con vittoria spese, competenze e onorari di giudizio e accessori come per legge.''
per la parte opposta '' Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 308/2020, R.G. n. 910/2020, del 22/06/2020 emesso dal Tribunale di La Spezia, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 308/2020, R.G. n. 910/2020, del 22/06/2020 emesso dal Tribunale di La Spezia. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento Parte_1 in favore della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito Controparte_1 dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre VA e Cpa, nonché successive occorrende''
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 13/10/2020, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 308/2020, concesso in favore della società per l'importo di euro 7.538,07, oltre interessi e spese Controparte_1 di giudizio.
Il decreto ingiuntivo era stato concesso all'opposta sulla base del rapporto contrattuale (n. 10062111403444) intercorso tra e il l'opposta Org_1 Pt_1 aveva allegato di essere cessionaria del credito sorto da tale contratto.
opponendosi, deduceva: Pt_1
- la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, in quanto la medesima non ha dato prova dell'avvenuta cessione del credito originariamente vantato da Org_1
(poiché la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non dà contezza dell'avvenuta cessione dello specifico credito e la lista dei creditori ceduti non reca alcuna firma, validazione e attestazione ufficiale della finanziaria di provenienza);
- inoltre, non sussistevano i presupposti per concedere il decreto ingiuntivo, perché il credito vantato non è provato nel suo ammontare;
in particolare, l'estratto conto prodotto ex art. 50 TUB dall'opposta è parziale, mancando riscontro della contabilità dal 9/03/2004 al 22/08/2011: altresì, sarebbero stati applicati, da parte opposta, gli interessi moratori dalla data di decadenza dal beneficio del termine, senza produrre prova della comunicazione;
- infine, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito ex art. 2946 cc e degli interessi ex art. 2948 cc, poiché parte opposta non avrebbe fornito la prova di eventuali atti interruttivi della stessa (notifica di messa in mora con relativi avvisi, ecc.).
Si costituiva in giudizio (tramite la mandataria CP_1 CP_2
[...
, con comparsa depositata il 30 dicembre 2020, chiedendo il rigetto dell'opposizione, asserendo di aver allegato e documentato il proprio diritto di credito mentre il debitore deduceva solo generiche circostanze non suffragate da idonea documentazione circa la sussistenza di circostanze impeditive o estintive tali da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo opposto o comunque la sussistenza di un minor credito vantato dall'opposta. Inoltre, specificava come il termine di prescrizione decennale dei rapporti finanziari decorra dalla scadenza dell'ultima rata del mutuo e che, nel caso de quo, l'opponente ha versato l'ultima rata del piano in data 5/09/2017.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., la G.I. incaricava1 il
C.T.U. dott. di esaminare il contratto e l'estratto conto prodotto Persona_1 dall'opposta, e di riferire se la documentazione in atti consenta una ricostruzione dei rapporti di dare ed avere tra le parti in modo sufficientemente attendibile2, secondo i seguenti criteri direttivi:
1. in merito alla continuità degli estratti conto, nel caso in cui non siano stati prodotti estratti conto idonei a documentare i movimenti di dare e di avere lungo tutta la durata del rapporto contrattuale proceda il consulente a ricalcolare il saldo finale del rapporto a partire dal primo estratto conto della serie. Nessuna osservazione veniva formulata dalle parti in merito al quesito.
Il Consulente Tecnico, con relazione depositata il 23 maggio 2022, riferiva:
- di aver esaminato i documento contrattuali e, in particolare:
▪ un documento di natura contrattuale, avente ad oggetto la richiesta fatta dal sig. a per l'apertura di una Parte_1 Organizzazione_2 linea di credito “OFFERTA B” (denominato all. “03 contratto di fido” dall'opponente e allegato 05 contratto n. 10062111403444 dall'opposta);
▪ un documento di natura contabile, consistente nell'estratto conto del rapporto 100621114034443;
o che nel documento contrattuale -datato 09/03/2004 e sottoscritto dal sig. sono riportate tutte le condizioni che regolavano l'apertura della linea Parte_1 di credito;
o che il secondo documento è composto come estratto di un conto corrente di corrispondenza (e riporta per ogni operazione la data, la descrizione. l'importo di addebito di interessi passivi, l'importo addebitato, l'importo accreditato, il saldo e il totale dovuto;
che la prima registrazione reca la data del 22/08/2011 e riporta nella colonna “Tot. Dov.” un saldo a debito (segno contabile “dare”) per €
4.652,03, mentre nella riga superiore è presente la dicitura: “i movimenti precedenti non sono più disponibili;
o che, pertanto, constatato che non erano stati prodotti estratti conto idonei a documentare i movimenti di dare e di avere lungo tutta la durata del rapporto contrattuale, il CTU procedeva a ricalcolare il saldo finale del rapporto a partire dal primo estratto conto disponibile della serie, ignorando il saldo negativo di partenza e operando sulla base del cosiddetto saldo zero;
o così facendo, partendo dalla prima operazione registrata verificava che la somma algebrica tra i versamenti mediante addebiti diretti in conto corrente, gli
Controparte_ Controparte_ 3 denominati “04 estratto conto dall'opponente e 006 estratto conto dall'opposta utilizzi della linea di credito concessa e le spese relative al rapporto contrattuale4 genera una differenza positiva a favore del sig. pari ad € 4.652,05 Pt_1
(quattromilaseicentocinquantadue/05).
Nessuna osservazione veniva formulata5 dalle parti. All'udienza del 13 luglio 2022,
l'opposta si limitava genericamente a contestare le risultanze della consulenza.
All'udienza del 12/7/2023, le parti precisavano le proprie conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione: la sola parte opponente depositava, in data 9 ottobre
2023, la comparsa conclusionale.
La domanda è fondata ed accoglibile: il decreto ingiuntivo, di conseguenza, deve essere revocato.
Il documento contrattuale in atti è rubricato OFFERTA B e consiste nell'apertura di una linea di credito, utilizzabile mediante carta di credito, con rapporto regolato in conto corrente, rimborsabile mediante rate mensili, alle condizioni specificate nel documento medesimo.
Il contratto stipulato dall'opponente comportava, dunque, la concessione di una carta di credito rotativo, l'utilizzo della quale consente l'ottenimento di un credito al consumo e il rimborso rateale successivo della spesa affrontata: con il pagamento della rata-rimborso viene ricostituita la disponibilità (il plafond) della carta, la quale dunque può essere nuovamente utilizzata per ottenere credito. Pertanto, ciascun utilizzo comporta l'esecuzione da parte della banca finanziatrice di una prestazione e l'assunzione, da parte dell'utilizzatore, dell'obbligazione di restituzione rateale del capitale, nonché dell'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi sul capitale.
Ne consegue che, in ossequio ai principi generali in materia di adempimento di obbligazioni, incombe sul creditore, in primo luogo, l'onere della prova di aver erogato la somma della quale pretende la restituzione.
Trattandosi, inoltre, di rapporto regolato in conto corrente, costituisce principio pacifico e consolidato della giurisprudenza di legittimità che il creditore (come nel caso di specie, essendo l'opposta parte attrice in senso sostanziale) abbia l'onere probatorio relativo all'andamento del rapporto incombe sulla stessa: spettava, dunque, all'opposta produrre tutti gli estratti conto sin dall'apertura del rapporto: in mancanza, si deve partire dal saldo zero6 ; operando secondo tale principio, il Consulente giungeva alla conclusione sopra illustrata.
Per inciso, le valutazioni espresse dal consulente appaiono attendibili, rese all'esito dell'esame approfondito dei documenti di causa e di accertamenti puntuali, supportate da tabelle riepilogative ed esposte in modo chiaro, logico e senza contraddizioni. Nessuna osservazione, peraltro, è stata formulata dalle parti.
Per tale motivo, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, in accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo presente la complessità delle questioni trattate e la durata della causa.
Tenendo, altresì, conto che è ammesso al gratuito patrocinio. Parte_1
La parte soccombente deve, altresì, sopportare in via definitiva la spesa per la
Consulenza Tecnica d'Ufficio, dell'importo liquidato dal Giudice.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo del
Tribunale della Spezia n° 308/2020 del 22 giugno 2020;
- condanna rappresentata da a sopportare Controparte_1 Controparte_2
le spese di lite di (parte ammessa al gratuito patrocinio), determinate Parte_1 in euro 2.000,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, indi, letto l'art. 6 da ultimo Cass. 11543/2019 133 TUSG, dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato;
infine, dispone che l'opposta sopporti in via definitiva la spesa per la Consulenza Tecnica d'Ufficio, dell'importo liquidato dal Giudice.
Così deciso in La Spezia l'08/01/2024
LA GIUDICE dott.ssa Tiziana Lottini
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 all'udienza del 9/02/2022 2 : in particolare, la GI chiedeva di riferire in merito alla continuità degli estratti conto, e nel caso in cui non fossero stati prodotti estratti conto idonei a documentare i movimenti di dare e di avere lungo tutta la durata del rapporto contrattuale, di procedere a ricalcolare il saldo finale del rapporto a partire dal primo estratto conto della serie sulla base dei seguenti criteri:
1. se il primo estratto conto parte da un saldo negativo ignorando detto saldo e ricostruendo i rapporti di dare e avere sulla base del c.d. “saldo zero”;
2. se il primo estratto conto parte da un saldo positivo ricostruendo rapporti di dare e avere sulla base del saldo indicato;
2. nel caso in cui siano stati prodotti estratti conto idonei a documentare i movimenti di dare e di avere lungo tutta la durata del rapporto contrattuale procedendo a ricalcolare il saldo finale rapporto a partire dal primo estratto conto della serie;
3. qualora fosse riscontrabile una carenza di documentazione in merito ad alcuni periodi del rapporto contrattuale, verificando il consulente se le carenze di documentazione fossero tali, nel complesso, da inficiare l'attendibilità della ricostruzione dei rapporti di dare e avere procedendo secondo i seguenti criteri: a) verificando se la carenza di documentazione potesse essere colmata mediante l'esame degli estratti conto scalare;
b) assumendo, ove sussistano periodi non documentati di durata inferiore o pari ad un semestre, la sussistenza di un unico movimento virtuale privo di causale tra il saldo finale dell'inizio del periodo non documentato ed il saldo iniziale del termine del periodo non documentato;
c) omettendo di valutare tutti i movimenti antecedenti eventuali periodi non documentati di ampiezza superiore al semestre;
4 Ad esempio, imposta di bollo dovuto sui rapporti di conto corrente, spese di tenuta conto, premio assicurativo, spese prelievo contanti 5 Vd nota CTU datata 23 maggio 2022