Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/01/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 28 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4904/2022 R.G. Lavoro, promossa
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Parte_1
Trischitta;
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Consolo, per procura generale alle liti;
- RESISTENTE -
Avente ad oggetto: postumi infortunio e condanna all'erogazione del relativo indennizzo
CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in 16.09.2022, conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1
Esponeva: che in data 16.04.2021 aveva subito un infortunio durante l'orario e per motivi di lavoro, con prognosi di inabilità temporanea dal 16.04.2021 al 22.04.2021; che a seguito di regolare denuncia di infortunio l' con provvedimento del 02.09.2021, le aveva CP_1
comunicato che non avrebbe avuto diritto ad alcuna indennità per invalidità permanente in quanto “Non è stata riscontrata menomazione dell'integrità psicofisica. Esistono ulteriori giorni per i quali non spetta alcuna indennità in quanto l'inabilità è da attribuirsi a comune malattia e non alle conseguenze dell'infortunio”; che avverso tale provvedimento, la stessa, ritenendo errata la valutazione dell' , aveva proposto il 06.11.2021 opposizione ex CP_1
art. 104 T.U., allegando perizia medica redatta dal dott. in data 25.10.2021; Persona_1 che l' in data 29.04.2022, aveva comunicato il mancato accoglimento CP_1 dell'opposizione; che come accertato dal consulente di parte dott. in Persona_1 conseguenza dell'infortunio sul lavoro la stessa aveva riportato: “Esiti di contusione spalla dx, di contusione ginocchio dx con lesione incompleta del corno posteriore menisco
1
RMN I.S. che ha evidenziato “modico bulding discale posteriore L5-S1 con lieve impronta sul sacco durale.”, e aveva ritenuto che le minorazioni riscontrate comportano un grado di menomazione della integrità psicofisica in misura non inferiore all'8%, ritenendo inoltre indennizzabili i giorni sino alla data del 19.07.2021 e, di conseguenza, l' doveva CP_1
essere condannata a corrispondere alla stessa la relativa indennità; che inoltre, in data
08.03.2022 la stessa, continuando ad accusare lancinanti dolori, si era sottoposta a visita ortopedica specialistica presso il dott. , il quale, dopo aver effettuato una Persona_2
risonanza magnetica, aveva certificato : “ la lesione meniscale con interessamento della radice - clinicamente spiccati segni di lesione ”, con invito alla stessa di evitare la deambulazione prolungata, le scale e il sollevamento pesi, con prescrizione di un ciclo di fisioterapia per il controllo del dolore e potenziamento muscolare;
che in data 12.03.2022
CP_ la stessa era stata sottoposta a visita domiciliare da parte del medico dell' il quale aveva confermato: “lombo sciatalgia destra con lesione mescale destra” ; che infine si era sottoposta in data 24.05.2022 ad un'ulteriore visita specialistica, presso il dott. Per_3
che evidenziava “un ernia del disco L5S1”.
[...]
Tanto premesso chiedeva: “…Accertare e riconoscere che a seguito dell'infortunio sul lavoro n. 517832430 del 16.04.21, avvenuto così come decritto in premessa, la sig.ra
ha riportato postumi permanenti alla propria integrità psicofisica non Parte_1 inferiori all'8%, o comunque pari a quel grado maggiore o minore che sarà accertato in corso di causa, e, pertanto, ha diritto al corrispondente indennizzo in capitale per danno biologico e all'indennità giornaliera per inabilità temporanea dal 16.04.21 al 19.07.21 e per i periodi successivi che saranno accertati in corso di causa… Condannare per l'effetto
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Piazzale CP_1
Giulio Pastore n°6, alla corresponsione in favore della ricorrente: a) dell'indennizzo in capitale per danno biologico per un grado d'invalidità non inferiore all'8%, o a quello maggiore o minore che sarà accertato in corso di causa;
b) dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea dal 16.04.21 al 19.07.21 e per i periodi successivi che saranno accertati in corso di causa;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'infortunio, o da quella che sarà ritenuta di giustizia, sino al soddisfo”.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con memoria depositata in data 14.04.2023 si costituiva in giudizio l' chiedendo il CP_1
rigetto del ricorso, perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi.
La causa è stata istruita mediante c.t.u. medico legale.
2 Sostituita l'udienza del 28.01.2025 con il deposito telematico di note scritte, la causa viene decisa.
La domanda è parzialmente fondata.
Il consulente tecnico d'ufficio, dott. ha accertato, sulla scorta della Persona_4 documentazione sanitaria e a seguito di un'accurata indagine medico-legale, che
, nata a [...] il [...], e residente in [...]Parte_1 pal 17, infermiera professionale presso l'AOU Policlinico G. Martino di Messina, presenta, in atto, i seguenti esiti: “Disfunzionalità algica dei movimenti del ginocchio destro da lesione del menisco mediale in esito a trauma ginocchio destro”. Detti esiti, sono tali da determinare, in atto, danno biologico permanente (con riferimento alle tabelle del danno biologico permanente D.M. 12 luglio 2000; codice 283) valutabile nella misura complessiva del 4 % (quattro per cento) della totale. Considerando la natura delle patologie rilevate e la documentazione sanitaria presente in atti è verosimile ritenere che tale percentuale di danno biologico (4 %) fosse presente nella ricorrente fin dall'epoca di guarigione dall'infortunio (19.07.2021).”.
Le conclusioni medico legali cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio sono condivise da questo decidente in quanto coerenti e consequenziali alle valutazioni medico-legali effettuate e di cui alla relazione in atti.
Avuto riguardo alle superiori conclusioni, va accolta la domanda di condanna dell' al CP_1 pagamento dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea in favore della ricorrente dal
16.04.21 al 19.07.21. Va invece rigettata la domanda di condanna dell' al pagamento CP_1 dell'indennizzo in capitale per danno biologico permanente, atteso che la percentuale riconosciuta è inferiore alla soglia indennizzabile (6%).
Tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso, le spese vanno compensate per due terzi e per la restante quota vanno pose a carico dell' e liquidate in dispositivo ex D.M. CP_1
55/2014 e 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività svolta, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della semplicità delle questioni affrontate.
Le spese di ctu vanno poste a carico dell' come liquidate in separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla ricorrente;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
in parziale accoglimento del ricorso, condanna l' a corrispondere alla ricorrente CP_1
l'indennità giornaliera per inabilità temporanea dal 16.04.21 al 19.07.21, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
3 rigetta nel resto;
condanna l' a rifondere alla ricorrente un terzo delle spese del giudizio, che liquida CP_1
– già ridotte- in € 898,50, oltre spese generali, Iva e Cpa, compensando la restante quota;
pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico dell' come da separato CP_1
decreto.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 29.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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