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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/02/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6203/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonina Giardina Giardina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6203/2023 promossa da:
, nato ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Palermo, via Marchese di Villabianca, 111, presso lo studio dell'avv.
Alfonso Marsala che lo rappresenta e difende per mandato in atti
OPPONENTE contro c.f. in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Sig. , legale rappr.te pro tempore della c.f./P.I. , CP_2 CP_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Carini, via Castello, 1, presso lo studio dell'avv. Dario Salvatore Armetta, che lo rappresenta e difende per mandato in atto
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio il signor ha proposto opposizione al decreto Pt_1
ingiuntivo n. 1076/2022 emesso dal Tribunale di Palermo il 2/3/2023 e notificato unitamente all'atto di precetto in data 23/4/2023, con il quale è stato ingiunto allo stesso e a e Parte_2 [...]
– che non hanno proposto opposizione - nella qualità di comproprietari, in ragione Controparte_4 di 1/3 indiviso ciascuno, dell'immobile sito in Capaci (Pa) nella via Stefano La Motta n. 2-4-6-8,
pagina 1 di 4 iscritto in catasto al fg. 1, p.lla 636, sub 21, il pagamento a favore dell'odierno opposto della somma di
€ 18.855,72 a titolo di oneri condominiali, oltre alle spese e ai compensi professionali liquidati.
L'opponente ha fondato la presente opposizione sulla eccezione di prescrizione della somma di
€ 9.293,23 ingiunta “per rate conguaglio esercizi precedenti”, della somma di € 8.746,76 ingiunta a titolo di lavori di manutenzione edificio periodo 1/1/2010 – 31/12/2016 e della somma di € 65.08 per saldo spese di cui non è indicato il periodo di riferimento, riconoscendo come dovute soltanto le quote condominiali ordinarie relative al periodo da gennaio a settembre 2022, pari ad € 396,00, le quote per consumo idrico relativo al periodo 2020/2021, pari ad €117,97 e le spese tecniche relative all'intervento dell'ing. pari ad € 236,68. Lo stesso, pertanto, ha chiesto la parziale riforma del CP_5
decreto ingiuntivo opposto con la condanna della controparte al rimborso delle spese di lite.
Il si è costituito con comparsa di risposta con Controparte_6 la quale ha contestato le eccezioni sollevate dall'opponente, con particolare riguardo all'eccezione di prescrizione, chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta con la vittoria delle spese di lite.
La causa è stata istruita in forma documentale e all'udienza del 20/6/2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c..
Motivi della decisione
All'esito dell'esame dei documenti allegati e delle difese spiegate dalle parti, la presente opposizione appare infondata e va respinta.
Va preliminarmente osservato, con riguardo al rito da seguire nella trattazione del presente giudizio, che le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 20596/2007 hanno ritenuto più corretto l'orientamento che considera la causa pendente al momento della proposizione della domanda di ingiunzione, mediante deposito del ricorso. Pertanto, nella fattispecie, poiché il ricorso per ingiunzione di pagamento è stato depositato in data antecedente all'entrata in vigore della riforma
Cartabia, si applica il rito vigente prima del D.lgs. 149/2022.
Giova rilevare, inoltre, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un vero e proprio giudizio di cognizione, in cui le posizioni delle parti, opponente ed opposto, risultano invertite, nel senso che il primo assume la veste sostanziale di convenuto e il secondo la veste sostanziale di attore, con relativa inversione dell'onere della prova e nel quale il giudice dovrà accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione.
A tal fine, occorre, in primo luogo, verificare la sussistenza della efficacia e validità del titolo esecutivo, in forza del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, che nella presente fattispecie pagina 2 di 4 è costituito dalle delibere assembleari di approvazione dei rendiconti condominiali, in cui sono state ripartite le somme a carico dell'opponente.
A tal proposito, va osservato che quest'ultimo ha eccepito soltanto la prescrizione di alcuni crediti vantati dal ma non ne ha contestato la corretta determinazione in bilancio, né ha CP_1 chiesto l'annullamento delle delibere di approvazione dei relativi rendiconti consuntivi che li prevedono.
È opportuno evidenziare che le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 9839/2021 hanno spiegato che: “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento della ingiunzione, sia la annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione – mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione – ai sensi dell'art.
1137 comma 2 c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione”.
Si può ritenere accertata, nel caso che ci occupa, la circostanza che parte opponente non abbia contestato la validità delle delibere con le quali il Condominio opposto ha approvato la ripartizione delle spese condominiali, determinando le somme dovute dal a titolo di contributi condominiali Pt_1
ordinari, straordinari e per consumi. Dette delibere, infatti, non sono state impugnate e sono divenute quindi definitivamente efficaci. Pertanto, si può considerare accertata la validità ed efficacia dei titoli esecutivi posti alla base dell'ingiunzione di pagamento in oggetto.
Passando all'esame dell'unica eccezione formulata dall'odierno opponente, ovvero la prescrizione dei due crediti ingiunti di € 9.293,23, dovuta per saldi precedenti relativi agli anni
2013/2014, e di € 8.746,76 dovuti per rendiconto lavori manutenzione edificio periodo 1/1/2010 -
31/12/2016, si osserva che le medesime somme, in quanto non versate dall'opponente, sono state riportate nelle varie delibere di approvazione dei successivi bilanci.
La Corte di Cassazione, dapprima con la sentenza n. 12596/2002 e poi con la sentenza n.
4489/2014, ha stabilito la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. per le spese fisse per la pulizia e per l'ordinaria manutenzione delle parti condominiali, trattandosi di pagamenti periodici. La
Suprema Corte ha precisato che, invece, i crediti del condominio per spese straordinarie, occasionali, sono soggetti alla prescrizione ordinaria di dieci anni prevista dall'art. 2946 c.c. (cfr. Cass. n.
18826/2015).
Per quanto riguarda la decorrenza del termine di prescrizione dei contributi condominiali, si osserva che esso decorre dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto, costituente il titolo nei confronti del singolo condomino. Il termine di prescrizione delle quote pagina 3 di 4 condominiali si rinnova ad ogni approvazione dello stato di riparto da parte dell'assemblea condominiale, con la conseguenza che i saldi dovuti dai condomini si cristallizzano nel tempo, incluse le morosità pregresse, e diventano esigibili in ogni tempo.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'eccezione di prescrizione sulla quale l'odierno opponente ha fondato la presente opposizione, va rigettata, in considerazione del fatto che i crediti vantati dal Condominio opposto nei confronti del signor non si sono mai prescritti, per essere Pt_1
stati via via inseriti nei rendiconti degli anni successivi, approvati entro i termini di prescrizione suindicati con delibere condominiali mai impugnate dall'opponente.
Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto integralmente confermato e, in ossequio al principio di soccombenza restano a carico del signor le spese del presente giudizio, come liquidate in Pt_1 dispositivo nella fascia di valore indicata nell'atto introduttivo, ai sensi del DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
.- Rigetta la presente opposizione per le ragioni indicate in parte motiva;
.- Conferma il decreto n. 1076/2022 emesso dal Tribunale di Palermo il 2/3/2023;
.- Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso per spese generali.
Palermo, 10 febbraio 2025.
Il Giudice Onorario
. Antonina Giardina Giardina
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonina Giardina Giardina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6203/2023 promossa da:
, nato ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Palermo, via Marchese di Villabianca, 111, presso lo studio dell'avv.
Alfonso Marsala che lo rappresenta e difende per mandato in atti
OPPONENTE contro c.f. in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Sig. , legale rappr.te pro tempore della c.f./P.I. , CP_2 CP_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Carini, via Castello, 1, presso lo studio dell'avv. Dario Salvatore Armetta, che lo rappresenta e difende per mandato in atto
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio il signor ha proposto opposizione al decreto Pt_1
ingiuntivo n. 1076/2022 emesso dal Tribunale di Palermo il 2/3/2023 e notificato unitamente all'atto di precetto in data 23/4/2023, con il quale è stato ingiunto allo stesso e a e Parte_2 [...]
– che non hanno proposto opposizione - nella qualità di comproprietari, in ragione Controparte_4 di 1/3 indiviso ciascuno, dell'immobile sito in Capaci (Pa) nella via Stefano La Motta n. 2-4-6-8,
pagina 1 di 4 iscritto in catasto al fg. 1, p.lla 636, sub 21, il pagamento a favore dell'odierno opposto della somma di
€ 18.855,72 a titolo di oneri condominiali, oltre alle spese e ai compensi professionali liquidati.
L'opponente ha fondato la presente opposizione sulla eccezione di prescrizione della somma di
€ 9.293,23 ingiunta “per rate conguaglio esercizi precedenti”, della somma di € 8.746,76 ingiunta a titolo di lavori di manutenzione edificio periodo 1/1/2010 – 31/12/2016 e della somma di € 65.08 per saldo spese di cui non è indicato il periodo di riferimento, riconoscendo come dovute soltanto le quote condominiali ordinarie relative al periodo da gennaio a settembre 2022, pari ad € 396,00, le quote per consumo idrico relativo al periodo 2020/2021, pari ad €117,97 e le spese tecniche relative all'intervento dell'ing. pari ad € 236,68. Lo stesso, pertanto, ha chiesto la parziale riforma del CP_5
decreto ingiuntivo opposto con la condanna della controparte al rimborso delle spese di lite.
Il si è costituito con comparsa di risposta con Controparte_6 la quale ha contestato le eccezioni sollevate dall'opponente, con particolare riguardo all'eccezione di prescrizione, chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta con la vittoria delle spese di lite.
La causa è stata istruita in forma documentale e all'udienza del 20/6/2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c..
Motivi della decisione
All'esito dell'esame dei documenti allegati e delle difese spiegate dalle parti, la presente opposizione appare infondata e va respinta.
Va preliminarmente osservato, con riguardo al rito da seguire nella trattazione del presente giudizio, che le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 20596/2007 hanno ritenuto più corretto l'orientamento che considera la causa pendente al momento della proposizione della domanda di ingiunzione, mediante deposito del ricorso. Pertanto, nella fattispecie, poiché il ricorso per ingiunzione di pagamento è stato depositato in data antecedente all'entrata in vigore della riforma
Cartabia, si applica il rito vigente prima del D.lgs. 149/2022.
Giova rilevare, inoltre, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un vero e proprio giudizio di cognizione, in cui le posizioni delle parti, opponente ed opposto, risultano invertite, nel senso che il primo assume la veste sostanziale di convenuto e il secondo la veste sostanziale di attore, con relativa inversione dell'onere della prova e nel quale il giudice dovrà accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione.
A tal fine, occorre, in primo luogo, verificare la sussistenza della efficacia e validità del titolo esecutivo, in forza del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, che nella presente fattispecie pagina 2 di 4 è costituito dalle delibere assembleari di approvazione dei rendiconti condominiali, in cui sono state ripartite le somme a carico dell'opponente.
A tal proposito, va osservato che quest'ultimo ha eccepito soltanto la prescrizione di alcuni crediti vantati dal ma non ne ha contestato la corretta determinazione in bilancio, né ha CP_1 chiesto l'annullamento delle delibere di approvazione dei relativi rendiconti consuntivi che li prevedono.
È opportuno evidenziare che le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 9839/2021 hanno spiegato che: “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento della ingiunzione, sia la annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione – mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione – ai sensi dell'art.
1137 comma 2 c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione”.
Si può ritenere accertata, nel caso che ci occupa, la circostanza che parte opponente non abbia contestato la validità delle delibere con le quali il Condominio opposto ha approvato la ripartizione delle spese condominiali, determinando le somme dovute dal a titolo di contributi condominiali Pt_1
ordinari, straordinari e per consumi. Dette delibere, infatti, non sono state impugnate e sono divenute quindi definitivamente efficaci. Pertanto, si può considerare accertata la validità ed efficacia dei titoli esecutivi posti alla base dell'ingiunzione di pagamento in oggetto.
Passando all'esame dell'unica eccezione formulata dall'odierno opponente, ovvero la prescrizione dei due crediti ingiunti di € 9.293,23, dovuta per saldi precedenti relativi agli anni
2013/2014, e di € 8.746,76 dovuti per rendiconto lavori manutenzione edificio periodo 1/1/2010 -
31/12/2016, si osserva che le medesime somme, in quanto non versate dall'opponente, sono state riportate nelle varie delibere di approvazione dei successivi bilanci.
La Corte di Cassazione, dapprima con la sentenza n. 12596/2002 e poi con la sentenza n.
4489/2014, ha stabilito la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. per le spese fisse per la pulizia e per l'ordinaria manutenzione delle parti condominiali, trattandosi di pagamenti periodici. La
Suprema Corte ha precisato che, invece, i crediti del condominio per spese straordinarie, occasionali, sono soggetti alla prescrizione ordinaria di dieci anni prevista dall'art. 2946 c.c. (cfr. Cass. n.
18826/2015).
Per quanto riguarda la decorrenza del termine di prescrizione dei contributi condominiali, si osserva che esso decorre dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto, costituente il titolo nei confronti del singolo condomino. Il termine di prescrizione delle quote pagina 3 di 4 condominiali si rinnova ad ogni approvazione dello stato di riparto da parte dell'assemblea condominiale, con la conseguenza che i saldi dovuti dai condomini si cristallizzano nel tempo, incluse le morosità pregresse, e diventano esigibili in ogni tempo.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'eccezione di prescrizione sulla quale l'odierno opponente ha fondato la presente opposizione, va rigettata, in considerazione del fatto che i crediti vantati dal Condominio opposto nei confronti del signor non si sono mai prescritti, per essere Pt_1
stati via via inseriti nei rendiconti degli anni successivi, approvati entro i termini di prescrizione suindicati con delibere condominiali mai impugnate dall'opponente.
Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto integralmente confermato e, in ossequio al principio di soccombenza restano a carico del signor le spese del presente giudizio, come liquidate in Pt_1 dispositivo nella fascia di valore indicata nell'atto introduttivo, ai sensi del DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
.- Rigetta la presente opposizione per le ragioni indicate in parte motiva;
.- Conferma il decreto n. 1076/2022 emesso dal Tribunale di Palermo il 2/3/2023;
.- Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso per spese generali.
Palermo, 10 febbraio 2025.
Il Giudice Onorario
. Antonina Giardina Giardina
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